RESPONSABILITA’ Clausole campione

RESPONSABILITA’. 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali.
RESPONSABILITA’. L’accettazione dei gas, da parte della Stazione Appaltante, non solleva la Ditta Aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non potuti rilevare all’atto della consegna. Analogamente la Ditta Aggiudicataria non sarà sollevata dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla erogazione dei gas e gestione dei servizi. Ciascuna delle Parti deve aderire alla richiesta dell’altra, di constatare e verbalizzare in contraddittorio, qualsiasi situazione o fatto impeditivo della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Tecnico e che si sia verificato durante l’esecuzione del contratto. Tale richiesta dovrà essere avanzata quando la situazione o il fatto verificatosi sia ancora constatabile. Qualora, a seguito della contestazione da parte della Stazione Appaltante effettuata secondo le modalità previste dal punto precedente, dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta Aggiudicataria o da questa delegato non effettua gli interventi di manutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente Appalto, la Ditta Aggiudicataria è obbligata ad eliminare a proprie spese le difformità constatate, a condizione che esse siano effettivamente imputabili a colpa del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato. La Ditta Aggiudicataria non è responsabile in tutti i casi in cui il difetto sia dovuto ad un uso scorretto o anormale del Bene. Si intende per uso scorretto o anormale del Bene:
RESPONSABILITA’. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.
RESPONSABILITA’. L'Aggiudicatario assume in proprio la responsabilità legata alla conduzione delle aree e degli impianti, all'interno dei quali si svolgono le attività cui sono adibiti, in caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali, anche di terzi, in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto. A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare un contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o a cose, compreso il Comune, con massimali di garanzia non inferiore a € 3.500.000,00 per l' impianto sportivo "Zugni Tauro", per sinistro, per persona o per danni alle cose. Copia del contratto di assicurazione deve essere depositato presso il Comune all'atto della firma del presente contratto. Sono a carico dell'Aggiudicatario le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile. Il Comune rimane, inoltre, indenne e sollevato da ogni responsabilità per proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza da danni, disturbi e molestie derivanti dall'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti, nelle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto e delle attività. L'Aggiudicatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a loro carico dal presente contratto che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
RESPONSABILITA’. 28.1. Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria dell’Ente stesso.
RESPONSABILITA’. L’Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate. L’Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi. L’Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
RESPONSABILITA’. Il PRODOTTO SOFTWARE è utilizzato sotto la sola responsabilità, direzione e controllo del CLIENTE. Nel quadro del presente Contratto, le parti convengono che SARCE è sottoposta ad una obbligazione di mezzi. SARCE non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di qualsiasi contaminazione di virus dei file del CLIENTE e delle conseguenze eventualmente dannose di tale contaminazione. In nessun caso SARCE è responsabile nei confronti del CLIENTE o dei terzi, dei danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, perdita di esercizio, pregiudizi commerciali, perdita di clientela, perdita di ordini, turbative com- merciali, perdita di benefici, pregiudizi all’immagine del marchio, perdita di dati e/o di file. Nel caso in cui il PRODOTTO SOFTWARE sia interfacciato con basi dati del CLIENTE o di terze parti e queste basi dati siano modificate senza che SARCE ne sia informata per tempo, la responsabilità non può essere ascritta a SARCE che, a richiesta del CLIENTE, realizzerà le modifiche necessarie nei modi e nei tempi con cui potrà intervenire, fatturando le attività realizzate alle tariffe in vigore alla data. Salvo le norme inderogabili della legge italiana, in ogni stato del giudizio e quale che sia il fondamento della responsabilità di SARCE, le parti convengono espressamente, e il CLIENTE accetta, che le disposizioni del pre- sente Contratto continueranno ad applicarsi in caso di risoluzione del Contratto pronunciata da una sentenza divenuta definitiva.
RESPONSABILITA’. L’appaltatore è responsabile nei confronti della VUS dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla VUS e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.
RESPONSABILITA’. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 82 RGPD.
RESPONSABILITA’. Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.