Utili di capitale. 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili di cui al paragrafo 3 dell'articolo 23 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articolo. 3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione definizione, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di appartenenti ad una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di dalla alienazione dei beni mobili di cui al indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 23 24 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui dove i beni in questione sono imponibili in virtù secondo le disposizioni di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di appartenenti ad una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione dalla alienazione di navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili di cui relativi al paragrafo 3 dell'articolo 23 loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato stato contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articoloè situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili immobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili di cui al paragrafo 3 dell'articolo 23 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professioneprofessione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione dalla alienazione di beni mobili di cui al paragrafo 3 dell'articolo 23 navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articoloè situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati previsti ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili provenienti dalla alienazione dall'alienazione di beni immobili immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di appartenenti ad una stabile organizzazione che una impresa un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) ), o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi o di aeromobili in traffico internazionale, come pure i beni mobili di cui destinati al paragrafo 3 dell'articolo 23 loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui i beni in questione sono imponibili in virtù di detto articolosi trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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