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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 del 24/02/2020
OGGETTO: GESTIONE TERMINAL BUS “X. XXXXXX” IN LOCALITA’ COLLEMAGGIO: SERVIZIO DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELL’AUTOSTAZIONE, SERVIZIO DI SPORTELLO E BIGLIETTERIA E POTENZIAMENTO INFO-POINT GIÀ ESISTENTE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE C.T.G.S. (CENTRO TURISTICO DEL GRAN SASSO) SPA.
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 12.00, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Xxxxxxxxx Xxxxxx con la partecipazione degli assessori:
Nome Presenza Nome Presenza
Sindaco: Xxxxxxxxx Xxxxxx Sì
Assessori: 1. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx 2. Xxxxx Xxxxxxxx Sì
3. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Sì 4. Xxxxxxxx Xxxxxxx Sì
5. Xxxxxxxx Xxxxxxx No 6. Xxxxxxxx Xxxxxxx Sì
7. Fausta Bergamotto Sì 8. Xxxxxxx Xxxxxxx Sì
9. Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sì
Totale presenti 9
Totale assenti 1
Partecipa il Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxx.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con Deliberazione n. 597 del 29 dicembre 2017, al fine di regolamentare la sosta a pagamento nelle aree di interesse, di disciplinare il traffico urbano congestionato dalla modificata viabilità nonché per dare una risposta concreta alla cittadinanza in termini di vivibilità e sicurezza, la Giunta Comunale ha emanato un apposito atto di indirizzo stabilendo, tra l’altro (a) di prendere atto della ricostruzione delle vicende amministrative che hanno riguardato il rapporto concessorio rep. n. 24599 del 27.02.2002 s.m.i. tra il Comune di L’Aquila e la Scarl “M&P Mobilità e Parcheggi”; (b) di costituire un apposito Gruppo di Lavoro intersettoriale per l’attuazione degli indirizzi de quibus demandando il suo coordinamento al Segretario Generale dell’Ente ed individuando, a tal fine, quale referente istituzionale di indirizzo politico-amministrativo l’Assessore alla Mobilità, Infrastrutture e Trasporti dell’Ente, competente in materia; (c) di escludere categoricamente, in linea con le direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la possibilità prevista dall’art. 8 del Contratto Rep. n. 24599 del 27.02.2002 s.m.i. concernente un rinnovo decennale del suddetto rapporto concessorio; (d) di affidare la futura gestione, sia del Terminal di Collemaggio che dei parcheggi a raso della città, mediante il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della vigente disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni di cui al D. Lgs 18.04.2016, n. 50 s.m.i.;
Nel corso dell’espletamento delle attività amministrativo-contabili, anche a seguito dell’entrata in vigore dal 01.02.2018 della nuova Macrostruttura dell’Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28.12.2017, si è reso necessario sostituire, per le vie brevi, alcuni componenti del Gruppo di Lavoro al cui coordinamento è stato demandato l’Avv. Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo;
All’esito delle complesse attività espletate dal Gruppo di Lavoro e delle Relazioni tecniche e contabili da questi rimesse nonché alla luce della Relazione conclusiva sottoscritta dal coordinatore Avv. Xxxxxxxx xx Xxxxxx, con Deliberazione n. 95 del 04.03.2019, la Giunta Comunale ha espresso, coerentemente con il parere formulato dall’Avvocatura Generale, giusta nota prot. n. 22964 del 06.03.2018 e stante l’impossibilità riscontrata di raggiungere un accordo condiviso con la società medesima, l’indirizzo di procedere alla risoluzione del rapporto concessorio della Convenzione rep. n. 24599/2002 e con il recupero definitivo delle somme dovute dalla società M&P “Mobilità e Parcheggi” Scarl confermando, altresì, la volontà di affidare la successiva gestione del Terminal di Collemaggio e dei parcheggi a raso della Città dell’Aquila, in quanto servizio pubblico a rilevanza economica, mediante il ricorso a procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice degli Appalti” ss.mm.ii., ribadendo il mandato già conferito alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
Con nota PEC prot. n. 39441 del 11.04.2019, è stato comunicato alla M&P “Mobilità e Parcheggi” Scarl, il preavviso ex art. 7 della L. 241/90 all’emanazione del provvedimento di revoca/decadenza dalla concessione di cui al Contratto Rep. n. 24599 del 22.02.2002 con contestuale ripresa in possesso della struttura Terminal Bus “X. Xxxxxx” di Collemaggio;
A riscontro di detto preavviso, la Mobilità e Parcheggi ScaRL ha trasmesso al Comune dell’Aquila una memoria difensiva le cui controdeduzioni non sono state accolte dal Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo;
Con successivo provvedimento dirigenziale prot. n. 39441 del 11.04.2019, notificato alla M&P “Mobilità e Parcheggi” Scarl tramite l’Ufficio Messi del Comune dell’Aquila è stato emanato, pertanto, il provvedimento di risoluzione del Contratto Rep. n. 24599 del 22.02.2002 inter partes ed è stata ordinata, per l’effetto, la contestuale ripresa della struttura Terminal Bus “X. Xxxxxx” e dei beni oggetto del rapporto concessorio mediante la stesura di un apposito verbale in contraddittorio con la ex concessionaria nonché è stato ingiunto il pagamento dei corrispettivi previsti, nella misura dichiarata dalla M&P Xxxxx, oltre agli interessi di legge;
A seguito della notifica del Provvedimento di revoca/decadenza dalla concessione di cui alla Convenzione rep. n. 24599 del 22.02.2002 con nota prot. n. 39441 del 11.04.2019, la Società Consortile Mobilità e Parcheggi a R.L. ha promosso ricorso al T.A.R. R.G.N. 196 del 2019 per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, del provvedimento medesimo e di tutti gli atti necessari e presupposti;
Il T.A.R., in data 11.05.2019 ed 13.05.2019 ha accolto l’istanza di sospensione effettuata dalla M&P ScaRL e ha fissato l’udienza camerale per il 22.05.2019 nella quale, con Ordinanza n. 97/2019, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Con nota prot. n. 58371 del 03.06.2019, dunque, il Comune dell’Aquila in esecuzione della sentenza del T.A.R. ha dato avvio alle attività ricognitive e propedeutiche alla redazione di un Verbale di Consistenza per la ripresa del Terminal Bus “Xxxxxxx Xxxxxx”;
La Società Consortile Mobilità e Parcheggi a R.L. ha proposto ricorso in appello R.G.N. 4885 del 2019 al Consiglio di Stato avverso la sopra richiamata sentenza T.A.R. n. n. 97/2019;
Il Consiglio di Stato adito, con Decreto n. 2960/2019, ha accolto l’istanza di misure cautelari fissando la Camera di Consiglio per l’11.07.2019 e, in sede giurisdizionale, con Ordinanza
n. 3543/2019 ha respinto l’appello promosso dalla Società Consortile Mobilità e Parcheggi a
R.L.;
Con nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 76017 del 16.07.2019, la società ha fissato la data del 22.07.2019 per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al rilascio dei locali oggetto di concessione da parte della stessa concessionaria, in favore del Comune dell’Aquila proprietario;
