Common use of Trattamenti economici in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro Clause in Contracts

Trattamenti economici in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro. 1. Ai lavoratori competerà il seguente trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro: con decorrenza 1 luglio 2006: ▪ per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; ▪ dal 4° al 180° giorno di malattia l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari al 100% della retribuzione normale come sopra definita. ▪ per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; ▪ dal 4° al 180° giorno l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS per determinare l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento morboso. L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360 (30 x 12). Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno di riferimento; ▪ il trattamento economico di malattia sarà quello stabilito dall’accordo 15 novembre 2005, valido per i lavoratori soggetti al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148.

Appears in 5 contracts

Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Trattamenti economici in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro. 1. Ai lavoratori competerà il seguente trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro: con decorrenza 1 luglio 2006: per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; dal 4° al 180° giorno di malattia l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari al 100% della retribuzione normale come sopra definita. per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; dal 4° al 180° giorno l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS per determinare l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento morboso. L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360 (30 x 12). Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno di riferimento; il trattamento economico di malattia sarà quello stabilito dall’accordo 15 novembre 2005, valido per i lavoratori soggetti al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148.

Appears in 3 contracts

Samples: Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Trattamenti economici in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro. 1. Ai lavoratori competerà il seguente trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro: con decorrenza 1 luglio 2006: - per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della del- la retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; - dal 4° al 180° giorno di malattia l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari al 100% della retribuzione normale come sopra definita. con decorrenza 1 gennaio 2007: - per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della del- la retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; - dal 4° al 180° giorno l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia malat- tia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS dall’INPS per determinare l'indennità l’indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso com- penso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità inden- nità di concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo nell’importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento l’evento morboso. L'importo L’importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento l’inizio dell’evento morboso per il divisore 360 (30 x 12). Quest'ultimo Quest’ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno l’anno di riferimento; con decorrenza 31 dicembre 2008 - il trattamento economico di malattia sarà quello stabilito dall’accordo 15 novembre no- vembre 2005, valido per i lavoratori soggetti al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamenti economici in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro. 1. Ai lavoratori competerà il seguente trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro: con decorrenza 1 luglio 2006: ▪ per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; ▪ dal 4° al 180° giorno di malattia l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari al 100% della retribuzione normale come sopra definita. con decorrenza 1 gennaio 2007: ▪ per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; ▪ dal 4° al 180° giorno l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS per determinare l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento morboso. L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360 (30 x 12). Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno di riferimento; ▪ il trattamento economico di malattia sarà quello stabilito dall’accordo 15 novembre 2005, valido per i lavoratori soggetti al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Trattamenti economici in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro. 1. Ai lavoratori competerà il seguente trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro: con decorrenza 1 luglio 2006: per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; dal 4° al 180° giorno di malattia l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari al 100% della retribuzione normale come sopra definita. con decorrenza 1 gennaio 2007:  per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; dal 4° al 180° giorno l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS per determinare l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento morboso. L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360 (30 x 12). Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno di riferimento; il trattamento economico di malattia sarà quello stabilito dall’accordo 15 novembre 2005, valido per i lavoratori soggetti al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Trattamenti economici in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro. 1. Ai lavoratori competerà il seguente trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro: con decorrenza 1 luglio 2006: per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; dal 4° al 180° giorno di malattia l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari al 100% della retribuzione normale come sopra definita. con decorrenza 1 gennaio 2007: • per i primi tre giorni, l’azienda continuerà ad erogare a suo carico il 100% della retribuzione normale come definita dall’articolo 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000; dal 4° al 180° giorno l’azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS per determinare l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, delle indennità di concorso pasti e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento morboso. L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360 (30 x 12). Quest'ultimo dato sarà opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno di riferimento; con decorrenza 31 dicembre 2008 : • il trattamento economico di malattia sarà quello stabilito dall’accordo 15 novembre 2005, valido per i lavoratori soggetti al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Nazionale