Ambito di applicazione e definizioni Clausole campione

Ambito di applicazione e definizioni. 1.1) Le presenti condizioni generali d’acquisto (di seguito “Condizioni”) si applicano alle forniture di beni ovvero alla prestazione di opere e/o di servizi effettuate dal Fornitore a favore di Alimentaria Valdinievole S.p.A. (di seguito la “Società” o l’“Acquirente”), in adempimento di accordi perfezionatisi tra le Parti mediante conferma, espressa o per fatti concludenti, di ordini di acquisto (di seguito “Ordine/i“) oppure mediante Ordini emessi a seguito di proposta/offerta ricevuta dal Fornitore. 1.2) Le presenti Condizioni non vincolano la Società, né sono idonee a creare alcun tipo di aspettativa circa la conclusione di successivi acquisti se non interviene l’emissione dell’Ordine da parte della Società. 1.3) Si intende per “Fornitore”: il soggetto che fornisce beni e/o prestazioni di opere e/o servizi alla Società; per “Parti”: il Fornitore e la Società.
Ambito di applicazione e definizioni. 1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'apertura, la modifica e la cessazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Finale Xxxxxx e detta norme sull'esercizio dell'attività. 2. Ai fini della regolamentazione della somministrazione di alimenti e bevande si assumono le seguenti definizioni: a. Per somministrazione di alimenti e/o bevande, di seguito chiamata anche solo “somministrazione” s’intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine (art. 2 co. 2 L.R. 14/2003), nonché quella esercitata mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività. b. per somministrazione a domicilio del consumatore, s’intende l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore, oltre alla privata dimora, s’intende il locale in cui il consumatore stesso si trovi occasionalmente per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.
Ambito di applicazione e definizioni. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di sommi- nistrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ambito di applicazione e definizioni. 1. L’Università degli Studi di Verona (di seguito “Università” o “Ateneo”) in aderenza ai principi di buon andamento e di trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 43 della legge n. 449 del 1997, dall’art. 19 del d.lgs. 50 del 2016 e dall’art. 66 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie e/o nuove entrate, nonché di aumentare la qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi e porre in essere ogni altra forma di contratto finalizzato all’autofinanziamento delle attività dell’Ateneo. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
Ambito di applicazione e definizioni. 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto, la Carta dei Servizi, la Proposta di abbonamento al Servizio e i Piani Tariffari (di seguito “il Contratto") disciplinano il rapporto tra La societa’ Digital Telecommunication Services S.r.l., (di seguito anche “DTS”) con sede legale a Siena, in Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx (XX), codice fiscale e partita IVA 01104520521, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 120831, Iscrizione al R.O.C. N 16856, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, FAX 0000 000000, Tel 0000000000 - PEC XXX@XXXXXX.XX e l’Utente, in ordine alla fornitura dei Servizi di comunicazione elettronica. Tutte le informazioni di cui all’ art. 52 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo ed agli articoli 70 e 71 ed Allegato 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche sono fornite da DTS, mediante le presenti Condizioni Generali di Contratto, la Carta Servizi, i moduli del Servizio e i Piani Tariffari che sono reperibili anche sul sito: xxx.xxx.xx, oppure inviata anche su richiesta all’Utente, contattando DTS al numero 0577588292 1.2 Le definizioni e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Ai fini del presente Contratto, i termini indicati avranno il seguente significato, fermo restando che i termini definiti al singolare si intenderanno anche al plurale e viceversa.
Ambito di applicazione e definizioni. Art. 2 – Conclusione del contratto ed attivazione del servizio; Art. 3 Pagamenti, Fatturazione, Reclamo; Art. 4 Fornitura dei Servizi; Art. 5. I Servizi; Art. 7 Garanzia e Responsabilità di D.T.S; Art. 8 Obbligazione del Cliente; Art. 9 Modifica ed Interruzione del Servizio; Art. 10 Indennità di ritardato pagamento, Sospensione del Servizio; Art. 11 Durata del Contratto, Rinnovo e Recesso; Art. 12. Contratti negoziati fuori dai locali commerciali; 15. Clausola risolutiva espressa e penale; Art. 16. Procedura di conciliazione; Art 17. Foro Competente; Art. 18. Proprietà intellettuale; Art. 19. Trattamento dei dati personali; Art. 20. Cessione del Contratto; Art. 21. Rimborsi e Indennizzi; Art. 24 Disposizioni Finali. Data Firma Il sottoscritto nome del/dei consumatore - Indirizzo del/dei consumatore Richiedo che i Servizi di cui al Contratto concluso in data ,ove possibile, inizino ad essere erogati dall’Operatore durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, del Codice del Consumo Data Firma
Ambito di applicazione e definizioni. Art. 2 - Attività escluse.
Ambito di applicazione e definizioni. 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle regolamentazioni e norme tecniche, nonché alle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) dell'OMC e alle misure sanitarie e fitosanitarie ("norme SPS") dell'OMC nella misura in cui incidono sugli scambi commerciali tra le Parti. 2. Ai fini del presente capo e salvo indicazioni contrarie, si applicano le definizioni utilizzate negli accordi TBT e SPS dell'OMC, nelle norme e nei testi pertinenti adottati dalla commissione del Codex Alimentarius, dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e nel quadro dell'Organizzazione mondiale della salute animale (OIE), anche per qualsiasi riferimento ai prodotti nel presente capo.
Ambito di applicazione e definizioni. 1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le offerte di vendita (di seguito, “Offerte”), a tutti gli ordini di acquisto e, una volta accettate, a tutti i contratti (di seguito, “Contratti”), in cui OL.MI S.r.l. (di seguito, “OL.MI” o “Fornitore”) assume la veste di venditore.
Ambito di applicazione e definizioni. 1.1. Le Condizioni Generali, anche in caso di deroghe concordate per iscritto, continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d’acquisto redatte dal Cliente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Bi.Erre.Di. ed in ogni caso non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate. 1.2. DEFINIZIONI: