Terzi Fornitori di servizi Clausole campione

Terzi Fornitori di servizi. Se non diversamente proibito da Apple nella Documentazione o nel presente Accordo, è consentito assumere o impiegare una terza parte (“Fornitore di servizi”) affinché assista l’Utente nell’utilizzo del Software e dei Servizi Apple disciplinati ai sensi del presente Accordo, incluso a mero titolo esemplificativo il coinvolgimento di tali Fornitori di servizi per mantenere e amministrare i server delle Applicazioni per conto dell’Utente, a condizione che l’utilizzo del Software e dei Servizi Apple o di qualsiasi materiale ad essi associato venga effettuato esclusivamente per conto dell’Utente e solo in conformità ai presenti termini. Nonostante quanto sopra, non l’Utente può utilizzare un fornitore di servizi per inviare un’Applicazione all’App Store o utilizzare TestFlight per suo conto. L’Utente accetta di stipulare un accordo scritto vincolante con il suo Fornitore di servizi con termini almeno altrettanto restrittivi e protettivi nei confronti di Apple rispetto a quelli qui stabiliti. Qualsiasi azione intrapresa da uno qualsiasi di tali Fornitori di servizi in relazione alle Applicazioni dell’Utente o all’uso del Software Apple o dei Servizi Apple e/o derivante dal presente Accordo sarà considerata come intrapresa dall’Utente e l’Utente (in solido con il Fornitore di servizi) sarà responsabile nei confronti di Apple per tutte queste azioni (o eventuali omissioni). Nel caso in cui una qualsiasi azione o omissione da parte del Fornitore di servizi possa costituire una violazione del presente Accordo o causare altrimenti un qualsiasi danno, Apple si riserva il diritto di richiedere all’Utente di non ricorrere più a tale Fornitore di servizi.
Terzi Fornitori di servizi. Potete usare un Fornitore di servizi solo se l’accesso al Servizio e il suo utilizzo da parte del Fornitore di servizi avvengono per Vostro conto e in modo conforme ai termini del presente Contratto, nonché se tali operazioni sono soggette a un accordo vincolante in forma scritta tra Voi e il Fornitore di servizi con clausole che siano restrittive e tutelino Apple in misura almeno pari a quelle specificate nel presente Contratto. Qualsiasi azione intrapresa da tali Fornitori di servizi in relazione al Servizio e/o derivante dal presente Contratto sarà considerata come eseguita da Xxx. Voi, oltre al Fornitore di servizi, sarete ritenuti responsabili di tutte le suddette azioni, o omissioni, nei confronti di Apple.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.