In data 22.07.2019, il Comune dell’Aquila, in contraddittorio con la società M&P Parcheggi, ha dato avvio alle attività propedeutiche alla redazione dello Stato di Consistenza del Mega Parcheggio di Collemaggio ed il 09.08.2019 è stato redatto il Verbale inerente allo Stato di
consistenza dei beni immobili destinati a parcheggio e Terminal autolinee in Xxx X. Xxxxxxx, nonché del collegamento sotterraneo meccanizzato con il Centro Storico – L’Aquila;
Atteso che:
Con Deliberazione n. 335 del 13.08.2019 la Giunta Comunale ha stabilito gli indirizzi di massima da osservare per la gestione in economia diretta del Parcheggio di Collemaggio e del Terminal Bus “X.Xxxxxx”, nelle more dello svolgimento del procedimento inteso a determinare le modalità definitive di affidamento della nuova gestione, anche al fine di evitare che eventuali inadempimenti del gestore uscente possano determinare la paralisi del servizio pubblico la cui riqualificazione e valorizzazione in termini di efficienza rappresenta uno degli obiettivi più significativi tracciati dall’attuale Amministrazione,
In particolare, con la summenzionata Deliberazione n. 397/2019 la Giunta Comunale, ha stabilito al punto d) del dispositivo di dare mandato ai Dirigenti dei Settori Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo e Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA la negoziazione di apposite convenzioni/addenda contrattuali con le società partecipate dall’Ente, ciascuna per la propria specifica competenza intese a svolgere, tra l’altro, le seguenti attività:
Servizio di pulizia interna ed esterna;
Servizio di controllo dei movimenti dell’autostazione (registrazione degli attracchi degli autobus, controlli sull’utilizzo degli stalli, controlli all’interno del parcheggio per autovetture); servizio di sportello e biglietteria anche telefonico e telematico, utile per fornire informazioni sulle linee del TPL, turistiche in generale, chiamate taxi, prenotazioni alberghiere, nonché per vendita abbonamenti al parcheggio e biglietteria AMA/CTGS, anche a potenziamento dell’info point già attivo;
Con nota prot. n. 86694 del 12.08.2019 è stata indetta, presso la sede del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo del Comune dell’Aquila, una riunione con l’A.S.M. Spa e il C.T.G.S. Spa per la definizione delle suddette attività da compiere in attuazione dell’esercizio di ripresa della Struttura, alla quale il C.T.G.S. Spa ha dato riscontro con nota prot. n. 87239 del 13.08.2019;
All’esito dell’incontro, tenutosi in data 25.08.2019, è stato convenuto, di comune accordo tra
le parti e previo assenso dei loro rappresentati presenti, in particolare:
✓ Di procedere con l’affidamento in house, alla società A.S.M. Spa, sulla scorta del parere espresso dal Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA del 20.06.2019, prot. n. 65783, il servizio di pulizia esterna relativa ai parcheggi, spazi di manovra e aree verdi;
✓ Di procedere con l’affidamento in house, alla società C.T.G.S. Spa, dei servizi di controllo movimenti, di sportello e biglietteria, di supporto alla gestione economica e contabile nonché per le esigenze dell’area commerciale, previo espletamento delle dovute formalità, mediante l’impiego di n. 2 unità di personale in esubero unitamente ad una terza indicata dall’Amministratore Unico della società medesima e fatto salvo il rimborso dei costi del personale impiegato;
Con Determinazione Dirigenziale n. 3904 del 01.10.2019 del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo è stato affidato in house providing, alla società A.S.M. Spa, il servizio di pulizia esterna relativa ai parcheggi, spazi di manovra e aree verdi;
Rilevato che:
Con nota prot. n. 91245 del 29.08.2019 avente ad oggetto: “Avvio gestione comunale del parcheggio nel Vallone di Collemaggio (X. Xxxxxx)”, il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, stante la conclamata urgenza di provvedere all’assunzione della gestione del Terminal bus e considerato che l’Ente non possiede personale sufficiente a garantire la toltale internalizzazione dei servizi suddetti, ha richiesto all’Amministratore Unico del C.T.G.S. Spa di mettere a disposizione i dipendenti individuati nella riunione del 25.08.2019 ai fini di procedere con l’affiancamento da parte del personale della M&P Mobilità e Parcheggi nonché dei funzionari comunali all’uopo individuati, per lo svolgimento delle attività da svolgere;
In data 30.08.2019, con riscontro prot. n. 91524, l’Amministratore Unico del C.T.G.S. Spa ha messo a disposizione la disponibilità di sole due unità di personale e, in specie, la sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxxxxx (unità in esubero) e la sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx, allegando il prospetto dei costi lordi aziendali per singole dipendenti;
Ribadito che:
Occorre garantire, senza soluzione di continuità, il regolare espletamento dei servizi connessi alla gestione del Mega parcheggio e Terminal Bus “X. Xxxxxx” per ricondurlo alla sua naturale funzione di servizio pubblico a rilevanza economica, a beneficio della collettività e a tutela di un’infrastruttura a rilevanza strategica appartenente al patrimonio comunale;
A tal fine, si rende improcrastinabile e urgente affidare il servizio di controllo dei movimenti dell’autostazione (registrazione degli attracchi degli autobus, controlli sull’utilizzo degli stalli, controlli all’interno del parcheggio per autovetture); servizio di sportello e biglietteria anche telefonico e telematico, utile per fornire informazioni sulle linee del TPL, turistiche in generale, chiamate taxi, prenotazioni alberghiere, nonché per vendita abbonamenti al parcheggio e biglietteria AMA/CTGS, anche a potenziamento dell’info point già attivo alla società Centro Turistico del Grasso Sasso d'Italia Spa (di seguito anche C.T.G.S. Spa), con sede in Località Fonte cerreto – 67100 L’Aquila C.F./P.Iva 01416720660, nel rispetto dei principi comunitari e della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica e affidamenti in house providing;
Considerato, pertanto, che:
Il Centro Turistico del Grasso Sasso d'Italia Spa (di seguito anche C.T.G.S. Spa) è una società a totale partecipazione del Comune dell’Aquila, giusta Deliberazione n. 217 del 26 novembre 1999 con la quale il Consiglio Comunale, oltre a disporre la trasformazione dell'Azienda Speciale Centro Turistico Gran Sasso d'Italia in Società per Azioni ai sensi dell'art. 17, commi 51 e ss della L. 15.05.1997, n. 127 ss.mm.ii., ha esercitato la facoltà prevista dal comma 7
dell’art. 20 della Legge Regione Abruzzo n. 152 del 23.12.1998 ss.mm.ii. affidando direttamente alla C.T.G.S. Spa, contestualmente all’approvazione dello Statuto societario, il servizio di Trasporto di persone e cose con impianti a fune;
A tenore dell’art. 22 della suddetta normativa regionale, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, “con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati è regolato mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni” secondo i requisiti ivi definiti;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 19.02.2000 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra il Comune dell’Aquila e il C.T.G.S. Spa per il servizio di Trasporto Pubblico Locale mediante la funivia del Gran Sasso d’Italia “Fonte Cerreto-Campo Imperatore” formalizzando, in un secondo tempo, la Convenzione de qua;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 26.08.2011 è stato approvato il nuovo Schema di Convenzione tra il Comune dell’Aquila e il C.T.G.S. Spa per il servizio suddetto e l’atto convenzionale è stato successivamente sottoscritto in data 16.11.2011 con Rep. n. 26649/11;
Con nota del 20.07.2010 prot. n. 0043843, pervenuta in data 26.07.2010, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 14.7.2010 ha rilasciato il parere richiesto dall’Ente con nota del 31.05.2010, ai sensi dell'art. 23 bis D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla L. 06.08.2008, n. 133 (in seguito abrogato dalla Consulta con decorrenza dal 21 luglio 2011), nel quale ha stabilito che il Comune dell’Aquila ha dimostrato, in tale sede, la sussistenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale e, quindi, di ragioni intese a consentire l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale, in deroga alle modalità di affidamento ordinario;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 480 del 27.11.2012 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.04.2013 è stata disposta la prosecuzione del predetto rapporto convenzionato sino al 31.12.2013;
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, in materia di in house providing, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 565 del 26.11.2013, ha approvato la “Relazione ex art. 34 - comma 20 per l'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale alle società di proprietà comunale AMA spa e CTGS spa”;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 06.02.2014, per effetto della succitata modifica normativa, è stato approvato lo Schema di Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale mediante la funivia del Gran Sasso d’Italia “Fonte Cerreto-Campo Imperatore” in riferimento all’annualità 2014, successivamente prorogato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 575 del 19.12.2014;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24 agosto 2015, è stato definito, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune dell’Aquila - con misure riguardanti anche il C.T.G.S. Spa - per il quale, con nota prot. 33647 del 31.03.2016, il Sindaco ha inoltrato alla Corte dei Conti la relazione sui risultati conseguiti prevista dal citato comma 612, con allegate le specifiche relazioni degli Amministratori Unici;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.02.2016 è stato approvato il nuovo Schema di Contratto di Servizio per l’annualità 2016, avente ad oggetto il Trasporto Pubblico Locale per mezzo della funivia del Gran Sasso d'Italia "Fonte Cerreto - Campo Imperatore";
Il nuovo Contratto di Servizio è stato sottoscritto dalle parti in data 29.04.2016 con Rep. n.
27028/2016 per un corrispettivo annuo di €. 520.000,00;
In un secondo momento, con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 564 del 31.12.2016, n. 79 del 01.03.2017, n. 216 del 28.04.2017, n. 408 dell'11.09.2017, n. 592 del 28.12.2017 il dies ad quem del Contratto Rep. 27028/2016 è stato prorogato al 31 marzo 2018;
Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 156 del 26.04.2018, n. 94 del 04.03.2019 e n. 25 del 15.01.2020, la scadenza del Contratto Rep. n. 27028/2016 è stata ulteriormente prorogata al 31.12.2020, nelle more della definizione del nuovo affidamento del Trasporto Pubblico Locale a fune;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 è stata approvata la «Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie del Comune dell’Aquila ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 18.08.2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)» contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Ente, tra cui anche quella relativa al C.T.G.S. Spa;
Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 23.10.2017 è stata approvata la “Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie del Comune dell'Aquila” ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 19.08. 2016, n. 175, a seguito dell’entrata in vigore del correttivo al TUSP di cui al D. Lgs 16.06.2017, n. 100, nella quale, per la società C.T.G.S. Spa sono state previste, nella scheda 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE - 05.01., misure di contenimento dei costi;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23.12.2019 contenente l’“Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l’ente detiene partecipazioni dirette o indirette al 31/12/2018” è stato predisposto il provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune dell’Aquila, adottato ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.09.2019 è stato approvato ai sensi dell’art. 11 - bis del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 smi, il Bilancio Consolidato Gruppo Comune dell'Aquila per l'esercizio 2018;
Preso atto:
Della nota PEC del 25.11.2019 avente ad oggetto “Proposta di ripiano del debito verso controllanti” con la quale il C.T.G.S. Spa:
✓ Ha quantificato il costo complessivo annuo del servizio oggetto di affidamento in €
56.913,28 (oltre Iva a norma di legge);
✓ Ha formulato una ipotesi di remunerazione dello stesso come di seguito descritto:
- 50% del totale, relativo al periodo trascorso ed eventualmente per il periodo da proseguire, da destinare all’abbattimento del debito che il C.T.G.S. Spa presenta nei confronti dell’Ente controllante;
- 50% da erogare quale rimborso del personale tutto distaccato attraverso la stipula di apposita deliberazione e/o Convenzione scritta;
Dall’esame del Bilancio di Esercizio della Società al 31.12.2018, alla voce “Debiti v/controllanti” del Passivo dello Stato Patrimoniale risulta un debito del C.T.G.S. Spa nei confronti dell’Ente proprietario pari ad € 2.489.812,00 esplicato a pag. 19 del documento contabile;
Stabilito che:
In ordine al corrispettivo per il servizio oggetto del presente affidamento, con l’intento di contemperare le esigenze delle società di ripianare l’ingente debito che la stessa ha nei confronti dell’Ente proprietario e a garanzia dell'Amministrazione Comunale di recuperare il credito vantato nei confronti della propria partecipata, stante la liquidità ed esigibilità del credito, definito sia nell’an che nel quantum debeatur (Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza 15 novembre 2016, n. 23225), viene accolta l’stanza di applicazione dell’istituto della compensazione di cui all’art. 1246 del Codice Civile;
Il compenso del servizio di € 56.913,28 (oltre Iva a norma di legge) verrà corrisposto, previa
presentazione, ai sensi dell’art. 1 commi 209 a 214 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge
Finanziaria 2008) xx.xx. ii. e del Decreto MEF 03.04.2013, n. 55 (G.U. 22.05.2013, n. 118), di fattura elettronica annuale da parte del C.T.G.S. Spa;
La liquidazione dell’imponibile avverrà tramite il ricorso all’istituto della compensazione di cui all’art. 1246 del Codice Civile tra il credito che il Comune dell’Aquila vanta nei confronti del
C.T.G.S. e il debito dell’Ente nei confronti della società partecipata derivante dall’esecuzione delle attività relative al presente affidamento mediante decurtazione da parte del Comune dell’Aquila dell’ammontare del suddetto corrispettivo dal totale dei debiti iscritti dal C.T.G.S. Spa nel Bilancio di esercizio alla voce “Debiti verso controllanti”;
L’Imposta sul valore aggiunto, invece, considerato che il C.T.G.S. Spa, essendo iscritto nell’elenco di cui al Decreto del MEF 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18.01.2018 , è tenuto all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017,
n. 172 ( Split payement), verrà corrisposta direttamente dal Comune dell’Aquila all’Erario;
Fatto salvo il parere espresso dal Settore valorizzazione e Controllo delle società partecipate e
C.S.A. del 20.06.2019, prot. n. 65783 in ordine alla possibilità di procedere ad affidamento diretto a favore delle società partecipate;
Richiamati, per quanto di interesse, i seguenti articoli del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici):
✓ Art. 4, rubricato: “Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi” per il quale “1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;
✓ Art. 5, rubricato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico” secondo cui “1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”;
✓ Art. 192, rubricato “Regime speciale degli affidamenti in house” che prevede che “1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto …..omissis….. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale…..omissis……….2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché' dei benefici per la collettività della
forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché' di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
Richiamato, altresì:
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ss.mm.ii. il quale, all’art. 16 prevede che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
La Sentenza T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 15 novembre 2018, n. 886 per la quale "a seguito della positivizzazione dell'istituto ad opera della direttiva n. 2014/24/UE, che, in virtù della salvaguardia del principio di autorganizzazione degli Stati membri, esclude espressamente gli affidamenti in house dal proprio ambito di applicazione (art. 12), può ritenersi definitivamente acquisito - quantomeno in ambito europeo - il principio che l'in house providing non configura affatto un'ipotesi eccezionale e derogatoria di gestione dei servizi pubblici rispetto all'ordinario espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ma costituisce una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione in concreto è rimessa alle amministrazioni, sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica”;
Rilevato, inoltre che:
Per la società Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxx (X.X.X.X.) Spa – C.F./P. Iva 01416720660 sussistono i presupposti richiesti dal succitato art. 5 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento diretto secondo il modello dell’in house providing, in quanto:
a. il capitale della società è interamente pubblico, in quanto unico socio nonché Ente
proprietario è il Comune dell’Aquila;
b. la società svolge il 100% delle attività sia di trasporto pubblico locale a fune che
strumentali in favore dell’Ente proprietario;
c. il Comune dell’Aquila esercita sulla società in parola il controllo analogo, così come definito dall’art. 2, lett. c) del D. Lgs 19.08.2016, n. 175 (TUSP), le cui modalità sono disciplinate, nel dettaglio, dal Regolamento Controllo Analogo sulle società in house del Comune dell’Aquila approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22.03.2018;
d. nella compagine societaria del C.T.G.S. Spa vi è la totale assenza di partecipazione diretta di capitali privati;
Evidenziato, ai fini dell’art. 192, comma 1 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, che:
Con istanza prot. n. 28090 del 28.03.2018, il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) del Comune dell’Aquila, in riferimento alla società in house C.T.G.S. Spa, ha provveduto a trasmettere, in ottemperanza all’art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 che disciplina il “Regime speciale degli affidamenti in house”, la domanda di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house, mediante il portale ANAC e secondo gli indirizzi di cui alle Linee guida n.7 approvate dal Consiglio dell'Autorità medesima con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;
La società risulta inserita nell’Elenco delle società in house, consultabile sul sito ANAC, con
ID 672 con avvio della fase istruttoria in data 19.07.2019;
Precisato, ai fini dell’art. 192, comma 2 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50, che:
L’affidamento dei servizi strumentali di cui al presente provvedimento alla società partecipata
C.T.G.S. Spa, appartenente al GAP Comune dell’Aquila, stante l’urgenza e la volontà dell’Ente di gestire in economia diretta il Mega Parcheggio di Collemaggio e il Terminal bus “X. Xxxxxx”, nelle more dello svolgimento dell’iter procedurale atto ad individuare la nuova forma gestoria, consente di ottenere risparmi sui costi indiretti derivanti dai tempi necessari per espletare le procedure di gara, per la formazione e affiancamento di personale esterno nonché quelli generali da corrispondere ad una operatore economico presente sul mercato;
Con l’affidamento in house providing a propria società interamente partecipata, il Comune dell’Aquila, può esercitare un controllo del servizio più penetrante di quello che potrebbe praticare su un soggetto terzo poichè, in virtù del “controllo analogo”, può intervenire nell’attività operativa, sia attraverso l’esercizio del normale potere di indirizzo che con l’esame dei principali atti di gestione;
Il supporto da parte del C.T.G.S. Spa alla gestione in economia diretta dell’infrastruttura in parola da parte del Comune dell’Aquila, tramite il proprio personale dipendente già qualificato e formato nelle attività richieste, consente di assicurare la continuità dei predetti servizi e di conseguire più facilmente gli obiettivi di efficienza, di economicità, di efficacia e qualità degli stessi;
