HEDGE INVEST GLOBAL OPPORTUNITY
Regolamento del FIA Italiano riservato
HEDGE INVEST GLOBAL OPPORTUNITY
In vigore dal 1° febbraio 2016
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FIA ITALIANO RISERVATO
“HEDGE INVEST GLOBAL OPPORTUNITY”
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
a. SCHEDA IDENTIFICATIVA PAG. 3
b. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PAG. 4
c. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO PAG. 10
PARTE A) Scheda identificativa
1. DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEL FONDO
1. Hedge Invest SGR p.A. (di seguito anche “Società” o “SGR” o “Società di Gestione”) gestisce il FIA italiano riservato, denominato Hedge Invest Global Opportunity (di seguito il “Fondo”).
2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2100. La durata del Fondo, salvo i casi di liquidazione anticipata previsti dall’articolo 11 Parte C), potrà essere prorogata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, da assumersi almeno 2 anni prima della scadenza. La proroga implica una modifica del Regolamento, secondo le modalità di cui all’articolo 10 Parte C).
3. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro.
4. Le quote del fondo sono divise in classi, tutte con periodicità di riscatto mensile, ma con diversi preavvisi, come indicato di seguito:
- classe I preavviso di 35 giorni
- classe II preavviso di 35 giorni
- classe III preavviso di 65 giorni
- classe HI1 preavviso di 35 giorni
- classe HI2 preavviso di 65 giorni
Si rimanda all'art.18 per l'illustrazione delle modifiche apportate alle classi a far data dal 1° febbraio 2016.
5. Le classi denominate HI1 e HI2, istituite dal 1° febbraio 2016 con Valore Iniziale di €500.000, sono riservate a:
- soci e dipendenti della SGR, loro coniugi o parenti sino al quarto grado che investano almeno
€100.000;
- clienti privati diretti della SGR, fondazioni, assicurazioni e gestori patrimoniali che investano almeno
€500.000.
6. A far data dal 1° febbraio 2016 le quote disponibili per la sottoscrizione sono quelle della classe III e HI2. E’ comunque facoltà della Società di Gestione accettare - se previsto nel Documento d'Offerta e alle condizioni ivi indicate - sottoscrizioni anche nelle altre classi.
2. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
1. Hedge Invest SGR p.A. Società di gestione del risparmio avente per oggetto la gestione del patrimonio e dei rischi degli OICR nonché l’amministrazione e la commercializzazione degli OICR gestiti – autorizzata dalla Banca d’Italia e iscritta nell’albo tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “d.lgs. 58/98”) nella sezione “Gestori di OICVM” con il numero 26 e nella sezione “Gestori di FIA” con il numero 34 - con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00.
2. Hedge Invest SGR p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AM Holdings S.p.A.
3. La SGR ha istituito e gestisce il patrimonio del Fondo che è investito in parti di organismi di investimento collettivo (di seguito: “OICR”) prevalentemente rientranti nella categoria dei cosiddetti Hedge Funds, come dettagliato nella Parte B) del presente regolamento.
3. IL DEPOSITARIO
1. La succursale di BNP Paribas Securities Services, con sede in Xxxxxx -Xxx Xxxxxxxx 0 - iscritta all’Albo delle Banche al n° 5483 - è il depositario del Fondo (di seguito “Banca Depositaria”). La Banca Depositaria è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione del Fondo, e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal d.lgs. 58/98 e dalle prescrizioni dell’Organo di Vigilanza e dal Regolamento.
2. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso delle quote e di annullamento dei certificati, sono svolte presso la Banca Depositaria.
4. CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
1. La Società di Gestione calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo è riferito al valore del Fondo al Giorno di Valutazione e viene effettuato il Giorno di Calcolo come definiti all’articolo 4 della Parte C.
2. Il valore unitario delle quote del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con l’indicazione della data cui si riferisce.
PARTE B) Caratteristiche del prodotto
1. SCOPO, OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO SCOPO
1. Il Fondo ha come scopo la protezione e l’accrescimento del capitale investito, in un orizzonte temporale di 24-36 mesi circa.
2. Al Fondo, in quanto FIA non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d’Italia per i FIA non riservati.
Oggetto
3. Il patrimonio del Fondo è prevalentemente investito in parti di OICR rientranti nella categoria dei cosiddetti Hedge Funds, cioè OICR che generalmente si distinguono per le seguenti caratteristiche:
- una gestione orientata al conseguimento di performance positive assolute, anziché di performance relative ad un indice di riferimento (“benchmark”);
- l’utilizzo di tecniche di gestione particolari, che sfruttano la possibilità di vendere allo scoperto titoli azionari, obbligazionari o di altra natura;
- l’utilizzo (anche ampio) dell’indebitamento, mediante cui l’Hedge Fund realizza una “leva finanziaria” e può così amplificare l’effetto sulla quota dei risultati, positivi o negativi, conseguenti alle decisioni di investimento adottate.
4. Le summenzionate caratteristiche rendono gli Hedge Funds tendenzialmente poco correlati con l’andamento dei diversi mercati in cui investono.
5. Gli Hedge Funds si possono distinguere in relazione alla differente strategia di investimento adottata. Le principali strategie sono le seguenti:
• Market neutral o relative value: si tratta di OICR che pur investendo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o azionaria, mirano ad ottenere un rendimento indipendente dall’andamento dei mercati di riferimento. A tal fine i gestori traggono vantaggio dalla inefficienza dei mercati utilizzando strategie di acquisto (“long”) e vendita (“short”) allo scoperto. I loro ritorni sono tipicamente non-correlati con quelli di altre attività finanziarie (asset classes).
• Event driven: si tratta di OICR che perseguono strategie largamente indipendenti dalla direzione dei mercati obbligazionari e azionari e che fondano la loro redditività sulla circostanza che determinati eventi che stanno per verificarsi determinino un aumento del valore degli strumenti finanziari oggetto di investimento. In tale categoria rientrano gli OICR specializzati nell’investimento in società in difficoltà (“distressed securities”), nella previsione di un superamento della situazione di crisi, e i fondi specializzati nell’investimento in società caratterizzate da particolari situazioni (“special situations”), quali ristrutturazioni aziendali, acquisizioni, ecc. I ritorni tendono ad avere una bassa correlazione con le altre “asset classes”.
