VOLTURA DEL CERTIFICATO Clausole campione

VOLTURA DEL CERTIFICATO. 17 IVA 18 FATTURAZIONE
VOLTURA DEL CERTIFICATO. In di certificato con intestazioni aziendali, e in caso di cambio di ragione sociale, l’Organizzazione deve comunicare all’Organismo le modifiche intervenute, inviando la seguente documentazione: • copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente, • copia dell’atto notarile attestante la variazione. L’Organismo si riserva di richiedere altra documentazione necessaria per gli accertamenti del caso. L’Organismo, effettuati gli accertamenti del caso, ed a positivo esito degli stessi, rilascia un nuovo certificato di conformità, annullando quello precedente.
VOLTURA DEL CERTIFICATO. Bureau Veritas potrà effettuare la voltura di un certificato intestato ad una persona in favore di un’Organizzazione diversa da quella che ha richiesto ed ottenuto la certificazione della persona stessa, qualora le venga richiesto in forma scritta dalla persona certificata o dalla nuova Organizzazione presso la quale inizia un rapporto lavoro. Questo può essere effettuato a condizione che la nuova Organizzazione svolga le stesse attività della precedente, come evidenziato nella norma di riferimento.
VOLTURA DEL CERTIFICATO. In caso di cambio di ragione sociale, l’Organizzazione deve comunicare all’Istituto le modifiche intervenute, inviando la seguente documentazione: - copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente, - copia dell’atto notarile attestante la variazione. L’Istituto si riserva di richiedere altra documentazione necessaria per gli accertamenti del caso. L’Istituto, effettuati gli accertamenti del caso, ed a positivo esito degli stessi, rilascia un nuovo certificato di conformità, annullando quello precedente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).