Variazione delle condizioni contrattuali. Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, ForGreen si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i corrispettivi di fornitura, le commissioni d’incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 dell’Allegato A della delibera dell’AEEGSI dell’8 luglio 2010 – ARG/com 104/10 “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di Energia Elettrica e di gas naturale ai clienti finali”, come successivamente modificata ed integrata (per comodità definito come il “Codice di Condotta Commerciale”). Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da ForGreen per la formulazione delle condizioni tecnico economiche e contrattuali. Le modifiche saranno applicate a partire dall’inizio del terzo mese successivo a quello in cui ForGreen le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A/R (anticipata via fax) che dovrà pervenire a ForGreen entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ForGreen. In tal caso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri dandone comunicazione con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese mediante lettera Raccomandata A/R. Qualora il Cliente non abbia comunicato con le modalità sopra indicate la propria volontà di recedere, le proposte formulate da ForGreen si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione. La comunicazione di cui sopra descritta non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. Eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa la AEEGSI, o di altri soggetti competenti, e/o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita dell’Energia Elettrica nonché per i servizi di trasmissione, trasporto, dispacciamento e misura, si intenderanno automaticamente inseriti nel Contratto.
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Variazione delle condizioni contrattuali. Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, ForGreen si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i corrispettivi di fornitura, le commissioni d’incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 dell’Allegato A della delibera dell’AEEGSI dell’ARERA dell’8 luglio 2010 – ARG/com 104/10 “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di Energia Elettrica e di gas naturale ai clienti finali”, come successivamente modificata ed integrata (per comodità definito come il “Codice di Condotta Commerciale”). Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da ForGreen per la formulazione delle condizioni tecnico economiche e contrattuali. Le modifiche saranno applicate a partire dall’inizio del terzo mese successivo a quello in cui ForGreen le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A/R (anticipata via fax) che dovrà pervenire a ForGreen entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ForGreen. In tal caso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri dandone comunicazione con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese mese, mediante lettera Raccomandata A/R. comunicazione PEC all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx. Qualora il Cliente non abbia comunicato con le modalità sopra indicate la propria volontà di recedere, le proposte formulate da ForGreen si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione. La comunicazione di cui sopra descritta non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. Eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa la AEEGSIARERA, o di altri soggetti competenti, e/o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita dell’Energia Elettrica nonché per i servizi di trasmissione, trasporto, dispacciamento e misura, si intenderanno automaticamente inseriti nel Contratto.
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