VARIANTI E REVISIONE DELL’ACCORDO. 1. Il Professionista è tenuto, nei limiti dell’incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati previsti dal precedente articolo 8, anche se già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme di legge, regolamentari ovvero contenute nelle ordinanze commissariali sopravvenute alla sottoscrizione del presente contratto. §2. Non sono considerate variazioni le modifiche di dettaglio disposte in corso d’opera dal Direttore dei lavori e che comportano esclusivamente un aumento non superiore al 5% per le nuove costruzioni ed al 10% per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico dell’importo inizialmente approvato ed appaltato dal Committente, la cui autorizzazione rientra nella discrezionalità del Direttore Lavori medesimo.
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VARIANTI E REVISIONE DELL’ACCORDO. 1. Il Professionista è tenuto, nei limiti dell’incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati previsti dal precedente articolo 8, anche se già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme di legge, regolamentari ovvero contenute nelle ordinanze commissariali sopravvenute alla sottoscrizione del presente contratto. §2. Non sono considerate variazioni le modifiche di dettaglio disposte in corso d’opera dal Direttore dei lavori e che comportano esclusivamente un aumento non superiore al 5% per le nuove costruzioni ed al (10% per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico le ristrutturazioni) dell’importo inizialmente approvato ed appaltato dal Committente, la cui autorizzazione rientra nella discrezionalità del Direttore Lavori medesimo.
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