ISTRUZIONI COMPILAZIONE CONVENZIONE QUADRO E NOTE AGGIUNTIVE
ISTRUZIONI COMPILAZIONE CONVENZIONE QUADRO E NOTE AGGIUNTIVE
La convenzione dovrà essere FIRMATA DIGITALMENTE dal legale rappresentante, dall’amministratore delegato o da un delegato con potere di firma e INVIATA VIA PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx in formato .pdf o. p7m. La convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972. L’imposta (marca da bollo da € 16,00 – a carico del Soggetto Ospitante ad eccezione degli Enti Pubblici Territoriali) potrà essere assolta tramite l’applicazione di un contrassegno cartaceo visibile sul presente documento e conservato presso la sede del Soggetto Ospitante o, in alternativa, tramite il versamento di un contrassegno telematico i cui estremi sono: contrassegno telematico numero data
La Convenzione di tirocinio verrà firmata dal rappresentante del Politecnico di Torino. Copia del documento completo sarà disponibile per il download sulla Pagina Azienda del Portale PoliTO.
INDICAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO DEL TIROCINANTE
FACSIMILE
La comunicazione di eventuale infortunio del tirocinante dovrà essere inoltrata via mail all’indirizzo XXXX.Xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx trasmettendo la documentazione medica attestante la prognosi e l’infortunio. A seguito della ricezione della comunicazione, il Politecnico di Torino inoltrerà un documento da far compilare all’infortunato da cui si evinca la dinamica dell’evento. La denuncia dovrà essere effettuata entro il previsto termine di 48 ore dal ricevimento del predetto modulo da parte del Politecnico di Torino. Se l’infortunio è inferiore ai tre giorni verrà inoltrata una comunicazione tramite il sito dell’INAIL allegando i documenti pervenuti.
Data ultima modifica 09/01/2023
MARCA DA BOLLO
CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE
n° A101 stipulata in data
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 della Regione Lombardia)
TRA
SOGGETTO PROMOTORE: Politecnico di Torino
Con sede legale in Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX)
Partita I.V.A. 00518460019. Rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata il 28/02/1970 a Torino (TO)
E
SOGGETTO OSPITANTE: Azienda di Prova
Con sede legale in X.xx xxxxxxxxxxxxx 00, 00000 XXXXXXXXXX (XX) Partita I.V.A.: 02036890644
Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): Xxx XXXXXXXX, nato/a il 03/06/1965 a TORINO Provincia TO
PREMESSO CHE
Ai sensi dell’art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:
1. I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia sono i seguenti:
FACSIMILE
- Istituzioni scolastiche;
- Fondazioni ITS;
- Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
- Centri per l’Impiego;
- Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;
- Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
2. Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l’Impiego.
3. Per l’attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
- Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.;
- Centri per l’Impiego.
4. Per l’attivazione di tirocini nell’ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:
- Autorizzati all’intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
- Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
- Enti “in house” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Soggetti della convenzione
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture:
i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante”
per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare (“formativo, di orientamento” e di “inserimento/reinserimento lavorativo”) su proposta del soggetto promotore.
ARTICOLO 2
Oggetto della Convenzione
1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata di fino a un massimo di 12 mesi.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall’art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell’ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
FACSIMILE
5. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti del Politecnico di Torino e nel Codice Etico di Ateneo e a contrastare qualsiasi forma di discriminazione o molestie a danno dei predetti individui.
ARTICOLO 3
Progetto Formativo Individuale
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
ARTICOLO 4
Le funzioni di tutoraggio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
ARTICOLO 5
Indennità di partecipazione
1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
1.1 L’indennità di partecipazione è a carico del Soggetto ospitante
1.2 L’indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.
L’indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l’importo minimo di 300 euro mensili.
Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
1. Il tirocinante è assicurato:
ARTICOLO 6
Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Politecnico di Torino, in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e D.P.R. 156/99, art.2.
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi tramite polizza attivata dal Politecnico di Torino.
c) presso idonea compagnia assicurativa per gli infortuni tramite polizza attivata dal Politecnico di Torino.
2. Le coperture assicurative devono riguardare – fatte salve le specifiche ipotesi di esclusione - anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L’invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).
ARTICOLO 7
Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
FACSIMILE
Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
- formazione specifica.
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all’azienda;
- rischio intrinseco aziendale.
ARTICOLO 8
Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione della presente.
ARTICOLO 9
Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.
Luogo
FACSIMILE
Data / /
Il soggetto promotore | Il responsabile del Servizio Orientamento Area Gestione Didattica del Politecnico di Torino Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Timbro e firma |
Il soggetto ospitante | Timbro e firma |