Norme transitorie. 1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l’impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all’accertamento della rappresentatività per il triennio 2016- 2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.
2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, in quanto risultanti dall’aggregazione di due o più dei pre- esistenti comparti previsti dal CCNQ dell’11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all’art. 7 (Xxxx dirigenziali).
3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.
4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all’Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, “idonea documentazione”, adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.
5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all’ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all’ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l’avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta.
6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino ...
Norme transitorie. 1. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 16 ed operano per la durata del primo biennio in forma assembleare con le prerogative e le modalità stabilite dallo stesso articolo.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 17 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Consiglio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 e agisce secondo le regole di cui all’art. 19.
3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 22 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Collegio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabilite.
4. In particolare il Consiglio di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto di regolamento elettorale, da sottoporre all’approvazione delle fonti istitutive, e quindi curi lo svolgimento delle prime elezioni.
5. All’atto dell’insediamento degli organi elettivi, gli organi nominati in sede istitutiva decadono.
6. La designazione degli Organi di cui ai commi 1 e 3 avviene avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie. € 900,00 per ciascun dipendente.
Norme transitorie. Per gli accordi di partecipazione in essere alla data di abrogazione della norma, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
Norme transitorie. Norma transitoria n. 1
Norme transitorie. Art. 254 Norma finanziaria Art. 255 Aggiornamenti
Norme transitorie. Per i lavoratori nei confronti dei quali già trova applicazione - alla data di stipula del CCNL 28 giugno 2000 - la disciplina degli aumenti periodici di anzianità così come definiti nell'articolo di cui sopra, il nuovo valore dello scatto verrà attribuito per il numero degli aumenti periodici che matureranno a decorrere dalla predetta data.
Norme transitorie. Sono fatte salve le richieste già pervenute e/o gli accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.
Norme transitorie. 1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dalla previgente normativa.
3. L’art. 18 del DPR 333 del 1990 è confermato senza soluzione di continuità sino all’entrata in vigore dell’art. 13 del presente contratto.
Norme transitorie. Norma transitoria n. 1 Norma transitoria n. 2 Norma transitoria n. 3
Norme transitorie. Resta ferma l’applicazione: - dell’art. 14 del CCNL 5.4.2008 ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a tutto il 25 aprile 2012; - dell’Accordo Interconfederale 18.4.2012 ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dal 26 aprile 2012 a tutto il 20 giugno 2012.