Valutazione dei dirigenti. 1. Le amministrazioni definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati gestiti attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo interno da istituire ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo n. 29/1993. 2. Le amministrazioni determinano in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro. 3. Nella valutazione le amministrazioni dovranno comunque considerare, in relazione all’operato dei dirigenti, la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili. 4. Gli organi di cui al comma 1, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato, anche assistito da una persona di fiducia. 5. La stessa procedura di contraddittorio di cui al comma 4 deve essere prevista per i casi di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale non conseguente a valutazione negativa, di cui all’art. 22, comma 5. 6. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Xxxxx stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi. 7. L’accertamento dell’inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con le procedure di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993, in ragione della gravità dello scostamento, possono determinare: a) l’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore; b) la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno. 8. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l’art. 27, comma 4. 9. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 7, lettera b), non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali per un numero di posti corrispondenti, ai sensi del comma 9 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993.
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Valutazione dei dirigenti. 1. Le amministrazioni definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati gestiti attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo interno da istituire ai sensi dell'artdell' art. 20 del D.L.vo n. 29/1993.
2. Le amministrazioni determinano in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
3. Nella valutazione le amministrazioni dovranno comunque considerare, in relazione all’operato all'operato dei dirigenti, la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
4. Gli organi di cui al comma 1, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato, anche assistito da una persona di fiducia.
5. La stessa procedura di contraddittorio di cui al comma 4 deve essere prevista per i casi di revoca anticipata dell’incarico dell'incarico dirigenziale non conseguente a valutazione negativa, di cui all’artall' art. 22, comma 5.
6. L’esito L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Xxxxx stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
7. L’accertamento dell’inosservanza L'accertamento dell'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con le procedure di cui all’artall' art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993, in ragione della gravità dello scostamento, possono determinare:
a) l’affidamento a. l'affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore;
b) b. la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.
8. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l’artl' art. 27, comma 4.
9. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 7, lettera b), non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali per un numero di posti corrispondenti, ai sensi del comma 9 dell’artdell'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993.
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Valutazione dei dirigenti. 1. Le amministrazioni amministrazioni, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 29/1993, definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati gestiti dell’ attività dei singoli uffici dirigenziali anche attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo interno da istituire ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo n. 29/1993inter- no.
2. Le amministrazioni determinano in via preventiva e generale i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro, ai sensi dell’art. 5. L’ atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell’ amministrazione.
3. Nella valutazione Nel valutare l’operato dei dirigenti le amministrazioni dovranno comunque considerare, tener conto in relazione all’operato dei dirigenti, la modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibiliposte a disposizione dei dirigenti medesimi.
4. Gli organi di cui al comma 1, prima Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, gli organi di cui al comma 1 acquisiscono in contraddittorio le valutazioni deduzioni del dirigente interessato, anche il quale può essere assistito e/o rappresentato da una persona un esponente dell’organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato o da un legale di sua fiducia.
5. La stessa procedura di contraddittorio di cui al comma 4 deve essere prevista per i casi di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale non conseguente a valutazione negativa, di cui all’art. 22, comma 5.
6. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Xxxxx stesso Di detto esito si tiene conto nelle ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi. Il dirigente conserva il diritto a presentare le proprie controdeduzioni anche rispetto ad una valutazione non negativa.
76. L’accertamento dell’inosservanza L’ inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa amministrativa, accertati con le procedure di cui all’artall’ art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993, possono determinare, in ragione della gravità dello scostamento, possono determinaredel grado di scostamento rispetto alle direttive ed ai risultati da raggiungere:
a) l’affidamento di un incarico dirigenziale di rilievo organizzativo, livello di responsabilità e valore economico inferiore;
b) la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno. La medesima procedura di contraddittorio viene attivata nei procedimenti per i casi di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, anche se dovuta a ragioni organizzative e gestionali, di cui all’ art. 26, comma 6.
87. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l’artl’ art. 2731, comma 45, del presente CCNL.
98. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 76, lettera b), non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali per un numero di posti corrispondentiil posto corrispondente, ai sensi del comma 9 dell’artdell’ art. 20 comma 9, del D. Lgsd.lgs. n. 29 del 1993, non potrà essere ricoperto con l’assunzione di altro dirigente.
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Valutazione dei dirigenti. 1. Le amministrazioni amministrazioni, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 29/1993, definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati gestiti dell’ attività dei singoli uffici dirigenziali anche attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo interno da istituire ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo n. 29/1993interno.
2. Le amministrazioni determinano in via preventiva e generale i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro, ai sensi dell’art. 5. L’ atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell’ amministrazione.
3. Nella valutazione Nel valutare l’operato dei dirigenti le amministrazioni dovranno comunque considerare, tener conto in relazione all’operato dei dirigenti, la modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibiliposte a disposizione dei dirigenti medesimi.
4. Gli organi di cui al comma 1, prima Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato, anche assistito da una persona di fiducia.
5. La stessa procedura di contraddittorio gli organi di cui al comma 4 deve essere prevista per i casi di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale non conseguente a valutazione negativa, di cui all’art. 22, comma comma
5.
6. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Xxxxx stesso Di detto esito si tiene conto nelle ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi. Il dirigente conserva il diritto a presentare le proprie controdeduzioni anche rispetto ad una valutazione non negativa.
76. L’accertamento dell’inosservanza L’ inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa amministrativa, accertati con le procedure di cui all’artall’ art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993, possono determinare, in ragione della gravità dello scostamento, possono determinaredel grado di scostamento rispetto alle direttive ed ai risultati da raggiungere:
a) l’affidamento di un incarico dirigenziale di rilievo organizzativo, livello di responsabilità e valore economico inferiore;
b) la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno. La medesima procedura di contraddittorio viene attivata nei procedimenti per i casi di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, anche se dovuta a ragioni organizzative e gestionali, di cui all’ art. 26, comma 6.
87. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l’artl’ art. 2731, comma 45, del presente CCNL.
98. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 76, lettera b), non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali per un numero di posti corrispondentiil posto corrispondente, ai sensi del comma 9 dell’artdell’ art. 20 comma 9, del D. Lgsd.lgs. n. 29 del 1993, non potrà essere ricoperto con l’assunzione di altro dirigente.
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Valutazione dei dirigenti. 1. Le amministrazioni Per la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli in- carichi agli stessi affidati ai sensi degli artt. 54 e 55, le aziende o enti definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati gestiti attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo interno da istituire ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo n. 29/1993.mec-
2. Le amministrazioni aziende o enti determinano in via preventiva pre- ventiva i criteri che informano i sistemi di valutazioneva- lutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 artt.10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
3. Nella valutazione le amministrazioni dei risultati conseguiti dai Dirigenti cui sono affidati incarichi ai sen- si dell’art. 54, gli organismi di cui al comma 1 dovranno comunque considerare, considerare l’operato dei Dirigenti in relazione all’operato dei dirigenti, la correlazione tra con gli obiettivi da perseguire e secondo le direttive ricevute; in ca- so di incarico con affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese effettivamen- te disponibili.
4. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi dell’art. 55, gli organismi di cui al comma 1 dovranno considerare l’operato dei Dirigenti in relazione all’osservanza delle di- rettive e, solo qualora agli incarichi stessi sia stata correlata anche attività di gestione finan- ziaria, tecnica o amministrativa, la valutazio- ne riguarderà anche i risultati della stessa ai sensi del comma 3.
5. Gli organi organismi di cui al comma 1, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva, acquisiscono acqui- siscono in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessatoDirigente, anche assistito da una persona di fiducia.
5. La stessa procedura di contraddittorio di cui al comma 4 deve essere prevista per i casi di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale non conseguente a valutazione negativa, di cui all’art. 22, comma 5fiducia .
6. L’esito della valutazione periodica è riportato ripor- tato nel fascicolo personale dei dirigenti interessatiDirigenti inte- ressati. Xxxxx stesso si tiene conto nelle decisioni deci- sioni di affidamento degli incarichi.
7. L’accertamento dell’inosservanza delle direttive e diret- tive ed i risultati negativi della gestione finanziariafinanzia- ria, tecnica ed amministrativa con le procedure di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993, in ragione della gravità dello scostamento, possono determinare:procedure
a) l’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore;
b) la perdita della retribuzione di posizione e ed il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.
8. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l’art. 27l’art.35, comma 4commi 4 e 6.
9. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 7, lettera lett. b), non si può procedere proce- dere a nuove nomine a di qualifiche dirigenziali per un numero di posti corrispondenti, ai sensi del comma 9 dell’art. 20 del D. LgsD.Lgs. 29/1993.
10. Al Dirigente di II livello di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 3 che non abbia superato positi- vamente la valutazione prevista dal presente articolo, ove non ricorrano le condizioni del comma 7 lett. b) e 8, è affidato un incarico di- rigenziale di valore inferiore anche ricompre- so tra quelli dell’art. 55, fatto salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 6.
11. I Dirigenti di II livello di cui all’art. 52 commi 1, 2 e 3 che, comunque, al termine del quinquennio non superino positivamente la veri- fica ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 29 502 del 19931992, rimangono collocati nel medesimo livello con il trattamento economico definito dagli artt. 45 e 53, commi 4 e 6. Contestualmente l’a- zienda o ente congela un posto di I livello diri- genziale.
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