Verifiche. L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.
Verifiche. L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto da parte del Dipartimento della Prevenzione aziendale. L’ attività erogata sarà inoltre oggetto di controllo da parte della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni erogate, pertanto l’Istituto deve essere disponibile ad inviare tempestivamente copia della documentazione clinica/amministrativa delle prestazioni erogate anche in formato elettronico alla Direzione Sanitaria Aziendale. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione.
Verifiche. Ai sensi e per gli effetti dell’art.90 lett. b), comma 9 del D.Leg.vo 81/2008 (integrato e modificato dal D.Leg.vo 106/2009), l’Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (35) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, alle CE, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Verifiche. In riferimento alle dichiarazioni e alla documentazione di cui al precedente para- grafo D) del presente disciplinare, la S.A. si riserva di effettuare ogni necessaria valutazione e di utilizzare ogni mezzo di prova per verificare il possesso dei requisiti autodichiarati, ivi compresi quelli indicati nell’offerta tecnica e attinenti ai requisiti premiali, il cui effettivo possesso comporta l’attribuzione del punteggio tecnico (c.d. tabellare) previsto nel presente disciplinare, salvo i requisiti il cui effettivo possesso debba essere verificato in fase esecutiva. In conformità ai principi vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive, RFI S.p.A. si riserva la facoltà di estendere verifiche a campione tra i concorrenti partecipanti in qualsiasi momento della gara. Ove RFI S.p.A. si avvalga della facoltà, in caso d’urgenza, di affidare l’esecuzione di prestazioni in pendenza della conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di legge, in caso di esito non favorevole delle suddette verifiche e/o degli adempi- menti previsti, RFI S.p.A. provvederà a interrompere le prestazioni avviate.
Verifiche. L’Amministrazione comunale di Ferrara, a mezzo dei propri funzionari all’uopo incaricati, avranno il diritto di accedere all’impianto sportivo, al fine di accertare lo stato di manutenzione, conservazione ed in generale l’osservanza della convenzione.
Verifiche. Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che l’Amministrazione intenderà disporre in corso d’opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara, le prestazioni fornite dal Soggetto aggiudicatario saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica: - verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di risorse umane prestabiliti), completezza, funzionalità adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni dei Piani di lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi; - verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani di lavoro approvati; - verifiche del rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti. La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il Soggetto aggiudicatario obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
Verifiche. La Struttura riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.
Verifiche. L’Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a partecipare alle riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico.
Verifiche. Il Committente ha il diritto di verificare, ai sensi dell'art. 1662 c.c., la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le disposizioni contrattuali e di quelle impartite dal Committente, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’Appaltatore di tutte le attività necessarie per la fabbricazione in officina. Il personale del Committente a ciò autorizzato deve pertanto poter accedere in ogni momento all’officina, prendere visione delle specifiche interne ed essere informato sui cicli di lavorazione. L’Appaltatore deve comunicare al Committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo per interventi in Italia e almeno 10 giorni lavorativi per interventi all'estero l'inizio delle attività di fabbricazione, salvo diverse indicazioni contrattuali. L’assenza di obiezioni da parte del Committente nell'ambito delle attività di controllo in officina non esonera l’Appaltatore da obblighi e responsabilità circa la corretta esecuzione dell’appalto e la conformità a clausole contrattuali, leggi, regolamenti e norme in vigore né la presenza del Committente può essere considerata come causa di interferenza nello svolgimento delle attività. 39. Attività di cantiere 39.1. Giornale dei lavori - Dati statistici Lo svolgimento dei lavori dev’essere annotato sul Giornale dei lavori dal Committente e dev’essere firmato dall’Appaltatore con frequenza stabilita dal Committente (e in generale ogni volta che il Committente ne faccia apposita richiesta), salvo il diritto dell’Appaltatore a fare le sue osservazioni in merito. Il Committente ne consegna all’Appaltatore una copia firmata dai rappresentanti del Committente. Il Committente ha il diritto di rilevare tutti i dati statistici relativi alla mano d'opera, ai materiali ed agli impianti di cantiere ritenuti necessari per le proprie indagini, gli studi e le conclusioni sull'anda- mento generale dei lavori/servizi. L’Appaltatore deve consegnare quotidianamente al Committente, ove richiesto, un rapporto sul progressivo avanzamento delle attività, corredato dall’elenco del personale presente in cantiere con le relative qualifiche. L’Appaltatore deve inoltre tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori eseguiti ed al personale utilizzato, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di verifica e di controllo da parte del Committente. 39.2. Piani e programmi delle attività di cantiere X. Xxxxx e Programmi Generali di Montaggio Prima dell'inizio dei lavo...
Verifiche. (a) Verifiche delle Informazioni. UPS o il suo incaricato potrebbe eseguire una revisione, in una data e orario reciprocamente concordati, presso le Sue strutture, al fine di garantire la Sua conformità alle Politiche sulle Informazioni e l’Utilizzo Generale - Articolo 1. Tale verifica sarà condotta in maniera tale da minimizzare ragionevolmente qualsiasi interruzione della Sua attività. Lei accetta di fornire una collaborazione ragionevole a UPS o al suo designato e di garantire un ragionevole accesso alle strutture e al personale incaricato, come necessario per condurre tale verifica. Lei accetta di rispondere tempestivamente e appropriatamente a qualsiasi domanda da parte di UPS o del suo designato in relazione a tale verifica.