RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO Clausole campione

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. L’ Azienda contraente avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R, FAX, PEC o e-mail nelle seguenti ipotesi:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: • La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136; • La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; • L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; • La perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016; • La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario; • La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti. Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento delcontratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, non potendo procedere ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale previsto dal presente contratto per aver discrezionalmente esonerato l’Impresa dalla relativa prestazione, sulla base di motivazioni ritenute opportune, procederà all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Il Comune di Mondovì potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull’impiego degli addetti all’impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell’esame delle osservazioni formulate. Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 C.C.: - l’applicazione di oltre tre penali di cui al precedente art. 12 nell’arco di un anno; - il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi; - l’apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario; - la sub concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 10 e/o dichiarato in sede di offerta; - l’accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010; - la violazione degli obblighi di cui all’art. 18 (norme di comportamento); - il mancato rispetto del crono programma di realizzazione delle opere di miglioria indicate a carico del concessionario in fase di gara, fatte salve eventuali cause di forza maggiore. Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Mondovì dichiara al concessionario l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). L’esercizio di tale facoltà è soggetto al pagamento di una penale, il cui importo è così definito: - entro il primo anno della concessione, pari al contributo annuale definito in sede contrattuale; - dal primo al secondo anno della concessione, pari all’80% del contributo annuale definito in sede contrattuale; - dal secondo al terzo anno della concessione, pari al 60% del contributo annuale definito in sede contrattuale; Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune potrà revocare la concessione con preavviso di mesi 3 (tre) ed il termine di preavviso potrà essere inferiore ...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, oltre a quanto indicato nell’art. 10: • La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136; • La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; • L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; • La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; • La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’appaltatore; • La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti. Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto senza alcun onere da parte sua.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. 1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Affidatario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Affidatario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Affidatario a mezzo PEC.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. L’Azienda Contraente avrà la facoltà recedere, ai sensi dell’art. 109 D.Lgs 50/2016. L’Azienda risolverà il contratto nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dall’art. 108 D.Lgs 50/2016 e le ulteriori specificazioni di cui allo schema di contratto. In tutti i casi di risoluzione l’Azienda Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Le Aziende Contraenti avranno la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto da ciascuna stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R fax PEC o e-mail [indicare uno o più. es. PEC /FAX] nelle ipotesi previste dall’art 108 del Codice e in particolare nelle fattispecie di seguito indicate:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 del C.C., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: · La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136; · La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; Per IMPRESA: Legale Rappresentante · L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;. Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. 1. Ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il Contratto e/o un singolo Ordine, con effetto immediato e fermo restando ogni altro rimedio di legge, mediante comunicazione scritta all’altra parte, nel caso in cui si verifichi: