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Clausole risolutive espresse Clausole campione

Clausole risolutive espresse. 1. Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art.1456 c.c. nei seguenti casi: a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento dei servizi, oggetto del presente contratto o durante l’esecuzione del contratto; b. cessazione della attività dell’impresa in capo all’appaltatore; c. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’appaltatore verso l’ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la P.A., ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; x. xxxxxxx, da parte della Società della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A; e. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva; f. violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti; g. violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente; i. cessione totale o parziale del contratto da parte dell’appaltatore; j. applicazione di penali, da parte dell’ ACI, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto; k. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente articolo 11; l. mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; m. mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’AC;I n. subappalto non autorizzato; 2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’ACI comunicherà all’appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c;...
Clausole risolutive espresseIl contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 cc, nei seguenti casi: a. mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato speciale d’appalto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall’Istituto; b. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 17 del presente contratto; c. cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore; d. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; x. xxxxxxx, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; f. violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore; g. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti; h. violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; i. cessione parziale o totale del contratto da parte dell’Appaltatore; j. affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante; k. mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante. In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Clausole risolutive espresse. 1. Ferma restando la facoltà di cui all'art. 23 della presente Convenzione, il SA e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi: a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste; b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; c) nelle ipotesi previste dall'art. 21, commi 5 e 6 della presente convenzione; d) nei casi di cui agli articoli 19 (Fatturazione e Pagamenti), 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Garanzia definitiva), 26 (Riservatezza), 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 28 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 29 (Subappalto), 30 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) della presente Convenzione; e) mancato rispetto delle norme di sicurezza; f) in tutte le altre diverse ipotesi previste dalla presente convenzione. 2. Il SA e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC. 3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti. 4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA e/o l’Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i risolto/i; ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del SA al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
Clausole risolutive espresse. 1. Impregiudicato ogni altro diritto della Axios, qualsiasi inadempimento, anche di scarsa importanza, da parte del Cliente alle obbligazioni di cui al presente contratto ne comporterà l’immediata risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno. 2. Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto per fatto e colpa del Cliente, se la Axios dichiarerà a mezzo PEC che intende avvalersi della presente clausola. 3. In caso di cessazione del contratto, la Axios garantisce al Cliente l’esportazione dei dati, in un formato standard (CSV, XML), entro un tempo massimo di 60 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta scritta inviata dal Cliente.
Clausole risolutive espresse. 1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. è facoltà della Università risolvere l’Accordo quadro, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’Operatore economico affidatario nei seguenti casi: - grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall’Università; - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; - sopravvenuti motivi di esclusione in capo all’aggiudicatario di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; - applicazione a carico dell’Operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
Clausole risolutive espresse. 13.1 - Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il contratto potrà essere risolto da Neomedia nei seguenti casi: a) Mancato pagamento dei corrispettivi; b) Non veridicità delle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del contratto; c) Utilizzo delle numerazioni VoIP geografiche da distretti non corrispondenti al prefisso; d) Mancato restituzione dell'apparato in comodato in caso di guasto dello stesso. 13.2 - In caso di risoluzione per una qualsiasi delle cause previste dal precedente articolo il Cliente dovrà corrispondere a Neomedia euro 99 + iva a titolo di gestione pratica di risoluzione, oltre al reinvio dell'eventuale apparato fornito a titolo di comodato d'uso non gratuito. 13.3 - Il presente Contratto sarà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 cod. civ., qualora il Cliente sia protestato o soggetto a procedure esecutive, ovvero abbia chiesto l'ammissione o risulti assoggettato a procedure concorsuali, compresa l'amministrazione controllata ovvero risulti in ogni caso insolvente. 13.4 - Restano in ogni caso impregiudicati i diritti di Neomedia alla percezione dei corrispettivi per i servizi fruiti, oltre al diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Clausole risolutive espresse. 1. Il MIUR, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi indicati dall’art. 53 del Capitolato Tecnico. 2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Ministero comunicherà al Concessionario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, da comunicarsi all’OEA tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il numero di iscritti per un anno educativo sia inferiore a 10, ferma restando la possibilità che le parti si accordino per sospendere l’esecuzione del contratto, in attesa di verificare il numero di iscrizioni per i successivi anni educativi. 4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Concessionario, il MIUR procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, il MIUR applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal MIUR. 5. La risoluzione del contratto farà sorgere in favore del MIUR la facoltà di procedere all’esecuzione in danno dell’OEA, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l’OEA dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 6. Il presente contratto sarà risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, nei casi previsti dall’art. 1 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012. 7. Il presente contratto sarà risolto in caso di mancato rispetto del Patto di Integrità, di cui all’Allegato G del presente Contratto, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.10 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 del MIUR.
Clausole risolutive espresse. Il mancato pagamento anche di una sola rata di canone annuale di affitto darà diritto al proprietario di risolvere ipso jure il contratto, dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. In caso di violazione delle norme relative alle migliorie, addizioni e trasformazioni sarà facoltà dell’affittante di risolvere ipso jure il contratto, dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
Clausole risolutive espresse. 15.1 La mobilità oggetto del presente contratto è finanziata dal programma Erasmus+. Le risorse disponibili per le attività di tirocinio costituiscono l’unica fonte di finanziamento disponibile e, pertanto, lo svolgimento del tirocinio è subordinato alla erogazione delle stesse da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+. Qualora il finanziamento non venga in concreto erogato, il Beneficiario si riserva l’insindacabile facoltà di non dare corso e/o interrompere il tirocinio. In tale caso il partecipante non ha alcun diritto di richiedere alcun compenso, onere, danno o spesa. 15.2 La mobilità oggetto del presente contratto presuppone il possesso, da parte del tirocinante, di una conoscenza linguistica adeguata ad affrontare un periodo di mobilità e di tirocinio presso una azienda/società estera. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Beneficiario si impegna a reperire un’azienda idonea allo svolgimento del tirocinio in base alle competenze e saperi professionali e alla conoscenza linguistica dell’aspirante tirocinante. Pertanto, qualora il livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante sarà considerato dalle aziende partner ospitanti inadeguato allo svolgimento del tirocinio, il presente contratto si risolverà di diritto. In tale caso, con effetto retroattivo, sono nulle le obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto. La validità e l’efficacia del presente contratto sono subordinate al conseguimento del diploma 15.3 nell’anno scolastico 2019/2020. Se il partecipante non ottiene il diploma il contratto decade automaticamente, fermo restando quanto stabilito dalle parti al precedente punto n.9 terzultimo capoverso in ordine alle responsabilità del partecipante sia sulla mancata ricezione entro e non oltre il 7 agosto 2020 della “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” attestante l’avvenuto conseguimento o meno del diploma di maturità e sia di eventuali dichiarazioni mendaci contenute nella richiamata “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.
Clausole risolutive espresse. (da inserire e/o adeguare in base al contenuto dell’art. 15) 1. La mancata produzione delle certificazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, senza giustificato motivo, nonché la mancata idoneità del bene all’atto della consegna dello stesso e più in generale il mancato rispetto di tutte le condizioni previste dal Nulla Osta rilasciato dall’Agenzia del Demanio, [eventuale: “ivi compresa la mancata produzione del Documento di Analisi di Vulnerabilità Sismica di cui all’articolo precedente”], costituiscono inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione automatica del Contratto. 2. Il Locatore prende atto ed accetta che in caso di risoluzione, per qualunque motivo, previsto dal Contratto stesso o dalla legge, [eventuale in caso di mancanza certificazione antimafia: anche ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011], il Conduttore sarà tenuto a corrispondere al Locatore unicamente il canone maturato alla data di scioglimento del rapporto o, se successiva, alla data di effettiva riconsegna dell’Immobile, con esclusione di ogni rimborso per gli eventuali lavori di adeguamento sostenuti dal Locatore.