Common use of Xxxxxxxx e infortunio non sul lavoro Clause in Contracts

Xxxxxxxx e infortunio non sul lavoro. 1. Il lavoratore malato deve avvertire l’azienda di norma prima dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente. Nei seguenti casi che si indicano a titolo esemplificativo (medico o struttura curante non convenzionati con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso, problemi tecnici di trasmissione del certificato telematico, insorgenza dello stato patologico all’estero) il lavoratore, ove entro i tre giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all’azienda, entro il suddetto termine di 3 giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi e la data di inizio della malattia o dell’infortunio non sul lavoro. L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. 2. L’eventuale prosecuzione dello stato di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, e deve essere attestata dal certificato medico telematico del quale il lavoratore dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente. La comunicazione dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. Nei casi individuati a titolo esemplificativo al terzo capoverso del precedente punto 1 il lavoratore, ove entro i due giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all’azienda, entro il suddetto termine di due giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi ed il periodo di prolungamento della malattia o dell’infortunio non sul lavoro. L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. 3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Il lavoratore che durante il periodo di malattia debba recarsi in altro luogo della stessa o di altra località ha l’obbligo di avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4. 4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 59 del presente CCNL. 6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico ad integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto ad un’integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorni. 7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi. 8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie

Xxxxxxxx e infortunio non sul lavoro. 1. Il lavoratore malato deve avvertire l’azienda di norma comunicare all’azienda prima dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque comunque, nel caso di giustificato impedimento, entro il primo giorno di assenza specificando il recapito del luogo l’indirizzo in cui il lavoratore stesso si trova ammalatoè reperibile, se diverso dalla propria abitazioneresidenza o dimora abituale dichiarate all’azienda. Entro tre due giorni dall’inizio dell’assenza dal rilascio della certificazione medica il lavoratore dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato della stessa inviata dal medico telematicamente. Nei seguenti casi che si indicano a titolo esemplificativo (medico o struttura curante non convenzionati con il SSN, ; eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso, qualora non ancora abilitati all’inoltro telematico; problemi tecnici di trasmissione del certificato telematico, della certificazione medica; insorgenza dello stato patologico all’estero) il lavoratore, ove entro i tre due giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattiadella certificazione medica, dovrà inviare all’azienda, entro il suddetto termine di 3 due giorni, il certificato medico l’attestato di malattia rilasciato dal medico attestante la prognosi e con la data di inizio della malattia o dell’infortunio non sul lavorolavoro e la relativa prognosi. L’invio del certificato dell’attestato di malattia dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. 2. L’eventuale prosecuzione continuazione dello stato di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, e deve essere attestata dal certificato medico telematico del quale il lavoratore dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente. La comunicazione dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. Nei casi individuati a titolo esemplificativo al terzo capoverso del precedente punto 1 il lavoratore, ove entro i due giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattiadella certificazione medica, dovrà inviare all’azienda, entro il suddetto termine di due giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante l’attestato di malattia contenente la prognosi ed il periodo di prolungamento della malattia o dell’infortunio non sul lavoronuova prognosi. L’invio del certificato dell’attestato di malattia dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. 3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Il lavoratore che durante il periodo di malattia debba recarsi in altro luogo della stessa o di altra località ha l’obbligo di avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale l’indirizzo dove è a disposizione per possibile effettuare il controllo di cui al successivo punto 4. 4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo ha l’obbligo di rendersi reperibile all’indirizzo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 10.00 alle ore 12 antimeridiane12.00; - dalle ore 17 17.00 alle ore 19 pomeridiane19.00. Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015 e dei relativi provvedimenti attuativi, i lavoratori sono esonerati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nei seguenti casi: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita, attestate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche o accreditate con il SSN, dalla quale si evinca la patologia e la terapia salvavita da effettuare; b) stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta, che determini una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%, attestata dalle competenti Commissioni ASL. 5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e o 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 59 del presente CCNL. 6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico ad integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti Istituti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto ad un’integrazione di quanto il lavoratore lo stesso percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorni. 7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi. 8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgicichirurgici ovvero per terapie per pazienti dializzati, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) ee d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) per i successivi 12 mesi. L’elenco delle malattie gravi che danno titolo al prolungamento del periodo di comporto di cui al presente punto potrà essere aggiornato d’intesa tra le parti. 9. Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo indeterminato, al perdurare dello stato di malattia, può richiedere all’azienda di fruire: a) delle giornate di ferie eventualmente maturate e non fruite; b) di un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nell’attestato di malattia. In entrambi i casi la richiesta deve essere presentata dal lavoratore per iscritto. Qualora lo stato di malattia in corso sia di durata superiore a 2 mesi, il periodo di aspettativa di cui alla precedente lett. b) è elevato fino a 16 mesi. L’azienda concederà le ferie e l’aspettativa al termine del periodo di comporto, al fine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. Il suddetto periodo di aspettativa non retribuita non è considerato utile ad alcun effetto contrattuale. 10. I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia a tutti gli effetti contrattuali e non rientrano, in ogni caso, nel computo del periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 6. Analogamente, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 1026/1976, la malattia determinata dalla gravidanza o dal puerperio non rientra nel computo del comporto di 12 mesi. 11. Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso. 12. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, che lo stato patologico abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, l’individuazione mirerà prioritariamente alla ricollocazione nell’ambito dello stesso livello professionale e ne sarà data informativa alle RSU ovvero RSA ove esistenti. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari. A livello aziendale le parti potranno definire condizioni di miglior favore. Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.1999, n. 68 e del regolamento attuativo di cui al D.P.R. 10.10.2000 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie

Xxxxxxxx e infortunio non sul lavoro. 1. Il lavoratore malato deve avvertire l’azienda di norma prima dell’inizio del suo orario di lavoro L’assenza e comunque entro il primo giorno la prosecuzione di assenza specificando per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata, anche telefonicamente, all’Azienda entro 4 ore dall’inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti, salvo il recapito caso di giustificato impedimento, al fine di consentire all’Azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione farà seguito entro due giorni dalla data del luogo rilascio, ai sensi e nei modi di Legge, l’invio del certificato medico. Xxxxx restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in cui caso di trasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore stesso si trova ammalatoadempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell’assenza comunicando al datore di lavoro, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore dovrà comunicare all’azienda entro due giorni, via telefax, tramite posta elettronica o con le diverse modalità messe a disposizione a livello aziendale, il numero di protocollo Protocollo identificativo del certificato di malattia inviato rilasciato dal medico telematicamentemedico. Nei seguenti casi che si indicano a titolo esemplificativo (medico o struttura curante non convenzionati con il SSN, eventi In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorsoper qualsiasi motivo quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di trasmissione del certificato telematicotrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero) , il lavoratore, ove entro i tre giorni previo avviso al datore di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattialavoro, dovrà inviare all’azienda, entro il suddetto termine di 3 giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi e la data di inizio della malattia o dell’infortunio non sul lavoro. L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. 2. L’eventuale prosecuzione dello stato di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, e deve essere attestata dal certificato medico telematico del quale il lavoratore dovrà comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente. La comunicazione dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. Nei casi individuati a titolo esemplificativo al terzo capoverso del precedente punto 1 il lavoratore, ove entro i due giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all’azienda, entro il suddetto termine di due giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi ed il periodo di prolungamento della malattia o dell’infortunio non sul lavoro. L’invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’azienda. 3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Il lavoratore che durante il periodo di malattia debba recarsi in altro luogo della stessa o di altra località ha l’obbligo di avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4. 4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi recapitare o ad inviare con raccomandata a.r. all’Azienda entro due giorni il certificato di malattia che il medico è tenuto a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivorilasciare su supporto cartaceo, debitamente documentato, l’inosservanza di secondo quanto previsto ai precedenti punti 1dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, 2n. 4. Così come previsto dalla Legge 30 aprile 1962, 3 n. 283 e 4 comporta l’irrogazione a carico dal successivo regolamento del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art26 marzo 1980, n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di malattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico, fatte salve le disposizioni regionali, dal quale risulti che gli stessi non presentino pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. 59 del presente CCNL. 6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia Detti certificati dovranno essere rilasciati dai medici curanti o infortunio non sul lavoro un trattamento economico ad integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione dai medici di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’artall’art. 68 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% del trattamento economico complessivo netto5, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’artterzo comma, della Legge 20 maggio 1970, n. 300. 68 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. Qualora l’ultimo evento morboso Al lavoratore non in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, prova compete il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto ad un’integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorniseguente trattamento. 7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi. 8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Xxxxxxxx e infortunio non sul lavoro. 1. Il lavoratore malato deve avvertire l’azienda l'azienda di norma prima dell’inizio dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza dall'inizio dell'assenza il lavoratore dovrà comunicare all’azienda all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamentetelemáticamente. Nei seguenti casi che si indicano a titolo esemplificativo (medico o struttura curante non convenzionati con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso, problemi tecnici di trasmissione del certificato telematico, insorgenza dello stato patologico all’esteroall'estero) il lavoratore, ove entro i tre giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all’aziendaall'azienda, entro il suddetto termine di 3 giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi e la data di inizio della malattia o dell’infortunio dell'infortunio non sul lavoro. L’invio L'invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’aziendadall'azienda. 2. L’eventuale L'eventuale prosecuzione dello stato di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, e deve essere attestata dal certificato medico telematico del quale il lavoratore dovrà comunicare all’azienda all'azienda il numero di protocollo identificativo entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente. La comunicazione dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’aziendadall'azienda. Nei casi individuati a titolo esemplificativo al terzo capoverso del precedente punto 1 il lavoratore, ove entro i due giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia, dovrà inviare all’aziendaall'azienda, entro il suddetto termine di due giorni, il certificato medico rilasciato dal medico attestante la prognosi ed il periodo di prolungamento della malattia o dell’infortunio dell'infortunio non sul lavoro. L’invio L'invio del certificato dovrà avvenire tramite mail o tramite fax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall’aziendadall'azienda. 3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’aziendaall'azienda. Il lavoratore che durante il periodo di malattia debba recarsi in altro luogo della stessa o di altra località ha l’obbligo l'obbligo di avvisare preventivamente l’aziendal'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4. 4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza l'inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione l'irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’artdall'art. 59 del presente CCNL. 6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità dell'anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito nell'ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico ad integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’artdell'art. 68 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80all'80% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’artdell'art. 68 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale L'eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda dall'azienda contestualmente all’integrazione all'integrazione dalla stessa dovuta. Qualora l’ultimo l'ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto ad un’integrazione un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’artdell'art. 68 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorni. 7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi. 8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco nell'arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e

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