ACCORDO FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L’UFFICIO INTERDISTRETTUALE PER L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - PER L’ATTUAZIONE DI MISURE VOLTE A FAVORIRE L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI CUI ALL’ART. 123 DEL...
ACCORDO FRA LA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA E L’UFFICIO INTERDISTRETTUALE PER L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA XXXXXX-ROMAGNA E MARCHE - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - PER L’ATTUAZIONE DI MISURE VOLTE A FAVORIRE L’ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI CUI ALL’ART. 123 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020
La Regione Xxxxxx-Romagna, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, Responsabile del Servizio politiche per l’integrazione sociale, contrasto alla povertà e Terzo Settore (di seguito Regione), in attuazione della delibera regionale n. 351 del 16 aprile 2020,
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR ) RPI/2020/144 del 20/04/2020
e
l’Ufficio interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna Xxxxxx-Romagna e Marche (di seguito U.I.E.P.E), rappresentato dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx,
PREMESSO
- Che la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19 richiede interventi mirati negli istituti penitenziari, come sottolineato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle linee guida emanate il 15 marzo u.s., per arginare il rischio di trasmissione della malattia all’interno degli Istituti Penitenziari;
- che nella nostra regione è alto, nella quasi totalità degli istituti penitenziari, il tasso di sovraffollamento e, a seguito dei disordini che nei giorni 9 e 10 Marzo hanno interessato gli istituti penitenziari di Bologna e Modena, la situazione di tensione risulta particolarmente critica;
- che l’art 123 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020 (in corso di conversione), al fine di ridurre la situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane dispone che “In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi (…)”;
- che un forte ostacolo alla piena applicazione delle disposizioni di cui sopra è rappresentato dalla situazione di privazione economica, abitativa, relazionale di coloro che hanno i requisiti giuridici per potere accedere alle misure alternative e pertanto risulta necessario e urgente provvedere al reperimento di soluzioni di accoglienza abitativa temporanea per questi casi;
- che, per dare attuazione alle suddette disposizioni:
• con determinazione n. 297 del 9/4/2020 del Direttore generale della DGPE – Ministero della Giustizia sono state stanziate risorse pari a 62.000,00 euro per il territorio della regione Xxxxxx-Romagna, finalizzate al “Progetto di Inclusione Sociale per Persone Senza Fissa Dimora in Misura Alternativa” volto ad incrementare l’accesso alle misure alternative di cui al suddetto art.123 ed è stato delegato il direttore dell’Ufficio interdistrettuale dell’esecuzione penale esterna ad attivare, in un’ottica di sussidiarietà, lo strumento della co-progettazione di cui all’art.55 del D.Lgs 117/17, al fine di individuare gli enti disponibili all’accoglienza delle persone sottoposte alla misure alternative;
• Cassa Ammende ha pubblicato in data 7 aprile 2020 un avviso rivolto alle regioni per la realizzazione di un Programma di intervento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 negli Istituti Penitenziari nel quale viene destinata alla regione Xxxxxx- Romagna la quota pari a 410.000,00 euro per la collocazione in unità abitative indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario di persone soggette alla misura alternativa, prevedendo che la partecipazione degli enti del terzo settore ai sensi del
D.lgs. 117/17 dovrà essere effettuata con procedure ad evidenza pubblica, anche attraverso la co-progettazione, da espletare per la scelta del soggetto attuatore di progetto o per la definizione del partenariato di progetto;
- che le due azioni sono perfettamente sovrapponibili sia per obiettivi che per modalità attuative e che, stante la situazione di emergenza, risulta necessario ridurre quanto più possibile i tempi di attivazione delle misure e garantirne la massima sinergia e complementarietà;
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR ) RPI/2020/144 del 20/04/2020
- che, pertanto, in una logica emergenziale connaturata dall’urgenza, risulterebbe senz’altro disfunzionale al raggiungimento degli obiettivi condivisi sopraesposti, nonché contrario al principio di efficienza amministrativa, che le due amministrazioni adottassero percorsi amministrativi e gestionali paralleli e indipendenti, senza prevedere alcuna forma di integrazione delle misure e procedure;
- che è stato acquisito il parere della Commissione Esecuzione Penale Adulti riunitasi in data 8 aprile 2020 circa l’opportunità di far convergere e integrare i due progetti, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e massimizzarne i risultati;
- che è opportuno pertanto, per economicità dell’azione amministrativa e per garantire maggior tempestività, efficacia e organicità agli interventi, stipulare un Accordo fra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della L.241/90, secondo quanto di seguito descritto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 (Finalità)
Il presente Accordo è finalizzato a promuovere l’accesso alle misure alternative ai sensi dell’art.123 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020, in corso di conversione, attraverso il reperimento di soluzioni di accoglienza abitativa per persone in possesso dei requisiti di legge ma prive di risorse economiche, alloggiative e relazionali.
Art. 3 (Integrazione operativa dei progetti)
Le parti concordano sulla necessità di integrare operativamente le rispettive progettazioni “Progetto di inclusione sociale delle persone in misura alternativa” (U.I.E.P.E) e “Territori per il reinserimento
– Emergenza Covid -19” (Regione) e a tale fine si dotano dei necessari dispositivi organizzativi e amministrativi, nel rispetto dell’autonomia amministrativa e regolamentare di ciascun ente.
Art.4 (Procedura di co-progettazione)
L’individuazione dei soggetti attuatori privati delle azioni previste, in entrambi i progetti, richiede il ricorso allo strumento della co-progettazione di cui all’art.55 del D.Lgs 117/17.
I contenuti del relativo avviso sono definiti congiuntamente da U.I.E.P.E e Regione Xxxxxx-Romagna.
U.I.E.P.E. assume l’onere di svolgere il procedimento ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto attuatore privato del proprio progetto “Inclusione sociale per le persone in misura alternativa senza dimora”.
La Regione, a seguito dell’approvazione formale da parte di cassa Ammende del proprio progetto “Territori per il reinserimento-emergenza Covid-19” e sottoscrizione della relativa convenzione, potrà avvalersi della facoltà di attingere alla graduatoria approvata in esito alla co-progettazione per la parte non già utilizzata da UIEPE e fino ad esaurimento della stessa, per l’individuazione dei soggetti attuatori del progetto a titolarità regionale.
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR ) RPI/2020/144 del 20/04/2020
Nella commissione per la valutazione delle proposte progettuali, nominata con ordine di servizio del Direttore dell’U.I.E.P.E., dovrà essere presente almeno un componente designato dal Servizio politiche per l’integrazione sociale, contrasto alla povertà e Terzo settore della Regione Xxxxxx- Romagna.
I procedimenti amministrativi e la titolarità dei rapporti convenzionali con i soggetti del terzo settore selezionati secondo quanto sopra descritto rimangono in capo a ciascun ente, sia per quanto riguarda gli aspetti finanziari che per ogni altro obbligo e onere.
Art 5 (Istituzione Cabina di regia)
Le disponibilità di posti in accoglienza complessivamente finanziati dalle due amministrazioni viene gestita secondo una procedura unica e risponde alle esigenze dell’insieme degli istituti penitenziari della regione.
Per l’individuazione dei beneficiari delle misure è istituita una cabina di regia, costituita da componenti designati da U.I.E.P.E., Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria, Regione Xxxxxx-Romagna (sia per la componente sociale che sanitaria); per la valutazione di specifici casi verrà integrata da un componente del Centro Giustizia Minorile;
La Cabina di regia provvederà a definire i criteri per la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, per l’assegnazione alle soluzioni abitative e ogni altro aspetto operativo necessario al corretto svolgimento delle attività progettuali.
Nell’assegnazione dei posti si terrà conto, per quanto possibile, del criterio della prossimità territoriale all’istituto di provenienza nonché della compatibilità tra le necessità e caratteristiche della persona e della struttura disponibile.
Al nucleo spetta anche il monitoraggio dell’andamento degli inserimenti, in collaborazione con servizi territoriali.
Art. 6 (Risorse finanziarie)
La realizzazione delle attività di cui al presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle amministrazioni. La partecipazione alla cabina di regia da parte dei componenti designati è a titolo gratuito.
Articolo 7 (Durata e validità dell’Accordo)
L’Accordo ha durata di 6 mesi e gli effetti decorrono dalla data della sua sottoscrizione. L’Accordo è rinnovabile a seguito di volontà manifestata per iscritto dalle Parti.
Art. 8 (Trattamento dati personali)
Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con le modalità di cui all'articolo 5 della OCDPC n. 630.
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR ) RPI/2020/144 del 20/04/2020
Letto, firmato e sottoscritto
Per la Regione Xxxxxx-Romagna Xxxxxx Xxxxxx Responsabile del Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore | Per l’Ufficio interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna Xxxxxx- Romagna e Marche (U.I.E.P.E) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Direttore Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per l'Xxxxxx-Romagna e Marche – Bologna - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ministero della Giustizia |