Il ricorso all’istituto della compensazione di cui all’art. 1246 del Codice Civile ai fini della corresponsione del corrispettivo del servizio in house affidato consente al Comune dell’Aquila di soddisfare il credito certo, liquido ed esigibile che vanta nei confronti del C.T.G.S. Spa e dunque il recupero agevole delle somme corrispondenti;
Precisato che:
In base all’art. 5 del Contratto di Servizio Rep. n. 27028/2016 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.02.2016 prevede che qualora il Comune dell’Aquila dovesse richiedere al C.T.G.S. Spa prestazioni aggiuntive o complementari al trasporto pubblico locale, quest’ultime dovranno essere riconosciute dalla Giunta Comunale previo apposito stanziamento di bilancio;
L’art. 4 dello Statuto Sociale de C.T.G.S. Spa, aggiornato da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 27.11.2019, che contempla tra i servizi di interesse generale che la società può svolgere anche la gestione di parcheggi ed aree di sosta;
Visto:
Lo schema di Disciplinare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto dunque:
Alla luce di quanto sopra esposto e delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia
di affidamenti in “house providing”:
✓ Di procedere con l’affidamento del servizio di controllo dei movimenti dell’autostazione (registrazione degli attracchi degli autobus, controlli sull’utilizzo degli stalli, controlli all’interno del parcheggio per autovetture); del servizio di sportello e biglietteria anche telefonico e telematico, utile per fornire informazioni sulle linee del TPL, turistiche in generale, chiamate taxi, prenotazioni alberghiere, nonché la vendita abbonamenti al parcheggio e biglietteria AMA/CTGS, anche a potenziamento dell’info point già attivo, alla società interamente partecipata dall’Ente Centro Turistico del Grasso Sasso d'Italia Spa (di seguito anche C.T.G.S. Spa), con sede in Località Fonte cerreto – 67100 L’Aquila C.F./P.Iva 01416720660;
✓ Di dover autorizzare la compensazione tra il credito che il Comune dell’Aquila vanta nei confronti del C.T.G.S. Spa così come risulta dal Bilancio di Esercizio della Società al 31.12.2018, alla voce “Debiti v/controllanti” del Passivo dello Stato Patrimoniale, con il debito nei confronti della medesima pari all’importo del corrispettivo richiesto per lo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento di € 56.913,28 annui nel rispetto del “Principio della integrità” stabilito dall’Xxxxxxxx 0, x. 0 xxx X. Xxx 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii.;
✓ Di dover prevedere che l’incarico dovrà essere formalizzato con la sottoscrizione da parte dell’Amministratore Unico del CTGS SPA del Disciplinare allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
✓ Di dover stabilire in due anni la durata del presente affidamento salvo diritto di recesso laddove il Comune dell’Aquila addivenisse alla conclusione dell’iter di affidamento della gestione del Terminal Bus secondo gli indirizzi dell’Amministrazione;
Preso atto che:
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 22.03.2016 è stato approvato il Regolamento Controllo Analogo sulle società in house del Comune dell'Aquila;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2016 è stato approvato l’Atto di indirizzo e controllo nei confronti delle Società Partecipate dal Comune dell’'Aquila 2018- 2020;
Precisato che:
Il presente affidamento in house trova copertura sugli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione dell’Ente 2020-2022 a valere sul capitolo di spesa n. 2396002 denominato “Gestione parcheggio di Collemaggio” e che, in virtù dell’applicazione dell’istituto della compensazione il mandato verrà incassato su apposito capitolo di riscossione crediti del Bilancio di Previsione dell’Ente 2020-2022 a tutela del del “Principio della integrità” stabilito dall’Xxxxxxxx 0, x. 0 xxx X. Xxx 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii.;
Visti:
Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ss.mm.ii.;
Il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
Il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) s.m.i.;
Il D. Lgs 19.08.2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) s.m.i.;
L’art. 1246 del Codice Civile;
Il D. Lsg 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii.;
Il civico Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 08.09.2016;
Il civico Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.03.2013;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 23.12.2019 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt.151 e 170 del D. Lgs 267/2000 ss.mm.ii., il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’Ente per il triennio 2020/2022 unitamente agli allegati previsti ex lege;
Dato atto che:
Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente e, pertanto, necessita del parere del Dirigente al Bilancio e razionalizzazione in ordine alla regolarità contabile;
Preso atto:
Del parere favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs
n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) dal competente Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, inserito in allegato alla presente deliberazione;
Del parere favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs
n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) dal competente Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione, attestante la regolarità contabile, inserito in allegato alla presente deliberazione;
Delle dichiarazioni dei suddetti Dirigenti, rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6 c, 2 e dall’art. 7 del codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici espressamente richiamati dall’art. 6 del Codice di Comportamento Interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 31.07.2015;
Stante:
- La propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
Con voto espresso nelle forme di legge, su relazione dell’Assessore competente
DELIBERA
- Di richiamare e approvare integralmente la narrativa in premessa, dando atto che essa
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.;
- Di affidare il servizio di controllo dei movimenti dell’autostazione (registrazione degli attracchi degli autobus, controlli sull’utilizzo degli stalli, controlli all’interno del parcheggio per autovetture); il servizio di sportello e biglietteria anche telefonico e telematico, utile per fornire informazioni sulle linee del TPL, turistiche in generale, chiamate taxi, prenotazioni alberghiere, nonché per vendita abbonamenti al parcheggio e biglietteria AMA/CTGS, anche a potenziamento dell’info point già attivo da svolgersi presso il Terminal Bus “X. Xxxxxx” di Collemaggio alla società interamente partecipata dall’Ente Centro Turistico del Grasso Sasso d'Italia Spa (di seguito anche C.T.G.S. Spa), con sede in Località Fonte cerreto – 67100 L’Aquila C.F./P.Iva 01416720660;
