Contract
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
S O M M A R I O
ATTI DEL GOVERNO:
Variazione nella composizione della Commissione ........................................... . 357
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con
osservazioni) .............................................................................. . 357
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ............................................................. . 362
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento Cinque Stelle) ......... . 371
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Demo-
cratica e Progressista) ..................................................................... . 383
SEDE CONSULTIVA:
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e all’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Xxxxxxx Xxxxx
e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) 360
ALLEGATO 4 (Parere approvato) ............................................................. . 394
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
Sulla missione nei cantieri della strada statale Basentana presso lo svincolo di Pisticci .... . 360
ALLEGATO 5 (Relazione) .................................................................... . 395
Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla COP29 di Baku ........... . 361
ALLEGATO 6 (Relazione) .................................................................... . 397
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato imprese e CNA
– Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel
settore tessile ............................................................................. . 361
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Cobat Tessile – Consorzio italiano per la raccolta, il trattamento e l’avvio a recupero di prodotti tessili giunti a fine vita sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella
gestione dei rifiuti nel settore tessile ..................................................... . 361
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 17 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Xxxxx XXXXXXX. – Inter-
viene il sottosegretario di Stato per le infra- strutture e i trasporti Xxxxxx Xxxxxxxx.
La seduta comincia alle 16.45.
Variazione nella composizione della Commissione.
Xxxxx XXXXXXX, presidente, comunica che per il gruppo FdI è entrato a far parte della Commissione Xxxxxxxxx Xxxxxx, in so- stituzione del deputato Xxxxxxx Xxxx, Mi- nistro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
La Commissione prende atto.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pub- blici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Atto n. 226.
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2024.
Xxxxx XXXXXXX, presidente, ricorda che nella seduta del 10 dicembre è stata acqui- sita la disponibilità del Governo ad atten- dere l’espressione del parere della Commis- sione fino alla giornata odierna considerato che il termine è scaduto l’11 dicembre scorso.
Xxxxx XXXX (FDI), relatore, anche a nome della relatrice, onorevole Xxxxxxxx, formula una proposta di parere favorevole con os- servazioni (vedi allegato 1).
Xxxxx XXXXXXX, presidente, avverte che sono state presentate le proposte alterna- tive di parere da parte dei gruppi Movi- mento Cinque Stelle e Partito democratico (vedi allegati 2 e 3). Invita quindi il rappre- sentante del Governo ad esprimersi sulle proposte di parere.
Il sottosegretario Xxxxxx XXXXXXXX con- corda con la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori ed esprime parere contrario sulle proposte alternative
di parere presentate dai gruppi di opposi- zione.
Xxxxxxxx XXXXXXXX (M5S) rivolge una richiesta di chiarimenti al rappresentante del Governo sulle ragioni per le quali nel- l’altro ramo del Parlamento è stato votato un parere sul provvedimento in esame con- tenente delle condizioni mentre alla Com- missione Ambiente della Camera è stato formulato un parere contenente unica- mente delle osservazioni, facendo notare che alcune delle condizioni poste al Senato sono ritenute condivisibili dal gruppo di appartenenza e stigmatizzando che la Com- missione Ambiente non possa impegnare l’Esecutivo nemmeno sulle stesse condi- zioni formulate al Senato. Nel rilevare la differenza sostanziale tra le condizioni e le osservazioni, auspica che il Governo rece- pisca alcune delle suddette condizioni al momento della stesura del decreto legisla- tivo correttivo. Sottolinea come la proposta alternativa di parere del gruppo Movi- mento 5 Stelle contenga delle condizioni volte a recepire i temi emersi dal ciclo di audizioni svoltosi in Commissione. Con ri- ferimento al massimo ribasso nell’aggiudi- cazione dei contratti per servizi di ingegne- ria e architettura, ritiene inadeguata la soglia del 35 per cento e ne suggerisce la riduzione al 20 per cento. Relativamente al tema del building information modeling (BIM), auspica l’estensione dell’obbligo per stazioni appaltanti ed enti concedenti di adottare strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per progetti con importi superiori a 500 mila euro. In ma- teria di appalto integrato, sottolinea la ne- cessità di limitarne l’utilizzo a ipotesi di effettiva necessità e utilità, giustificate dal prevalente contenuto tecnologico dei lavori. Quanto al meccanismo di revisione dei prezzi, pur riconoscendo che alcune osser- vazioni sono state recepite nella proposta dei relatori, propone una modifica come condizione volta a prevedere che la soglia oltre la quale scatta la revisione è pari al 2 per cento e che la liquidazione sia incre- mentata al 90 per cento dell’intera varia- zione. Richiama inoltre l’attenzione sulla questione delle tempistiche per la revisione dei prezzi, suggerendo di prendere come
riferimento il momento della sottoscrizione del contratto o il centottantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presen- tazione delle offerte.
Passando al tema dei consorzi, eviden- zia l’importanza di mantenere l’attuale for- mulazione dell’articolo 67 del Codice, come richiesto da più parti nel corso delle audi- zioni. In merito al criterio dell’offerta eco- nomicamente più vantaggiosa, sottolinea la necessità di prevedere un limite massimo del 30 per cento per il punteggio econo- mico. Sul subappalto, ritiene che lo stesso non debba superare il secondo livello, al fine di evitare il cosiddetto subappalto a cascata. In relazione alle polizze assicura- tive per errori o omissioni nella redazione del progetto, solleva criticità riguardo al- l’assenza di previsioni per i casi in cui aggiornamenti dei prezzi di mercato, ri- chiesti dal RUP a seguito di rallentamenti non imputabili al progettista, possano com- portare un considerevole incremento del- l’importo dei lavori, determinando un onere aggiuntivo per il progettista al di fuori del vincolo contrattuale. Conclude manifestando perplessità sull’osservazione presente nella proposta dei relatori in merito alla possi- bilità per la stazione appaltante di modifi- care il contratto in corso d’opera, senza una nuova procedura di affidamento, per contratti inerenti alle forze armate. Prean- nuncia, pertanto, il voto contrario del gruppo di appartenenza sulla proposta di parere dei relatori.
Xxxxxx XXXXX (PD-IDP), pur ringra- ziando i relatori per la disponibilità, os- serva che, seppur nel rispetto dell’autono- mia dei due rami del Parlamento, emerge un’anomalia nel fatto che il parere formu- lato al Senato contenga delle condizioni, mentre presso la Commissione Ambiente della Camera ci si limiti a osservazioni, peraltro formulate in maniera blanda. Re- puta, pertanto, opportuno un chiarimento in merito alle ragioni per cui il Governo manifesti posizioni difformi tra Camera e Senato.
Xxxxx XXXX (FDI), relatore, nel sottoline- are l’autonomia dei due rami del Parla-
mento, prende atto del parere formulato al Senato, che non può condizionare le deci- sioni che deve assumere la Commissione, e fa presente che il rappresentante del Go- verno ha testé concordato con la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori.
Xxxxxx XXXXX (PD-IDP), intervenendo sull’ordine dei lavori, rivolge una richiesta di ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo.
Il sottosegretario Xxxxxx XXXXXXXX, nel far presente che presso l’8ª Commissione del Senato non era presente alcun rappre- sentante del Governo e che pertanto non può fornire elementi in merito al parere approvato dal Senato, rammenta di aver condiviso la proposta di parere favorevole con osservazioni.
Xxxxxx XXXXX (PD-IDP), nel prendere atto della risposta del sottosegretario, ri- leva come il Governo abbia una posizione ambigua e non unitaria. Sottolinea che, qualora le condizioni contenute nel parere formulato al Senato non fossero recepite dal Governo, vertendo sul mancato rispetto dei principi di delega, quest’ultimo sarebbe tenuto a fornire adeguate motivazioni. Nel merito, evidenzia come, sul tema della re- visione dei prezzi, emerga una palese in- coerenza tra le dichiarazioni del Governo e la sua posizione, disattendendo un’esigenza espressa con chiarezza dalle imprese.
