PARTECIPAZIONE AL FONDO Clausole campione

PARTECIPAZIONE AL FONDO. 1.1 La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 1.2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 1.3 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 cod. civ. – il Collocatore a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 1.5. 1.4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 1.5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante. 1.6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98. 1.7 Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte “B) Caratteristiche del prodotto”. 1.8 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 1.9 In ...
PARTECIPAZIONE AL FONDO. La partecipazione al Fondo, riservata agli investitori indicati nella Parte (A) del presente Regolamento, si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote del Fondo o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. L’ammontare minimo della partecipazione al Fondo è pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). La Società di Gestione si riserva la facoltà, a propria discrezione, previa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, di accettare sottoscrizioni per importi inferiori all’ammontare minimo della partecipazione, da parte di soggetti in possesso di specifiche competenze. Le Quote del Fondo non possono essere collocate, rimborsate o cedute a soggetti diversi da quelli cui il Fondo è riservato. La Società di Gestione provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l’importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese indicati nel presente Regolamento, per il valore nominale della Quota. A fronte delle sottoscrizioni, la Società di Gestione provvede a trasmettere per iscritto a ciascun sottoscrittore la conferma del numero delle Quote assegnate. I versamenti effettuati vengono attribuiti al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi, che coincide con quello di valuta riconosciuto ai mezzi di pagamento prescelti dal Partecipante ai fini del versamento. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.
PARTECIPAZIONE AL FONDO. (14) La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse. Le SGR definiscono le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote in modo da evitare che singoli partecipanti possano avvantaggiarsi a danno del fondo o di altri partecipanti.
PARTECIPAZIONE AL FONDO. 17.1 Il Fondo è destinato alla sottoscrizione in Italia da parte del pubblico indistinto ivi inclusi gli 17.2 Ad ogni closing delle sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo della sottoscrizione per il valore nominale della rispettiva classe di Quote. In caso di emissioni successive alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione da attribuire a ciascun Sottoscrittore Successivo dividendo l'Ammontare Sottoscritto per il valore nominale della classe di Quote sottoscritta da ciascun partecipante. La SGR provvede a determinare il numero delle Quote D da attribuire soltanto alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione oppure della chiusura definitiva delle sottoscrizioni, in funzione dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto. 17.3 I versamenti dovranno essere effettuati in Euro, al netto di eventuali oneri bancari ovvero spese connesse al trasferimento dei relativi importi. I versamenti effettuati vengono attribuiti al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi che coincide con quello di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore. 17.4 A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede ad inviare a ciascun Sottoscrittore la conferma delle Quote attribuite. 17.5 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
PARTECIPAZIONE AL FONDO. 1) La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle Quote o successivo acquisto delle Quote di Classe A a qualsiasi titolo. 2) Le Quote del Fondo non possono essere collocate, rimborsate o vendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, a soggetti diversi dagli Investitori Qualificati, come definiti nella Scheda Identificativa. 3) I Partecipanti che intendano cedere, in tutto o in parte, le Quote del Fondo sottoscritte dovranno darne preventiva comunicazione per iscritto alla SGR, specificando tutti i dati del cessionario, e trasmettendo la relativa documentazione, al fine di consentire alla SGR di verificare che lo stesso rientri nella nozione di Investitore Qualificato di cui alla Scheda Identificativa. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, la SGR potrà richiedere l’invio di documentazione integrativa, ove ritenga che le informazioni fornite non siano sufficienti per l’effettuazione della verifica predetta. Qualora la SGR non comunicherà al Partecipante, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione o della documentazione integrativa eventualmente richiesta, il proprio dissenso alla cessione, il Partecipante potrà procedere alla cessione delle proprie Quote. Una volta che la cessione delle Quote venga perfezionata, il Partecipante cedente ne dovrà dare comunicazione alla SGR per iscritto. In caso di cessione delle Quote del Fondo ai sensi del presente comma, l'acquirente subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle Quote previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento. Ove la cessione di Quote di Classe A avvenga in favore di soggetti che rientrino tra gli Investitori Qualificati di cui ai punti (i), (ii) e (iii) dell’articolo 2, Parte A, del Regolamento, il Partecipante cedente potrà procedere alla cessione dandone comunicazione alla SGR e allegando a tale comunicazione una dichiarazione del nuovo Partecipante, redatta su carta intestata dello stesso, che certifichi il possesso della qualifica predetta e dichiari la sua accettazione del Regolamento. La SGR non sarà tenuta a effettuare rimborsi ai sensi del Regolamento a favore di soggetti per i quali non sia in possesso di idonea documentazione atta a consentire l’accertamento della natura di Investitore Qualificato. 4) La partecipazione al Fondo, in qualunque momento cons...
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  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

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  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.