RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO Clausole campione

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell’operatore economico della comunicazione con la quale l’Università dichiara che intende valersi della presente clausola: a) tre gravi violazioni da parte dell’operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di parte; b) arbitrario abbandono del servizio; c) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamenti; d) dichiarazione di fallimento dell’operatore economico; e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappalto; f) tre contestazioni relative alla qualità del servizio fornito; L’Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p.. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p. In caso di inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario relativa alle obbligazioni contrattuali, l’Università formula per iscritto e tramite PEC la contestazione degli addebiti all’operatore economico assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’Università su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. L’Università si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio effettuato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire l’Università di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’U...
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: • La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136; • La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; • L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; • La perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016; • La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario; • La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti. Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento delcontratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, non potendo procedere ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale previsto dal presente contratto per aver discrezionalmente esonerato l’Impresa dalla relativa prestazione, sulla base di motivazioni ritenute opportune, procederà all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. 1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Affidatario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Affidatario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Affidatario a mezzo PEC. 2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato; b. mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo del Comune di Spoleto; c. perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; d. cessione del contratto; e. effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; f. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto; g. fallimento dell'Affidatario;
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, oltre a quanto indicato nell’art. 10: • La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136; • La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; • L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; • La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; • La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’appaltatore; • La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti. Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto senza alcun onere da parte sua.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. 22.1 L’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che l’Appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere nei seguenti casi: • reiterate (almeno 3) gravi omissioni o inadempienze riscontrate nelle pulizie dei locali o più in generale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • mancato rispetto degli obblighi nei confronti del personale; • interruzione o sospensione del servizio di pulizia, non dipendente da causa di forza maggiore; • avvio di procedura fallimentare nei confronti dell’Appaltatore; • sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia. 22.2 L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 30 gg., qualora l’INPDAP intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio in relazione a modifiche normative e/o organizzative del settore. L’Istituto può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse. 22.3 L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire per causa non imputabile allo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 1218, 1256 e 1463 del codice civile.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. 1. Fatto salvo il diritto di recesso dall’Accordo Quadro esercitabile ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante, la stessa, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere l’Accordo, ai sensi dell’art.1456 del C.C. al verificarsi di uno degli eventi riportati nel CSA. 2. Al verificarsi di uno di tali eventi l’Accordo si intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi xxx XXX xxxxx 00 (xxxxx) giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, e che comporterà le conseguenze descritte nello stesso CSA. 3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Applicativi saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai sensi dell’art.80, c.5, lett. c) del Codice. 4. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione appaltante ai sensi e con le procedure dell’art. 134 del Codice.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Settore LL.PP
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto secondo le previsioni e le modalità dell'art. 122 del Regolamento (D.P.R. n. 554 del 21/12/1999). Ai sensi della L.R. n. 15/08, art. 2 comma 2, si avrà la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO. Il Comune di Ferrara si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente il broker, con comunicazione Racc. A.R., all’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest’ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli. E’ in facoltà dell’Ente recedere unilateralmente ai sensi dell’art.1373 del c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi ,senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 13, verrà inca- merata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni escutendo per gli stessi l’Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenza professionale di cui al precedente art.4 .