Trattamento minimo complessivo di garanzia. 1. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente. 2. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è determinato in ragione d'anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a valere dall'anno 2010, è stabilito: - in euro 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 72.000,00 (euro settantaduemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall'anno 2012, è stabilito: - in euro 61.000,00 (euro sessantunomila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 76.000,00 (euro settantaseimila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2013, a valere dall'anno 2013, è stabilito: - in euro 63.000,00 (euro sessantatremila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. L'adeguamento del "trattamento minimo complessivo di garanzia" non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all'esodo nell'ambito di risoluzioni consensuali definite prima del 25 novembre 2009 con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" sarà adeguato in applicazione di criteri che le parti definiranno in sede di rinnovo del contratto collettivo. 3. Ai fini del confronto tra il "trattamento minimo complessivo di garanzia" e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione: - il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica; - l'importo ex elemento di maggiorazione; - gli aumenti di anzianità; - i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by objective) concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati "Piani Vendita" di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita. 4. Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al precedente comma 3, riconosciuto al dirigente ed il "trattamento minimo complessivo di garanzia", deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia", con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell'importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia. 5. Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell'anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso. 6. Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, continuerà ad essere erogato in tredici mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendalmente previsto. A far data dal 1° gennaio 2005, le voci che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a: - minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica; - ex elemento di maggiorazione; - aumenti di anzianità; - superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam, che saranno riunite in un'unica voce denominata "trattamento economico individuale". Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004-2008, il "trattamento economico individuale" sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento minimo complessivo di garanzia. Art. 3 -Trattamento minimo complessivo di garanzia
1. Il "«trattamento minimo complessivo di garanzia"», come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente.
2. Il "«trattamento minimo complessivo di garanzia" » è determinato in ragione d'anno d’anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Il "«trattamento minimo complessivo di garanzia" » da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a valere dall'anno dall’anno 2010, è stabilito: - • in euro 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - • in euro 72.000,00 (euro settantaduemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "«trattamento minimo complessivo di garanzia" » da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall'anno dall’anno 2012, è stabilito: - • in euro 61.000,00 (euro sessantunomila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - • in euro 76.000,00 (euro settantaseimila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "«trattamento minimo complessivo di garanzia" » da assumere come parametro al 31 dicembre 2013, a valere dall'anno dall’anno 2013, è stabilito: - • in euro 63.000,00 (euro sessantatremila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - • in euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. L'adeguamento L’adeguamento del "“trattamento minimo complessivo di garanzia" ” non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all'esodo nell'ambito all’esodo nell’ambito di risoluzioni consensuali definite prima del 25 novembre 2009 con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data. Il "«trattamento minimo complessivo di garanzia" » sarà adeguato in applicazione di criteri che le parti definiranno in sede di rinnovo del contratto collettivo.
3. Ai fini del confronto tra il "«trattamento minimo complessivo di garanzia" » e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione: - • il minimo contrattuale comprensivo dell'importo dell’importo ex meccanismo di variazione automatica; - l'importo • l’importo ex elemento di maggiorazione; - • gli aumenti di anzianità; - i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by objective) concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati "Piani Vendita" di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.;
4. Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al precedente comma 3, riconosciuto al dirigente ed il "«trattamento minimo complessivo di garanzia"», deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di "«adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia"», con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell'anno dell’anno successivo, ,il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell'importo dell’importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.
5. Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'annod’anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell'anno nell’anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'eventuale dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
6. Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, continuerà ad essere erogato in tredici mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendalmente previsto. A far data dal 1° gennaio 2005, le voci che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a: - – minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica; - – ex elemento di maggiorazione; - – aumenti di anzianità; - superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam, che saranno riunite in un'unica un’unica voce denominata "«trattamento economico individuale"». Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004-2008, il "«trattamento economico individuale" » sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.
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Samples: Nota Di Intenti
Trattamento minimo complessivo di garanzia. 1. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente.
2. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è determinato in ragione d'anno d’anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" ", da assumere come parametro al 31 dicembre 2010dicembre, a valere dall'anno 2010dall’anno 2020, è stabilito: - stabilito in euro 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 72.000,00 (euro settantaduemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti69.000,00 euro. Il A valere dall’anno 2022 il "trattamento minimo complessivo di garanzia" ", da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall'anno 2012dicembre, è stabilito: - elevato a 72.000 euro ed a 75.000 euro dall’anno 2023. Per i dirigenti già in euro 61.000,00 (euro sessantunomila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità forza in azienda alla data dell’1/1/2015 continuano ad applicarsi, se di servizio nell'azienda con la qualifica miglior favore, i parametri di dirigenteTMCG previsti dall’art. 3, fino a 6 (sei) anni; - in euro 76.000,00 (euro settantaseimila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigentecomma 2, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2013, a valere dall'anno 2013, è stabilito: - in euro 63.000,00 (euro sessantatremila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. L'adeguamento del "trattamento minimo complessivo di garanzia" non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all'esodo nell'ambito di risoluzioni consensuali definite prima del 25 novembre 2009 con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" sarà adeguato in applicazione di criteri che le parti definiranno in sede di rinnovo del contratto collettivo.CCNL 30/12/2014
3. Ai fini del confronto tra il "trattamento minimo complessivo di garanzia" e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione: - il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica; - l'importo ex elemento di maggiorazione; - gli aumenti di anzianità; - i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by objective) concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati "Piani Vendita" di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.
4. Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al precedente comma 3, riconosciuto al dirigente ed il "trattamento minimo complessivo di garanzia", deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia", con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell'importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.
5. Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell'anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
6. Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, continuerà ad essere erogato in tredici mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendalmente previsto. A far data dal 1° gennaio 2005dall’1/1/2005, le voci che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a: - minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica; - ex elemento di maggiorazione; - aumenti di anzianità; - superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam, che saranno riunite in un'unica voce denominata "trattamento economico individuale". Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004XXXX 0000-20080000, il "trattamento economico individuale" sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no. - Disciplina transitoria -
a) in vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2023, al dirigente già in servizio alla data del 24/11/2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 (centoventinove/11) euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso. Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di dieci ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi. A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente.
b) gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dall’1/1/2017. - Dichiarazione a verbale -
1. Ogni eventuale controversia individuale, plurima o collettiva relativa all'interpretazione della presente Parte Seconda - Trattamento minimo complessivo di garanzia, sarà esaminata direttamente fra le parti stipulanti il presente CCNL nel corso di apposite riunioni che avranno luogo su richiesta di una delle parti e secondo procedure da definire. --- Articolo modificato dal Verbale di accordo 30/7/2019
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Trattamento minimo complessivo di garanzia. 1. (Trattamento minimo complessivo di garanzia) Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente.
2. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è determinato in ragione d'anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a valere dall'anno 2010, è stabilito: - in euro 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00cinquasettemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 72.000,00 (euro settantaduemila/00settanduemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall'anno 2012, è stabilito: - in euro 61.000,00 (euro sessantunomila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 76.000,00 (euro settantaseimila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2013, a valere dall'anno 2013, è stabilito: - in euro 63.000,00 (euro sessantatremila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. L'adeguamento del "trattamento minimo complessivo di garanzia" non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all'esodo nell'ambito di risoluzioni consensuali definite prima del 25 novembre 2009 con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" sarà adeguato in applicazione di criteri che le parti definiranno in sede di rinnovo del contratto collettivo.
3. Ai fini del confronto tra il "trattamento minimo complessivo di garanzia" e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione: - il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica; - l'importo ex elemento di maggiorazione; - gli aumenti di anzianità; - i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni "ad personam personam", nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati ("management by objective") concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche "una tantum", nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, variabile - denominati "Piani Venditapiani vendita" di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, mensile - ai fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.
4piani vendita. Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al precedente comma 3, riconosciuto al dirigente ed il "trattamento minimo complessivo di garanzia", deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo "una tantum tantum" da erogare a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia", con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell'importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.
5. Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell'anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo "una tantum tantum" utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
6. Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, continuerà ad essere erogato in tredici mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendalmente previsto. A far data dal 1° gennaio 2005, le voci che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a: - minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica; - ex elemento di maggiorazione; - aumenti di anzianità; - superminimi e/o sovraminimi e/o assegni "ad personam, "; che saranno riunite in un'unica voce denominata "trattamento economico individuale". Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004-2008, il "trattamento economico individuale" sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dirigenti
Trattamento minimo complessivo di garanzia. 1. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente.
2. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è determinato in ragione d'anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 201031/12/2015, a valere dall'anno 20102015 per i dirigenti assunti o nominati dall’1/1/2015, è stabilito: - stabilito in 66.000,00 (sessantaseimila/00) euro. In considerazione del superamento del secondo livello di TMCG, il livello di TMCG pari a 66.000 euro 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) con riferimento ai viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti con che, all’1/1/2015, hanno maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore ai dodici mesi. Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, fino una anzianità superiore ai dodici mesi alla data dell’1/1/2015, il parametro di TMCG, a 6 valere dall'anno 2015, sarà determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (seiarrotondato a 236 euro) anni; - in euro 72.000,00 (euro settantaduemila/00) con riferimento ai dirigenti con per ogni mese di anzianità di servizio servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, superiore maturata alla già indicata data dell’1/1/2015. La determinazione dell'anzianità di servizio si computa ai sensi dell'art. 26, comma 2. Per effetto di tale norma, il TMCG così determinato, da valere dal 2015 per i dirigenti con almeno 6 (sei) anni compiutidi anzianità all’1/1/2015, non può superare l'importo di 80.000 euro. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2012Pertanto, a titolo esemplificativo, il TMCG a valere dall'anno 2012, è stabilitodal 2015 per i dirigenti con: - in euro 61.000,00 (euro sessantunomila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni12 mesi di anzianità, all’1/1/2015, sarà pari a 66.000 Euro; - in euro 76.000,00 (euro settantaseimila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità 13 mesi di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigenteanzianità, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2013all’1/1/2015, sarà pari a valere dall'anno 2013, è stabilito: - in euro 63.000,00 (euro sessantatremila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni66.068 Euro; - in euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità 24 mesi di servizio nell'azienda con la qualifica anzianità, all’1/1/2015, sarà pari a 68.664 Euro; - 36 mesi di dirigenteanzianità, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. L'adeguamento del "trattamento minimo complessivo all’1/1/2015, sarà pari a 71.496 Euro; - 48 mesi di garanzia" non ha effetto sugli importi riconosciuti anzianità, all’1/1/2015, sarà pari a titolo 74.32 8 Euro; - 60 mesi di incentivazione all'esodo nell'ambito anzianità, all’1/1/2015, sarà pari a 77.170 Euro; - 71 mesi di risoluzioni consensuali definite prima del 25 novembre 2009 con riguardo anzianità, all’1/1/2015, sarà pari a dirigenti ancora in servizio alla stessa data79.756 Euro. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" sarà adeguato in applicazione di criteri che le parti definiranno in sede di rinnovo del contratto collettivo.
3. Ai fini del confronto tra il "trattamento minimo complessivo di garanzia" e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione: - il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica; - l'importo ex elemento di maggiorazione; - gli aumenti di anzianità; - i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by objective) concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati "Piani Vendita" di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.
4. Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al precedente comma 3, riconosciuto al dirigente ed il "trattamento minimo complessivo di garanzia", deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia", con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell'importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.
5. Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell'anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
6. Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, continuerà ad essere erogato in tredici mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendalmente previsto. A far data dal 1° gennaio 2005dall’1/1/2005, le voci che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a: - minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica; - ex elemento di maggiorazione; - aumenti di anzianità; - superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam, che saranno riunite in un'unica voce denominata "trattamento economico individuale". Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004XXXX 0000-20080000, il "trattamento economico individuale" sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no. - Disciplina transitoria - Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:
a) in via transitoria e per la vigenza del CCNL 2015/2018, al dirigente già in servizio alla data del 24/11/2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 (centoventinove/11) euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso. Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di dieci ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi. A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente.
b) gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dall’1/1/2009. In sede di rinnovo del CCNL compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa il regime transitorio qui definito. - Dichiarazione a verbale -
1. Ogni eventuale controversia individuale, plurima o collettiva relativa all'interpretazione della presente Parte Seconda - Trattamento minimo complessivo di garanzia, sarà esaminata direttamente fra le parti stipulanti il presente CCNL nel corso di apposite riunioni che avranno luogo su richiesta di una delle parti e secondo procedure da definire.
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Samples: CCNL Dirigenti Aziende Industriali
Trattamento minimo complessivo di garanzia. 1. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente.
2. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è determinato in ragione d'anno e sarà ed è assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a valere dall'anno 2010, è stabilito: - :
a) in euro 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - ;
b) in euro 72.000,00 (euro settantaduemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall'anno 2012, è stabilito: - :
a) in euro 61.000,00 (euro sessantunomila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - ;
b) in euro 76.000,00 (euro settantaseimila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2013, a valere dall'anno 2013, è stabilito: - :
a) in euro 63.000,00 (euro sessantatremila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - ;
b) in euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. L'adeguamento del "trattamento minimo complessivo di garanzia" non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all'esodo nell'ambito di risoluzioni consensuali definite prima della data del 25 novembre verbale di accordo 22 dicembre 2009 con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" sarà adeguato in applicazione di criteri che le parti definiranno in sede di rinnovo del presente contratto collettivo.
3. Ai fini del confronto tra il "trattamento minimo complessivo di garanzia" e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione: - il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo
I. la retribuzione base di variazione automatica; - l'importo ex elemento cui all'art. 3, comma 1, lett. a) di maggiorazione; - cui al presente c.c.n.l.;
II. gli aumenti di anzianità; - i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam anzianità di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) di cui al presente accordo;
III. nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici nella misura con cui vengono valorizzati ai fini fiscali e/o risultati (management by objective) concordati individualmente e/o collettivamentecontributivi, ad eccezione della retribuzione variabile incentivante di cui all'art. 12 del presente contratto, delle gratifiche "una tantum", nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabilidocumentabili e del trattamento aggiuntivo previsto per i Direttori di aziende speciali o consortili ai sensi della L. n. 142/1990 dall'art. 5 del c.c.n.l. 15 novembre 2000 (2). Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, variabile denominati "Piani Venditapiani vendita" di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto di cui al presente comma verranno vengono prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.
4piani vendita. Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al precedente comma 3, riconosciuto al dirigente ed il "trattamento minimo complessivo di garanzia", deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite sono riconosciute al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo "una tantum tantum" da erogare a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia", con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà è considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell'anno dall'anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigentedirigente viene incrementato di un importo pari all'"una tantum" erogata nel mese di dicembre a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia" che, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell'importo mensile necessario ad assicurareconfluisce nella voce "superminimo" della retribuzione base di cui all'art. 3, su base annuacomma 1, il conseguimento lett. a2) del trattamento minimo complessivo di garanzia.
5presente contratto. Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell'anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà viene riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum che è utile, nel in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
6. Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, continuerà ad essere erogato in tredici mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendalmente previsto. A far data dal 1° gennaio 2005, le voci che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a: - minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica; - ex elemento di maggiorazione; - aumenti di anzianità; - superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam, che saranno riunite in un'unica voce denominata "trattamento economico individuale". Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004-2008, il "trattamento economico individuale" sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.
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