Ritiene altresì estremamente rilevante il tema dei contratti collettivi, oggetto di os- servazione nella proposta di parere dei relatori, e denuncia la posizione ambigua assunta dall’Esecutivo nei due rami del Parlamento. Reputa che l’orientamento espresso dalla maggioranza presso la Com- missione Ambiente della Camera stia aval- lando una posizione che contribuisce a indebolire i meccanismi di contrattazione collettiva, favorendo una concorrenza al ribasso tra imprese e un conseguente af- fievolimento delle tutele garantite ai lavo- ratori. Sottolinea, inoltre, come tale pro- blematica fosse emersa in maniera univoca nel corso del ciclo di audizioni e avrebbe
potuto rappresentare un tema su cui co- struire un punto di convergenza. Ritiene pertanto che si tratta di un’occasione man- cata e prende atto del fatto che nella revi- sione della normativa dei contratti pubblici si introducono disposizioni pericolose che stravolgono il sistema di rappresentanza delle relazioni industriali. Si tratta, a suo avviso, di un’occasione mancata da parte della Commissione di affrontare e appro- fondire tale tematica evidenziando delle criticità che sarebbe stato opportuno vei- colare nell’interlocuzione con il Governo. Nel constatare la mancanza di argomenta- zioni approfondite alle richieste di chiari- mento avanzate e l’assenza di un confronto reale su questi temi, evidenzia come l’at- teggiamento delle forze di maggioranza di fatto impedisca alla Commissione di eser- citare il ruolo che le sarebbe spettato per ragioni, a suo avviso, riconducibili all’indi- sponibilità del Governo all’accoglimento di tali rilievi. Conclude ribadendo l’incoe- renza tra le dichiarazioni del Governo e la posizione effettivamente assunta, nonché la scarsa attenzione rivolta agli stakeholder intervenuti nel ciclo di audizioni che hanno rappresentato numerose criticità.
Xxxxx XXXXXXX (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva come sullo schema di decreto in esame vi siano grandi aspettative, considerata l’importanza del provvedimento per il sistema dei contratti pubblici. Nel ricordare che il decreto in- troduce un elevato numero di modifiche e integrazioni alla normativa sui contratti pubblici, rammenta l’atteggiamento di di- sponibilità tenuto dal gruppo di apparte- nenza durante l’iter, sottolineando come molti dei temi ricorrenti emersi nel ciclo di audizioni non abbiano trovato adeguato spazio nella proposta di parere formulata dai relatori. Dà conto, inoltre, dei punti di divergenza tra il parere approvato al Se- nato e la proposta di parere dei relatori, con particolare riferimento al tema della revisione dei prezzi, rimarcando la diffe- renza sostanziale tra le condizioni formu- late nell’altro ramo del Parlamento e le osservazioni contenute nel parere formu- lato alla Camera. Evidenzia, inoltre, come il Governo non sia stato in grado di espri-
mere una posizione univoca nei due rami del Parlamento, sollevando perplessità sul punto di caduta del provvedimento in esame, soprattutto in considerazione della pros- sima riunione della Cabina di regia. Con- clude sottolineando l’importanza cruciale del Codice dei contratti pubblici per il Paese, in particolare per quanto riguarda i temi della trasparenza e della concorrenza. Ritiene che le criticità evidenziate non siano state adeguatamente affrontate e, per tali motivi, preannuncia il voto contrario del gruppo di appartenenza sulla proposta di parere dei relatori.
Xxxxxxxx XXXXXXXX (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, auspica che il Governo possa procedere, su alcune tema- tiche di particolare rilevanza, ad accogliere alcune delle condizioni già espresse nel parere approvato al Senato.
Xxxxxxx XXXXXX (FDI), nel sottolineare l’importante lavoro svolto in Commissione Ambiente sul provvedimento in esame, evi- denzia come sia stato condotto un appro- fondito e attento esame, nonostante nella proposta di parere formulata dai relatori siano state presentate osservazioni e non condizioni. A titolo esemplificativo, ri- chiama l’attenzione riservata ai temi della contrattazione e dei contratti equivalenti che è affrontata in ben quattro punti del parere che contiene più di cinquanta os- servazioni. Rileva, inoltre, che l’intervento corposo sul Codice dei contratti pubblici non rappresenti un’anomalia, essendo esso previsto dalla stessa legge di delega che fa riferimento a uno o più decreti legislativi. Nel rammaricarsi per la scelta dei deputati dei gruppi di opposizione di non astenersi dal voto considerata la comunanza di in- teresse delle tematiche affrontate nel pa- rere, preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d’Italia sulla proposta di parere formulata dai relatori.
Xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX (FI-PPE), nel rammentare le numerose modifiche appor- tate al Codice dei contratti pubblici nel corso degli anni, osserva come non sia irrituale che le Commissioni di Camera e
Senato esprimano posizioni differenti, sot- tolineando che l’obiettivo ultimo resta quello di migliorare il provvedimento in esame, tenendo conto dei temi emersi nel corso del ciclo di audizioni. Rileva, in particolare, come il meccanismo di revisione dei prezzi rappresenti un ambito con ulteriori mar- gini di miglioramento, ma fa presente che alcuni interventi auspicati non sono acco- glibili per ragioni di carattere finanziario, evidenziando come, in presenza di tali mo- tivazioni, la differenza tra una condizione e un’osservazione risulti, di fatto, marginale. Nel segnalare che è già accaduto in passato che il Governo non abbia accolto condi- zioni per ragioni di carattere finanziario e nell’esprimere piena fiducia nell’operato dei relatori e del Governo, invita a uno sforzo condiviso tra le forze politiche per indivi- duare punti di convergenza su ulteriori modifiche, pur mettendo in guardia dai rischi di un continuo stravolgimento della normativa in materia di contratti pubblici, che crea incertezze e difficoltà operative per gli enti locali, le imprese e i professio- nisti. Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del gruppo di appartenenza sulla proposta di parere formulata dai relatori.
Xxxxx XXXXXXX, presidente, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere favorevole con osservazioni formu- lata dai relatori, risulteranno precluse le proposte di parere alternativo.
La Commissione approva la proposta di parere con osservazioni dei relatori.
La seduta termina alle 17.20.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Xxxxx XXXXXXX. Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrut- ture e i trasporti Xxxxxx Xxxxxxxx.
La seduta comincia alle 17.20.
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e all’articolo 231 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di can- cellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
C. 805 Xxxxxxx Xxxxx e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.
Xxxxx XXXXXXX, presidente, ricorda che nella seduta di mercoledì 27 novembre è stata svolta la relazione introduttiva. Invita pertanto la relatrice a formulare la propo- sta di parere.
Xxxxxxx XXXXXXXXX (NM(N-C-U-I)M-
CP), relatrice, formula una proposta di pa- rere favorevole (vedi allegato 4).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 17.25.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Martedì 17 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Xxxxx XXXXXXX.
La seduta comincia alle 17.30.
Sulla missione nei cantieri della strada statale Ba- xxxxxxx presso lo svincolo di Pisticci.
Xxxxx XXXXXXX, presidente, ricorda che lo scorso 21 ottobre, una delegazione della Commissione ha effettuato una missione di studio nei cantieri della strada statale Ba- xxxxxxx presso lo svincolo di Pisticci. Fa presente che è stata predisposta una rela- zione sullo svolgimento di tale missione, che sarà allegata al resoconto della Com- missione (vedi allegato 5).
La Commissione prende atto.
Sulla partecipazione di una delegazione della Com- missione alla COP29 di Baku.
Xxxxx XXXXXXX, presidente, ricorda che una delegazione della Commissione ha par- tecipato ai lavori della 29a sessione della Conferenza delle Parti (COP29) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si è svolta a Baku (Azerbaigian) dall’11 al 22 novembre 2024. Fa presente che, con riferimento agli esiti della missione, è stata predisposta una relazione che sarà allegata al resoconto della Commissione (vedi allegato 6).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 17.40.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 17 dicembre 2024.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappre- sentanti di Confartigianato imprese e CNA – Confe- derazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile.
L’audizione informale è stata svolta dalle
17.40 alle 17.50.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappre- sentanti di Cobat Tessile – Consorzio italiano per la raccolta, il trattamento e l’avvio a recupero di pro- dotti tessili giunti a fine vita sulle tematiche concer- nenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile.
L’audizione informale è stata svolta dalle
17.50 alle 18.
