Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro. 2. Le amministrazioni, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’art. 1 del d. lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili. 3. Le prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni per i dirigenti che rispondano direttamente all’organo di direzione politica. 4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001. 5. Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all’art. 13 (Composizione delle delegazioni). 6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi: • motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; • diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza; • partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati; • contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui; • previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999. 7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti e all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate. 8. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento. 9. La valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa. 10. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001. 11. La valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le amministrazioniL’amministrazione, con gli atti previsti dai rispettivi dagli ordinamenti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’art. 1 del d. lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 e dell’art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 303 del 30 luglio 1999, definiscono definisce - privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni dall’ordinamento dell’amministrazione per i dirigenti che rispondano direttamente all’organo di direzione politica.
4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni tengono L’amministrazione tiene conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni adottano L’amministrazione adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all’art. 13 (Composizione delle delegazioni).
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi: • motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; • diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza; • partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati; • contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui; • previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni dovrannol’amministrazione dovrà, comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti prefissati e all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati stessi e delle risorse assegnateattribuite.
8. Qualora nel corso dell’anno di valutazione al dirigente sia stato conferito un diverso incarico la verifica dei risultati riguarderà l’attività svolta in ciascun periodo di riferimento.
9. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
910. La valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
1011. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
1112. La valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le amministrazioniGli enti o agenzie, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’art. 1 del d. lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, gestione o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni degli enti o agenzie per i dirigenti che rispondano direttamente all’organo di direzione politica.
4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni Gli enti o agenzie tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni Gli enti o agenzie adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all’art. 13 (Composizione delle delegazioni)13, comma 2.
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi: • - motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; • - diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanzadel valutatore; • - partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l’attività informazioni (nella forma, ad esempio, di relazioni o rapporti sulla gestione) sull’attività svolta e la sulla corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati; • - contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui; • - previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999, così come recepito nei rispettivi ordinamenti.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni gli enti o agenzie dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta svolta, in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti assegnati e all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
8. Qualora, nel corso dell’anno di valutazione, al dirigente sia stato conferito un diverso incarico, la valutazione dei risultati riguarda l’attività svolta in ciascun periodo di riferimento.
9. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
910. La valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
1011. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
1112. La valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
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Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le amministrazioniAmministrazioni, in base ai propri ordinamenti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamentida questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’artprevisto dall'art. 1 del d. lgs. decreto legislativo n. 286 del 1999286/99, definiscono - privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione possibile, soprattutto relativamente agli uffici periferici - l'utilizzazione di dati oggettivi - oggettivi, meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
32. Le prestazioni, l’attività l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni degli enti e Amministrazioni per i dirigenti che rispondano rispondono direttamente all’organo al l'or gano di direzione politica.
4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati3. Le amministrazioni tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni Amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all’art. 13 (Composizione delle delegazioni)concertazione.
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi: • motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; • diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza; • partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati; • contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui; • previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti e all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
84. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio del l'inizio dei relativi periodi di riferimento.
95. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati: deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
6. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del decreto legislativo n. 286/99; essa non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
107. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. decreto legislativo n. 286 del 1999286/99, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgs. dalla legge regionale n. 165 del 200110/2000.
118. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, ultimo capoverso, del presente contratto collettivo regionale di lavoro.
9. La valutazione può essere anticipatamente conclusaanticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente grave rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annualean nuale.
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Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le amministrazioniIl CONI, in base al proprio ordinamento, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamentida questo previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’artprevisto dall'art. 1 del d. lgsD.Lgs. n. 286 del 1999286/1999, definiscono definisce - privilegiando privilegiando, nella misura massima possibile l’utilizzazione possibile, l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
32. Le prestazioni, l’attività l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni per i dirigenti che rispondano direttamente all’organo di direzione politicadall'ordinamento del CONI.
43. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni adottano Il CONI adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri criteri, che devono tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all’art. 13 (Composizione delle delegazioni)concertazione.
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi: • motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; • diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza; • partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati; • contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui; • previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti e all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
84. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
95. La valutazione non può dei dirigenti deve essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o improntata ai principi di regolarità contabile o legittimità amministrativatrasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati: deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
106. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999.
7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgsD.Lgs. n. 286 del 1999286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgsD.Lgs. n. 165 del 2001165/2001.
118. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, ultimo capoverso del presente CCNL.
9. La valutazione può essere anticipatamente conclusaanticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
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Samples: CCNL
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le amministrazioniGli enti o agenzie, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’art. 1 del d. lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioniprestazioni , l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, gestione o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni degli enti o agenzie per i dirigenti che rispondano direttamente all’organo di direzione politica.
4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni Gli enti o agenzie tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni Gli enti o agenzie adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestionegestione . Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all’art. 13 (Composizione delle delegazioni)13, comma 2.
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi: • - motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; • - diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanzadel valutatore; • - partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l’attività informazioni (nella forma, ad esempio, di relazioni o rapporti sulla gestione) sull’attività svolta e la sulla corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati; • - contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui; • - previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999, così come recepito nei rispettivi ordinamenti.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni gli enti o agenzie dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta svolta, in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti assegnati e all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
8. Qualora, nel corso dell’anno di valutazione, al dirigente sia stato conferito un diverso incarico, la valutazione dei risultati riguarda l’attività svolta in ciascun periodo di riferimento.
9. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
910. La valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
1011. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
1112. La valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
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Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è dirigenti, diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – espressa, è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le amministrazioniFerme restando le direttive regionali, di obbligatoria applicazione, impartite dai rispettivi organi di governo le Amministrazioni, in base ai propri ordinamenti e con gli atti previsti dai rispettivi ordinamentida questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’artprevisto dall'art. 1 del d. lgsd.lgs. n. 286 del 1999286/99, definiscono - privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e ed agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili, utilizzando, nella misura massima possibile, dati oggettivi.
3. Le prestazioni, l’attività l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, gestione o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni dell’amministrazione per i dirigenti che rispondano rispondono direttamente all’organo all'organo di direzione politica.
4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico e i risultati finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento garantiscono standard minimi di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni efficienza dei servizi generali previamente determinati e adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti concertazione, secondo le norme di cui all’art. 13 (Composizione delle delegazioni)all’art.10 del presente contratto.
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi: • motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; • diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza; • partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati; • contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui; • previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti e all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
85. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dell’inizio dei relativi periodi di riferimento.
96. La valutazione annuale dei dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati; deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
7. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del valutato, da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del decreto legislativo n. 286/99; essa non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
108. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. decreto legislativo n. 286 del 1999286/99, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgsdalla l.r. n. 165 del 200110/2000.
119. La valutazione può essere anticipatamente conclusaanticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente grave rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annualeannuale degli obiettivi contrattuali o assegnati dalle direttive annuali.
10. Nel valutare l’operato del dirigente le amministrazioni dovranno comunque tenere conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite, le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi.
11. Le singole amministrazioni entro la scadenza naturale del contratto individuale devono compiere la valutazione complessiva dell’incarico svolto con le procedure del presente articolo.
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Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è dirigenti, diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – espressa, è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le amministrazioniFerme restando le direttive regionali, di obbligatoria applicazione, impartite dai rispettivi organi di go- verno, le Amministrazioni, in base ai propri ordinamenti e con gli atti previsti dai rispettivi ordinamentida questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito previsto dall’art. 1 del d. lgs. decreto legislativo n. 286 del 1999286/99, definiscono - privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti stru- menti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, rela- zione ai programmi e ed agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente effettiva- mente rese disponibili, utilizzando, nella misura massima possibile, dati oggettivi. .
3. Le prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, gestione o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni dell’Amministrazione per i dirigenti che rispondano rispondono direttamente all’organo di direzione politica.
4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico Le Amministrazioni garantiscono standard minimi di efficienza dei servizi generali previamente determi- nati e i risultati finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti concertazione, secondo le norme di cui all’art. 13 (Composizione delle delegazioni)10 del presente contratto.
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi: • motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; • diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza; • partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati; • contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui; • previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999.
7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti e all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
85. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dell’inizio dei relativi periodi di riferimento.
96. La valutazione annuale dei dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei cri- xxxx e dei risultati; deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attra- verso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
7. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell’attività del valutato, da operare da parte dell’organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del decreto legislativo n. 286/99; essa non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
108. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. decreto legislativo n. 286 del 1999286/99, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgs. dalla legge regionale n. 165 del 200110/2000.
119. La valutazione può essere anticipatamente conclusaanticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente grave rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annualeannuale degli obiettivi con- trattuali o assegnati dalle direttive annuali.
10. Nel valutare l’operato del dirigente le Amministrazioni dovranno comunque tenere conto in modo espli- cito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite, le risorse umane, finanziarie e stru- mentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi.
11. Le singole Amministrazioni entro la scadenza naturale del contratto individuale devono compiere la valu- tazione complessiva dell’incarico svolto con le procedure del presente articolo.
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Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le amministrazioniGli enti o agenzie, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito dall’artdall'art. 1 del d. lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Le prestazioni, l’attività l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, gestione o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni degli enti o agenzie per i dirigenti che rispondano direttamente all’organo all'organo di direzione politica.
4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico dell'incarico e i risultati finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni Gli enti o agenzie tengono conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico dell'incarico già ricoperto ovvero dell’affidamento dell'affidamento di un diverso incarico, fatto salvo quanto previsto dall’artdall'art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni Gli enti o agenzie adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all’artall'art. 13 (Composizione delle delegazioni)13, comma 2.
6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti principi: • - motivazione della valutazione, oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; • - diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanzadel valutatore; • - partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione scritta riguardante l’attività informazioni (nella forma, ad esempio, di relazioni o rapporti sulla gestione) sull'attività svolta e la sulla corrispondenza della stessa con gli obiettivi assegnati; • - contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui; • - previsione della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999, così come recepito nei rispettivi ordinamenti.
7. Nel valutare l’operato l'operato del dirigente, le amministrazioni gli enti o agenzie dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta dell'attività svolta, in relazione allo stato di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti assegnati e all’eventuale all'eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle risorse assegnate.
8. Qualora, nel corso dell'anno di valutazione, al dirigente sia stato conferito un diverso incarico, la valutazione dei risultati riguarda l'attività svolta in ciascun periodo di riferimento.
9. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
910. La valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
1011. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.
1112. La valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
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