Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. Sebbene i presenti lavori non prevedano specifiche relative alle categorie di prodotti ( tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203, qualora l’Appaltatore intendesse utilizzare materiali riciclati, previo ottenimento del necessario nulla – osta del Direttore dei Lavori, tali prodotti dovranno essere compatibili con le vigenti normative in materia di tutela ambientale. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e forniture di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabilite con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: a) sottofondi di piazzali civili; b) strati di fondazione di piazzali civili; c) riempimenti all’estradosso di strutture di fondazione; d) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); e) calcestruzzi non strutturali (magnoni), con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004. 3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuto con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge. 4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Samples: Contract for Works and Supplies
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. Sebbene i presenti lavori non prevedano specifiche relative alle categorie di prodotti ( tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203, qualora l’Appaltatore intendesse utilizzare materiali riciclati, previo ottenimento del necessario nulla – osta del Direttore dei Lavori, tali prodotti dovranno essere compatibili con le vigenti normative in materia di tutela ambientale. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e forniture la fornitura di beni di cui al comma 32, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabilite stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civilicivili e industriali;
b) strati di fondazione di piazzali civili;
c) riempimenti all’estradosso di strutture di fondazione;
d) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
ec) calcestruzzi non strutturali (magnoni), xxxxxxxxxxxx con classe di resistenza Rck \leq Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuto ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, CER quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni di leggedisposizioni.
4. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell’Impresa, deve essere effettuata dall’Impresa medesima a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità.
5. L’appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell’osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell’appaltatore, a cui sarà riconosciuto solo l’indennità di discarica, se prevista nel corrispettivo dell’Appalto.
6. A richiesta della Committente ovvero delle Autorità l’appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.
7. Qualora l’Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell’art. 230 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.
8. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Samples: Contratto Di Appalto
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. Sebbene i presenti lavori non prevedano specifiche relative alle categorie di prodotti ( tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203, qualora l’Appaltatore intendesse utilizzare materiali riciclati, previo ottenimento del necessario nulla – osta del Direttore dei Lavori, tali prodotti dovranno essere compatibili con le vigenti normative in materia di tutela ambientale. In attuazione del decreto Decreto del ministero Ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 recante “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo” e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la qualora nella realizzazione di manufatti e forniture nella fornitura di beni di cui al comma 33 sia previsto il recupero o il riciclo di materiale, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabilite stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, la realizzazione o la fornitura dei suddetti deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) sottofondi corpo dei rilevati di piazzali civiliopere in terra di ingegneria civile;
b) strati di fondazione sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civilicivili e industriali;
c) riempimenti all’estradosso strati di strutture fondazione delle infrastrutture di fondazionetrasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
ef) calcestruzzi non strutturali (magnoni), con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuto ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni di leggedisposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo D.Lgs. n. 152 del 2006152/2006.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. Sebbene i presenti lavori non prevedano specifiche relative alle categorie di prodotti ( tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203, qualora l’Appaltatore intendesse utilizzare materiali riciclati, previo ottenimento del necessario nulla – osta del Direttore dei Lavori, tali prodotti dovranno essere compatibili con le vigenti normative in materia di tutela ambientale. In attuazione del decreto Decreto del ministero dell’ambiente Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e forniture la fornitura di beni di cui al comma 32, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabilite stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti Fermo restando quanto stabilito dal Decreto 8.05.2003, n. 203 e regolamenti attuativi a titolo esemplificativo, e non esaustivo, i beni di cui al comma 1 sono i possono essere individuati nei seguenti:
a) sottofondi corpo dei rilevati di piazzali civiliopere in terra di ingegneria civile;
b) strati di fondazione sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civilicivili e industriali;
c) riempimenti all’estradosso strati di strutture fondazione delle infrastrutture di fondazionetrasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
ef) calcestruzzi non strutturali (magnoni), xxxxxxxxxxxx con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-28520¬2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore L’Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuto ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni di leggedisposizioni.
4. L’appaltatore L’Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
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Samples: Appalto
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 1. Sebbene i presenti lavori Il progetto non prevedano specifiche relative alle prevede categorie di prodotti ( (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) ), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203, qualora l’Appaltatore intendesse utilizzare materiali riciclati, previo ottenimento del necessario nulla – osta del Direttore dei Lavori, tali prodotti dovranno essere compatibili con le vigenti normative in materia di tutela ambientale. (81)
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e forniture la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabilite stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:: (82)
a) sottofondi corpo dei rilevati di piazzali civiliopere in terra di ingegneria civile;
b) strati di fondazione sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civilicivili e industriali;
c) riempimenti all’estradosso strati di strutture fondazione delle infrastrutture di fondazionetrasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
ef) calcestruzzi non strutturali (magnoni), con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore L’aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuto ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni di leggedisposizioni.
4. L’appaltatore L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto