Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, legge n. 56/87 percepiranno per un periodo di 6 mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel 5° livello.
Tirocinio. Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolando le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.) o preparatorio all’assunzione. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con idonea compagnia assicuratrice, per responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all’Azienda, svolte dal tirocinante. Il tirocinio si può svolgere, mediante Convenzione della Fondazione Consulenti per il Lavoro o dell’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.). La durata è stabilita dalla Legge e, attualmente, nei diversi casi è la seguente:
A. Tirocini formativi e di orientamento 6 mesi
B. Tirocini di inserimento e reinserimento 12 mesi
C. Tirocini in favore di soggetti svantaggiati 12 mesi
D. Tirocini per i soggetti disabili 24 mesi Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 € (quattrocento/00 Euro), fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.
Tirocinio. 1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’impresa, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.).
2. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne all’impresa, da lui svolte.
3. Il tirocinio si può svolgere anche con apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati.
4. La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall’art. 7 del D.M. 142/1998, così come modificato dall’art. 2 D. L. 76/2013 convertito in L. 99/2013 nonché dall’Accordo tra Governo, Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee Guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013.
5. Al tirocinante, l’impresa ospitante riconoscerà, nel caso di Tirocinio a tempo pieno, un rimborso spese minimo di € 300,00 mensili, salvo diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra impresa ospitante e tirocinante.
6. Le parti si riservano di affidare all’EBILA la promozione di piani formativi standardizzati relativi al percorso formativo del tirocinante.
Tirocinio. Al fine di agevolarne l'inserimento nelle realtà produttive, i lavoratori: - privi di esperienza professionale specifica; ovvero - che risultino disoccupati da almeno 12 mesi od occupati in attività occasionali; potranno essere inquadrati:
a) nell'8° livello: - fino a 18 mesi di effettivo servizio, qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 7° livello; - fino a 24 mesi di effettivo servizio, qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 6° livello;
b) nel 7° livello: - fino a 27 mesi di effettivo servizio qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 5° livello;
c) nel 6° livello: - fino a 30 mesi di effettivo servizio qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti in livelli superiori al 5°. Per i lavoratori di cui al presente articolo: - il periodo di prova è di 40 giorni di effettivo servizio per i lavoratori di cui al precedente punto a) e 90 giorni di effettivo servizio per i lavoratori di cui ai precedenti punti b) e c), proporzionalmente prolungato in caso di part-time; - per la durata del tirocinio, la retribuzione è composta unicamente dagli elementi previsti dal presente CCNL per 14 mensilità, con esclusione di ogni altra eventuale voce retributiva a qualsiasi livello di contrattazione definita; - per la durata del tirocinio, non si applica quanto previsto dall’art. 18 (Classificazione del personale). A tali lavoratori: - verranno comunque corrisposte quelle maggiorazioni ed indennità connesse alle modalità di svolgimento delle prestazioni; - verrà fornita una formazione teorico-pratica di complessive 20 ore, che favorisca il conseguimento della prevista professionalità. Per la maturazione degli istituti contrattuali, che fanno riferimento all'anzianità di servizio, il periodo di tirocinio è considerato utile trascorso il 50% dello stesso.
Tirocinio. Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata, pre-vista e consentita dalla legge non comporta, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Tirocinio. 1. Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata, pre- vista e consentita dalla legge non comporta, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Tirocinio. Lo studente che nell'ambito di tale programma intenda svolgere il tirocinio all'estero dovrà formalizzarne la richiesta nel learning agreement. Nel caso in cui lo studente maturi tale decisione durante il soggiorno, dovrà procedere, d'accordo con il referente in Cagliari e con quello della struttura ospitante, alla modifica del learning agreement. L'approvazione dell'attività di tirocinio sarà deliberata dal competente Consiglio di Corso di laurea.
Tirocinio. 1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell’operatore socio-sanitario è prevista.
Tirocinio. (art. 19 del bando).
Tirocinio. 1 Tipologia d’esame: Scritto e Orale Congiunti Obiettivi:
1) applicare la disciplina ostetrica e i principi deontologici e umanistici in ogni situazione assistenziale prevista dal progetto educativo, e conseguentemente agire in relazione alle responsabilità richieste dal livello formativo, sperimentando l’agire professionale, in relazione alla persona assistita.
2) riconoscere ed accettare il ruolo, le proprie competenze e quelle dei membri dell’équipe assistenziale, stabilendo relazioni costruttive, partecipando alle attività.
3) collaborare efficacemente agli interventi educativi alla persona, finalizzati alla prevenzione e al mantenimento dello stato di salute. Lo studente acquisirà le competenze clinico-assistenziali di base.