• Long/short: si tratta di OICR che investono in mercati azionari e/o obbligazionari combinando tra loro investimenti in acquisto e in vendita al fine di ridurre, ma non eliminare, l’esposizione ai mercati. Sono dunque caratterizzati da una esposizione del portafoglio alle variazioni del mercato di riferimento (e quindi da una differenza tra le posizioni in acquisto e quelle in vendita allo scoperto) variabile nel tempo.
Il risultato di questi fondi può essere più o meno correlato con quello di altre “asset classes” a seconda del grado di esposizione “long” del portafoglio.
• Tactical trading o Global Macro: si tratta di OICR direzionali ossia OICR che speculano sulla direzione dei prezzi dei mercati di valute, merci, azioni e obbligazioni sia sui relativi mercati “cash” sia sugli strumenti derivati ad essi correlati. Tali OICR rappresentano la categoria di Hedge Funds più volatile in termini di performance. La correlazione dei ritorni con le “asset classes” tradizionali è bassa.
6. Il Fondo è prevalentemente orientato agli Hedge Funds che adottano strategie d’investimento a rischio relativamente contenuto, caratterizzate in particolare da un limitato ricorso alla leva finanziaria e dall’utilizzo di strumenti finanziari che offrano adeguata liquidità e, correlativamente, sufficiente significatività delle valorizzazioni.
Politica di investimento
7. Il Fondo adotta la tecnica di gestione multi-style e multi-manager, selezionando e diversificando sulla base di criteri qualitativi e quantitativi i gestori e gli OICR oggetto di investimento, al fine di sfruttare le diverse opportunità offerte dai mercati finanziari e dagli strumenti finanziari oggetto d’investimento. Attraverso la diversificazione dei gestori e delle strategie d’investimento da questi adottate, il Fondo si propone di diminuire il rischio connesso agli investimenti e di ottenere rendimenti più costanti nel medio lungo termine. Nella scelta degli OICR oggetto d’investimento sono privilegiati quelli che perseguono strategie d’investimento a bassa volatilità e bassa correlazione con l’andamento dei mercati mondiali. Non sono previste limitazioni settoriali o geografiche quanto all’oggetto dell’investimento degli OICR selezionati. Al fine di contenere il rischio mediante un’adeguata diversificazione degli investimenti, la Società di Gestione non investe più del 15% delle attività del Fondo in parti di un singolo OICR.
8. La SGR cercherà di ridurre la volatilità ed il rischio attraverso la natura "hedge" delle strategie di cui sopra, combinata con l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa del portafoglio e altre techiche di risk management, tra cui la diversificazione degli investimenti. In particolare i fondi saranno scelti secondo un'analisi di investimento qualitativa di seguito spiegata.
Analisi di investimento qualitativa
L'analisi qualitativa consiste di una dettagliata due-diligence sui fondi in cui investire (fondi target), condotta attraverso visite negli loro uffici e una completa analisi dei loro documenti legali. L'analisi inoltre si focalizzerà sulle seguenti caratteristiche chiave:
• strategia di investimento
• regole e procedure di risk management
• background e reference del/i gestore/i
• qualità ed efficienza della struttura di asset management
• procedure contabili-amministrative e rischi operativi
• track record del fondo
• trasparenza data agli investitori
Dopo l'investimento, ogni fondo target viene costantemente monitorato attraverso meeting/conferenze almeno su base semestrale e, in caso di sotto-performance, su base trimestrale o mensile a seconda dei casi.
Qualora ciò sia strettamente funzionale per una maggiore efficienza del fondo, il patrimonio potrà inoltre essere investito in OICR (fondi di 1° livello) che a propria volta investano in OICR (fondi di 2° livello) – collegati e non, anche di tipo riservato – il cui patrimonio sia investito – in maniera esclusiva o comunque prevalente - in strumenti finanziari diversi dagli OICR. Non è in contrasto con quanto sopra l’eventuale interposizione di strutture e/o veicoli dedicati (quali, ad esempio, le strutture cc.dd. “master feeder” o di “pooling”), strumentali alla gestione amministrativa della partecipazione, nel presupposto che sia assicurata la trasparenza degli investimenti finali). Qualora il Fondo faccia ricorso a tale schema di investimento indiretto, ne sarà data notizia nel rendiconto di gestione il quale indicherà, in base al principio del “ look through”, i fondi di 2° livello in portafoglio e le eventuali strutture e/o veicoli interposti.
9. Resta comunque ferma la facoltà di detenere parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti. Resta inoltre salva la facoltà di investire parte del patrimonio del Fondo in strumenti di copertura del rischio. In
particolare il fondo è denominato in Euro e vengono effettuate operazioni di copertura sul rischio di cambio in quanto i fondi oggetto di investimento possono essere denominati in altre valute.
10. Il Fondo può fare ricorso alla leva finanziaria come di seguito indicato. Per leva finanziaria si intende i metodi con cui viene aumentata l'esposizione del Fondo rispetto al suo patrimonio tramite il prestito di contanti o di titoli o mediante strumenti derivati o qualsiasi altro mezzo. Non si prevede che il Fondo faccia ricorso a mezzi diversi dai finanziamenti di cui sotto. Nella gestione del Fondo, la Società di Gestione può assumere finanziamenti entro il limite massimo del 50% del valore complessivo netto del Fondo per fronteggiare esigenze temporanee di liquidità dovute al flusso dei rimborsi di quote, per operazioni di copertura del rischio di cambio nonché per operazioni di investimento, di ammontare corrispondente al controvalore delle parti di OICR di pertinenza del Fondo oggetto di richieste di rimborso già presentate ma non ancora regolate. Inoltre, ai fini di un pronto impiego della liquidità derivante dalle sottoscrizioni la cui valuta è già maturata, ma che devono essere ancora regolate, il Fondo potrà assumere finanziamenti entro il limite del 100% dell’ammontare delle sottoscrizioni medesime e aventi una durata correlata ai tempi di regolamento. A fronte dei finanziamenti di cui sopra e secondo le prassi in uso nei mercati internazionali, può essere pattuito il rilascio di garanzie aventi ad oggetto strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo e/o diritti ad essi relativi che – in ipotesi di escussione – possono comportare la necessità di convertire in denaro parte del patrimonio del Fondo. Resta fermo il rispetto delle norme del Regolamento e delle norme che disciplinano il servizio di gestione collettiva, ivi comprese quelle in materia di “best execution”.
