Clausole risolutive espresse Clausole campione
Clausole risolutive espresse. 1. Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art.1456 c.c. nei seguenti casi:
a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento dei servizi, oggetto del presente contratto o durante l’esecuzione del contratto;
b. cessazione della attività dell’impresa in capo all’appaltatore;
c. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’appaltatore verso l’ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la P.A., ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇, da parte della Società della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A;
e. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
f. violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
g. violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
i. cessione totale o parziale del contratto da parte dell’appaltatore;
j. applicazione di penali, da parte dell’ ACI, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto;
k. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente articolo 11;
l. mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
m. mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’AC;I n. subappalto non autorizzato;
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’ACI comunicherà all’appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c;...
Clausole risolutive espresse. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi; Cessazione dell’attività di impresa in capo al Fornitore; Mancata tempestiva comunicazione, da parte del Fornitore verso Rete Idea di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; Perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; Violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Fornitore; Violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratore dipendenti; Violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Fornitore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; Cessione parziale o totale del contratto da parte del fornitore; Affidamenti di subappalti superiori all’importo autorizzato o senza autorizzazione; Mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata da Rete Idea; venir meno del rapporto di fiducia; Al verificarsi di una sola delle cause di risoluzione sopraelencate, Rete Idea comunicherà al Fornitore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Fornitore, Rete Idea procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, ed in ogni caso, in tutti i casi di mancato pagamento, Rete Idea applicherà in danno del Fornitore una penale di importo pari alla cauzione predetta, anche mediante detrazione dei corrispettivi contrattuali. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Rete Idea Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Clausole risolutive espresse. 1. Ai sensi dell’art. 1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati al Committente, nei seguenti casi: • cancellazione dall’Albo (art. 11 D.M. 289/2000 e s.m.i..) del Concessionario; • mancato avvio del servizio nei termini indicati al precedente articolo 2; • mancata presentazione del conto giudiziale e mancato rispettato delle modalità di riscossione, come indicate al precedente articolo 5; • DURC negativo per due volte consecutive, come indicato al precedente art. 6; • mancato reintegro della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 7 in caso di incameramento parziale o totale della medesima; • mancata stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui al precedente articolo 9; • subappalto o cessione del contratto in violazione del disposto di cui all’art. 21; • ▇▇▇▇▇▇▇▇ nei confronti dei contribuenti di costi non previsti da norme di legge o da provvedimenti del Comune, come previsto dal precedente articolo 11; • mancata produzione della documentazione necessaria per eventuali controlli periodici da parte del Comune, come previsto dal precedente art. 11; • documentata “sistematicità delle inadempienze” e degli obblighi contrattualmente assunti, segnalata attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) da parte del Comune, tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio (cinque inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso e-mail o altro mezzo idoneo nel corso dello stesso anno costituiscono una “sistematicità delle inadempienze”), come previsto dal precedente art. 22; • contestati inadempimenti al Concessionario tali da comportare l’applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale, come previsto dal precedente art. 22; • arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario protrattasi per più di cinque giorni continuativi, ai sensi del precedente articolo 26; • inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale impiegato nel servizio.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto dal Concessionario per approvvigionamenti od altro e relativi al servizio.
3. La risoluzione verrà comunicata dal Comune tramite...
Clausole risolutive espresse. 1. Impregiudicato ogni altro diritto della Axios, qualsiasi inadempimento, anche di scarsa importanza, da parte del Cliente alle obbligazioni di cui al presente contratto ne comporterà l’immediata risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.
2. Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto per fatto e colpa del Cliente, se la Axios dichiarerà a mezzo PEC che intende avvalersi della presente clausola.
3. In caso di cessazione del contratto, la Axios garantisce al Cliente l’esportazione dei dati, in un formato standard (CSV, XML), entro un tempo massimo di 60 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta scritta inviata dal Cliente.
Clausole risolutive espresse. 1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. è facoltà della Università risolvere l’Accordo quadro, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’Operatore economico affidatario nei seguenti casi: - grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall’Università; - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; - sopravvenuti motivi di esclusione in capo all’aggiudicatario di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; - applicazione a carico dell’Operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
Clausole risolutive espresse. 13.1 - Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il contratto potrà essere risolto da NOVACONN SRL nei seguenti casi: a) Mancato pagamento dei corrispettivi; b) Non veridicità delle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del contratto; c) Utilizzo delle numerazioni VoIP geografiche da distretti non corrispondenti al prefisso; d) Mancato restituzione dell'apparato in comodato in caso di guasto dello stesso.
13.2 - In caso di risoluzione per una qualsiasi delle cause previste dal precedente articolo il Cliente dovrà corrispondere a NOVACONN SRL euro 99 + iva a titolo di gestione pratica di risoluzione, oltre al reinvio dell'eventuale apparato fornito a titolo di comodato d'uso non gratuito.
13.3 - Il presente Contratto sarà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 cod. civ., qualora il Cliente sia protestato o soggetto a procedure esecutive, ovvero abbia chiesto l'ammissione o risulti assoggettato a procedure concorsuali, compresa l'amministrazione controllata ovvero risulti in ogni caso insolvente.
