TRATTAMENTO DEI LAVORATORI Clausole campione

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 118, comma 6 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate gius...
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell’impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI. La ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare il C.C.N.L. vigente relativamente alle categorie di lavoratori impiegate. La Ditta dovrà sollevare l’ASL da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi. L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Amministrazione si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI. I soggetti accreditati si obbligano ad applicare nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente capitolato, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e comunque non inferiore a quello delle Cooperative Sociali, e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, applicabili alla data della presentazione dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL fino alla loro sostituzione e si estende a tutte le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro CCNL applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano i soggetti accreditati anche nel caso che le stesse non aderiscano alle Associazioni stipulanti o recedano da esse. I soggetti accreditati sono tenuti inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale. Il Comune di Lissone potrà richiedere al soggetto accreditato, in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l’esibizione del libro unico del lavoro e di ogni altra eventuale documentazione atta a comprovare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. I soggetti accreditati si impegnano ad essere in regola con le norme che disciplinano l’assunzione dei dipendenti, ivi compresa la Legge n. 68/1999.
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, il corretto inquadramento professionale, condizioni contrattuali, normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata del contratto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. L’impresa è altresì tenuta al rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999 in materia di collocamento al lavoro dei disabili. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta. L'Impresa dovrà osservare verso i propri dipendenti, o se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, ogni legge, regolamento e disposizione normativa in materia di: rapporto di lavoro, previdenza ed assistenza, assicurazione anche contro gli infortuni, nonché di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008 e sue successive integrazioni e modificazioni). L'Impresa, si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, a semplice richiesta le ricevute di pagamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi relativi al personale impiegato nell’appalto. Ai fini della qualità dei servizi oggetto del capitolato, si auspica che gli educatori che prestano servizio da anni e rappresentano un riferimento fondamentale per gli utenti, possano avere una continuità educativa. Si richiede la massima continuità degli educatori anche tra i diversi servizi oggetto dell’appalto.
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI. L’Appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali e/o normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. L’Ente Appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento, l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, nonché di certificazioni di regolarità contributiva, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale assistenziale e assicurativa. L'appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2.4.2018 e s.m.i.. L’inadempimento agli obblighi di cui sopra comporterà la risoluzione dell’affidamento del servizio in oggetto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Ente Appaltante. Il risarcimento del danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Appaltatore. L’aggiudicatario, salvo casi di accertata e comprovata inidoneità, è tenuto all’assunzione del personale già utilizzato dal precedente affidatario dell’appalto nonché garantire le condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del contratto, l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente od emananda, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente. L'Impresa sarà tenuta in particolare all'osservanza, ove ne ricorrano gli estremi, delle norme vigenti ed emanande in materia di tutela dei lavoratori, nonché alle norme tutte riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni famigliari, le indennità varie, ecc. L'Impresa, se richiesto, dovrà dimostr a r e di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore. In particolare, l'Impresa si impegna ad osservare tutte le norme di legge e le prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'Ispettorato del Lavoro e di altri Enti Pubblici interessati. Pertanto, essa, risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte alla Stazione Appaltante. L'Impresa si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai propri dipendenti, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante comunicherà all'Impresa e - se del caso - anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti in corso, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento di danni.
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI. Il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti di qualunque operatore, le condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento. Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione delle norme vigenti in tema di assicurazione obbligatoria ed in materia antinfortunistica, previdenziale, assistenziale nei confronti di tutti gli operatori.
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI a) L’Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.