11. Il limite della leva finanzaria del Fondo, calcolato secondo il metodo degli impegni di cui all'art. 8 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013 è fissato nel 150 per cento. Ove previsto dalla normativa, nei documenti del Fondo verranno indicati gli importi relativi sia alla leva calcolata con il suddetto metodo che con il metodo lordo di cui all'art. 7 del suddetto Regolamento delegato.
12. Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l’indirizzo degli investimenti, potrà:
• negoziare beni con altri fondi comuni di investimento gestiti dalla medesima Società di Gestione, purché tali negoziazioni avvengano a valori di mercato. Ove tali negoziazioni abbiano ad oggetto parti di altri OICR, le stesse dovranno essere effettuate sulla base dell’ultimo valore disponibile;
• investire in parti di altri OICR gestiti da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati) e da altre SGR e da società di diritto estero che esercitino attività di gestione del risparmio, purché le strategie di investimento dell’OICR da acquisire siano compatibili con quelle del fondo acquirente.
13. In caso di investimento in OICR collegati, la Società di Gestione non applicherà spese di sottoscrizione e rimborso, né verrà considerata - ai fini del computo del compenso della SGR - la quota del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati.
14. Nella propria operatività la SGR potrà porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo ovvero dei partecipanti, che potrà derivare dal verificarsi di una o più delle seguenti situazioni e/o rapporti, che potranno sussistere congiuntamente o disgiuntamente:
− sussistenza di un rapporto di gruppo tra la SGR e il soggetto che istituisce, gestisce e/o promuove gli OICR oggetto di investimento da parte del Fondo;
− prestazione congiunta dell’attività di gestione di più OICR;
− presenza, negli organi di amministrazione e controllo degli emittenti, di soggetti riconducibili al gruppo di appartenenza della SGR;
− investimento in OICR o in altri strumenti finanziari nei quali sia investito o si intenda investire il patrimonio di altri OICR gestiti dalla SGR, o il patrimonio della stessa SGR, o, ancora, il patrimonio di altre società del medesimo gruppo di appartenenza della SGR o da queste ultime gestito.
15. Al fine di minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interessi sopra descritti, la SGR:
− investirà in parti di OICR collegati (così come definiti al comma 12 del presente articolo) esclusivamente ove, sulla base delle valutazioni del gestore, gli stessi presentino caratteristiche equivalenti o migliori rispetto ad OICR analoghi ma non collegati;
− eviterà duplicazioni commissionali in caso di investimento del patrimonio del Fondo in OICR collegati, seguendo le modalità di applicazione delle commissioni previste al precedente comma 13 del presente articolo;
− adotterà soluzioni organizzative tali da limitare i conflitti di interessi, conformemente alla normativa di tempo in tempo vigente;
− adotterà procedure volte ad evitare che la stessa possa ricevere facilitazioni economiche (in beni o servizi) che non siano utili o necessari ad assistere la SGR nella prestazione dell’attività di gestione collettiva del risparmio;
− adotterà un codice di comportamento volto ad evitare che i propri dipendenti e collaboratori ottengano qualsivoglia forma di remunerazione da parte degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo.
2. RISCHI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO RISCHI GENERALI
1. I rischi connessi all’investimento in quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore di dette quote che, a sua volta, risente delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo. Tali rischi sono accresciuti in considerazione della circostanza che il Fondo è di tipo riservato e, pertanto non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d’Italia per i FIA non riservati..
2. I rischi sono inoltre connessi alla possibilità, da parte delle Società di Gestione, di fare uso di finanziamenti nella misura indicata al precedente art. 1 comma 10 della presente parte nonché alla possibilità di insolvenza del soggetto che riceve in garanzia i beni del Fondo ai sensi del precedente art. 1 comma 11 della presente parte.
Rischi connessi all’investimento in fondi hedge esteri
3. I fondi inoltre possono investire, nel rispetto delle linee guida elaborate dal Consiglio di amministrazione della Società di Gestione volte a monitorare e contenere il rischio connesso al relativo investimento, in fondi “Hedge” situati all’estero o in centri off-shore (i) che non prevedano forme di vigilanza da parte di un’autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un’autorità pubblica che eserciti sull’attività svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani, (ii) i cui gestori e/o administrator non siano soggetti a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quella prevista dalla normativa italiana. I gestori dei fondi sottostanti possono inoltre effettuare operazioni di vendita allo scoperto o utilizzare derivati su strumenti correlati.
4. La SGR manterrà un'adeguata e documentata risk management policy allo scopo di identificare tutti i rischi rilevanti cui il Fondo è o può essere esposto. La suddetta policy includerà le procedure necessarie a permettere alla SGR di determinare l'esposizione del Fondo ai rischi di mercato, liquidità, controparte e rischi operativi. Tenuto conto della tipologia di strumenti in cui il Fondo investe, lo strumento più importante per la gestione dei rischi è la diversificazione degli investimenti tra diverse tipologie di fondi target.
3. PROVENTI E RISULTATI DELLA GESTIONE
Il Fondo si caratterizza come fondo ad “accumulazione dei proventi”. Pertanto i proventi non vengono distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo medesimo.
4. REGIME DELLE SPESE
Spese a carico dei partecipanti
La SGR ha il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:
- una commissione di sottoscrizione fino al 3% del controvalore delle quote sottoscritte. Sono previste agevolazioni finanziarie consistenti nella possibilità di riduzione sino al 100% delle commissioni di sottoscrizione;
- imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alla comunicazione dell’avvenuto investimento e alle rendicontazioni e comunicazioni inviate al sottoscrittore;
- le eventuali spese di emissione e spedizione del certificato rappresentativo delle quote di cui all’articolo 9, Parte C);
- a decorrere dal 1° luglio 2011 sarà a carico di ogni singolo partecipante la ritenuta di cui all’art. 26 quinquies del D.P.R. n. 600/73.
I soggetti che procedono al collocamento delle quote non possono porre a carico degli investitori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal presente Regolamento.
Spese a carico del Fondo
Possono essere imputate ai Fondi solo le spese di stretta pertinenza degli stessi o strettamente funzionali all’attività ordinaria dei Fondi ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari.
Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
a) una provvigione di gestione a favore della SGR, calcolata mensilmente con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo al netto di tutte le componenti rettificative diverse dal compenso della Società di Gestione. La provvigione - su base annua - è dell'1,5% per le classi I, II e III e dell'1% per le classi HI1 e HI2;
b) una provvigione aggiuntiva, calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione, pari al 10% della differenza Quote di ciascuna classe, come sotto determinata, moltiplicata per il numero delle quote di ciascuna classe.
Ai fini del calcolo della Differenza Quote si determinano i seguenti valori:
- Valore Complessivo Lordo: è pari al Valore Complessivo di ciascuna classe di quote, risultante dalla valorizzazione delle attività del Fondo al netto di tutte le passività diverse dalla provvigione aggiuntiva;
- Quota Lorda: il rapporto tra il Valore Complessivo Lordo ed il numero di quote di ciascuna classe;
- Differenza Quote: la differenza – se positiva – tra la Quota Lorda relativa al mese di riferimento ed il maggiore Valore Unitario della Quota registrato precedentemente durante la vita di ciascuna classe di quote del Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Se la Differenza Quote è negativa nessuna provvigione aggiuntiva è dovuta.
Le provvigioni di spettanza della SGR vengono accantonate nello stesso mese e prelevate dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di Borsa aperta successivo al relativo Giorno di Calcolo.
c) il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, nella misura massima di 10 b.p. annui. Resta inteso che saranno a carico dei Fondi, altresì, i costi, gli oneri, le spese che la Banca Depositaria dovesse addebitare in relazione all'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo e alla liquidità e/o agli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei Fondi (ad esempio, oneri e interessi passivi);
d) gli oneri/i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, degli strumenti finanziarie degli strumenti di copertura del rischio;
e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati ai partecipanti e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione ai partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote;
f) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e dalle disposizioni di vigilanza;
g) le spese di revisione legale dei conti e di certificazione dei rendiconti del fondo (compreso quello finale di liquidazione);
h) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse;
i) le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del fondo;
j) gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
k) Il contributo di vigilanza alla Consob;
l) Il compenso dovuto all’outsourcer incaricato della tenuta della contabilità e del calcolo del valore unitario della quota per un importo non superiore allo 0.0025% mensile del Valore Complessivo Lordo come sopra stabilito.
Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere a singoli sottoscrittori agevolazioni finanziarie consistenti nella retrocessione di parte delle provvigioni.
Spese a carico della Società di Gestione
Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico dei partecipanti o del Fondo.
PARTE C) Modalità di funzionamento
1. SOCIETA’ DI GESTIONE
1. La Società di Gestione è responsabile della gestione del patrimonio del Fondo e vi provvede nell’interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 58/98, dell’Organo di Vigilanza e del Regolamento.
2. La Società di Gestione assume verso i partecipanti al Fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.
3. L’attuazione della politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, il quale, conformemente alle disposizioni normative vigenti e senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri a un Comitato Investimenti, agli Amministratori Delegati, a propri membri e a dirigenti della Società.
4. Il Consiglio di Amministrazione della Società può avvalersi, per l’esercizio delle sue funzioni, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni, ferma restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle politiche di investimento del Fondo ed alle scelte di investimento adottate.
5. Il Consiglio di Amministrazione della Società, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti nonché dei relativi adempimenti ivi previsti, può affidare specifiche scelte di investimento, in settori che richiedono competenze specialistiche, ad altre SGR aventi per oggetto la gestione del patrimonio di FIA riservati, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di volta in volta dal gestore.
6. Resta salva la facoltà per la Società di Gestione di conferire deleghe gestionali, relative a ulteriori profili concernenti scelte di investimento residuali, quali l’impiego temporaneo della liquidità e la realizzazione delle politiche di copertura, anche a SGR aventi per oggetto la gestione di OICVM, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti.
7. In ogni caso tali deleghe non implicano alcun esonero di responsabilità della Società, né compromettono la capacità della Società di agire nel miglior interesse del Fondo e dei clienti. La SGR esercita un costante ed effettivo controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati, e – in generale – il compito delegato, fermo restando che le deleghe:
- hanno una durata determinata e possono essere revocate dalla Società di Gestione con effetto immediato (senza che sia inficiata la continuità e la qualità del servizio);
- prevedono che la SGR possa dare in ogni momento istruzioni al delegato;
- hanno ad oggetto settori o mercati di investimento predeterminati e contengono clausole che, ove l’esecuzione delle scelte di investimento non sia subordinata al preventivo assenso da parte della Società, prevedono che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli dalla Società di Gestione stessa;
- non hanno carattere esclusivo. La Società di Gestione conserva pertanto la facoltà di effettuare operazioni sugli stessi settori o mercati di investimento e strumenti finanziari per i quali sono concesse le deleghe;
- prevedono un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
- prevedono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della Società di Gestione e della Banca Depositaria.
2. DEPOSITARIO
1. Alla Banca Depositaria è affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza del Fondo. Essa è inoltre incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal d.lgs. n. 58/98, dalle prescrizioni dell’Organo di Vigilanza, dalla convenzione per l’incarico di Banca Depositaria stipulata con la Società di Gestione e dal presente Regolamento.
2. Sotto la propria responsabilità e previo assenso della Società di Gestione, la Banca Depositaria ha facoltà avvalersi di delegati per la custodia dei beni del Fondo, alle condizioni stabilite dall’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del d.lgs. n. 58/98.
3. La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.
4. La sostituzione della Banca Depositaria nell’incarico di depositario non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. L’incarico alla Banca Depositaria può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione. La Banca Depositaria può, a sua volta, rinunciare all’incarico con preavviso non inferiore a 6 mesi.
5. L’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa, in ogni caso, fino a quando:
- un altro depositario, in possesso dei requisiti di legge accetti l’incarico in sostituzione del precedente;
- la modifica del Regolamento, connessa alla sostituzione del depositario, sia stata approvata;
- gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza del Fondo siano stati, rispettivamente, trasferiti e accreditati presso il nuovo depositario.
3. PARTECIPAZIONE AL FONDO
Premessa
1. La SGR può riconoscere a singoli investitori o categorie di investitori, identificati in relazione al rapporto con la SGR, trattamenti preferenziali in termini di:
- incentivi sotto forma di sconti commissionali;
- dispensa dei termini di sottoscrizione e riduzione dei termini di riscatto;
- informazioni più dettagliate sul portafoglio e sulle strategie del fondo.
2. Le categorie di investitori, le tipologie dei trattamenti preferenziali e le condizioni al ricorrere delle quali gli stessi sono applicati sono illustrate nel Documento di Offerta che la SGR consegna all'investitore prima dell'investimento o - qualora introdotte o variate successivamente - comunicate agli investitori prima della loro efficacia.
3. Resta inteso che detti trattamenti preferenziali non devono provocare un danno significativo generale ad altri investitori.
– PRINCIPI GENERALI
1. In quanto FIA riservato, la partecipazione al Fondo è riservata a investitori professionali, per tali intendendosi:
(a) i clienti professionali privati che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. (d), del Regolamento Consob n. 16190/2007, soddisfano i requisiti di cui all’Allegato n. 3 (sez. I) del Regolamento Consob n. 16190/2007;
(b) i soggetti privati che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, conformemente a quanto previsto dall’Allegato n. 3 (sez. II) del Regolamento Consob n. 16190/2007;
(c) i clienti professionali pubblici, come individuati dall’art. 2 del DM n. 236/2011;
(d) i soggetti pubblici che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del DM n. 236/2011.
2. Al Fondo possono partecipare anche investitori non qualificabili come investitori professionali ai sensi del paragrafo 1 che precede. In tal caso gli investitori non professionali sottoscrivono ovvero acquistano quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a Euro 500.000. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile.
Le quote del Fondo non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, a soggetti diversi da quelli indicati nel presente art. 3.
2-bis. I componenti dell'organo di amministrazione e i dipendenti della SGR possono sottoscrivere le quote del Fondo anche per un importo inferiore a quello indicato al comma 2 che precede.
1. Il Fondo disciplinato dal presente Regolamento:
- ha una quota iniziale pari a 500.000 euro;
- salva l'applicazione del comma 2, deve essere sottoscritto per un importo, al netto degli oneri e delle spese di sottoscrizione, non inferiore a 50.000 euro; l’importo della partecipazione al Fondo non può scendere al di sotto del limite minimo di sottoscrizione, fatta eccezione per l’ipotesi di oscillazione del valore della quota;
- non può formare oggetto di rimborso parziale se, per effetto di tale rimborso, il valore della partecipazione al Fondo scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione. Ove ciò avvenga, la Società di Gestione, riduce l’importo del rimborso parziale, dando comunicazione all’investitore.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o l’acquisto successivo a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle quote stesse.
3. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.
4. La partecipazione al Fondo comporta l’adesione al Regolamento, copia del quale sarà consegnata ai partecipanti nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Il Regolamento sarà inoltre disponibile sul sito internet della Società.
5. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
6. La Società di Gestione si riserva di non accettare la domanda di sottoscrizione ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
4. DEFINIZIONI
1. Ai fini dell’esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, si definiscono:
Giorno di Sottoscrizione: il primo giorno lavorativo del mese solare successivo a quello nel quale la domanda di sottoscrizione è utilmente ricevuta dalla Società di Gestione. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 18.00 del quarto giorno lavorativo precedente il Giorno di Sottoscrizione, con riferimento alle quali sia maturata la valuta dei relativi mezzi di pagamento e vi sia la disponibilità dell’ammontare versato;
Xxxxxx xx Xxxxxxxx: primo giorno lavorativo del mese solare successivo al decorso del periodo di preavviso di ciascuna classe (almeno 35 giorni per le classi I, II e HI1 e 65 giorni per le classi III e HI2 dalla ricezione della domanda di rimborso). Così - ad esempio - una domanda per la classe I ricevuta il 20 aprile avrà come giorno di rimborso il primo giugno; una domanda ricevuta il 28 aprile avrà come giorno di rimborso il primo luglio. E’ facoltà della SGR accettare domande pervenute successivamente purché la loro soddisfazione non comporti effetti negativi sulla gestione del fondo
Giorno di Calcolo: il giorno 25, o se non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, di ciascun mese solare nel quale la SGR provvede a calcolare il valore unitario della quota con riferimento alle consistenze dell’ultimo giorno del mese solare precedente (Giorno di Valutazione).
Giorno di Valutazione: ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare.
5. SOTTOSCRIZIONE INIZIALE
1. La prima sottoscrizione – che presuppone la verifica da parte della Società di Gestione del rispetto dell’importo minimo di sottoscrizione e/o delle altre condizioni previste dall’art. 3, commi 1, 2 e 2bis della presente Parte C) - si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione e indirizzato alla stessa.
2. La sottoscrizione delle quote avviene mediante il versamento dell’importo minimo di sottoscrizione mediante bonifico bancario sul conto corrente del Fondo indicato nel modulo di sottoscrizione.
3. La sottoscrizione può essere effettuata:
- direttamente presso la Società di Gestione;
-per il tramite dei soggetti collocatori.
