Trasferimenti delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco. 12.2.1 Il vincolo di intrasferibilità si applica esclusivamente alle Azioni Bloccate. In ogni caso i Contraenti si impegnano a vendere in modo ordinato le Azioni diverse dalle Azioni Bloccate che intendessero Trasferire onde consentire un regolare svolgimento delle negoziazioni, in particolare: a) ciascun Contraente che intenda effettuare vendite sul mercato di Azioni (fermo restando il divieto di vendita delle Azioni Bloccate), per un ammontare complessivo superiore a n. 3.000.000 di Azioni nel corso di ogni singolo anno solare, si impegna a coordinarsi preventivamente con il Comitato, e per esso il suo Presidente, nel corso dell’incontro annuale di cui al Paragrafo 4.2.4 che precede e, ove opportuno, anche richiedendo ulteriori incontri e ad attuare una modalità di vendita con collocamento in una singola operazione; b) qualora in sede di incontro annuale di cui al precedente Paragrafo 4.2.4: (i) il numero complessivo delle azioni da porre in vendita anche singolarmente dovesse risultare superiore a n. 10.000.000 Azioni, si procederà alla vendita in modo coordinato; (ii) il numero complessivo delle azioni da porre in vendita non dovesse superare n. 10.000.000 Azioni, ciascun Contraente potrà procedere alla vendita autonomamente, fermo restando quanto previsto al precedente punto a). 12.2.2 L’incontro annuale di cui al Paragrafo 4.2.4 sarà anche finalizzato a verificare se le intenzioni di ciascun Contraente di vendita di Azioni siano inferiori rispetto al numero di Azioni, del medesimo Contraente, non soggette al Sindacato di Blocco. In tale evenienza le Azioni non soggette al Sindacato di Blocco in eccesso potranno essere assoggettate a Sindacato di Blocco e potranno essere liberate azioni di altri Contraenti che abbiano necessità di dismissione. Il coordinamento sarà effettuato dal Comitato applicando in linea di principio un criterio di proporzionalità. Una volta condivise, le modifiche al numero delle Azioni soggette al Sindacato di Blocco saranno riportate nell’Allegato 3.3, fermo restando che il numero complessivo minimo delle Azioni Bloccate di cui al Paragrafo 11.3 non potrà essere modificato e fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 11. Il Presidente del Comitato provvederà ad apportare tali modifiche all’Allegato 3.3 e ne darà tempestiva comunicazione per iscritto ai Contraenti.
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Trasferimenti delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco. 12.2.1 Il vincolo di intrasferibilità si applica esclusivamente alle Azioni Bloccate. In ogni caso i Contraenti si impegnano a vendere in modo ordinato le Azioni diverse dalle Azioni Bloccate che intendessero Trasferire onde consentire un regolare svolgimento delle negoziazioni, in particolare: a) . A tal fine ciascun Contraente che intenda effettuare vendite sul mercato di Azioni (fermo restando il divieto di vendita delle Azioni Bloccate)Azioni, per un ammontare complessivo superiore a n. 3.000.000 di 300.000 Azioni nel corso di ogni singolo anno solare, si impegna a coordinarsi preventivamente con il Comitato, e per esso il suo Presidente, nel corso dell’incontro annuale di cui al Paragrafo 4.2.4 che precede e, ove opportuno, anche richiedendo ulteriori incontri e ad attuare una modalità di vendita con collocamento in una singola operazione; b) qualora in sede di incontro annuale di cui al precedente Paragrafo 4.2.4: (i) il numero complessivo delle azioni da porre in vendita anche singolarmente dovesse risultare superiore a n. 10.000.000 Azioni, si procederà alla vendita in modo coordinato; (ii) il numero complessivo delle azioni da porre in vendita non dovesse superare n. 10.000.000 Azioni, ciascun Contraente potrà procedere alla vendita autonomamente, fermo restando quanto previsto al precedente punto a)incontri.
12.2.2 L’incontro annuale di cui al Paragrafo 4.2.4 sarà anche finalizzato a verificare se le intenzioni di ciascun Contraente di vendita di Azioni siano inferiori rispetto al numero di Azioni, del medesimo Contraente, non soggette al Sindacato di Blocco. In tale evenienza le Azioni non soggette al Sindacato di Blocco in eccesso potranno essere assoggettate a Sindacato di Blocco e potranno essere liberate azioni di altri Contraenti che abbiano necessità di dismissione. Il coordinamento sarà effettuato dal Comitato applicando in linea di principio un criterio di proporzionalità. Una volta condivise, le modifiche al numero delle Azioni soggette al Sindacato di Blocco saranno riportate nell’Allegato 3.3, fermo restando che il numero complessivo minimo delle Azioni Bloccate in ciascun dei periodi di riferimento (di cui al primo capoverso del Paragrafo 11.3 11.3) non potrà essere modificato e fermo restando modificato, salvo quanto previsto nel precedente Articolo 11. Il Presidente del Comitato provvederà ad apportare tali modifiche all’Allegato 3.3 e ne darà tempestiva comunicazione per iscritto ai Contraenti.
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Samples: Voting Syndicate and Share Transfer Regulation Agreement