Validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro, considerato il processo di attivazione del contratto e le caratteristiche tecniche dei lavori oggetto di affidamento, ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l’anticipato esaurimento dell’importo massimo previsto per ciascun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 12 (mesi) successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro; la previsione di ultrattività è motivata dalla durata del processo di attivazione del contratto derivato, dalla prospettiva di efficientamento dell’appalto e dalla complessità dei lavori previsti. E’ prevista, ai sensi dell’articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proroga dei contratti derivati per il tempo necessario, non superiore a 12 mesi, all’espletamento delle procedure finalizzate all’affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo, dell’Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento dei lavori.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Validità ed efficacia dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro, considerato il processo di attivazione del contratto e le caratteristiche tecniche dei lavori servizi oggetto di affidamento, ha una durata di 48 36 (quarantottotrentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l’anticipato esaurimento dell’importo massimo previsto per ciascun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La durata minima di ogni singolo contratto derivato, è stabilita in 12 (dodici) mesi con durata massima di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi. In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 12 (mesidodici) mesi successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro; la previsione di ultrattività è motivata dalla durata del processo di attivazione del contratto derivato, dalla prospettiva di efficientamento dell’appalto e dalla complessità dei lavori previsti. E’ prevista, ai sensi dell’articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proroga dei contratti derivati per il tempo necessario, non superiore a 12 mesi, all’espletamento delle procedure finalizzate all’affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo, dell’Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio; Il valore dell’Accordo Quadro rappresenta l’ammontare massimo delle prestazioni che costituiscono l’oggetto dei lavoripossibili contratti derivati, attivabili nel periodo di validità dello stesso. Le prestazioni previste dall’Accordo Quadro riguardano gli immobili nella disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni aventi sede legale del territorio della Regione Liguria.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale, Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale