RESPONSABILITA’ Clausole campione

POPULAR SAMPLE Copied 1 times
RESPONSABILITA’. 28.1. Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria dell’Ente stesso. 28.2. Per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
RESPONSABILITA’. 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.
RESPONSABILITA’. 12.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto e, ferme restando le norme imperative di legge, resta inteso che ciascuna parte sarà responsabile del danno cagionato all’altra a causa dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali lucro cessante e cioè perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari, nonché danni per lesione all’immagine e/o alla reputazione commerciale. 12.2 Fermo restando quanto sub art.12.1 , le parti convengono che Alfanews non sarà in nessun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al canone annuale relativo al Servizio oggetto del Contratto, salvo le previsioni inderogabili di legge. 12.3 In ogni caso Alfanews non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente od a terzi in conseguenza di interruzioni, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti dei Servizi dovuti a causa del Cliente o di terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore o dipendenti da fattori tecnici nel momento di passaggio dalla rete di altro operatore di telecomunicazioni alla rete Alfanews. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo Alfanews non sarà responsabile per danni derivanti da manomissioni o interventi sul servizio effettuati da parte del Cliente ovvero da parte di terzi non autorizzati da Alfanews, da malfunzionamento inidoneità o assenza di omologazione dei terminali utilizzati dal Cliente, da interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale fornito da altro operatore di telecomunicazione, da inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica), da attività e/o decisioni governative e/o della pubblica amministrazione (es.: ritardo nel rilascio di permessi e/o autorizzazioni), da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o regolamentare che inibissero l’erogazione di servizi o la sospensione o revoca della licenza, da cessazione dell’attività o fallimento dei concessionari o altri operatori anche pubblici, necessari per effettuare i servizi. 12.4 Alfanews non sarà responsabile nel caso in cui le caratteristiche tecniche, sospensioni, interruzioni o malfunzionamenti del servizio imputabili ad altro gestore impediscano o degradino la continuità e la qualità dei servizi. 12.5 Il Cliente si impegna a tenere Alfanews indenne da ogni perdita, costo od onere...
RESPONSABILITA’. 1 La Concessionaria è responsabile verso il Comune del buon andamento e del buon esito della presente convenzione, nonché della disciplina e dei comportamenti dei propri dipendenti. 2 La Concessionaria è l’unica e sola responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto sportivo, nonché di qualsiasi danno od inconveniente provocato direttamente od indirettamente al Comune e/o a terzi per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nell’impianto sportivo. 3 Con la firma della convenzione, la Concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione, pretesa o molestia che potessero derivare da terzi in relazione allo svolgimento della concessione, nonché da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per i danni eventualmente provocati a persone e/o cose per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nell’impianto sportivo. 4 ▇▇▇▇▇ salvi gli interventi in suo favore da parte di società assicuratrici, la Concessionaria risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi nei confronti del Comune, il quale ha la facoltà di rivalersi sulla Concessionaria per le eventuali somme che sia stato costretto a pagare a terzi per fatti od eventi rientranti nella responsabilità della Concessionaria stessa.
RESPONSABILITA’. E’ a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell’esercizio della gestione. Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso d’infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. Il concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. Il concessionario, inoltre, assume a proprio carico ogni onere derivante da danneggiamento, perdita o distruzione dei veicoli rimossi e/o depositati e di quanto in essi contenuto. Il concessionario, inoltre, si assicura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. , per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo, provvedendo a tale scopo ad assicurarsi con compagnia di consolidata presenza in campo nazionale e/o europeo: tale polizza deve coprire tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della prevista convenzione e comprendere le ipotesi di danneggiamento, atti vandalici, incendio e furto. A tale proposito il concessionario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità sia per l'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi durante la vigenza della prevista convenzione, sia per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato. Resta ferma la necessità, da parte del concessionario, di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. 04/09/1998, n.401 e dalla normativa vigente. Gli eventuali danni a beni comunali verranno addebitati al concessionario, il quale è tenuto all’immediato ripristino, fatta salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sulla cauzione in caso di inadempienza. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall’attività oggetto del servizio. Ogni responsabilità per danni che potessero derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell’espletamento ...
RESPONSABILITA’. Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
RESPONSABILITA’. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.
RESPONSABILITA’. L’accettazione dei gas, da parte della Stazione Appaltante, non solleva la Ditta Aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non potuti rilevare all’atto della consegna. Analogamente la Ditta Aggiudicataria non sarà sollevata dalle responsabilità e dalle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzioni, erogazione e gestioni e lavori. Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell’altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio, qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto e che si sia verificato durante l’esecuzione del servizio. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione. In ogni caso le contestazioni non potranno più essere effettuate oltre tre mesi dal termine del contratto. Qualora, a seguito della contestazione da parte della Stazione Appaltante effettuata secondo le modalità previste dal punto precedente, dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta Aggiudicataria o da questa delegato non effettua interventi di manutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente Appalto, la Ditta Aggiudicataria si impegna ad eliminare a proprie spese le difformità constatate, a condizione che esse siano effettivamente imputabili a colpa del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato. La Ditta Aggiudicataria non è responsabile in tutti i casi in cui il difetto sia dovuto ad un uso scorretto o anormale del bene. Si intende per uso scorretto o anormale del bene: a) qualsiasi utilizzo non conforme alla destinazione d’uso del bene e/o a quanto indicato nelle istruzioni e nelle avvertenze fornite dal produttore/fabbricante; b) qualsiasi manomissione dei beni; c) qualsiasi intervento sui beni effettuato da personale non qualificato; d) qualsiasi utilizzo di materiali di consumo o di parti di ricambio diversi da quelli raccomandati dal produttore/fabbricante; e) qualsiasi malfunzionamento causato dalla difettosità dell’impianto elettrico, da un impianto equipotenziale insufficiente, da sbalzi di tensione della rete di alimentazione o dal collegamento con apparecchiature diverse da quelle previste dal produttore/fabbricante. Qualora per fatti imputabili alla Stazione Appaltante il servizio di manutenzion...
RESPONSABILITA’. L’Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate. L’Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi. L’Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
RESPONSABILITA’. L’appaltatore è responsabile nei confronti della VUS dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla VUS e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.