VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 1. In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario dell’Appaltatore, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati all’Appaltante entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento. 2. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto contrattuale, con effetti risolutivi della situazione in essere. 3. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall’Appaltatore. 4. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione dell'appalto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 1. In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario dell’Appaltatore, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati all’Appaltante all’Ente Appaltante entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
2. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’Appaltante l’Ente Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto contrattuale, con effetti risolutivi della situazione in essere.
3. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall’Appaltatore.
4. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione dell'appalto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
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VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 1. In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario dell’Appaltatore, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati all’Appaltante entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
2. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto contrattuale, con effetti risolutivi della situazione in essere.
3. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall’Appaltatore.
4. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione dell'appalto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
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Samples: Service Agreement
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 1. In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario dell’Appaltatoredella Ditta aggiudicataria, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati all’Appaltante all’Amministrazione entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
2. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’Appaltante l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto contrattuale, con effetti risolutivi della situazione in essere.
3. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall’Appaltatore.
4reintegrato. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione dell'appalto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
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VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 1. In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario dell’Appaltatoredella Ditta aggiudicataria, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati all’Appaltante all’Amministrazione entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
2. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’Appaltante l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto contrattuale, con effetti risolutivi della situazione in essere.
3. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall’Appaltatore.
4reintegrato. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione dell'appalto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
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