Tutela della riservatezza. 1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 22/06/2022 (sub Allegato n. 4), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrm a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto.
Tutela della riservatezza. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza. Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata dell’appalto. I dati dovranno essere utilizzati dal Contraente esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto e non potranno essere divulgati per nessun motivo. In particolare, il Contraente sarà obbligato a: ▪ mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l’esecuzione dell’appalto; ▪ non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante l’esecuzione delle prestazioni, neanche dopo la scadenza dell’appalto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso; ▪ adottare, nell’ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l’obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti. Il Contraente potrà tuttavia citare i contenuti essenziali del contratto nei casi in cui sia richiesto per la partecipazione a gare di appalti. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell’appalto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale danno subito.
Tutela della riservatezza. Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo.
Tutela della riservatezza. L’Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005, al Regolamento UE 679/2016, al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e previste dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore. L’Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell’esercizio del servizio. Consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dei lavori, anche con modalità informatiche, sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali, l’appaltatore si impegna a:
Tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali vengono trattati in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione. I medesimi sono conservati sia su strumenti cartacei, che informatici nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato. I dati personali possono essere oggetto di comunicazione, per le finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa, ad altre articolazioni organizzative dell’Azienda USL, nonché a soggetti pubblici e privati incaricati dall’Ente per scopi amministrativi e fiscali. Il conduttore è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del codice Privacy. Titolare del trattamento è l’Azienda USL. Responsabile del trattamento è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore dell’U.O.C. Patrimonio. Letto, approvato e sottoscritto IL LOCATORE IL CONDUTTORE AZIENDA USL DI BOLOGNA IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx) Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole del presente contratto, che approvano espressamente e specificamente, in particolare i patti di cui ai punti: 2), 3), 4), 5), 6) 9), 10), 12), 13), 15), 17), 19), 20).
Tutela della riservatezza. Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
Tutela della riservatezza. La Società cura l'applicazione e il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni. In particolare, rientra tra gli impegni: • assicurare la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni; • classificare le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza e adottare tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento; • stipulare specifici accordi {anche di riservatezza) con i soggetti esterni che siano coinvolti nel reperimento o nel trattamento delle informazioni, o che possano in qualsiasi modo venire in possesso di informazioni riservate. Ciascun Destinatario, con riferimento a ogni notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa, è obbligato ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, gestionale e commerciale della Società. In particolare, ciascun soggetto è tenuto: • ad acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima; • ad acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia; • a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati; • a comunicare i dati e le informazioni in conformità alle procedure stabilite o su espressa autorizzazione dei superiori gerarchici e, comunque, in caso di dubbio o incertezza, dopo aver accertato {rivolgendosi ai superiori o riscontrando oggettivamente nella prassi aziendale) la divulgabilità nel caso specifico dei dati o delle informazioni; • ad assicurarsi che non esistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità dei dati e delle informazioni riguardanti terzi collegati alla Società da rapporti di qualsiasi natura e, se del caso, richiederne il consenso. La Società si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della sua attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione ditali informazioni. La Società si impegna a tutelare, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività.
Tutela della riservatezza. 7.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l’obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
Tutela della riservatezza. In relazione ai dati forniti, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali dell’operatore economico partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in acco- glimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.. Il Comune di Alghero con sede in Alghero (SS) in Piazza Porta Terra n. 9 PEC: protocollo@pec.comune.al- xxxxx.xx.xx, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la pre- sente Procedura, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Rego- lamento UE 2016/679. Si informano le Imprese partecipanti che il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. Il conferimento dei dati di cui alla presente procedura è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli com- porterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile la partecipazione alla procedura d’appalto. I dati raccolti con la presente Procedura potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressam...
Tutela della riservatezza. Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione: i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto; ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti; iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione. Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere ...