LA GIUNTA COMUNALE. RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 30 del 20.04.2011 con la quale è stato approvato uno schema di convenzione con l’Associazione AUSER Volontariato Circolo “El Broi” ONLUS di Agordo per la concessione in comodato di un automezzo attrezzato di proprietà comunale da utilizzare per il trasporto di persone anziane, disabili o in stato di particolare bisogno o necessità, per agevolarne l’accesso ai servizi pubblici e ai servizi socio-sanitari ospedalieri, oltre che l’eventuale partecipazione ad attività culturali e ricreative; PRESO ATTO che la suddetta convenzione è stata rinnovata, con delibera di Giunta Comune n. 47 dell’8.7.2013, fino al 09 maggio 2015; VALUTATA positivamente l’attività espletata in questi anni dall’AUSER e considerato, pertanto, opportuno addivenire alla stipula di un nuovo accordo, disponendo che: - l’associazione potrà utilizzare il mezzo FIAT DUCATO, con targa DW848RV, di proprietà del Comune di Taibon Agordino, unicamente per le attività rispondenti alle finalità e agli scopi elencati all’art. 2 dello Statuto, in particolare per il trasporto di cittadini anziani, disabili o in situazione di particolari disagi o necessità; - la guida del mezzo potrà essere consentita soltanto a soggetti volontari, regolarmente associati e in possesso dei requisiti di legge; - restino a carico del Circolo AUSER le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria del mezzo concesso in comodato, compresa la revisione annuale dell’attrezzatura per disabili; - sia onere dell’associazione provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 94, comma 0xxx, xxx x.xxx. x. 000/0000 (x.x. codice della strada); - il Comune assuma le spese relative alla manutenzione straordinaria dell’automezzo, alla tassa di circolazione e alla copertura assicurativa RCA;
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30.11.2006 si è stabilito di procedere alla costituzione di una Società Patrimoniale interamente di proprietà del Comune, ai sensi dell’art. 113 - comma 13 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), approvando nel contempo lo schema di statuto, l’analisi di fattibilità ed il piano economico finanziario; - nell’analisi di fattibilità e nel piano economico finanziario come sopra approvato, si trasferivano alla costituenda società i servizi di: manutenzione scuole, gestione della fornitura energia per illuminazione pubblica, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e si demandava a successivi contratti di servizio l’individuazione delle modalità di gestione; - con atto di rogito del Notaio Saladini Pilastri Rep. n. 37787 del 18.12.2006 è stata costituita la Società AN.T.E.A. srl, a totale partecipazione del Comune di Anzola dell’Xxxxxx, il cui oggetto sociale contempla sia la gestione del patrimonio del Comune di Anzola dell’Xxxxxx ad essa conferito che la gestione dei servizi pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e scuole di proprietà comunale; - con deliberazione di G.C. n. 32 del 24.04.2007, esecutiva, sono stati approvati, ai sensi del comma 11 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 gli schemi di contratto di servizio per regolare i rapporti tra gli enti locali e le società di erogazione di servizi pubblici, tra i quali il contratto di gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade; - con deliberazione di C.C. n. 69 del 27.09.2007, esecutiva, si è stabilito di procedere all’installazione all’incrocio semaforico di Lavino di Mezzo sulla Via Xxxxxx di un sistema vistared di telerilevamento dei veicoli che commettono infrazioni e n. 6 dissuasori luminosi di velocità da posizionare sulla viabilità comunale; - con la medesima delibera di C.C. si affidava alla propria società partecipata in house AN.T.E.A. srl il compito di installare le apparecchiature elettroniche e gestirne il conseguente servizio di manutenzione periodico, regolando i rapporti mediante apposito contratto di servizio da approvarsi con atto di giunta comunale; Visto lo schema di contratto di servizio all’uopo predisposto da stipulare tra il Comune di Anzola dell’Xxxxxx e la propria partecipata AN.T.E.A. srl; Rilevato che detto schema prevede la corresponsione di un canone di gestione per i servizi svolti, così come previsto dall’art. 113 - comma 13 - del succitato D....
LA GIUNTA COMUNALE. PREMESSO:
LA GIUNTA COMUNALE. Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 128 del 11/11/2014 e n. 14 del 03/02/2015 aventi per oggetto: "Istituzione ufficio separato di stato civile ed approvazione schema di contratto di comodato d'uso" con le quali, venivano istituiti, in attuazione all'art 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, l'Ufficio di Stato Civile 2° nei locali di Villa Faggiotto sita in xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 000; l'Ufficio di Stato Civile 3° presso il Ristorante ai 7 Nani sito in xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx x. 00; l'Ufficio di Stato Civile 4°, presso Villa Abbazia di Busco sita in via IV Novembre n. 33 prevedendo altresì la sottoscrizione di apposito contratto di comodato d'uso Considerato che i contratti di comodato d'uso sottoscritti dalle citate ditte sono scaduti; Atteso che la ditte sopra citate hanno espresso la volontà di rinnovare tali contratti; Atteso altresì:
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; - il responsabile di Xxxxxxxxxx, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.
LA GIUNTA COMUNALE. Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
LA GIUNTA COMUNALE. PREMESSO che:
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso: Richiamata la precedente deliberazione G.C.N.78 IN DATA 05.09.2012 con la quale è stato concesso alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, per la durata di anni 5 con scadenza il 8 settembre 2017, l’uso gratuito dei tre campi da calcio e dei locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini del centro sportivo di via Cameri con l’impegno della gestione e della manutenzione degli stessi alle condizioni meglio specificati nella convenzione approvata con la medesima deliberazione; Richiamata, in particolare, la Convenzione che espressamente prevede: … “Sulla base di queste premesse, il Comune di Bellinzago Novarese, concede pertanto alla Società FCD Sporting Bellinzago, l’uso gratuito dei suddetti campi per n° 5 (cinque) anni, pari alla durata della presente convenzione.” Dato atto: - che con la concessione in uso alla locale società sportiva dilettantistica, come emerge dai reciproci obblighi, e dal riconoscimento del contributo a sostengo degli oneri gestionali si è inteso realizzare quella necessaria cooperazione tra pubblico/privato per una più razionale e sostenibile gestione degli impianti e favorire la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione; - che l’esercizio dell’attività sportiva del soggetto concessionario legittima la concessione d’uso in quanto concorre al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività alla pratica sportiva, atteso il coinvolgimento attivo dei giovani residenti nell’attività stessa e la garanzia della disponibilità degli impianti per tutte le società che ne facciano richiesta; Ribadito che, conformemente alle finalità della legge n.289/2002, privilegiando l'affidamento alla Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese in quanto “impresa sportiva senza fini di lucro”, si è inteso a favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, nell’ottica principale del risparmio di costi, e il miglioramento, implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con conseguenti benefici effetti sul piano sociale; Dato atto; - che a seguito di verifiche d’ufficio si è accertato che la Società FCD Sporting Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese, è stata interessata da una variazione societaria con la trasformazione in società a responsabilità limitata denominata Sporting Varese S.R.L. che risulta inattiva e in stato di liquidazione; - che, per tanto, il concessionario di fatto non solo ha cambiato denomina...
LA GIUNTA COMUNALE. ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che Considerato che