Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. In materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008 e dell’art. 34 del capitolato speciale di appalto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, anche qualora l’Impresa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte di subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui si tratta. Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori il Contratto collettivo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Samples: Accordo Quadro Triennale, Appalto Di Lavori
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. In materia L’aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di tutela dei lavoratori lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e regolarità contributiva si applicano i commi 5 nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e 6 dell'artall’art. 30 97 del d.lgsD.lgs. 18 aprile 2016 n.50 n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazionis.m.i. Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l’Impresa L’aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008 e dell’art. 34 del capitolato speciale altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di appalto miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei i suindicati contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla dopo la loro scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, . Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche qualora l’Impresa nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla struttura esse, per tutto il periodo di validità del Contratto L’aggiudicatario deve osservare le norme e dimensione prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e da ogni qualificazione giuridicadi zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, economica delle leggi e sindacaledai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L’Impresa è responsabileNel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore e/o di una eventuale subimpresa aggiudicataria relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, in rapporto al Comune, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte di subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei loro rispettivi dipendentisi applica l’art. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui si tratta30 commi 5 e 6 del D.lgs. Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori il Contratto collettivo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx50/2016 e s.m.i.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. In materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgsD.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008 e dell’art. 34 del capitolato speciale di appalto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, anche qualora l’Impresa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte di subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui si tratta. Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto collettivo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxCollettivo di Lavoro Edilizia.
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Samples: Contratto Attuativo
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. In materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008 e dell’art. 34 del capitolato speciale di appalto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, anche qualora l’Impresa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte di subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui si tratta. Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori il Contratto collettivo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxCollettivo di Lavoro ……………………….
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Samples: Accordo Quadro Triennale
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. In materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008 e dell’art. 34 del capitolato speciale di appalto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, anche qualora l’Impresa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte di subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui si tratta. Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto collettivo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxCollettivo di Lavoro Edilizia.
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Samples: Accordo Quadro
Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. In materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008 e dell’art. 34 del capitolato speciale di appalto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, anche qualora l’Impresa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte di subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui si tratta. Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori il Contratto collettivo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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