Conservazione del posto Clausole campione

Conservazione del posto. Durante la malattia, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corre- sponsione di quanto previsto agli art. 94 e 95 del presente contratto, salvo quanto disposto dal presente articolo. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle inden- nità di preavviso e di licenziamento. Il periodo di malattia viene distinto dal periodo di infortunio. Per anno solare si intendono 365 giorni computati o dalla data del primo episodio morboso o dalla data del licenziamento. Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato ammalati o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal presente articolo, sarà prolungata a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 180, alle seguenti condizioni:
Conservazione del posto. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
Conservazione del posto. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 30 mesi consecutivi, per un massimo di 13 mesi. Ove l'operaio si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza sono cumulati agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto di cui al precedente comma. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dell'infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio stesso la liquidazione delle indennità relative, come in casi di licenziamento. Analogamente nel caso in cui la malattia o l'infortunio non sul lavoro perduri oltre il termine di cui sopra, l'operaio che non sia in condizioni di riprendere il lavoro, potrà richiedere la risoluzione del rapporto con diritto all'indennità come in caso di licenziamento. La malattia e l'infortunio non sul lavoro con ricovero ospedaliero interrompono il decorso delle ferie a condizione che il datore di lavoro e l'INPS, secondo le disposizioni dallo stesso emanate, siano messi in grado di effettuare tempestivamente i controlli loro consentiti dalla legge, fermo restando l'obbligo per il lavoratore di effettuare le comunicazioni previste nel presente articolo. Qualora l'assenza del lavoratore superi il periodo di conservazione del posto senza che l'azienda proceda al licenziamento, il rapporto si intenderà sospeso ad ogni effetto, fino a che l'azienda procederà al licenziamento. Nei trenta giorni di calendario precedenti la data di superamento del periodo di conservazione del posto, il lavoratore potrà chiedere un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a tre mesi continuativi che dovrà essere documentato con idonea certificazione medica secondo le stesse modalità previste nel presente articolo per l'assenza dovuta a malattia.
Conservazione del posto. In caso di malattia, l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: mesi 12 in un periodo di 18 mesi consecutivi. Superati i termini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto e della indennità di preavviso. Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. In caso di infortunio o di malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
Conservazione del posto. Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali della sua categoria che gli impediscono di prestare la sua normale attività presso l'azienda, ha diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'incarico. Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, ad eccezione della decorrenza dell'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento. Al lavoratore detenuto per cause di servizio, e che venga successivamente assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, spetta la riammissione in servizio e l'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione. Il personale assunto in sostituzione di quello che fruisce del trattamento di cui sopra, si intende assunto con contratto a termine scadente al rientro dell'altro lavoratore.
Conservazione del posto. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio sul lavoro, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica accertata da certificato rilasciato dall'INAIL. In caso di malattia professionale, il posto sarà conservato all'operaio non in prova per il periodo per il quale lo stesso percepisce dall'INAIL l'indennità temporanea. Nel caso di superamento di detto termine massimo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta dell'operaio, con le stesse modalità di indennità previste in caso di licenziamento.
Conservazione del posto. Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali per tredici mesi. Con decorrenza 1° settembre 2010, il limite di cui al comma precedente è stato elevato a 15 mesi per le seguenti gravi patologie debitamente documentate e accertate che richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemati- che, neoplasie maligne. L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie. In caso di superamento dei limiti predetti, il datore di lavoro potrà effettuare, e il lavoratore richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavo- ratore il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore ammalato non può essere considerato in ferie né in preavviso di licen- ziamento, né in congedo matrimoniale durante i previsti periodi di conservazione del posto. (…omissis…) Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto di cui alla lettera “c”, il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero o di ricovero in day hospital, ovvero sia stato sottoposto a terapia sal- vavita (intesa come ciclo terapeutico determinato nel tempo, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, di assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure definite “salvavita”), ha diritto a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 4 mesi oltre i limiti di conservazione del posto, senza pregiudizio della facoltà delle parti di risolvere il rapporto di lavoro al termine della stessa. In caso di ricorso a terapie o cure “salvavita” il periodo di aspettativa di cui sopra, su richiesta del lavoratore, può essere elevato fino a un massimo di 8 mesi. Rimane salvo, al momento della cessazione del rapporto, il diritto del lavoratore alla indennità sostitutiva del preavviso. Le Parti inoltre raccomandano alle aziende di accogliere la domanda di aspettativa fino al massimo di tempo sopra indicato anche per altre situazioni e alle medesime condizioni. L’aspettativa deve comunque intendersi senza oneri per l’azienda compreso il TFR. (…omissis…)
Conservazione del posto. Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:
Conservazione del posto. Nel caso di mutamento degli indirizzi clinico-assistenziali della Struttura sanitaria, il medico in servizio avrà titolo per la conservazione del suo po- sto di lavoro, ove consentito dalla nuova strutturazione della Struttura stes- sa e dalle reali possibilità di utilizzazione dell'opera del medico e sempre che non vi ostino normative o disposizioni vincolanti.
Conservazione del posto. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi: