Tutor amicale Clausole campione

Tutor amicale. Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di migliorare l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno disabile, può essere prevista e attivata, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e sulla base delle consegna del Gruppo Operativo (G.O.), la collaborazione di un giovane con funzione di tutor. Il tutor facilita: - l’integrazione tra il percorso scolastico e le attività laboratoriali e le attività realizzate fuori dalla scuola; - l’apprendimento dell’allievo, aiutandolo nello svolgimento dei compiti a casa; - l’integrazione nel gruppo dei pari e nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Il tutor amicale partecipa a incontri di programmazione e verifica con i propri referenti all’interno della scuola e ai momenti di lavoro del gruppo di progetto. Per svolgere la funzione di tutor è necessario avere almeno il diploma di scuola secondaria superiore, oppure essere studenti universitari orientati a svolgere compiti educativi e di accompagnamento; è preferibile che il tutor abbia frequentato la stessa scuola dell’alunno al fine di inserirsi più agevolmente nel contesto, conoscendo gli spazi scolastici, l’organizzazione, il personale e avendo conoscenze specifiche nelle diverse discipline del percorso di studi. Il Dirigente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ può creare un rapporto di collaborazione con le Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e affini, al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità che l’esperienza di tutor venga riconosciuta come ‘tirocinio’ o ‘credito formativo’.
Tutor amicale. La figura del tutor amicale nelle scuole secondarie di secondo grado può essere prevista ed attivata dai rispettivi Dirigenti scolastici, anche in collaborazione con le facoltà di Scienze dell’educazione, di psicologia e affini; a tal fine le Istituzioni scolastiche, l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Nuovo Circondario Imolese e l’Azienda Servizi alla Persona si impegnano, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, a coordinare le loro azioni per stipulare apposita convenzione con le Università e a verificare la fattibilità di altri accordi con il Servizio Civile nazionale/regionale (L.r.20/2003), per disporre di giovani volontari da formare per l’espletamento delle funzioni di supporto nell’integrazione scolastica e sociale degli studenti disabili.
Tutor amicale. Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di migliorare l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno con disabilità, può essere prevista e attivata, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e sulla base delle consegna del Gruppo Operativo (G.O.), la collaborazione di un giovane con funzione di tutor. Il tutor facilita: • l’integrazione tra il percorso scolastico, le attività laboratoriali e le attività realizzate fuori dalla scuola; • l’apprendimento dell’allievo, aiutandolo nello svolgimento dei compiti a casa; • l’integrazione nel gruppo dei pari e nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Il tutor amicale partecipa a incontri di programmazione e verifica con i propri referenti all’interno della scuola e ai momenti di lavoro del gruppo di progetto. Per svolgere la funzione di tutor è necessario avere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure essere studenti universitari orientati a svolgere compiti educativi e di accompagnamento; è preferibile che il tutor abbia frequentato la stessa scuola dell’alunno al fine di inserirsi più agevolmente nel contesto, conoscendo gli spazi scolastici, l’organizzazione, il personale e avendo conoscenze specifiche nelle diverse discipline del percorso di studi. La cifra oraria prevista per il sevizio civile costituisce un valore di riferimento per calcolare il contributo da riconoscere alle scuole. Tale parametro, in sede applicativa, rappresenta un riferimento utile ma non è inteso quale parametro rigido, in quanto le scuole, in relazione anche alla tipologia di attività svolte, alla complessità dei singoli casi e al numero di casi da gestire, possono presentare situazioni diversificate, tali da giustificare anche uno scostamento ragionevole dal suddetto parametro. Le scuole dovranno presentare un progetto e a consuntivo rendicontare gli interventi complessivamente effettuati e la realizzazione degli obiettivi previsti. Le istituzioni firmatarie ed aderenti ricercheranno, inoltre, un rapporto di collaborazione con la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione - Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità che l’esperienza di tutor venga riconosciuta come ‘tirocinio’ o ‘credito formativo’.

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  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Piattaforma Telematica La presente procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara. In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l’indirizzo ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ (di seguito, “Portale”), all’interno della cartella di gara tender_15649 Ristorazione scolastica 2021-2025 RdO: rfq_23347 Ristorazione scolastica 2021-2025”. Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte”, reperibile nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all’interno dell’Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: - la previa registrazione al Portale all’indirizzo ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. - il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 2 del DPR 445/2000; - la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale. Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Con il primo accesso al Portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla homepage del sito) il concorrente deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito. Il concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione). La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzi è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte sono quelle dell’impresa mandataria. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Portale si intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;