RESPONSABILITA’ Clausole campione

RESPONSABILITA’. 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali.
RESPONSABILITA’. L'Aggiudicatario assume in proprio la responsabilità legata alla conduzione delle aree e degli impianti, all'interno dei quali si svolgono le attività cui sono adibiti, in caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali, anche di terzi, in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto. A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare un contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o a cose, compreso il Comune, con massimali di garanzia non inferiore a € 3.500.000,00 per l' impianto sportivo "Zugni Tauro", per sinistro, per persona o per danni alle cose. Copia del contratto di assicurazione deve essere depositato presso il Comune all'atto della firma del presente contratto. Sono a carico dell'Aggiudicatario le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile. Il Comune rimane, inoltre, indenne e sollevato da ogni responsabilità per proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza da danni, disturbi e molestie derivanti dall'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti, nelle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto e delle attività. L'Aggiudicatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a loro carico dal presente contratto che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
RESPONSABILITA’. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.
RESPONSABILITA’. L’Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate. L’Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi. L’Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
RESPONSABILITA’. 28.1. Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria dell’Ente stesso.
RESPONSABILITA’. Il PRODOTTO SOFTWARE è utilizzato sotto la sola responsabilità, direzione e controllo del CLIENTE. Nel quadro del presente Contratto, le parti convengono che SARCE è sottoposta ad una obbligazione di mezzi. SARCE non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di qualsiasi contaminazione di virus dei file del CLIENTE e delle conseguenze eventualmente dannose di tale contaminazione. In nessun caso SARCE è responsabile nei confronti del CLIENTE o dei terzi, dei danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, perdita di esercizio, pregiudizi commerciali, perdita di clientela, perdita di ordini, turbative com- merciali, perdita di benefici, pregiudizi all’immagine del marchio, perdita di dati e/o di file. Nel caso in cui il PRODOTTO SOFTWARE sia interfacciato con basi dati del CLIENTE o di terze parti e queste basi dati siano modificate senza che SARCE ne sia informata per tempo, la responsabilità non può essere ascritta a SARCE che, a richiesta del CLIENTE, realizzerà le modifiche necessarie nei modi e nei tempi con cui potrà intervenire, fatturando le attività realizzate alle tariffe in vigore alla data. Salvo le norme inderogabili della legge italiana, in ogni stato del giudizio e quale che sia il fondamento della responsabilità di SARCE, le parti convengono espressamente, e il CLIENTE accetta, che le disposizioni del pre- sente Contratto continueranno ad applicarsi in caso di risoluzione del Contratto pronunciata da una sentenza divenuta definitiva.
RESPONSABILITA’. L’appaltatore è responsabile nei confronti della VUS dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla VUS e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.
RESPONSABILITA’. 1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
RESPONSABILITA’. Lo sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerna la veridicità o altre modalità connesse.
RESPONSABILITA’. L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni alle persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia. L’aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura/servizio a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall’Azienda USL in conseguenza dell’inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.