Accesso alle informazioni Clausole campione

Accesso alle informazioni. Il prestatore d'opera è autorizzato, nell'espletamento dell'incarico, a chiedere ed ottenere dagli uffici del Committente tutte le notizie e la documentazione occorrente per il proficuo svolgimento dei propri compiti e funzioni.
Accesso alle informazioni. L’Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione inerente il Sistema/Prodotto/Servizio/Processo/ Persona per il quale è richiesta la certificazione/validazione e verifica e delle relative registrazioni. L’Organizzazione deve inoltre consentire l’accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l’oggetto della certificazione. Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc. ...) relativi alle attività di certificazione e verifica del sistema /prodotto/servizio/processo/persona sono considerati riservati. L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione e verifica sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell’iter di certificazione e verifica ed all’Organizzazione in oggetto. Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, l’Istituto ne dà avviso all'Organizzazione. L’Istituto non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno all’istituto, tranne per le richieste esplicitamente espresse nello scopo del contratto di servizio. L’Ente di Accreditamento (ACCREDIA) garante delle certificazioni emesse dall’Istituto può richiedere la partecipazione di suoi osservatori alle verifiche ispettive effettuate dall’Istituto stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dall’Istituto siano conformi alle norme per esso applicabili. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra l’Istituto e l’organizzazione. Qualora l’organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione l’Istituto procede all’interruzione dell’iter certificativo o alla sospensione/revoca del certificato, se già rilasciato all’organizzazione.
Accesso alle informazioni. 1. E’ fatto assoluto divieto di comunicare o rendere comunque noti sia l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nei pubblici incanti, anteriormente alla scadenza del termine di presentazione, sia l’elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere invitati alla licitazione privata, all’appalto concorso o alla gara informale che precede la trattativa privata o il cottimo fiduciario prima della comunicazione ufficiale.
Accesso alle informazioni. Tutte le Informazioni accessibili nell'ambito di iCenter e/o dei Servizi di Utilizzo delle Risorse vengono fornite "come disponibili". GEMSI garantisce che compirà ogni ragionevole sforzo per assicurare che iCenter e/o il Sito di Utilizzo delle Risorse funzionino normalmente. Tuttavia, in considerazione dello stato delle tecnologie dell'informazione e dell'intervento di terzi nel funzionamento e l'accesso al sito del Cliente, GEMSI non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi interruzione o perdita di connessione o accesso di sorta a iCenter e/o all'Utilizzo delle Risorse o per la velocità di accesso o rallentamento nella comunicazione delle informazioni. GEMSI non garantisce che l'iCenter e/o i Servizi di Utilizzo delle Risorse o le Informazioni saranno sempre disponibili, senza interruzioni, senza errori, né che i difetti/errori saranno corretti. Inoltre, GEMSI si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del Servizio in qualsiasi momento e per il tempo necessario per effettuare lavori di manutenzione e di aggiornamento di iCenter e/o del Sito di Utilizzo delle Risorse. Salvo quanto espressamente previsto nel presente Contratto di iCenter e/o Utilizzo delle Risorse, tutte le garanzie, condizioni, dichiarazioni, diritti, obblighi, responsabilità e altri termini sia espliciti che impliciti per legge o consuetudine in relazione all'iCenter e/o ai Servizi di Utilizzo delle Risorse sono esclusi nella misura massima consentita dalla legge. Il sottoscritto Xxxxxxx Xxxxx nato a Potenza (PZ) il 15/10/1967- C.F. SPRNTN67R15G942Z - nella sua qualità di Legale Rappresentante della GE Medical Systems Italia SpA con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 36, Codice Fiscale 93027710016 e P.IVA 03663500969, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente
Accesso alle informazioni. 1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei Fondi e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento dell'Unione.
Accesso alle informazioni. 4.1 Il Cliente potrà accedere alle Informazioni Disponibili e alle Valutazioni Disponibili tutti i giorni dalle ore 0.00 alle ore 24.00.
Accesso alle informazioni. Art. 6 – Criteri Generali
Accesso alle informazioni. 1. L’accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale.
Accesso alle informazioni. 1. L’accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.lgs. n. 195/2005 e ss.mm.i.
Accesso alle informazioni. I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l’obbligo di assicurare la porta- bilità dei numeri devono consentire agli altri fornitori l’accesso alle informazioni ne- cessarie a garantire un istradamento corretto delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.