Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro. 1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1 dell’accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai seguenti soggetti : a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998 ; b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro ; - delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 9, comma 2 ; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due precedenti alinea. 2. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo quadro di cui al comma 1.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro. 1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’artdall'art. 10, comma 1 dell’accordo 1, dell'accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo dall'accordo stesso ai seguenti soggetti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.RSU) elette ai sensi dell’accordo dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998 1998;
b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali OO.SS. rappresentative: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione l'elezione delle R.S.U. RSU siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro lavoro; - delle organizzazioni sindacali OO.SS. firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’artdell'art. 9, comma 2 2; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali e OO.SS. di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due 2 precedenti alinea.
2. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’artdall'art. 13 dell’accordo dell'accordo quadro di cui al comma 1.
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Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro. 1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1 dell’accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai seguenti soggetti :
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998 ;
b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro ; - delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 9, comma 2 ; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due precedenti alinea.
2. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo quadro di cui al comma 1.
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Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro. 1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1 1, dell’accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai seguenti soggetti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998 1998;
b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro ; - delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 9, comma 2 lavoro; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due precedenti del precedente alinea.
2. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo quadro di cui al comma 1.
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