Cessione del Contratto/credito. La Società potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso deri- vanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta all’Esercente, ai sensi di legge, con le modalità indicate nel successivo art. 26, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi dell’Esercente.
Cessione del Contratto/credito. L’Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta all’Azienda, ai sensi del successivo art. 34, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi dell’Azienda e del Titolare.
Cessione del Contratto/credito. La Banca potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente ai sensi del successivo art. 44, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente.
Cessione del Contratto/credito. Xxxx, dandone comunicazione scritta al Titolare (cfr. art. 43), può cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Titolare.
Cessione del Contratto/credito. Fiditalia potrà cedere il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge; ai fini di ogni comunicazione relativa al presente Contratto, il domicilio delle parti è quello indicato nel Contratto, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto. In caso di cessione del credito o del Contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1248 del codice civile.
Cessione del Contratto/credito. Xxxx potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente ai sensi del successivo art. 41, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente.
Cessione del Contratto/credito. Xxxx, dandone comunicazione scritta al Professionista e/o all’Azienda (cfr. art. 42), può cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Professionista e/o dell’Azienda.
Cessione del Contratto/credito. L’Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Professio- nista e/o all’Azienda, ai sensi del successivo art. 42, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Professionista e/o dell’Azienda.
Cessione del Contratto/credito. Il Cliente autorizza sin d’ora AD a cedere a Terzi questo contratto o i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente. Per ogni comunicazione relativa al contratto, i recapiti delle parti sono quelli ivi indicati, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto. In caso di cessione, il cessionario acquisisce anche il diritto di riscatto nei confronti del Fondo Pensione e/o per qualsiasi polizza vita e/o previdenziale. A tal fine AD ed il Cliente riconoscono sin d’ora al cessionario gli stessi poteri e facoltà di AD anche in deroga all’art. 1248 cod. civ. ai sensi dell’art. 125 septies D.LGS. 385/1993. 9)
Cessione del Contratto/credito. 10.1 Nessuna delle parti potrà cedere, trasferire alcun diritto od obbligo derivante dai presenti Termini e Condizioni Generali senza il preventivo consenso scritto della controparte.