La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche:i) mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento,redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore; ii) da intermediari abilitati alla prestazione di servizi di investimento, che agiscono in nome proprio e per conto del proprio cliente, nel caso in cui tra l’intermediario e la Società di Gestione sia stata stipulata una convenzione che: (a) preveda l’obbligo per l’intermediario di fornire al partecipante effettivo l’informativa che, ai sensi della disciplina sulla gestione collettiva sul risparmio, la Società di Gestione deve fornire ai propri partecipanti; e (b) individui i meccanismi per permettere ai partecipanti effettivi l’esercizio agevole dei propri diritti connessi con la partecipazione ai Fondi, incluso il diritto di voto nell’assemblea dei partecipanti. La stipula della convenzione non è necessaria nel caso in cui la partecipazione è detenuta da un intermediario abilitato al servizio di gestione di portafogli nell’ambito del contratto di gestione di portafogli stipulato con il partecipante.
I soggetti incaricati del collocamento e/o gli intermediari abilitati trasmettono alla Società di Gestione la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla Banca Depositaria.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori..
4. In attesa dell’investimento, i corrispettivi versati rimangono depositati in appositi conti presso la Banca Depositaria e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore.
5. I versamenti relativi a domande di sottoscrizione non accettate (per effetto della violazione dell’importo minimo di sottoscrizione, o perché la domanda è giunta incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, o per altri motivi a discrezione della SGR), vengono restituiti al sottoscrittore con un bonifico bancario al conto del sottoscrittore, con valuta pari al relativo Giorno di Sottoscrizione, senza il riconoscimento di alcun interesse o altro onere.
6. La Società, dopo attenta valutazione e qualora ciò non incida negativamente sulla politica di investimento del Fondo, può accettare anche eventuali sottoscrizioni pervenute successivamente alle ore 18.00 del quarto giorno lavorativo precedente il Giorno di Sottoscrizione (ma in ogni caso non successivamente al Giorno di Sottoscrizione) o sottoscrizioni con riferimento alle quali il versamento del corrispettivo sia stato accreditato con data valuta posteriore al Giorno di Sottoscrizione, ma non oltre al terzo giorno lavorativo successivo. In tale caso la Società invia conferma al sottoscrittore secondo le modalità indicate al successivo comma 11.
7. La periodicità delle sottoscrizioni è mensile.
8. L’importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al Fondo il Giorno di Sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.
9. La Società di Gestione provvede a:
- determinare il numero delle quote e frazioni millesimali delle stesse, arrotondate per difetto, di spettanza dell’investitore, dividendo l’importo netto del versamento per il valore unitario della quota di ciascuna classe relativo al Giorno di Valutazione che precede il Giorno di Sottoscrizione.
L’importo che residua dall’arrotondamento viene contabilizzato dal Fondo come debito nei confronti del sottoscrittore e restituito al sottoscrittore stesso entro il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo. In deroga a quanto sopra, il residuo dall’arrotondamento non verrà restituito al sottoscrittore, ma verrà invece contabilizzato nelle attività del Fondo, nei seguenti due casi:
(I) nel caso in cui, per effetto di tale restituzione, l’importo della sottoscrizione scenda al di sotto del limite minimo di sottoscrizione;
(II) in ogni caso, per importi inferiori a 100 euro
- emettere le quote entro il giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo del medesimo mese del Giorno di Sottoscrizione.
10. Entro il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo, la Società di Gestione fornisce alla Banca Depositaria le istruzioni per l’avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. La Banca Depositaria li mette a disposizione degli aventi diritto presso la propria sede, entro il primo giorno lavorativo successivo.
11. A fronte di ogni versamento, entro il giorno successivo al Giorno di Calcolo, la Società di Gestione provvede a inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell’avvenuto investimento. Tale conferma indica:
- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, ovvero dell’ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza ;
- l’importo lordo versato e quello netto investito;
- la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
- la classe di quote assegnata;
- il numero delle quote attribuite;
- il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte;
- la data alla quale il valore unitario delle quote si riferisce.
6. SOTTOSCRIZIONI SUCCESSIVE
1. Le sottoscrizioni successive alla prima sono ammesse per importi pari o superiori a 25.000 euro.
2. Per tali sottoscrizioni si applica quanto previsto con riferimento alle sottoscrizioni iniziali.
7. RIMBORSO DELLE QUOTE
1. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, a meno che le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, presentata o inviata alla Società di Gestione, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento (in tal caso fa comunque fede la data di ricezione della domanda da parte della Società di Gestione). I certificati possono, in alternativa a quanto ora riportato, essere messi a disposizione della Società di Gestione presso la Banca Depositaria.
2. La domanda di rimborso deve contenere:
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote o, in alternativa, l’importo da rimborsare;
- il c/c di accredito per il rimborso dell’importo;
- in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.
Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto previsto dal regolamento non sono ritenute valide e non vengono accettate dalla Società.
3. La Società di Gestione impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. – i soggetti incaricati del collocamento a inviare le domande di rimborso entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono pervenute.
4. Nel caso di rimborso parziale qualora per effetto di tale rimborso il valore della partecipazione al Fondo scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione, la Società di Gestione, riduce l’importo del rimborso parziale, dando comunicazione all’investitore.
5. La periodicità dei rimborsi è mensile.
6. Il controvalore del rimborso è determinato applicando alle quote rimborsate il valore unitario della quota di ciascuna classe definito il Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di Xxxxxxxx.
7. Con riferimento a ogni domanda di rimborso, le operazioni di pagamento degli importi rimborsati sono effettuate il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo. Le operazioni di pagamento non possono in ogni caso essere effettuate:
- nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali;
- durante le operazioni di liquidazione del Fondo.
Con riferimento ai rimborsi per i quali l’investitore abbia dato disposizione di investire il ricavato in altro fondo gestito dalla Società di Gestione la data valuta del rimborso potrà essere anticipata rispetto a quanto sopra, comunque a data non anteriore al Giorno di Rimborso di riferimento.
8. Il rimborso avverrà unicamente in Euro a mezzo di bonifico bancario a valere sul conto corrente bancario del partecipante. Gli oneri e le spese bancarie di tale operazione sono a carico del richiedente stesso.
