TERZO RESPONSABILE. La ditta aggiudicataria deve nominare entro la data di stipula del contratto un suo Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici oggetto del presente capitolato. L’atto di assunzione di responsabilità deve essere redatto in forma scritta e consegnato all’Amministrazione, ed espone altresì il Terzo Responsabile alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio 1991 n°10. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2016 n°74. La ditta aggiudicatrice dovrà presentare i requisiti del Terzo Responsabile, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. N° 74/2013 e s.m.i. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. In particolare il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate sui manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici ovvero secondo le normative UNI e CEI per quanto di competenza. Il Terzo Responsabile deve provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad adottare le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia. In ogni caso il Terzo Responsabile deve possedere conoscenze tecniche adeguate alle complessità degli impianti a lui affidati. Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con la direzione lavori fornendo costante informazione sull’andamento degli aspetti gestionali ed impiantistici dell’appalto.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
TERZO RESPONSABILE. La ditta aggiudicataria deve nominare entro L’Assuntore, alla Data di Presa in Consegna degli Impianti, formalizzata con la data sottoscrizione del Verbale di stipula del contratto un suo Presa in Consegna, assume la funzione di Terzo Responsabile dell’esercizio per gli impianti di Climatizzazione Estiva così come definito dall’art. 6 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 e della manutenzione degli impianti termici oggetto del presente capitolato. L’atto di assunzione di responsabilità deve essere redatto in forma scritta e consegnato all’Amministrazione, ed espone altresì il Terzo Responsabile alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio 1991 n°10. s.m.i.. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le ha la responsabilità assunte ai sensi dell’artderivanti dal D.p.r. 6 del D.P.R. 16 aprile 2016 n°74. La ditta aggiudicatrice dovrà presentare i requisiti del Terzo Responsabile, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. N° 74/2013 e s.m.i. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico per gli Impianti di climatizzazione estiva e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. In particolare il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni riportate sui nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici di climatizzazione ovvero secondo le normative la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. L’Assuntore, inoltre, deve:
a) informare la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato, della delega ricevuta quale terzo responsabile, nella tempistica definita dal D.P.R. 74/13, della eventuale revoca o rinuncia dell'incarico e della decadenza nonché' le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
b) accertare, al momento della presa in consegna dell’Impianto per la Climatizzazione, la sussistenza o meno del Libretto di Impianto per la Climatizzazione Estiva; in ogni caso deve provvedere al suo reperimento e completamento in ogni sua parte;
c) trascrivere sul Libretto di Impianto per la Climatizzazione Estiva nel corso della gestione, i dati relativi al funzionamento dinamico dell’Impianto per la Climatizzazione, relativamente ai parametri di funzionamento, agli interventi manutentivi effettuati e a tutto quanto previsto dalla libretto che deve rispondere a quanto prescritto dal D.P.R. 74/13, dal decreto 10 febbraio 2014 e s.m.i.;
d) gestire la reportistica relativa alle attività di controllo e manutenzione svolte su tutti gli impianti presi in consegna, con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia pianificati, sia su guasto, e degli eventuali componenti sostituiti; Il Libretto di Impianto per la Climatizzazione deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Terzo Responsabile deve provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad adottare le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia. In ogni caso il Terzo Responsabile deve possedere conoscenze tecniche adeguate alle complessità degli impianti a lui affidati. Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con la direzione lavori l’Azienda Sanitaria fornendo costante informazione informazioni sull’andamento degli del Servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici dell’appaltoimpiantistici, con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato Tecnico nonché con le eventuali altre modalità da concordare. L’assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici” da parte dell’Assuntore obbliga lo stesso ad espletare tutte le funzioni, le operazioni e le dichiarazioni previste dalla vigente normativa; requisiti richiesti per l’assunzione del ruolo sono specificati dalla normativa vigente. Come definito dal D.P.R. 74/13, art. 6 comma 6, “Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile”. Si evidenzia inoltre che: • eventuali provvedimenti adottati dalle autorità competenti saranno da ritenersi a carico del Terzo Responsabile, siano essi di carattere amministrativo, penale o civile; • come previsto dall’art.34 comma 5 della legge 10/91 il terzo Responsabile è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell’Ente locale prevista dall’Art.31 comma 3 della stessa, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Integrati
TERZO RESPONSABILE. 1. La ditta aggiudicataria deve nominare entro Fondazione Idis con la data stipula di stipula del apposito contratto un suo scritto conferisce con formale atto delega all’Appaltatore la funzione di Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici oggetto del presente capitolato. L’atto di assunzione di responsabilità deve essere redatto in forma scritta e consegnato all’Amministrazione, ed espone altresì il Terzo Responsabile alle sanzioni amministrative per svolgere tutte le attività previste dal comma 5 dell’artD.lgs. 34 della legge 9 gennaio 1991 n°10192/2005, dal D.P.R. 74/2013, dalla L.R. 39/2018 e dalle norme a queste collegate.
2. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2016 n°74. La ditta aggiudicatrice dovrà presentare i requisiti del Terzo Responsabile, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. N° 74/2013 e s.m.i. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. In particolare il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni riportate sui nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici ovvero secondo le normative la normativa UNI e CEI per quanto di competenza.
3. L’Appaltatore, in quanto Xxxxx responsabile, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente ad eventuali danni che possano occorrere a persone o cose, inoltre, in virtù di tale incarico, di ogni responsabilità amministrativa divenendo a tutti gli effetti soggetto sanzionabile tenuto a rispondere di qualsiasi contravvenzione eventualmente elevata dalle competenti Autorità per non regolare conduzione dell’impianto.
4. Il Terzo Responsabile deve provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad adottare le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia. In ogni caso il Terzo Responsabile deve possedere conoscenze tecniche adeguate alle complessità degli impianti a lui affidati. Il Terzo Responsabile responsabile dovrà rapportarsi con la direzione lavori il Committente fornendo costante informazione sull’andamento degli del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici dell’appaltocon le modalità di monitoraggio previste dal Capitolato speciale d’appalto nonché con altre modalità da concordare con il Committente.
5. Sarà compito del Terzo responsabile segnalare al Committente le carenze rispetto alle leggi e le normative vigenti, controllare che le certificazioni emesse dai vari soggetti certificatori siano complete e ottemperino alle leggi vigenti segnalando al Committente tutti i provvedimenti che si potranno rendere necessari per lo svolgimento del proprio mandato corredati di preventivo di spesa per l’esecuzione degli stessi.
6. In particolare, il Terzo responsabile si farà carico:
a) di informare l’Autorità Competente della delega ricevuta entro dieci giorni dal conferimento della stessa, con atto scritto avente data certa ed utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale, in recepimento dell'allegato 12 delle Linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005 e del d.p.r. 74/2013, controfirmato dal Committente la parte all’uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile;
b) di assicurare, avvalendosi di personale tecnico qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l’esecuzione delle operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici e dei controlli di efficienza energetica, con le modalità, le prescrizioni e la tempistica previste dagli art. 8 e 9 della L.R. 39/2018;
c) di assicurare l’iscrizione degli impianti termici al Catasto energetico regionale di cui all’art. 4 della L.R. 39/2018 e ogni altro adempimento connesso e derivante;
d) di assicurare la compilazione, la tenuta e l’aggiornamento dei libretti di impianto e della documentazione a corredo da esibire all’atto dei controlli e delle verifiche ispettive disposte dall’Autorità competente;
e) di garantire l’effettuazione di tutte le comunicazioni di legge ed il pagamento dei contributi di gestione di cui all’articolo 17 della L.R. 39/2018.
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TERZO RESPONSABILE. La ditta aggiudicataria deve nominare entro la L’Assuntore, alla data di stipula presa in consegna degli impianti, formalizzata con la sottoscrizione del contratto un suo Verbale di Presa in Consegna di cui all’Appendice 4 del presente Capitolato Tecnico, assume la funzione di Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici oggetto del presente capitolatocosì come definito dall’art. L’atto di assunzione di responsabilità deve essere redatto in forma scritta e consegnato all’Amministrazione1, ed espone altresì il Terzo Responsabile alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio 1991 n°10. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte ai sensi dell’art. 6 1, lettera o) del D.P.R. 16 aprile 2016 n°74. La ditta aggiudicatrice dovrà presentare i requisiti del Terzo Responsabile26 agosto 1993, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. N° 74/2013 n. 412 e s.m.i. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. .. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. In particolare il Il Terzo Responsabile assume ha la responsabilità di condurre gli impianti termici di climatizzazione invernale e di disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni riportate sui nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici di climatizzazione ovvero secondo le normative la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. L’Assuntore, inoltre, deve:
a) informare la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato, della delega ricevuta quale terzo responsabile, nella tempistica definita dal D.P.R. 74/13, della eventuale revoca o rinuncia dell'incarico e della decadenza nonché' le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
b) accertare, al momento della presa in consegna dell’Impianto per la Climatizzazione, la sussistenza o meno del Libretto di Impianto per la Climatizzazione; in ogni caso deve provvedere al suo reperimento e completamento in ogni sua parte;
c) trascrivere sul Libretto di Impianto per la Climatizzazione nel corso della gestione, i dati relativi al funzionamento dinamico dell’Impianto per la Climatizzazione, relativamente ai parametri di combustione, al consumo di combustibile e di energia termica, nonché gli interventi manutentivi effettuati;
d) gestire la reportistica relativa alle attività di controllo e manutenzione svolte su tutti gli impianti presi in consegna, con l'indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia pianificati, sia su guasto, e degli eventuali componenti sostituiti; Il Libretto di Impianto per la Climatizzazione deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Terzo Responsabile deve provvedere direttamente o tramite la sua organizzazione ad adottare le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia. In ogni caso il Terzo Responsabile deve possedere conoscenze tecniche adeguate alle complessità degli impianti a lui affidati. Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con la direzione lavori l’Azienda Sanitaria fornendo costante informazione informazioni sull’andamento degli del Servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici dell’appaltoimpiantistici, con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato Tecnico nonché con le eventuali altre modalità da concordare. L’assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici” da parte dell’Assuntore obbliga lo stesso ad espletare tutte le funzioni, le operazioni e le dichiarazioni previste dalla vigente normativa; requisiti richiesti per l’assunzione del ruolo sono specificati dalla normativa vigente. Come definito dal D.P.R. 74/13, art. 6 comma 6, “Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile”. Si evidenzia inoltre che: • eventuali provvedimenti adottati dalle autorità competenti saranno da ritenersi a carico del Terzo Responsabile, siano essi di carattere amministrativo, penale o civile; • come previsto dall’art.34 comma 5 della legge 10/91 il terzo Responsabile è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell’Ente locale prevista dall’Art.31 comma 3 della stessa, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
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