SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta per l’affidamento di servizi amministrativi a supporto del progetto SAFE Social Agencies for Future Europe, ex art. 55 del decreto legislativo 163/2006 e s. m. i. CIG n.58166703EE
Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato - Xxxxx X. Xxxxxxxx, 00 Xxxx – 00142 – stanza H307 tel. 06/ 5101.7598 – 5101.7178 fax
06/5101.7341
CONTRATTO
Affidamento di servizi amministrativi a supporto del progetto SAFE “Social Agencies for Future Europe” ex art. 55 del decreto legislativo 163/2006 e s. m. i. CIG n.58166703EE
tra
L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n.
80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in Viale Xxxx Xxxxxxxx 42 c.a.p. 00142, nella persona del […], Direttore Centrale della Direzione Centrale della Direzione Approvvigionamenti e Provveditorato;
(indicato anche nel prosieguo come l’ “Istituto”)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come “Fornitore” o “Appaltatore”)
(di seguito collettivamente indicati come le “Parti”)
Premesso che
a) a mezzo di Determinazione n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato, l’Istituto ha avviato una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., governata dal criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, volta all’individuazione di operatori economici che provvedano in favore dell’Istituto, alla “Servizi amministrativi a supporto del progetto S.A.F.E. “Social Agency of Future Europe” (da qui in poi, la “Fornitura/Servizio”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara, e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) il Bando di Gara è stato spedito alla G.U.U.E. in data 3/7/2014 , è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.75 del 4/7/2014 e sul sito internet xxx.xxxx.xx;
c) i documenti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxx.xx;
d) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’Appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha indicato l’offerta economicamente più vantaggiosa in sede di gara;
e) l’Appaltatore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
g) l’Appaltatore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/06, come modificato dal dl 70/11 convertito con modificazioni nella
l. 106/11 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
h) a mezzo di polizza …….emessa da ………..in data ………. per l’importo di euro …………..l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
i) ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n… del………l’Istituto procede, anche avvalendosi del Sistema AVCPass, alle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei previsti requisiti;
j) in attesa del riscontro da parte dell’autorità competente in merito alla richiesta di verifica della documentazione antimafia si è provveduto ad affidare anticipata esecuzione al fine di garantire la correntezza del servizio, tuttavia nel perdurare del silenzio della suddetta autorità si
pone la necessità di procedere alla sottoscrizione del presente Contratto, munito di apposita clausola risolutiva di salvaguardia;
k) con il presente Contratto (di seguito il “Contratto”), le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
l) Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
m) le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Appaltatore»: il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del Contratto, è affidato il Servizio;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dall’Istituto ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del
d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, commi 1° e 7° del predetto Decreto;
▪ «Capitolato Speciale d’Appalto»: il documento, allegato al presente Contratto, nel quale sono precisate le caratteristiche tecniche e prestazionali del servizio da acquisirsi in capo all’Istituto;
▪ «Codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
▪ «Contratto»: il presente documento negoziale, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra stazione appaltante e Appaltatore;
▪ «DCAP»: la Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, quale struttura interna dell’Istituto che stipula il Contratto
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: L’Incaricato dell’Istituto a cui competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
▪ «Offerta»: complessivamente, l’insieme della documentazione amministrativa, tecnica (da qui in poi, in via particolare, «Offerta Tecnica») ed economica (da qui in poi, in via particolare, «Offerta Economica») prodotta dall’Appaltatore nell’ambito della procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del presente Contratto;
▪ «Referente Unico »: l’esponente dell’Appaltatore che svolge il ruolo di relazionarsi in via esclusiva con l’Istituto, nella qualità di persona fisica responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, in relazione alla gestione di tutti gli aspetti organizzativi e prestazionali del Contratto;
▪ «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici”;
▪ «Servizio» o «Appalto» I servizi professionali a supporto del progetto
S.A.F.E. “Social Agency of Future Europe”;
▪ «Stazione Appaltante» o «Istituto»: l’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, quale soggetto che affida l’esecuzione del Servizio al terzo individuato mediante la presente procedura.
▪ “Operatori della Filiera”: i subappaltatori ai sensi dall’articolo 118, comma 11°, del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, nonché i titolari di subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto;
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
▪ Allegato “A”: Capitolato speciale d’appalto;
▪ Allegato “B”: Offerta Tecnica dell’Appaltatore;
▪ Allegato “C”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
▪ Allegato “D”: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati minori di procedura;
▪ Allegato “E”: Atto con cui l’Istituto designa il Responsabile esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03;
Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Contratto, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
Art. 3 (Norme regolatrici)
L’esecuzione del contratto è regolata dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati:
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato;
- dal d. lgs 163 del 12.4.2006 e s.m.i.;
- dal d.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. ;
- dalla legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- dal d.l. 187 del 12 novembre 2010, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Inps approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 172 del 18.5.2005;
- dagli atti di gara, quali lex specialis della procedura;
nonché ogni altra disposizione correttiva ed integrativa a cui ricettiziamente si rinvia.
Art. 4 (Oggetto del Contratto)
1. L’Istituto affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del Servizio relativa al supporto specialistico per il progetto S.A.F.E. “Social Agency of Future Europe” nell’ambito del programma europeo EESSI.
2. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Tecnico.
3. In particolare, oggetto del Servizio è il supporto specialistico volto a:
I servizi oggetto dell’appalto finalizzati al supporto e consulenza per il progetto S.A.F.E. sono i seguenti:
a) Supporto Amministrativo e Finanziario, nell’ambito del Work Package (WP) 1- Project Management
b) Supporto Amministrativo / Assistenza Organizzativa per le attività previste nel Work Package (WP) 2- Dissemination
c) Supporto Tecnico Specialistico per le attività previste nel Work Package (WP) 3 - Testing & Piloting
d) Supporto Amministrativo /Assistenza Organizzativa per le attività previste nel Work Package (WP) 4 – Transition & Deployment
e) Supporto Amministrativo per le attività previste nel Work Package (WP) 5 – Technical and Business Expertise
Art. 5 (Durata e decorrenza del Contratto)
1. Il presente Contratto decorre dalla data di firma del contratto, ha una durata massima di 12 mesi, e comunque in conformità rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e alla Offerta dell’Appaltatore relativamente
alla durata. Si precisa che la durata della fornitura risente comunque della scansione temporale prevista nell’ agreement sottoscritto con la Commissione Europea includendo delle tempistiche previste delle attività di rendicontazione.
Art. 6 (Modalità generali di esecuzione delle prestazioni)
1. L’Appaltatore garantisce il possesso, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a regola d’arte, con la necessaria diligenza e con appropriate risorse e competenza professionale richiesta dalla natura delle prestazioni, nonché nel rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate al punto precedente. L’Appaltatore sarà tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate in materia.
3. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto,
4. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. L’Appaltatore si impegna espressamente a predisporre la documentazione idonea indicata nella documentazione di gara e in quella del Capitolato a
consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
Art. 7 (Tempi e luoghi di esecuzione delle prestazioni)
Per i tempi e i luoghi dell’esecuzione si rinvia a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Quale corrispettivo per la prestazione dei Servizi è convenuto l’importo di euro […], (….), IVA esclusa, come da Offerta Tecnico/Economica allegata.
2. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione del Servizio come descritto nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnico/Economica, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente all’affidamento.
3. Si specifica che, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 209- 213 della L. 244/07 e nel Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 6 giugno 2014 gli operatori economici dovranno trasmettere le fatture esclusivamente in modalità elettronica e l’Istituto dovrà procedere al pagamento delle sole fatture pervenute in tale modalità. Altre informazioni, necessarie alla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio, sono disponibili nel portale istituzionale sezione “Aste, gare e fornitori>Fatturazione elettronica” e sul sito web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, dove sono indicate le ulteriori operazioni che le società e gli operatori economici devono svolgere ai fini di una corretta trasmissione all’Istituto delle fatture elettroniche.
4. L’art. 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»,
in corso di conversione, ha, inoltre, rafforzato tale obbligo per i pagamenti dovuti dalla pubbliche amministrazioni, alle quali è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG).
5. Le fatture relative al servizio saranno emesse, applicando l’Iva di legge.
6. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data fattura, previa verifica della Fornitura, del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità,ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, in base ad accertamenti svolti dall’Istituto e della regolarità dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione. In caso di mancato o parziale pagamento e anche in caso di conseguenti azioni da parte dell’Appaltatore, giudiziali ed extragiudiziali, per il recupero del credito, in deroga a quanto disposto dall’art.4 del Decreto Legislativo n.231 del 9 ottobre 2002 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 7 dello stesso D.L., gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di richiesta mediante l’invio di una formale messa in mora all’Istituto da parte dell’Appaltatore, a mezzo raccomandata A.R.
7. Tali interessi saranno calcolati, a decorrere dalla data di esigibilità della fattura, sulla base di quanto previsto dalla legge 9/11/2012 n.192
8. Le fatture:
• dovranno esporre il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del prezzo complessivo;
• dovranno comunque contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione.
9. per i pagamenti si specifica che la fatturazione sarà vincolata alla rendicontazione mensile dei deliverables raggiunti dalla ditta nell’erogazione della fornitura e a quanto disposto nell’ ARTICLE II.24 – PAYMENTS AND PAYMENT ARRANGEMENTS del Framework Partnership
Agreement e di seguito specificato. In particolare, in esito al pagamento della somma relativa al prefinancing da parte della Commissione Europea, sarà corrisposto alla ditta:
a. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma
3 a) il 50% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 1
b. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma
3 b) il 50% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 2
c. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 c) il 50% per il servizio di Supporto Specialistico al WP 3
In particolare, in esito al pagamento della somma relativa all’Interim Payment da parte della Commissione Europea, sarà corrisposto alla ditta:
d. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma
3 a) il 30% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 1
e. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma
3 b) il 30% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 2
f. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 c) il 30% per il servizio di Supporto Specialistico al WP 3
In particolare, in esito al pagamento della somma relativa al Payment of the Balance da parte della Commissione Europea, sarà corrisposto alla ditta:
g. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma
3 a) il 20% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 1
h. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma
3 b) il 20% dell’importo offerto per il servizio di Supporto Specialistico al WP 2
i. in esito alla fatturazione delle attività svolte di cui all’Art. 4, comma 3 c) il 20% per il servizio di Supporto Specialistico al WP 3
j. il pagamento per I servizi di cui all’Art. 4, comma 3 d) ed e) sarà corrisposto nella misura del 100% in esito alla conclusione delle attività previste nel piano dei lavori presentato dalla ditta offerente e vincolato all’accettazione da parte della Commissione Europea nonché all’approvazione da parte dell’Amministrazione della relazione riguardante la consuntivazione delle singole fasi.
10. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso la
IBAN dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 Commi 1° e 7° della legge n. 136 del 13 Agosto 2010.
11. Il corrispettivo contrattuale resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
12. Il pagamento dei corrispettivi sarà vincolato alla revisione e accettazione da parte della Comunità Economica Europea della documentazione trasmessa dall’Appaltatore all’Istituto.
Art. 9 (Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore).
1. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
2. In caso di grave inadempimento, fatte salve le altre ipotesi di risoluzione espressa previste dal successivo art. 19, l’Istituto formulerà contestazione scritta diretta all’Appaltatore circa i fatti costituenti grave inadempimento contrattuale, intimandone la cessazione nel termine di 10 (dieci) giorni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto potrà essere risolto secondo quanto previsto all’art. 19 previa dichiarazione dell’Istituto di volersi avvalere della risoluzione.
4. Salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dall’Istituto o da terzi da essa incaricati, l’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali.
Art. 10 (Obblighi dell’Istituto)
L’Istituto metterà a disposizione dell’Appaltatore la documentazione tecnica ed organizzativa propedeutica alla erogazione del Servizio e la disponibilità dei referenti tecnici ed amministrativi all’uopo designati.
L’Istituto farà tutto quanto necessario per porre l’Appaltatore nelle condizioni di adempiere al presente Contratto.
Art. 11 (Penali)
1. Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere garantiti nel rispetto delle tempistiche previste dalla Commissione Europea, ove si verifichino disservizi (esecuzione di uno dei servizi oggetto dell’appalto in misura difforme in tutto o in parte rispetto a quanto previsto dal contratto, potrà essere applicata per ciascun disservizio una penale.
2. L’ammontare della penale, le cui variazioni dipenderanno a discrezione dell’Istituto secondo la gravità dell’inadempienza accertata, potrà arrivare fino ad un massimo del 2% (due per cento) del contratto fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.
3. In particolare, qualora il soggetto aggiudicatario non provveda al rispetto degli obblighi contrattuali, l’Istituto procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario ad assicurare il servizio entro 24 ore. Trascorso tale termine potrà essere applicata una penalità fino ad Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto all’inadempimento contestato.
4. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, trattenendo le somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti.
5. Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
6. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Istituto.
7. Qualora l’ammontare della penale comminata superi il valore massimo del 2% (due per cento) del contratto, è facoltà dell’Istituto avviare le procedure di risoluzione del contratto. Nel caso di mancato o difforme adempimento del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali, l’Istituto potrà a suo insindacabile giudizio procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c..
8. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
9. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10.L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta e al ricorrere delle condizioni di legge, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 15 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
11. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale
Art. 12 (Garanzia Fideiussoria)
A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia (assicurativa/bancaria) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 di cui alle premesse.
La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo.
La garanzia sarà interamente svincolata al momento della verifica dell’ultimo SAL con la formalizzazione della regolare esecuzione del contratto.
Art. 13 (Cause di forza maggiore ed impossibilità sopravvenuta)
Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo dell’Appaltatore, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni allo stesso imputabili e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne darà comunicazione all’Istituto entro 48 (quarantotto) ore dalla data del verificarsi degli eventi tramite fax o e mail, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore. Le Parti, all’esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell’adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla forza maggiore.
Art. 14 (Obblighi di riservatezza)
1. L’Appaltatore, in conformità a quanto espresso all’Articolo II.5. “Confidentiality” del Framework Partnership Agreement ha l’obbligo di mantenere riservate per un periodo di due anni a decorrere dalla data iniziale della relativa comunicazione, le informazioni (di seguito “Informazioni”) di cui venga in possesso o a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, di non divulgarle in qualsiasi modo e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Appalto.
2. Le Informazioni devono essere contrassegnate mediante una dicitura di riservatezza. In assenza di tale dicitura o qualora l’Informazione venga comunicata verbalmente, l’Informazione sarà identificata come riservata all’atto della comunicazione.
3. La Parte che riceve le Informazioni potrà utilizzare, nella propria attività commerciale, le idee, i concetti e il know-how contenuti in tali Informazioni e che restano impresse nella memoria dei dipendenti della Parte ricevente che abbiano avuto accesso a tali Informazioni (Informazioni Residuali).
Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.
136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza) e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n.136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a €1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
d. ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 16 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
Art. 17 (Lavoro e sicurezza)
1. Le Parti, nell’esecuzione degli obblighi previsti nel presente Contratto, sono tenute all’osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti, nonchè di tutte le prescrizioni tecniche pro-tempore vigenti o emanate nel corso di vigenza del Contratto in materia antinfortunistica. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 le Parti, all’esito della valutazione dei rischi di eventuali interferenze, dichiarano che non sussiste alla data alcuna evidenza o potenzialità di rischio da interferenze negli spazi dell’Istituto nei quali svolgeranno i Servizi i lavoratori dell’Appaltatore, attesa anche la natura non manuale dei Servizi da rendersi. In particolare, tali rischi da interferenze non sussistono in relazione con le attività dei lavoratori dell’Istituto, nè in relazione alle attività derivanti dalla eventuale contemporanea presenza di più appaltatori nei suddetti spazi. Pertanto il DUVRI sarà elaborato dall’Istituto in caso di modifica della situazione di fatto e dei presupposti che hanno portato ad escludere la sussistenza di rischi da interferenza.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l’intera durata del Contratto, le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni
inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, sicurezza ed infortuni, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06:
▪ prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;
▪ ai fini del pagamento di ogni stato di avanzamento o dello stato finale, la Stazione Appaltante verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo sia all’Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori, e potrà sospendere i pagamenti verso l’Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di pendenze contributive verso l’INPS, per il caso di mancata regolarizzazione l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore.
5. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da eventuali pretese venissero avanzate nei suoi confronti dai propri dipendenti o dagli aventi causa per stipendi, indennità, versamenti previdenziali ed assistenziali e qualsiasi altro versamento dovuto per legge nell’ambito del rapporto di lavoro e che sia accertato essere dovuto per inadempimento dell’Appaltatore a seguito di sentanza passata in giudicato.
6. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in
regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
7. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
8. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
Art. 18 (Divieto di cessione del contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a. che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, salvo accettazione dell’Istituto di un minor tempo; in nessun caso potranno essere eseguite
prestazioni di subappalto di attività prima dell’approvazione del subappalto da parte dell’Istituto medesimo.
b. che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico - professionale del subappaltatore di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta dell’Istituto;
c. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Istituto a favore di esso Appaltatore, del
documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predettol’Istituto provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’affidatario medesimo.
6. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 19 (Recesso)
1. l’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno trenta giorni prima rispetto agli effetti del recesso, salvo il riconoscimento delle prestazioni rese, secondo la normativa vigente.
2. In particolare sin d’ora si considera causa di recesso la perdita a qualunque titolo del finanziamento da parte della Commissione Europea.
Art. 20 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a. cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in
concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
x. xxxxxxx, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Appaltatore;
e. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f. violazione dell’obbligo di riservatezza ai sensi del precedente art.13.
g. cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
h. subappalto non autorizzato;
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
Art. 21 (Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni)
1. Ciascuna Parte dichiara di aver ricevuto dall’altra l’informativa sul trattamento dei propri dati personali. Al momento della stipula del presente Contratto non sono previsti trattamenti di dati personali da parte dell’Appaltatore per conto dell’Istituto. Qualora nel corso del presente
Contratto l’Appaltatore dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto dell’Istituto, l’Istituto e l’Appaltatore, ognuno per quanto di competenza, dovranno conformarsi alle disposizioni del D.lgs 196/03.
Art. 22 (Esecuzione in danno)
1. Qualora la Ditta aggiudicataria manifestasse evidenti carenze a svolgere nei tempi e nelle modalità previste contrattualmente il servizio appaltato, è facoltà dell’Istituto far eseguire le prestazioni contrattuali ad altra Ditta, in danno della Ditta appaltatrice stessa.
Art. 23 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione)
1. Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento:
a) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Istituto, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Servizio dell’Appaltatore, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
In detti casi, il Direttore dell’Esecuzione propone all’Istituto di procedere alla risoluzione del Contratto, in relazione allo stato del Servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi della finalità dell’intervento;
b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dall’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
In tal caso l’Istituto procede alla risoluzione del Contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 24 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento)
1. L’appalto si intenderà revocato e, quindi, il contratto risolto, nel caso di fallimento dell’impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio.
2. È facoltà dell’Istituto, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento dell’originario aggiudicatario, interpellare il secondo classificato in gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi oggetto del presente appalto, alle condizioni economiche già proposte in sede d’offerta dal primo classificato.
3. In caso di fallimento del secondo classificato l’amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, per stipulare il nuovo contratto alle condizioni economiche del secondo classificato.
Art. 25 (Normativa in tema di contratti pubblici)
2. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
4. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi
ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 26 (Clausola risolutiva antimafia)
1. Qualora, dall’esito dei controlli effettuati ai sensi dell’attuale normativa antimafia, dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del presente Contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si procederà ad immediata risoluzione di diritto del contratto e sarà applicata a carico dell’Appaltatore la penale dell’acquisizione dell’intera cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
2. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace, mediante rinnovo, la predetta garanzia fideiussoria anche oltre la scadenza prevista all’art. 15 del presente Contratto e fino a rilascio di nulla osta di svincolo da parte della Stazione appaltante, nelle more della comunicazione della Prefettura degli esiti degli accertamenti antimafia di cui al comma precedente.
3. Xxxxx restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Operatore economico si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Art. 27(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto è individuato
........................
2. Il gestore del Contratto è la Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato dell’Istituto, alla quale competerà ogni decisione relativa alle modalità di esecuzione contrattuale e ai livelli di servizio.
3. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail (tramite PEC) ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Xxx Xxxx xx Xxxxxx, 00, 00000 - Xxxx
Alla c.a. del Dott. […], Fax 06 59.05.58.10
e-mail […]@xxxx.xx
le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso xxxxxxx; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale e PEC avranno effetto dal loro ricevimento.
Art. 27 (Spese)
1. Le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico dell’Appaltatore. E’ a carico dell’Inps l’IVA.
2. Il contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. L’Appaltatore provvederà alla registrazione del contratto con onere di restituzione di una copia registrata dello stesso all’Istituto.
Art.28 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
2. A tal fine e ad ogni effetto del presente contratto, l’Appaltatore eleggerà il proprio domicilio legale in ……………
Art.29 (Protezione dei dati personali nell’esecuzione del servizio – Designazione dell’Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali)
1. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del servizio comporta il Trattamento di dati personali, anche sensibili, dei quali l’INPS è titolare. A tal fine l’Appaltatore viene designato, con separato atto, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. lgs. 196/2003 (ALLEGATO al presente contratto). Nel medesimo atto di designazione l’INPS, in qualità di Titolare del trattamento, specifica analiticamente i compiti assegnati e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali nell’esecuzione del servizio di cui al presente Contratto.
2. L’Appaltatore, nominato Responsabile esterno al Trattamento dei dati, attraverso formale atto di designazione, contraddistinto dalla dicitura “allegato E”, designa, per iscritto, “l’incaricato” quale persona cui spetta, sul piano esecutivo, effettuare tutte le operazioni connesse all’esecuzione del servizio concernente il trattamento dei dati di cui al presente Contratto, in qualunque forma forniti. Sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione.
Art. 30 (Riservatezza nell’esecuzione del servizio)
1. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza, anche occasionale, di informazioni riservate in relazione alle quali lo stesso si impegna a mantenere il massimo riserbo e a non divulgarli o comunicarli a terzi in qualunque modo o forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto, fatti salvi i casi di legge.
2. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Art. 31 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Xxxxxxxxx sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato di Appalto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
5. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,
L’Appaltatore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. …..(Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. …. (Varianti introdotte dall'Istituto), Art. … (Inadempienze), Art. ….. (Penali), Art.
… (Recesso), Art. …(Clausola risolutiva), Art. …(Esecuzione in danno), Art. … (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione), Art. …(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o
risoluzione del Contratto per grave inadempimento), Art. …(Clausola risolutiva antimafia), Art. ….(Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore), Art. …(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. …(Spese), Art. …(Foro competente).
Roma,
L’appaltatore