METALMECCANICA - INDUSTRIA
METALMECCANICA - INDUSTRIA
(Dal 01/02/1986 Al 31/05/1988) VERBALE DI ACCORDO 22/1/1986
Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno 22/1/86, visto il C.C.N.L. per l’industria metalmeccanica e della
installazione di impianti 1/9/83; visto l’accordo-quadro provinciale
interconfederale 18/4/84 in materia di apprendistato, tra l’Associazione Industriale della Provincia Autonoma di Bolzano e la sezione metalmeccanica dell’Associazione; e le Organizzazioni Sindacali Provinciali: - FLM/GVM -
ASGB/METALL; è stato stipulato il seguente accordo provinciale per l’apprendistato nell’industria metalmeccanica nella provincia di Bolzano. Il presente contratto decorre dall’1/2/86 e avrà vigore fino a tutto il 31 maggio 1988.
Art. 1) Profili e qualifiche professionali
Le qualifiche professionali per le quali verranno proposti i relativi profili alla Giunta Provinciale di Bolzano sono le seguenti:
- Congengnatore meccanico (alesare, fresare, rettificare, tornire, saldare, tracciare)
- Fabbro
- Carpentiere in ferro
- Lamierista (lavorazione della lamiera)
- Addetto agli impianti elettrici (manutenzione e installazione)
- Montatore elettronico
- Elettrauto
- Meccanico auto
- Battilamiera
- Verniciatore
- Addetto agli impianti idraulici
- Addetto agli impianti termici
- Addetto agli impianti telefonici
- Installatori di impianti idro-termo-sanitari-gas
- Installatori di impianti di refrigerazione
- Installatori di impianti di condizionamento
- Saldatore
- Attrezzista
- Modellatore - Stampista
- Galvanizzatore
- Tecnico di laboratorio chimico
- Incisore/Cesellatore
- Operatore d’ufficio
Premesso che il tirocinio praticato in azienda deve essere direttamente legato all’apprendimento e alla formazione teorica, valutata la legislazione speciale vigente in provincia di Bolzano in materia di apprendistato si stabilisce che: la durata del periodi di apprendistato e della scuola professionale è di 3 anni per tutte le qualifiche professionali fatta salva la qualifica di installatore per la quale il periodo di apprendistato diventerà di 4 anni parallelamente al prolungamento di un anno del periodo di formazione scolastica.
Il datore di lavoro, accertata l’idoneità pratica, attribuirà la qualifica
professionale una volta superato l’esame di fine apprendistato secondo le modalità e i termini fissati dal Regolamento di esecuzione della legge
provinciale n. 30 del 17/11/81 «Svolgimento dell’esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano». Qualora la durata del periodo di apprendistato venga a scadere nel corso dell’anno scolastico la durata stessa viene
prorogata fino alla sessione di esame relativa all’anno scolastico in corso e il
datore di lavoro è tenuto a concedere i permessi giornalieri retribuiti per la
frequenza della scuola professionale e per i giorni di esame al fine del completamente del periodo di formazione teorica.
Se durante il periodo di frequenza scolastica, l’apprendista per qualsiasi motivo non venga promosso al corso successivo, l’apprendistato viene prolungato di un solo anno.
La retribuzione degli apprendisti è determinata in percentuale sul minimo tabellare previsto per la 3a categoria del C.C.N.L., e sulla contingenza tenendo conto dei seguenti scaglioni di anzianità:
+ + +
| 1° Semestre | 45% |
+ + +
| 2° Semestre | 50% |
+ + +
| 3° Semestre | 55% |
+ + +
| 4° Semestre | 65% |
+ + +
| 5° Semestre | 70% |
+ + +
| 6° Semestre ed oltre | 80% |
+ + +
la retribuzione come sopra dovuta comprende quella per le ore della frequenza scolastica.
Entro il dicembre 1986 verrà effettuata una verifica congiunta al fine di valutare globalmente gli andamenti occupazionali e formativi che l’applicazione del presente accordo determinerà a favore dei giovani in cerca di prima occupazione. Prima della verifica verranno distribuiti agli apprendisti e alle aziende interessate dei questionari anonimi i cui modelli saranno concordati dalle parti.
L’assunzione dell’apprendista è fatta con un periodo di prova della durata di 4 settimane. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva.
Art. 6) Trattamento in caso di malattia e infortunio sul lavoro
in conformità a quanto dispone il C.C.N.L., in caso di malattia l’azienda sopporterà oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dall’art. 19 della disciplina speciale, parte prima, o art. 14 della disciplina speciale, parte terza, del vigente C.C.N.L..
In caso di infortunio sul lavoro all’apprendista sarà corrisposta la seguente
retribuzione:
a partire dal giorno seguente l’infortunio e per un massimo di 6 mesi, una integrazione dell’indennità, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione. Per l’eventuale periodo di infortunio eccedente la scadenza di cui sopra
l’apprendista percepirà il normale trattamento assicurativo.
In caso di infortunio l’apprendista ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata da certificato medico definitivo da parte dell’INAIL.
Art. 7) Cassa Integrazione Guadagni
A fronte della garanzia del contributo previsto dalla vigente legislazione provinciale a favore delle aziende che assumono apprendisti, qualora l’azienda si trovasse nella necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro facendo ricorso alla C.I.G. ordinaria, l’azienda eroga all’apprendista L. 35.000 settimanali per una durata massima di 13 settimane nell’arco dell’anno solare
.
Detta disposizione si intende abrogata e ad ogni effetto priva di efficacia qualora intervengano disposizioni legislative che estendono il trattamento di
C.I.G. anche ai dipendenti apprendisti.
Nei casi dei C.I.G. straordinaria l’azienda e le Organizzazioni Sindacali valuteranno eventuali possibilità di ricorrere a soluzioni idonee di mobilità extra-aziendali.
In caso di ricorso alla C.I.G. nella procedura di consultazione sindacale prevista dalle norme di legge si darà una specifica informativa su eventuali riduzioni di orario o sospensioni che interessino gli apprendisti.
Le aziende, che alla data del presente accordo, abbiano già in forza apprendisti, possono chiedere di definire in sede sindacale soluzioni che armonizzano i due diversi regimi contrattuali.
Dette soluzioni dovranno essere stipulate con l’assistenza delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Art. 9) Norme generali; Decorrenza e durata
Il rapporto di apprendistato è regolato dalle norme di legge e dai relativi regolamenti nazionali e provinciali e dalle disposizioni del presente contratto che modificano e sostituiscono quelle disposte dal C.C.N.L..
Il presente contratto decorre dall’1/2/86 e avrà vigore fino a tutto il 31 maggio 1988, esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A/R.