Trattamento per finalità ulteriori Clausole campione

Trattamento per finalità ulteriori. Fiditalia S.p.A., previa specifica informativa, potrà trattare i dati dell’interessato (cliente) anche per finalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, purché siano compatibili con lo scopo iniziale dichiarato al momento della raccolta. Nel caso in cui la finalità ulteriore sia incompatibile con quella iniziale sarà necessario il consenso e l’interessato sarà informato preventivamente con la possibilità di aggiornare o modificare le sue preferenze, in modo che possa confermare o negare il suo consenso per l'uso dei suoi dati personali. Il consenso dell’interessato (cliente) non sarà necessario se il trattamento ulteriore effettuato da Fiditalia S.p.A. si basa su un’altra causa di liceità quale l’adempimento di un obbligo legale o l’esecuzione di obblighi contrattuali o precontrattuali. Fiditalia S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 34 - 20149 MILANO TEL. +39 02.43.01.1 - FA_ +00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx - SOCIETA’ A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E_ ART. 106 TUB (C.D. “ALBO UNICO”) XX X° 00 X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX X’XXXXXX CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A. MONTANTE (Debito complessivo) €
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Trattamento per finalità ulteriori. Fiditalia S.p.A., previa specifica informativa, potrà trattare i dati dell’interessato (cliente) anche per finalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, purché siano compatibili con lo scopo iniziale dichiarato al momento della raccolta. Nel caso in cui la finalità ulteriore sia incompatibile con quella iniziale sarà necessario il consenso e l’interessato sarà informato preventivamente con la possibilità di aggiornare o modificare le sue preferenze, in modo che possa confermare o negare il suo consenso per l'uso de i suoi dati personali. Il consenso dell’interessato (cliente) non sarà necessario se il trattamento ulteriore effettuato da Fiditalia S.p.A. si basa su un’altra causa di liceità quale l’adempimento di un obbligo legale o l’esecuzione di obblighi contrattuali o precontrattuali. Cognome Codice Fiscale n. Nome Tipo Documento Rilasciato il Luogo di emissione Sesso □ M □ F Cittadinanza Nato il Stato Città Data rilascio Permesso Soggiorno Data scadenza Permesso Soggiorno Prov.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).