- Di dare atto che le suddette prestazioni di supporto e strumentali alla gestione diretta in economia del Terminal bus “X. Xxxxxx” secondo quanto stabilito dall’atto di indirizzo giuntale n. 335 del 13.04.2019 sono da ritenersi aggiuntive al Contratto di Servizio 27028/2016 sottoscritto dal Comune dell’Aquila e il C.T.G.S. Spa in data 29.04.2016, così come previsto all’art. 5 dello stesso;
- Di stabilire che per lo svolgimento delle attività inerenti i servizi aggiuntivi affidati con il presente provvedimento, il C.T.G.S. Spa si impegna a fornire, per tutta la durata contrattuale, le n. 2 unità di personale individuate dall’Amministrazione Unico pro-tempore con nota prot. n. 91524 del 30.08.2019 poiché già formato durante il periodo sperimentale di affiancamento da settembre a dicembre 2019;
- Di stabilire, altresì, che la durata del presente affidamento è pari a due anni dalla sottoscrizione del Disciplinare da parte del Comune dell’Aquila e del C.T.G.S. Spa, salvo diritto di recesso laddove il Comune dell’Aquila addivenisse alla conclusione dell’iter di affidamento della gestione del Terminal Bus secondo gli indirizzi dell’Amministrazione;
- Di dare atto che il costo complessivo annuo del servizio oggetto di affidamento è stato quantificato in € 56.913,28 (oltre Iva a norma di legge);
- Di autorizzare, pertanto, la compensazione tra il credito che il Comune dell’Aquila vanta nei confronti del C.T.G.S. Spa così come risulta dal Bilancio di Esercizio della Società al 31.12.2018, alla voce “Debiti v/controllanti” del Passivo dello Stato Patrimoniale, con il debito nei confronti della medesima pari all’importo del corrispettivo richiesto per lo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento nel rispetto del “Principio della integrità” stabilito dall’Xxxxxxxx 0, x. 0 xxx X. Xxx 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii.;
- Di dare atto che il compenso del servizio di € 56.913,28 (oltre Iva a norma di legge) verrà corrisposto, previa presentazione, ai sensi dell’art. 1 commi 209 a 214 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) xx.xx. ii. e del Decreto MEF 03.04.2013, n. 55 (G.U. 22.05.2013, n. 118), di fattura elettronica annuale da parte del C.T.G.S. Spa;
- Di dare atto, inoltre, che la liquidazione dell’imponibile avverrà tramite il ricorso all’istituto della compensazione di cui all’art. 1246 del Codice Civile tra il credito che il Comune dell’Aquila vanta nei confronti del C.T.G.S. e il debito dell’Ente nei confronti della società partecipata derivante dall’esecuzione delle attività relative al presente affidamento mediante decurtazione da parte del Comune dell’Aquila dell’ammontare del suddetto corrispettivo dal totale dei debiti iscritti dal C.T.G.S. Spa nel Bilancio di esercizio alla voce “Debiti verso controllanti”;
- Di precisare, che l’Imposta sul valore aggiunto, considerato che il C.T.G.S. Spa, essendo iscritto nell’elenco di cui al Decreto del MEF 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18.01.2018 , è tenuto all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ( Split payement), verrà corrisposta direttamente dal Comune dell’Aquila all’Erario;
- Di prevedere che il presente affidamento dovrà essere formalizzato con la sottoscrizione da parte dell’Amministratore Unico del CTGS SPA del Disciplinare allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- Di confermare l’incarico di gestore-consegnatario della struttura e di responsabile, organizzatore e coordinatore dei diversi servizi operativi, amministrativi e contabili coinvolti, al Geom. Xxxxx Xxxxxx – Istruttore Direttivo Tecnico D e Posizione Organizzativa del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune dell’Aquila;
- Di dare atto che il responsabile della corretta esecuzione di tutti gli indirizzi relativi alla gestione del Terminal Bus “X. Xxxxxx” è l’Avv. Xxxxxxxx xx Xxxxxx in qualità di Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo (Decreto Sindacale n. 53 del 01.02.2018 ) il quale dovrà presiedere, d’intesa con gli altri Dirigenti competenti per
materia, le attività necessarie ad assicurare la gestione diretta della struttura in parola in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio;
- Di individuare nell’Assessore alla Mobilità, Infrastrutture e Trasporti il referente politico
istituzionale del presente provvedimento;
- Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
- Di precisare, inoltre che il presente affidamento in house trova copertura sugli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione dell’Ente 2020-2022 a valere sul capitolo di spesa n. 2396002 denominato “Gestione parcheggio di Collemaggio” e che, in virtù dell’applicazione dell’istituto della compensazione, il relativo mandato verrà incassato su apposito capitolo di riscossione crediti del Bilancio di Previsione dell’Ente 2020-2022 a tutela del del “Principio della integrità” stabilito dall’Xxxxxxxx 0, x. 0 xxx X. Xxx 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii.;
- Di demandare al Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo a provvedere la formalizzazione del presente affidamento mediante la sottoscrizione da parte dell’Amministratore unico della Società del Disciplinare allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 lett. b del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. rubricato “Decreto Trasparenza”, la presente deliberazione verrà pubblicata sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di L’Aquila nonché all’Albo pretorio on-line;
- Di tramettere copia del presente provedimento alla Segreteria Generale, al Settore Bilancio e Razionalizzazione, al Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA, al
C.T.G.S. Spa oltre che al Settore Proponente, per gli adempimenti di competenza.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.
DE XXXXXX XXXXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valid from: 22-06-2018 1.00.00 to: 22-06-2021 0.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT Time referense set by user: 14-02-2020 13.54.51
Oggetto: GESTIONE TERMINAL BUS “X. XXXXXX” IN LOCALITA’ COLLEMAGGIO: SERVIZIO DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELL’AUTOSTAZIONE, SERVIZIO DI SPORTELLO E BIGLIETTERIA E POTENZIAMENTO INFO-POINT GIÀ ESISTENTE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE
C.T.G.S. (CENTRO TURISTICO DEL GRAN SASSO) SPA.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.
DATA
14/02/2020
FIRMA
Xxxxxxxx Xx Xxxxxx
XXXXXXX XXXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valid from: 14-12-2017 1.00.00 to: 14-12-2020 0.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT Time referense set by user: 24-02-2020 9.31.35
Oggetto: GESTIONE TERMINAL BUS “X. XXXXXX” IN LOCALITA’ COLLEMAGGIO: SERVIZIO DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELL’AUTOSTAZIONE, SERVIZIO DI SPORTELLO E BIGLIETTERIA E POTENZIAMENTO INFO-POINT GIÀ ESISTENTE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE C.T.G.S. (CENTRO TURISTICO DEL GRAN SASSO) SPA.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.
DATA
24/02/2020
FIRMA
Xxxxxxx Xxxxxxx
DISCIPLINARE
Gestione Terminal Bus “X. Xxxxxx” in Località Collemaggio: Servizio di controllo dei movimenti dell’autostazione, servizio di sportello e biglietteria e potenziamento info-point già esistente. Prestazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 5 del Contratto di Servizio rep. n. 27028 del 29.04.2016 approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 9 del 11.02.2016 e successive proroghe.
L’anno , il giorno del mese di , nella residenza municipale del Comune dell’Aquila di Xxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 L’Aquila e, più precisamente, presso il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo;
TRA
⮚ il COMUNE DELL’AQUILA (AQ) - codice fiscale n. 80002270660, nella persona Dell’Avv. Xxxxxxxx xx Xxxxxx nato a L’Aquila il 03.10.1962 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X nella sua qualità di Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, giusta Decreto Sindacale di nomina n. 53 del 01.02.2018, domiciliato presso la sede comunale di Xxx Xxxxxxxx, x. 00, il quale dichiara, nel pieno esercizio delle sue funzioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. di agire, in questo atto, per conto e nell’interesse del Comune dell’Aquila;
E
⮚ la società CENTRO TURISTICO DEL GRAN SASSO Spa, indicata nel presente atto anche con l’acronimo “C.T.G.S. Spa”, società totalmente partecipata dal Comune di L’Aquila, con sede legale in Località Fonte Cerreto – L’Aquila, Codice Fiscale e Partita IVA 01416720660, iscritta nel Registro Imprese di L’Aquila al n. 90761, nella persona dell’Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx nato a
il , Codice Fiscale
nella sua qualità di Amministratore Unico pro-tempore della Società medesima, giusta Decreto Sindacale di nomina n. 218 del 130.6.2018 domiciliato nella sede societaria in Località Fonte Cerreto, il quale la rappresenta, essendo munito dei poteri di firma sociale e rappresentanza della società di fronte a terzi, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. del con la quale è stato approvato il presente Disciplinare;
1
Richiamate:
▪ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.02.2016 con la quale è stato approvato il nuovo Schema di Contratto di Servizio per l’annualità 2016, avente ad oggetto il Trasporto Pubblico Locale per mezzo della funivia del Gran Sasso d'Italia "Fonte Cerreto - Campo Imperatore";
▪ Il nuovo Contratto di Servizio sottoscritto dalle parti in data 29.04.2016 con Rep. n. 27028/2016;
▪ Le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 564 del 31.12.2016, n. 79 del 01.03.2017, n. 216 del 28.04.2017, n. 408 dell'11.09.2017, n. 592 del 28.12.2017, n. 156 del 26.04.2018, n. 94 del 04.03.2019,
n. 25 del 15.01.2020 con le quali, il dies ad quem del Contratto Rep. 27028/2016, è stato prorogato al 31 marzo 2020;
▪ La Deliberazione n. 335 del 13.08.2019 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito gli indirizzi di massima da osservare per la gestione in economia diretta del Parcheggio di Collemaggio e del Terminal Bus “X.Xxxxxx”, nelle more dello svolgimento del procedimento inteso a determinare le modalità definitive di affidamento della nuova gestione;
le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Richiamo alla normativa vigente
Si intendono espressamente sottoscritte le disposizioni comunitarie, nazionali e comunali vigenti in materia di affidamento in house.
Art. 2) Oggetto
Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento, ai sensi dell’art. 5 del Contratto di Servizio Rep. n. 27028/2016 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.02.2016 e a supporto della gestione in economia diretta del Terminal bus “X. Xxxxxx” da parte del Comune dell’Aquil, secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 13.08.2019 il “Servizio di controllo dei movimenti dell’autostazione (registrazione degli attracchi degli autobus, controlli sull’utilizzo degli stalli, controlli all’interno del parcheggio per autovetture); il Servizio di sportello e biglietteria anche telefonico e telematico, utile per fornire informazioni sulle linee del TPL, turistiche in generale, chiamate taxi, prenotazioni alberghiere, nonché per vendita abbonamenti al parcheggio e
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biglietteria AMA/CTGS, anche a potenziamento dell’info point già attivo”.
Art. 3) Titolarità del servizio
I servizi oggetto del presente affidamento sono di esclusiva competenza comunale e, pertanto, titolare degli
stessi è il Comune dell’Aquila al quale spettano i proventi di gestione e su cui gravano i costi di gestione.
Il C.T.G.S. Spa svolgerà attività a supporto dell’Ente il quale è unico titolato all’organizzazione,
coordinamento, controllo e direzione delle attività inerenti alla gestione del Terminal bus “X. Xxxxxx”.
In nessun caso il C.T.G.S. Spa potrà subentrare nei diritti, privilegi, obblighi e oneri spettanti al Comune
dell’Aquila per il presente affidamento.
Art. 4) Risorse umane e strumentali
Per la realizzazione delle attività inerenti ai servizi in oggetto, il C.T.G.S. Spa si impegna a fornire, per tutta la durata contrattuale, le n. 2 unità di personale individuate dall’Amministrazione Unico pro-tempore con nota prot. n. 91524 del 30.08.2019 poiché già formato durante il periodo sperimentale di affiancamento da settembre a dicembre 2019.
Detto personale sarà coordinato dal gestore e consegnatario della struttura comunale Geom. Xxxxx Xxxxxx – Istruttore Direttivo Tecnico D e Posizione Organizzativa del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune dell’Aquila all’uopo incaricato con Deliberazione di Giunta Comunale n. del.397 del 12.08.2017.
Nell’esecuzione delle attività, pertanto, le suddette unità di personale del C.T.G.S. Spa potranno ricevere direttive e indicazioni esclusivamente da parte del sopra indicato funzionario comunale ed è esclusa qualunque ingerenza da parte di altro personale, seppur apicale, da parte del C.T.G.S. Spa medesimo in merito all’organizzazione del lavoro all’interno del Terminal bus “X. Xxxxxx”.
Il personale suddetto utilizzerà le risorse strumentali messe a disposizione dal Comune dell’Aquila.
L’Amministratore Unico del C.T.G.S. Spa, stante la durata del presente affidamento e l’articolato percorso formativo intrapreso dal Comune dell’Aquila nei confronti delle unità lavorative de quibus, deve procedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, alla revoca della procedura di mobilità di cui alla determinazione del 2017 nei confronti dell’unità in esubero indicata nella menzionata nota prot. n. 91524 del 30.08.2019 e impiegata presso il Terminal bus “X. Xxxxxx”. Tale adempimento è da considerarsi obiettivo fissato dall’Ente la cui inosservanza avrà effetto sui criteri di determinazione della remunerazione variabile spettante all’Amministratore Unico, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Controllo Analogo sulle Società in house del Comune dell’Aquila.
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Art. 5) Durata contrattuale ed entrata in vigore del presente Disciplinare
La durata del presente affidamento è pari a due anni dalla sottoscrizione del Disciplinare da parte del Comune dell’Aquila e del C.T.G.S. Spa, salvo diritto di recesso laddove il Comune dell’Aquila addivenisse alla conclusione dell’iter di affidamento della gestione del Terminal Bus secondo gli indirizzi dell’Amministrazione.
I patti e le condizioni del presente disciplinare, tuttavia, entrano in vigore a partire dal 01 gennaio 2020, fatto salvo il periodo sperimentale di affiancamento già espletato dalle unità di personale di cui al precedente art. 4 dal 02.09.2019 al 31.12.2019.
Art. 6) Affidamento “in house” del servizio
Con istanza prot. n. 28090 del 28.03.2018, il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) del Comune dell’Aquila, in riferimento alla società in house C.T.G.S. Spa, ha provveduto a trasmettere, in ottemperanza all’art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il “Regime speciale degli affidamenti in house”, la domanda di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house, mediante il portale ANAC e secondo gli indirizzi di cui alle Linee guida n.7 approvate dal Consiglio dell'Autorità medesima con Xxxxxxxx n. 235 del 15 febbraio 2017;
La società risulta inserita nell’Elenco delle società in house, consultabile sul sito ANAC, con ID 672 con
avvio della fase istruttoria in data 19.07.2019.
Art. 7) Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio verrà svolto presso i locali del Terminal bus “X. Xxxxxx” o in quelli che eventualmente verranno indicati dal Comune dell’Aquila.
Le n. 2 unità di personale indicate dall’Amministratore Unico pro-tempore del C.T.G.S. Spa con nota prot. n. 91524 del 30.08.2019 dovranno eseguire le attività, compiti e mansioni secondo xxxx e termini stabiliti esclusivamente dal gestore e consegnatario della struttura comunale Geom. Xxxxx Xxxxxx – Istruttore Direttivo Tecnico D e Posizione Organizzativa.
Art. 8) Corrispettivo
A fronte del regolare espletamento delle attività oggetto del presente disciplinare, il Comune dell’Aquila si
impegna a corrispondere al C.T.G.S. Spa l’importo annuo concordato di € 56.913,28 (Iva esclusa).
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Tale compenso verrà corrisposto, previa presentazione ai sensi dell’art. 1 commi 209 a 214 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) xx.xx. ii. e del Decreto MEF 03.04.2013, n. 55 (G.U. 22.05.2013,
n. 118), di fattura elettronica annuale da parte del C.T.G.S. Spa. A tal fine si indica il seguente Codice Univoco XL6KUV.
La liquidazione dell’imponibile avverrà tramite il ricorso all’istituto della compensazione di cui all’art. 1246 del Codice Civile tra il credito che il Comune dell’Aquila vanta nei confronti del C.T.G.S. Spa e il debito dell’Ente nei confronti della società partecipata derivante dall’esecuzione delle attività relative al presente affidamento mediante decurtazione da parte del Comune dell’Aquila dell’ammontare del suddetto corrispettivo dal totale dei debiti iscritti dal C.T.G.S. Spa nel Bilancio di esercizio alla voce “Debiti verso controllanti”.
L’Imposta sul valore aggiunto, invece, considerato che il C.T.G.S. Spa, essendo iscritto nell’elenco di cui al Decreto del MEF 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18.01.2018 , è tenuto all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ( Split payement), verrà corrisposta dal Comune dell’Aquila all’Erario.
Art. 9) Assicurazione e obblighi contrattuali
Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente disciplinare, il C.T.G.S. Spa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e/o di danni eventualmente arrecati a persone o a cose sia riconducibili all’Amministrazione che a terzi.
La società, inoltre, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti verso i propri dipendenti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico gli oneri.
Art. 10) Diritto di recesso
Le parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico sotteso al presente accordo, di recedere unilateralmente con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi tramite A/R o PEC. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di attività svolta e il Comune dell’Aquila si impegna a corrispondere al C.T.G.S. Spa il compenso maturato fino al momento del recesso.
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Art. 11) Penali
Nel caso in cui il C.T.G.S. Spa dovesse arbitrariamente sostituire le unità di personale di cui all’art. 4 ovvero impedire il corretto svolgimento del servizio per qualunque altro motivo, il Comune dell’Aquila applicherà una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di inadempienza comunicando via PEC alla società l’addebito secondo il procedimento di cui all’art. 4 della L. 07.08.1990, n. 241.
Art. 11) Spese di registrazione
Il presente disciplinare è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del DPR
26.4.1986, n. 131.
Art. 12) Foro competente
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del
presente contratto aggiuntivo è competente il Foro dell’Aquila.
Art. 13) Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente documento, si fa espresso rinvio alle norme e regolamenti vigenti, nonché al Codice Civile.
Per espressa volontà delle parti, tutte le norme, gli atti e i documenti richiamati nel presente disciplinare sono dagli stessi dichiarati ben conosciuti e considerati parti integranti, formali e sostanziali del presente atto, seppur non allegati materialmente.
Art. 14) Allegati
A) Nota C.T.G.S. Spa prot. n. 91524 del 30.08.2019.
Il presente Disciplinare di n. 6 pagine viene sottoscritto dalle parti firma digitale ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.
Per il Comune dell’Aquila Per il C.T.G.S. Spa
Il Dirigente Responsabile L’Amministratore Unico
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Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx