Tipologie formative Clausole campione
Tipologie formative. 1) Apprendistato (artt. 88-103)
a) per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
c) di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale, da predisporre in conformità al modello stabilito dall’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato, in allegato 1 al presente CCNL. L’apposita Commissione dell’Ente Bilaterale, a richiesta delle Parti, potrà effettuare la Certificazione e la Conformità del Contratto.
2) Lavoratori di prima assunzione (art. 104)
Tipologie formative. Istituti connessi all’attività di formazione
Tipologie formative. 1) Apprendistato (artt. 80 - 95)
a) per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
Tipologie formative. 1. La formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
2. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali.
3. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari rapportandoli al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.
4. L’attività di formazione ed aggiornamento viene prevista dalla vigente normativa ( D.Lgs 502/92 art. 16 bis e segg. art. 33 CCNL 5.12.1996, art. 18 CCNL integrativo 10.2.2004, art. 23 CCNL 3.11.2005) nelle due distinte fattispecie: formazione ed aggiornamento obbligatorio e formazione ed aggiornamento facoltativo.
5. La formazione e aggiornamento professionale obbligatorio rappresenta il mezzo per favorire la valorizzazione delle capacità dei dipendenti e comprende tutte le iniziative rivolte a soddisfare lo sviluppo aziendale comprese nel Piano annuale della Formazione. Rientra nella “formazione permanente” ed è orientata sia all’acquisizione di nuove conoscenze tecnico-culturali o all’affinamento di conoscenze già possedute, oltre all’acquisizione di competenze organizzativo-gestionali-relazionali che consentano una maggiore qualità e appropriatezza dei processi produttivi; può comprendere la ricerca finalizzata e può essere attivata per rispondere a particolari situazioni critiche, fabbisogni e necessità espresse dai responsabili delle articolazioni organizzative, e/o evidenziate dagli operatori stessi, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla Direzione Generale. Tutti i Dirigenti hanno il diritto/dovere alla formazione-aggiornamento, secondo un principio di rotazione e pari opportunità nell’ambito dei criteri predefiniti. La partecipazione è considerata orario di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini assicurativi a tutela del partecipante in caso di eventuali sinistri. Tale formazione è suddivisa in:
Tipologie formative. 1. Le operazioni di carattere formativo rientrano nelle seguenti tipologie formative: Orientamento - 01 Fino a 100 ore ❑ Studenti dello ultimo anno dell’obbligo scolastico e dello obbligo formativo ❑ Drop out dello obbligo scolastico e formativo ❑ Soggetti privi di lavoro nell’ambito dello approccio preventivo e curativo ❑ Soggetti privi di lavoro intenzionati a creare impresa o ad esercitare il lavoro autonomo ❑ Svantaggiati ❑ ▇▇▇▇▇ intenzionate ad inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro ❑ Occupati ❑ Lavoratori in CIGS, mobilità, impegnati in LSU Qualificazione di base post – obbligo scolastico – 02 1.200/3.600 ore Giovani privi di lavoro con obbligo scolastico assolto o che ne siano stati prosciolti Qualificazione di base abbreviata – 03 400/1.000 ore ❑ Drop out dell’obbligo formativo ❑ Soggetti privi di lavoro e occupati ❑ Lavoratori in CIGS, mobilità, impegnati in LSU ❑ Apprendisti e contrattisti in formazione/lavoro ❑ Soggetti privi di lavoro e occupati, frequentanti corsi di recupero serali presso istituti scolastici statali ❑ Svantaggiati ❑ ▇▇▇▇▇ intenzionate ad inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro Specializzazione post – qualifica – 04 400/600 ore Soggetti privi di lavoro e occupati, in possesso di una qualifica Azioni integrative extra curriculari - 05 50/300 ore Studenti frequentanti la scuola media inferiore e superiore Percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato o di formazione/ lavoro - 06 ❑ Apprendisti: da previsione nazionale Apprendisti Qualificazione superiore post diploma - 07 400/700 ore Soggetti privi di lavoro in possesso del diploma di scuola secondaria superiore ovvero di una qualifica professionale + tre anni di esperienza lavorativa pertinente Specializzazione post laurea e post diploma 300/600 ore Soggetti privi di lavoro in possesso del diploma di laurea o diploma universitario Moduli professionalizzan ti all’interno dei percorsi universitari - 09 Funzionale allo specifico percorso Soggetti frequentanti percorsi universitari Formazione imprenditoriale di base – 10 100/400 ore ❑ Soggetti privi di lavoro con e senza titolo ❑ Lavoratori in CIGS, mobilità, impegnati in LSU ❑ ▇▇▇▇▇ intenzionate ad inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro Formazione imprenditoriale avanzata – 11 100/400 ore ❑ Imprenditori e/o soci di cooperative e imprese ❑ Familiari di imprenditori o coltivatori diretti Aggiornamento – 12 20/400 ore Imprenditori, lavoratori dipendenti e autonomi, lavoratori atipici Riqualificazione profe...