9. In ogni giorno di rimborso, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo,, la SGR, al fine di evitare smobilizzi tali da pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di ridurre pro-rata tali richieste fino al 15% del patrimonio del fondo; la parte eccedente verrà rimandata alla scadenza successiva, salvo ulteriore applicazione del limite del 15% e così di seguito per un periodo massimo di 6 mesi. La SGR comunica tempestivamente tale intenzione ai partecipanti via telefax, telegramma, Xxx, mail o lettera di conferma.
8. TRASFERIMENTI DI QUOTE
1. Fermo quanto previsto all’art. 3 della presente Parte C), commi 1, 2, 2,bis e 3, i partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che:
- le quote trasferite a ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore al minimo di sottoscrizione previsto a seconda delle categorie di investitori;
- la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda, per effetto della cessione parziale delle quote, al di sotto dell’importo minimo stabilito per la sua categoria;
- le quote delle classi HI1 e HI2 siano trasferite a soggetti appartenenti alle categorie cui sono riservate (vedi art. 1, c. 5)
2. Al fine di trasferire in tutto o in parte le quote del Fondo possedute, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, la propria intenzione a operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario. In assenza di comunicazione da parte della SGR, notificata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato.
9. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE
1. Le quote di partecipazione al Fondo sono, per ciascuna classe, tutte di uguale valore e con uguali diritti; esse sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi, a scelta del partecipante.
2. Su richiesta degli aventi diritto è ammesso il frazionamento dei certificati o il loro raggruppamento, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di 50 euro per ogni certificato emesso.
3. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni millesimali di esse.
4. La predisposizione dei certificati avviene a opera della Società di Gestione. Ogni certificato porta la firma di un amministratore della Società di Gestione (che può anche essere riprodotta meccanicamente purché l’originale della firma sia stata autenticata da un notaio) e la firma, per avvaloramento, della Banca Depositaria.
5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso la Banca Depositaria, ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese presso la propria banca.
6. E’ facoltà del sottoscrittore richiedere, anche successivamente alla sottoscrizione, l’immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, con rubriche distinte per singolo partecipante.
7. Il certificato cumulativo è emesso mensilmente, con contestuale annullamento di quello precedente, tranne nel caso in cui il numero delle quote resti invariato.
8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della Banca Depositaria di accedere al nominativo del partecipante in caso di emissione del certificato singolo, o al momento del rimborso della quota.
9. E’ comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l’emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di propria pertinenza già immesse nel certificato cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo di 50 euro per ogni nuovo certificato emesso.
10. E’ facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento, senza oneri per i partecipanti o per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
10. MODIFICHE REGOLAMENTARI
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso sul quotidiano indicato nell’art.4 della Parte A.
2. L’efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della Società di Gestione ovvero che riguardano le caratteristiche del Fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, è sospesa per almeno 30 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa, ai sensi del comma precedente. Le modifiche al Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche stesse a meno che dette modifiche non siano richieste da disposizione di legge o di regolamento.
3. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse sul quotidiano di cui sopra, sarà stabilito dalla Società di Gestione, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
4. Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della Società di Gestione ovvero relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del Fondo, la Società di Gestione provvederà ad informare singolarmente i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da riconoscere ai medesimi per il disinvestimento e l’eventuale reinvestimento in altri Fondi comuni. Detta procedura verrà richiamata nel verbale di modifica del Regolamento.
5. La Società di Gestione provvederà a inviare, a proprie spese, copia del testo del Regolamento modificato a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta. A seguito dell’approvazione delle modifiche, la Società di Gestione invia all’Organo di Vigilanza il testo del Regolamento modificato nei termini prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo applicabile.
11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO
1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’Organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione ed in ogni caso almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del CdA in cui verrà deliberata la liquidazione del Fondo.
2. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione ed il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione illustrativa degli Amministratori e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo
spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la Società incaricata della revisione legale dei conti della SGR provvede alla revisione legale dei conti delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la sede della SGR e della Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi;
g) sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
h) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
i) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera h) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
j) la procedura si conclude con la comunicazione all’Organo di Vigilanza dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.
12. MODALITA’ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
1. Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione delle attività che compongono il Fondo stesso al netto delle eventuali passività.
2. La Società di Gestione calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo è riferito al valore del Fondo al Giorno di Valutazione e viene effettuato il Giorno di Calcolo.
3. Il calcolo del valore complessivo netto del Fondo viene effettuato nel modo seguente: per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del Giorno di Valutazione, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, ma non ancora eseguiti. L’effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l’importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del Fondo. Per il calcolo del valore complessivo netto inoltre (i) si procederà alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata e a computarne gli effetti nella determinazione del valore del Fondo, e (ii) si terrà conto della quota parte di competenza delle componenti di reddito positive e negative di pertinenza del Fondo. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest’ultima valuta sulla base dei tassi di cambio al Giorno di Valutazione, comunicati dalla Banca Centrale Europea (BCE).
4. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate, si adottano i criteri di valutazione stabiliti, ai sensi dell’articolo 6, comma I, lettera c) del d.lgs. 58/98, dall’Organo di Xxxxxxxxx.
5. I dati utilizzati per la valorizzazione delle quote degli OICR oggetto di investimento saranno quelli comunicati dagli amministratori degli OICR stessi. In assenza di tali comunicazioni, le quote degli OICR oggetto di investimento saranno valutate al presumibile valore di realizzo, sulla base degli elementi informativi in possesso della Società di Gestione.
6. In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la Società di Gestione – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti e al Fondo, nonché a pubblicare il valore corretto nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia e dal presente Regolamento. La previsione di cui sopra non trova comunque applicazione nel caso in cui l’errore di valorizzazione - singolarmente considerato ovvero quale effetto cumulato di errori verificatisi in un periodo di tempo che comprenda più di una valorizzazione consecutiva - sia inferiore allo 0,20% del valore unitario della quota precedentemente determinato.
7. In sede di calcolo del valore della quota, degli OICR oggetto di investimento (di seguito OICR target) per i quali non sia disponibile il valore alla data di riferimento o tale ultimo valore della quota sia considerato dagli organi competenti, sulla base di criteri oggettivi preventivamente definiti, non più coerente con la situazione dell’OICR, la SGR farà riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto
dell’OICR target che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (di seguito, “valore complessivo netto previsionale”).
8. Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo dell’OICR target, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota e, ove tra il valore della quota calcolato in base al valore complessivo netto previsionale e quello calcolato in base al valore complessivo netto definitivo vi sia una differenza superiore alla soglia indicata nel precedente comma 6 SGR tratterà detta differenza come un errore di valorizzazione.
9. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.
13. PUBBLICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA
1. Il valore unitario delle quote di ciascuna classe del Fondo è determinato dalla Società di Gestione con cadenza mensile, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 12 Parte C) e moltiplicato per il peso relativo di ciascuna classe, per il numero di quote in circolazione della medesima classe, entrambi relativi al Giorno di Valutazione.
2. Il numero delle quote in circolazione per ciascuna classe è determinato dalla Società di Gestione sulla base dei dati, relativi alle emissioni e ai rimborsi, forniti dalla Banca Depositaria.
3. Il valore unitario della quota di ciascuna classe è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con l’indicazione della data cui si riferisce.
4. La Società di Gestione può sospendere il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo, e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso qualora non le sia consentito determinare regolarmente il valore unitario della quota e/o la pubblicazione del medesimo a causa del verificarsi di eventi di forza maggiore, che non consentono la regolare determinazione e/o pubblicazione (quali, a titolo meramente esemplificativo: alluvioni; terremoti; guerre civili; sommosse; astensioni collettive dal lavoro a livello nazionale o settoriale, sospensione della valutazione della quota di uno o più fondi oggetto di investimento, qualora il fondo la cui valutazione è stata sospesa rappresenti più del 5% del valore del Fondo riferito al mese precedente).
5. Al cessare di tali situazioni, la Società di Gestione si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario delle quote del Fondo e provvederà alla loro pubblicazione sul quotidiano di cui al precedente comma 3. In ogni caso, le sottoscrizioni e i rimborsi relativi al Fondo i cui valori siano stati sospesi avverranno, rispettivamente, al primo Giorno di Sottoscrizione o di Rimborso successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il valore delle quote utilizzato sarà quello del primo Giorno di Valutazione precedente il Giorno di Sottoscrizione o di Rimborso. In ogni caso, verranno divulgati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
6. La Società di Gestione può inoltre sospendere il calcolo e/o la pubblicazione delle quote del Fondo – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e rimborso – nel caso in cui al Giorno di Calcolo non sia disponibile la valutazione ufficiale della quota di uno o più OICR oggetto di investimento o in caso di interruzione temporanea dell’attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo .
7. Nei casi di cui al comma 4 e al comma 6, la Società di Gestione informa immediatamente della sospensione i sottoscrittori, dandone notizia sul quotidiano di cui al precedente comma 3, e l’Organo di Vigilanza.
8. In ogni caso la SGR può procrastinare la pubblicazione del valore unitario della quota per non più di tre giorni ove non sia in possesso della valutazione della quota di uno o più fondi oggetto di investimento, rappresentanti più del 10% del valore del Fondo.
14. PROSPETTI CONTABILI
1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione. Quest’ultima, con riferimento al Fondo, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile , redige:
a) il libro giornale nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote;
b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o nel minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
d) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità [mensile o] almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.
2. I documenti di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente sono redatti secondo le disposizioni emanate dall’Organo di Vigilanza; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione.
3. L’ultima relazione annuale del Fondo e l’ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione del pubblico entro lo stesso termine di cui sopra presso la sede della Banca Depositaria ed eventuali succursali in Italia.
4. I partecipanti hanno diritto di esaminare i documenti di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 e di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia dell’ultimo rendiconto e dell’ultima relazione semestrale. A tal fine i partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la Società di Gestione.
15. REVISIONE LEGALE DEI CONTI
1. La revisione legale dei conti della Società di Gestione e del Fondo è affidata a una società di revisione iscritta al Registro dei Revisori legali di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 39/2010, nominata dall’assemblea della SGR.
2. La società di revisione legale provvede altresì alla certificazione della relazione annuale e del rendiconto di liquidazione del Fondo.
16. FORO COMPETENTE
1. Salvo il caso in cui il partecipante sia un consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. n. 206/2005, nel qual caso si applicheranno le norme vigenti in materia di foro competente, per ogni controversia fra i partecipanti al Fondo, la Società di Gestione e/o la Banca Depositaria, è competente il Foro di Milano.
17. REGIME FISCALE
1. Regime di tassazione del Fondo
I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. ll Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici
2. Regime di tassazione dei partecipanti.
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbllgazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). l proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.
La ritenuta è altresi applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli Intestatari dei rapporti di provenienza. anche se ll trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica su proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonchè da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente dl rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un Importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, I'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote piano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilate, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.
18. NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI VARIE
1. Fino al 31 gennaio 2016 le quote erano suddivise in 4 classi denominate, rispettivamente: I, II,III e 2012.
2. A decorrere dal 1 febbraio 2016 sono state istituite le classi HI1 e HI2, con Valore Iniziale di € 500.000 e riservate a:
- soci e dipendenti della SGR, loro coniugi o parenti sino al quarto grado che investano almeno
€100.000;
- clienti privati diretti della SGR, fondazioni, assicurazioni e gestori patrimoniali che investano almeno € 500.000.
3. Agli investitori appartenenti alle categorie di cui al punto 2 sono state assegnate quote delle nuove classi,come di seguito indicato e previo annullamento delle quote detenute:
- quote della classe HI1 agli investitori delle classi I e II
- quote della classe HI2 agli investitori delle classi III e 2012
4. Contestualmente - in un quadro di razionalizzazione - è stato disposto il trasferimento degli altri investitori della classe 2012 nella classe III.
5. I concambi sono stati effettuati sulla base del Valore Unitario della Quota di ciascuna classe al 31 gennaio 16 e del Valore Iniziale per quelle di nuova emissione.
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Il presente Regolamento non è soggetto all’approvazione della Banca d’Italia.