Depositario. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente Accordo.
Depositario. 1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Depositario. 1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Depositario. Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario della presente convenzione.
Depositario. L'originale del presente Protocollo e' depositato presso Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia autenticata a ognuno dei Paesi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del presente Protocollo.
Depositario. Le risorse che affluiscono sui comparti finanziari sono depositate presso il Depositario BNP Paribas Securities Services Società in accomandita per azioni con sede in xxx Xxxx Xx Xxxxx, 3 – Milano.
Depositario. Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 in due esemplari originali, uno in inglese e l’altro in spagnolo, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese. Gli originali sono depositati presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti. Campo d’applicazione il 30 settembre 2020 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Ecuador 4 agosto 2020 1° novembre 2020 Islanda 3 ottobre 2019 1° novembre 0000 Xxxxxxxxxxxxx 3 marzo 2020 1° novembre 2020 Norvegia 27 settembre 2019 1° novembre 2020 Svizzera 14 febbraio 2020 1° novembre 2020 Indice
Depositario. Il Depositario del Trust è: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxx) Ltd 00 Xxx Xxxx Xxxxxxxx’s Quay, Dublino 2, Irlanda
Depositario. 5.1. Il depositario del Fondo (il “Depositario”) è BNP Paribas Securities Services con sede legale in Parigi, rue d’Antin, n.3 e succursale di Milano, Piazza Xxxx Xx Xxxxx, n. 3, iscritta al registro delle imprese di Milano con numero di codice fiscale 13449250151, iscritta al n. 5483 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Al Depositario sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità), in virtù di apposita convenzione (la “Convenzione”). Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei Fondi e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98 e dalle prescrizioni della Banca d’Italia e del Regolamento. Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio del Fondo.
5.2. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono espletate presso la succursale di Milano del Depositario. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati sono espletate presso la medesima succursale di Milano del Depositario.
5.3. Conformemente a quanto previsto dal Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Paragrafo 2.5, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, il Depositario provvede ad espletare le operazioni connesse all’emissione ed al rimborso delle quote presso la propria succursale di Milano.
5.4. L’incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR.
Depositario. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione nonché gli emendamenti alla stessa saranno depositati presso la Banca che opererà quale depositario della presente Convenzione. Il depositario provvederà a trasmet- tere copie autenticate della presente Convenzione agli Stati membri della Banca ed alla Svizzera.