13.4 - Restano in ogni caso impregiudicati i diritti di NOVACONN SRL alla percezione dei corrispettivi per i servizi fruiti, oltre al diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Clausole risolutive espresse. Il Comune ha facoltà di risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
1. chiusura non autorizzata del Centro Sportivo protratta per oltre 15 (quindici) giorni consecutivi o, comunque, per 15 (quindici) giorni nel corso di un anno solare;
2. abbandono del servizio;
3. danno arrecato ad un utente del Centro Sportivo a causa dell’inappropriata gestione del Centro Sportivo o della carente manutenzione;
4. gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario;
5. accessi superiori alla capacità di affollamento massima del Centro Sportivo;
6. mancata attivazione del servizio centro estivo nel periodo indicato al precedente art. 19, salvo consenso scritto del Comune;
7. mancata attivazione dei corsi di cui al precedente art. 14, salvo consenso scritto del Comune;
8. esecuzione dei lavori obbligatori di cui al precedente art. 30 in difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, senza che il concessionario vi ponga rimedio entro 2 (due) mesi dalla comunicazione indirizzata dal Comune;
9. mancata esecuzione dei lavori obbligatori di cui al precedente art. 30 protratta per oltre 3 (tre) mesi dai termini indicati al precedente art. 33;
10. abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertata dal Comune, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse compromettano l’efficace gestione del Centro Sportivo;
11. applicazione di almeno quattro penalità;
12. qualora il valore delle penali applicate durante il rapporto concessorio superi il 10% del valore della concessione;
13. subappalto o subconcessione fuori dai casi consentiti dal precedente art. 48;
14. fallimento, messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
15. perdita, da parte del concessionario, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la stessa si è aggiudicata la presente concessione, nonché perdita dei requisiti richiesti per la stipula della relativa convenzione;
16. violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, il Centro Sportivo per usi o finalità diverse da quelle convenute;
17. mancato versamento del canone annuale di cui al precedente art. 7 protratto per oltre 3 (tre) mesi;
18. spendita del nome del Comune, o assunzioni di obbligazioni in nome e per conto del Comune, nei confronti di subappaltatori, sub-concessionari, fornitori o altri soggetti terzi;
19. mancato reintegro della cauzione defi...
Clausole risolutive espresse. Il mancato pagamento anche di una sola rata di canone annuale di affitto darà diritto al proprietario di risolvere ipso jure il contratto, dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. In caso di violazione delle norme relative alle migliorie, addizioni e trasformazioni sarà facoltà dell’affittante di risolvere ipso jure il contratto, dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
Clausole risolutive espresse. (da inserire e/o adeguare in base al contenuto dell’art. 15)
1. La mancata produzione delle certificazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, senza giustificato motivo, nonché la mancata idoneità del bene all’atto della consegna dello stesso e più in generale il mancato rispetto di tutte le condizioni previste nell’avviso di indagine di mercato, [eventuale: “ivi compresa la mancata produzione del Documento di Analisi di Vulnerabilità Sismica di cui all’articolo precedente”], costituiscono inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione automatica del Contratto.
2. Il Locatore prende atto ed accetta che in caso di risoluzione, per qualunque motivo, previsto dal Contratto stesso o dalla legge, [eventuale in caso di mancanza certificazione antimafia: anche ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011], il Conduttore sarà tenuto a corrispondere al Locatore unicamente il canone maturato alla data di scioglimento del rapporto o, se successiva, alla data di effettiva riconsegna dell’Immobile, con esclusione di ogni rimborso per gli eventuali lavori di adeguamento sostenuti dal Locatore.
Clausole risolutive espresse. L'anticipata risoluzione del presente contratto potrà essere invocata di diritto dal locatore nel caso in cui il conduttore si rendesse inadempiente anche parzialmente ad uno qualsiasi dei suoi obblighi assunti col presente contratto, essendo ognuno di essi considerato essenziale, previa diffida ad adempiere con un preavviso di 2 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 4 per il caso di mancato pagamento del canone di locazione alla sottoscrizione del presente contratto. La risoluzione diverrà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sarà data dal locatore al conduttore, il quale dovrà immediatamente mettere a disposizione del locatore, nei luoghi e nei modi da esso indicati, la Kärcher Puzzi 200. Qualora, nei termini indicati, il conduttore non provvedesse alla restituzione della Kärcher Puzzi 200, il locatore, direttamente, o i suoi incaricati, devono considerarsi, sin d'ora, autorizzati ad entrare nei luoghi ove la Kärcher Puzzi 200 si trova, a rimuoverlo e trasportarlo a spese e rischio del conduttore che si impegna sin d'ora a non fare opposizione di alcun genere. In ogni caso e salvo sempre il risarcimento dei maggiori danni, si precisa, ad abundantiam, che i canoni di locazione comunque pagati resteranno acquisiti al locatore. È riservata, peraltro, al locatore la facoltà, in tutti i casi precisati, di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l'adempimento del presente contratto, procedendo, eventualmente, all'esecuzione coattiva di esso. È salvo, in ogni caso, il diritto del locatore al risarcimento di tutti i danni, nonché al rimborso di tutte le spese a carico del conduttore che il locatore avesse anticipato.
