Trasparenza e Riservatezza Clausole campione
Trasparenza e Riservatezza. 1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui alla Delibera 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.
2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trasmessi da ciascuna Parte all’ART in formato aperto/editabile.
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, la Regione si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.
Trasparenza e Riservatezza. Art. 22 (Clausola fiscale)
Trasparenza e Riservatezza. L’affidatario con la presentazione dell’offerta, si impegna a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati che potrà trattare nel corso del servizio, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, D.Lgs. n. 196/2003, inoltre si impegna a non divulgare, né fornire dati o notizie acquisibili durante l’espletamento del servizio. Si impegna inoltre ad adempiere a quanto disposto dalla normativa in materia di privacy.
Trasparenza e Riservatezza. 1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui alla Delibera 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.
2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trasmessi da Trenitalia, anche per conto di ARTCal all’ART in formato aperto/editabile, fermo restando in capo all’ARTCal eventuali comunicazioni di loro esclusiva competenza.
3. Fatti salvi eventuali obblighi posti dalla normativa vigente, ARTCal si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale e a propri consulenti l’obbligo di riservatezza in ordine a tutte le informazioni, di qualsivoglia natura, fornite da Trenitalia in relazione all’esecuzione del presente Contratto. ARTCal si impegna pertanto ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle predette informazioni e ad utilizzare ciascuna informazione esclusivamente per la gestione del presente Contratto. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra restano vincolanti, senza limiti di tempo, anche in caso di risoluzione e/o di cessazione degli effetti del presente Contratto. Inoltre, ARTCal garantisce che la Regione ottemperi ai medesimi obblighi di riservatezza sopra riportati, in relazione a qualsivoglia dato/informazione di Trenitalia di cui la Regione venga a conoscenza in applicazione delle previsioni del presente Contratto o comunque di disposizioni normative vigenti”.
Trasparenza e Riservatezza. 1. Ciascuna parte e il collegio arbitrale provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. La parte che trasmetta al collegio arbitrale una comunicazione contenente informazioni riservate fornisce anche, entro quindici giorni dalla trasmissione di tale comunicazione, una versione non riservata della comunicazione che possa essere divulgata al pubblico.
2. Il presente regolamento di procedura non vieta in alcun modo a una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché, nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte, non divulghi informazioni che quest'ultima considera riservate.
3. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.
Trasparenza e Riservatezza. 1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui alla Delibera ART n.16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.
2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trasmessi da ciascuna Parte all’ART in formato aperto/editabile.
3. La Regione si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale e a propri consulenti/collaboratori a qualsiasi titolo l’obbligo di riservatezza in ordine a tutte le informazioni, di qualsivoglia natura, fornite in relazione all’esecuzione del presente Contratto. La Regione si impegna pertanto ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle predette informazioni e ad utilizzare ciascuna informazione esclusivamente per la gestione del presente Contratto. Gli obblighi di riservatezza di cui sopra restano vincolanti, senza limiti di tempo, anche in caso di risoluzione e/o di cessazione degli effetti del presente Contratto.
Trasparenza e Riservatezza. Al fine di garantire le condizioni di trasparenza, le Parti pubblicano sui rispettivi siti web le informazioni previste dal presente Protocollo, nel rispetto della vigente normativa. Si impegnano altresì a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite ai fini dell’espletamento del servizio e a utilizzarle esclusivamente per la realizzazione dello stesso.