Common use of Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto Clause in Contracts

Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto. Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola dit- ta (vale a dire rapporto di monomandato), all’assunzione da parte dell’agente o rap- presentante dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro. All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattar- si, a misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l’esplicito riferimento alle norme dell’Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni. Il requisito della forma scritta prescritto dalla Legge ai fini probatori si intende assol- to anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi. Le Parti concordano sull’opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvi- gioni si considerano: - di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cin- que) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazio- ne qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazio- ne qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile preceden- te la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero. Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno effi- caci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. Resta inteso inoltre che l’insieme delle variazioni di lieve entità e media entità ap- portate in un periodo di 18 mesi antecedenti l’ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l’applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che ope- rano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l’insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima variazione. In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all’agente un’in- dennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la varia- zione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di compe- tenza dell’agente nell’anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell’agente di percepire l’eventuale indennità sostitutiva. In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si dan- no atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi e infungibili tra di loro.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio

Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto. Salvo Xxxxx diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l’agente l'agente o rappresentante può assumere l’incarico l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola dit- ta ditta (vale a dire rapporto di monomandato), all’assunzione all'assunzione da parte dell’agente dell'agente o rap- presentante dell’incarico rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro. All’atto All'atto del conferimento dell’incaricodell'incarico, all’agente all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattar- sitrattarsi, a misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l’esplicito l'esplicito riferimento alle norme dell’Accordo dell'Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni. Il requisito della forma scritta prescritto dalla Legge ai fini probatori si intende assol- to assolto anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi. Le Parti concordano sull’opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvi- gioni provvigioni si considerano: - di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cin- quecinque) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazio- ne variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazio- ne variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile preceden- te solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero. Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno effi- caci efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l’agente l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. Resta inteso inoltre che l’insieme l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità ap- portate apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l’ultima l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l’applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che ope- rano operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l’insieme l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima l'ultima variazione. In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all’agente un’in- dennità un’indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la varia- zione variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di compe- tenza competenza dell’agente nell’anno civile solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno civile solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell’agente di percepire l’eventuale indennità sostitutiva. In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si dan- no danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico l'incarico conferito all’agente all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto. Salvo Xxxxx diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l’agente l'agente o rappresentante può assumere l’incarico l'incarico di trattarvi gli affari affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola dit- ta ditta (vale a dire rapporto di monomandato), all’assunzione all'assunzione da parte dell’agente dell'agente o rap- presentante dell’incarico rappresentante dell'incarico di trattare gli affari affari di più ditte non in concorrenza tra loro. All’atto All'atto del conferimento dell’incaricodell'incarico, all’agente all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattar- sitrattarsi, a misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l’esplicito l'esplicito riferimento alle norme dell’Accordo dell'Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni. Il requisito della forma scritta prescritto dalla Legge ai fini probatori si intende assol- to assolto anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi. Le Parti concordano sull’opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvi- gioni provvigioni si considerano: - di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cin- quecinque) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazio- ne variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazio- ne variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile preceden- te solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero. Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno effi- caci efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l’agente l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. Resta inteso inoltre che l’insieme l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità ap- portate apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l’ultima l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l’applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che ope- rano operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l’insieme l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima l'ultima variazione. In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all’agente un’in- dennità un’indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la varia- zione variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di compe- tenza competenza dell’agente nell’anno civile solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno civile solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell’agente di percepire l’eventuale indennità sostitutiva. In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si dan- no danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico l'incarico conferito all’agente all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto. Salvo Xxxxx diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l’agente l'agente o rappresentante può assumere l’incarico l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola dit- ta (vale a dire rapporto di monomandato), all’assunzione all'assunzione da parte dell’agente dell'agente o rap- presentante dell’incarico dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro. All’atto All'atto del conferimento dell’incaricodell'incarico, all’agente all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattar- si, a misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l’esplicito l'esplicito riferimento alle norme dell’Accordo dell'Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni. Il requisito della forma scritta prescritto dalla Legge ai fini probatori si intende assol- to anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi. Le Parti concordano sull’opportunità sull'opportunità di pattuire strumenti di flessibilità Eessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvi- gioni si considerano: - di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cin- que) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazio- ne qualora l’anno l'anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazio- ne qualora l’anno l'anno precedente non sia stato lavorato per intero; - di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno dell'agente nell'anno civile preceden- te la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno l'anno precedente non sia stato lavorato per intero. Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno effi- caci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari. Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l’agente l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. Resta inteso inoltre che l’insieme l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità ap- portate in un periodo di 18 mesi antecedenti l’ultima l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l’applicazione l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che ope- rano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l’insieme l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima l'ultima variazione. In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all’agente un’in- all'agente un'in- dennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la varia- zione qualora l’anno l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di compe- tenza dell’agente nell’anno dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno l'anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell’agente dell'agente di percepire l’eventuale l'eventuale indennità sostitutiva. In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si dan- no atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico l'incarico conferito all’agente all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.

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