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret- tive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legi- slativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (atto n. 226);
premesso che l’articolo 1, comma 4, settimo periodo, della legge delega 21 giu- gno 2022, n. 78, stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei me- desimi princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 1;
considerati gli elementi informativi ac- quisiti nel corso dell’ampia attività cono- scitiva svolta dalla VIII Commissione nel- l’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti iniziative normative volte ad apportare modifiche al codice dei con- tratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, d’ora in avanti co- dice, nonché nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sullo schema di decreto e attraverso i contributi pervenuti dai vari soggetti interessati pubblici e privati;
rilevato che:
l’articolo 30 del codice si riferisce espressamente alla possibilità dell’uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici e diversi articoli dello schema di decreto legislativo in esame in- tervengono su disposizioni del codice in materia di digitalizzazione delle procedure;
non risulta oggetto di correzioni o integrazioni l’articolo 39 del Codice, il quale
continua a prevedere l’inserimento nel do- cumento di economia e finanza (DEF) del- l’elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri sebbene il DEF appaia destinato ad essere sostituito dal Piano strutturale di bilancio di medio ter- mine, in attuazione delle nuove regole della governance economica europea;
lo schema di decreto interviene sul meccanismo della revisione dei prezzi di- sciplinato dall’articolo 60 del codice con modifiche che rischiano di sterilizzare, di fatto, l’efficacia del meccanismo stesso;
il provvedimento amplia il novero delle condotte che le stazioni appaltanti possono ritenere rilevanti ai fini dell’esclu- sione rendendo più incerte le regole per la partecipazione alle procedure;
agli articoli 1 e 63 dello schema di decreto si introduce l’allegato I.01 in rela- zione alla individuazione dei criteri del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, eliminando il rife- rimento alle Casse Edili ai fini dell’indivi- duazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;
con l’articolo 33 dello schema di decreto si modifica l’articolo 119 del co- dice, in materia di rilascio dei certificati di esecuzione lavori (CEL), consentendo solo ai subappaltatori l’utilizzo di questi in sede di qualificazione;
occorre inserire modifiche all’arti- colo 136 del codice in materia di difesa tenuto conto delle disposizioni correttive agli articoli 119, 120 e 125 apportate dal provvedimento in esame, che renderebbero
particolarmente complesso il ricorso all’i- stituto del subappalto e dell’anticipazione del prezzo nel settore della difesa e non terrebbero conto delle esigenze degli ap- provvigionamenti in tale settore;
l’articolo 67 del codice ha previsto che i consorzi stabili partecipano alle gare pubbliche di lavori mediante requisiti di capacità tecnica e finanziaria « posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qua- lificazioni possedute dalle singole imprese consorziate » e che ottengono la qualifica- zione SOA sempre mediante i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti e comprovati « sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consor- ziate » ed eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca su- bappalto;
l’articolo 81 dello schema di decreto modifica, tra l’altro, l’articolo 23 dell’Alle- gato II.12, stabilendo che l’impresa affida- taria può utilizzare, per la qualificazione, i lavori di ciascuna delle categorie scorpora- bili solo per dimostrare la cifra d’affari complessiva e che tale disposizione ha un impatto negativo sulle modalità di qualifi- cazione dei consorzi, limitandone l’utilizzo dei lavori eseguiti dalle imprese consor- ziate;
l’articolo 170 del codice recante « Of- ferte contenenti prodotti originari di Paesi terzi », pur avendo introdotto interventi migliorativi rispetto al Codice previgente, ad oggi non riesce a tutelare in maniera efficace le forniture « Made in » dalla con- correnza sleale proveniente dai Paesi Terzi e che pertanto sarebbe opportuno inserire modifiche volte a valorizzare questo tipo di forniture;
valutata l’esigenza di inserire disposi- zioni volte ad assicurare all’operatore eco- nomico certezza in ordine ai contratti at- tuativi degli accordi quadro disciplinati dal- l’articolo 59 del codice;
evidenziato che:
all’articolo 3 dell’Allegato I.7, re- cante l’elenco delle indicazioni minime che
devono essere contenute all’interno del Do- cumento di indirizzo alla progettazione, con riferimento alla lettera v) relativa ai contratti di forniture, appare opportuno l’inserimento di un’ulteriore specifica per le stazioni appaltanti che preveda l’asse- gnazione di un punteggio premiante per la conformità al criterio ambientale « Pro- dotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra », al fine di perseguire l’obiettivo di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, ed in particolare di promozione delle forniture di materiali certificati da organismi verifi- catori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commis- sione europea;
lo schema di decreto interviene sui criteri di aggiudicazione dei contratti rela- tivi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale prevedendo una per- centuale del 35 per cento dell’importo da assoggettare a ribasso che appare in con- traddizione rispetto alla centralità qualita- tiva del progetto e all’assunzione di respon- sabilità del progettista nei confronti della qualità del progetto stesso e di tutte le componenti in esso contenute;
apprezzati i pareri espressi dal Con- siglio di Stato nell’Adunanza della Com- missione speciale del 27 novembre 2024 e dalla Conferenza unificata nella seduta del 3 dicembre 2024,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 3 dello schema di de- creto, si valuti l’opportunità di modificare la novella che interviene sul comma 3 del- l’articolo 18 del codice al fine di ridurre a trentadue giorni il periodo del cosiddetto stand still per la stipula del contratto;
b) all’articolo 15 dello schema di de- creto, che novella l’articolo 59 del codice in
materia di accordi quadro, si valuti l’op- portunità di inserire ulteriori modificazioni a tale disciplina al fine di assicurare all’af- fidatario una congrua percentuale dell’im- porto complessivo dell’accordo stesso e di indicare il termine di stipula del relativo contratto attuativo; sia altresì chiarito che i certificati di esecuzione dei lavori devono essere computati rispetto all’importo com- plessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;
c) con riferimento all’articolo 16 dello schema di decreto, che interviene sull’arti- colo 60 del codice, valuti il Governo l’op- portunità di modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell’80 per cento del- l’intera variazione, con l’effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell’importo com- plessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta;
d) si valuti l’opportunità di soppri- mere la rilevanza delle penali di importo pari o superiore al 2 per cento dell’am- montare netto contrattuale contenuta nel- l’articolo 23 dello schema di decreto, che modifica l’articolo 98 del codice in materia di illecito professionale grave;
e) all’articolo 33 dello schema di de- creto, che modifica l’articolo 119, comma 20, del codice, si valuti l’opportunità di sopprimere la lettera e), confermando la possibilità per l’appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni af- fidate in subappalto; conseguentemente, sia soppressa la lettera e) del comma 1 dell’ar- ticolo 81 dello schema di decreto, confer- mando quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2, dell’allegato
II.12 del codice;
f) dopo l’articolo 38 siano valutate, anche alla luce della relativa compatibilità con i vincoli derivanti dalla disciplina euro- unitaria di settore, le seguenti modifiche:
« Art. 38-bis – (Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
– 1. All’articolo 136 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
4-bis. Le stazioni appaltanti del Mini- stero della difesa, per ragioni legate all’og- getto o alle caratteristiche delle prestazioni, indicano nei documenti di gara che i con- tratti di subappalto con piccole e medie imprese possono essere stipulati dall’appal- tatore anche in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili.
4-ter. Le esigenze connesse all’evolu- zione tecnologica, alla peculiarità del bene in acquisizione e all’operatività delle Forze armate costituiscono circostanze impreve- dibili per la stazione appaltante che con- sentono di modificare il contratto in corso d’opera, limitatamente a ciò che è neces- sario, senza una nuova procedura di affi- damento.
4-quater. Le disposizioni sull’anticipa- zione del prezzo previste per i contratti pluriennali dal codice si applicano all’Am- ministrazione della difesa solo per i con- tratti ad impegno pluriennale superiore ai tre anni. »;
g) all’allegato I.01 rubricato « Con- tratti collettivi », inserito dall’articolo 63 dello schema di decreto, si valuti l’oppor- tunità di apportare modificazioni volte a:
chiarire all’articolo 2, commi 4 e 5, i parametri per la verifica delle associa- zioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di cogliere in ma- niera adeguata gli elementi caratterizzanti il tema della rappresentatività delle pre- dette associazioni;
chiarire all’articolo 3 le categorie dei contratti collettivi considerate equiva- lenti nel settore delle costruzioni e dell’e- dilizia, al fine di garantire la specificità delle tutele applicate ai lavoratori del com- parto, anche in riferimento agli obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici di cui all’articolo 119, comma 7;
h) si valuti l’opportunità di soppri- mere la lettera d) del comma 1 dell’articolo
81 dello schema di decreto, mantenendo
così invariata l’attuale formulazione del- l’articolo 18, comma 15, dell’allegato II.12 del codice, che prevede il riferimento alle Casse Edili ai fini dell’individuazione del costo complessivo sostenuto per il perso- nale dipendente;
i) al fine di garantire una maggiore competizione e trasparenza negli affida- menti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, dopo l’articolo 12 dello schema di decreto sia valutata l’opportu- nità di rafforzare, all’articolo 50 del codice, gli obblighi di trasparenza e pre-informa- zione, anche al fine di consentire agli ope- ratori economici di trasmettere alle sta- zioni appaltanti eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure ne- goziate senza bando;
j) si valuti l’opportunità di inserire ulteriori disposizioni volte a modificare l’ar- ticolo 31 dell’Allegato I.7 del Codice, al fine di attualizzare l’incidenza percentuale delle spese generali, in una percentuale tra il 20 e il 25 per cento, a seconda dell’impor- tanza, della natura, della durata e di par- ticolari esigenze dei singoli lavori;
k) all’articolo 20, comma 1, che mo- difica l’articolo 67 del codice in materia di consorzi non necessari, sia valutata l’op- portunità di differire l’efficacia delle dispo- sizioni di cui al numero 2) della lettera b) e di cui alla lettera f), chiarendo che tali novelle sono destinate a trovare applica- zione solo per i nuovi affidamenti disposti dopo un congruo termine dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo re- cante modifiche al codice dei contratti pub- blici;
l) in relazione a quanto previsto dal- l’articolo 7, comma 2 del codice, in materia di affidamenti in house e auto organizza- zione amministrativa, valuti il Governo di chiarire l’esclusione del rilascio dei CIG da parte dell’ANAC per gli affidamenti in house;
m) in relazione a quanto previsto dal- l’articolo 11, comma 2, del codice, valuti il Governo l’opportunità di chiarire in via normativa che il contratto collettivo, indi- viduato nei documenti di gara, non si ap- plica ai lavoratori impiegati nelle presta-
zioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività rispetto al- l’oggetto prevalente dell’appalto e del rife- rimento testuale di cui al comma 1 dell’ar- ticolo 11 alle prestazioni « il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della con- cessione svolta dall’impresa anche in ma- niera prevalente »; valuti altresì il Governo l’opportunità di precisare che i contratti collettivi di lavoro applicati ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili de- vono comunque essere coerenti con quanto previsto dall’articolo 5 della Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022, in materia di determinazione dei salari minimi legali adeguati;
n) in relazione a quanto previsto dal- l’articolo 14, comma 11, del codice in ma- teria di affidamenti per lotti, valuti il Go- verno di chiarire che le aggiudicazioni al di sotto delle soglie ivi indicate sono comun- que disciplinate dalla normativa generale applicabile agli affidamenti sotto la soglia europea;
o) con riferimento all’articolo 15 del codice concernente la previsione di requi- siti minimi in capo al responsabile unico del progetto (RUP) e all’Allegato I.2 che, all’articolo 2, comma 3, consente l’indivi- duazione di un RUP carente dei requisiti richiesti, valuti il Governo l’opportunità di introdurre un sistema di certificazione dei requisiti con l’obiettivo di una maggiore professionalizzazione applicando la ma- trice delle competenze prevista dal pro- getto UE ProcurComp del 2020;
p) in relazione all’articolo 26 del co- dice, valuti il Governo l’opportunità di pre- cisare che l’AgID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tec- nici delle piattaforme di approvvigiona- mento sulla base della sussistenza dei cri- xxxx fissati al comma 2 nonché la confor- mità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, del Codice, in- dividuando quindi i requisiti e i titoli ri- chiesti alle piattaforme di approvvigiona- mento digitale per dimostrare l’integra- zione con i servizi della Banca dati nazio- nale dei contratti pubblici, nonché la
sicurezza delle informazioni; sia conseguen- temente allineato il termine per l’adozione dei relativi atti attuativi, al fine di alline- arne la decorrenza alla cessazione dell’at- tuale schema operativo, fissato al 31 di- cembre 2025 ai sensi del comma 16-quater dell’articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, con conseguente operatività delle nuove modalità di certificazione a partire dal 1° gennaio 2026;
q) in relazione a quanto previsto dal- l’articolo 35, comma 4, lettera a) del codice, valuti il Governo l’opportunità di esplici- tare che i limiti al diritto di accesso riguar- dano anche la documentazione avente con- tenuti altamente tecnologici;
r) si valuti l’opportunità di inserire nello schema di decreto in esame una di- sposizione volta a sostituire, al comma 3 dell’articolo 39 del codice, le parole: « nel documento di economia e finanza » con le seguenti: « in un apposito documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato “Documento di programmazione delle infrastrutture stra- tegiche (DPIS)” »;
s) in relazione a quanto previsto dal- l’articolo 39, comma 9, del codice, valuti il Governo di integrare la normativa in ma- teria di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la preven- zione e la repressione di tentativi di infil- trazione mafiosa, nel senso di disciplinare la composizione e le modalità di funziona- mento del Comitato istituito presso il Mi- nistero dell’interno, precisando che il pre- detto organo è presieduto da un prefetto e che mantiene la sua valenza interistituzio- nale, assicurando la continuità con il Co- mitato già operante ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
t) in relazione a quanto previsto dal- l’articolo 41, comma 13, del codice valuti il Governo di chiarire quali stazioni appal- tanti possono utilizzare propri prezzari e da quale soggetto pubblico possano essere autorizzate in tal senso;
u) in relazione a quanto previsto dal- l’articolo 41, comma 14, del codice, si valuti inoltre l’opportunità di sopprimere l’ultimo
periodo di tale disposizione, che, con rife- rimento ai costi della manodopera, scorpo- rati dall’importo assoggettato al ribasso, prevede la possibilità per l’operatore eco- nomico di dimostrare che il ribasso com- plessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, in quanto si tratta di una valutazione ampia- mente discrezionale e di difficile verifica che rischia di vanificare il principio della non ribassabilità di tali costi;
v) all’articolo 9 dello schema di de- creto, che aggiunge il comma 15-bis all’ar- ticolo 41 del codice, si valuti l’opportunità di apportare le seguenti modificazioni volte a: sostituire le parole: « per il 65% dell’im- porto » con le seguenti: « per l’80% dell’im- porto » al comma 1, lettera a), e a sostituire le parole: « il restante 35% » con le se- guenti: « il restante 20% » al comma 1, lettera b);
w) con riferimento all’articolo 45 del codice per equilibrare le responsabilità che il RUP, anche dirigente, assume nella ge- stione del contratto e per contrastare il possibile conflitto d’interessi e quindi il rischio di corruzione, valuti il Governo l’opportunità di consentire alle amministra- zioni di valutare, anche in base alle dispo- nibilità finanziarie relative ai pertinenti quadri economici di ciascun affidamento programmato, la possibilità di erogare an- che al personale di qualifica dirigenziale gli incentivi per funzioni tecniche in analogia a quanto già previsto per gli interventi del PNRR e di promuovere in ogni caso l’uti- lizzo delle risorse disponibili per la specia- lizzazione del RUP;
x) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, del codice nel quale sono indicati gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del co- dice, valuti il Governo di inserire in tale disposizione anche gli appalti pubblici fi- nalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione;
y) con riferimento alle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del codice, valuti il Governo di dare attuazione
al principio dell’obbligatorietà dell’inseri- mento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche pre- stazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, al fine di garantire al sub- appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la na- tura dell’attività concretamente svolta; va- luti altresì il Governo l’opportunità di pre- cisare la responsabilità dell’appaltatore in merito all’attuazione di tale obbligo giuri- dico;
z) con riferimento all’articolo 78 dello schema di decreto, che modifica l’Allegato
II.4 del codice, si valuti l’opportunità di evidenziare, anche attraverso opportuni xx- xxxxxx nella relazione illustrativa, gli in- centivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotti in coerenza con quanto previsto dalla novella al comma 3 dell’articolo 62 del Codice recata dall’ar- ticolo 18, così come segnalato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere;
aa) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 106 del codice, in materia di garanzie per la partecipazione alle proce- dure, valuti il Governo di prevedere che le verifiche delle garanzie stesse siano attuate preferendo il ricorso allo strumento delle piattaforme digitali, così da consentire non solo una maggiore sicurezza, ma anche un’accelerazione della capacità media de- cisionale da parte delle stazioni appaltanti;
bb) all’articolo 28, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, che interviene sul comma 8 dell’articolo 106 del codice, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che la verifica di cui all’articolo 106 possa essere effettuata anche tramite il sito in- ternet dell’emittente, eventualmente anche in via transitoria;
cc) all’articolo 29 dello schema di de- creto, che interviene sull’articolo 108 del codice, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che, fermo restando quanto dispo- sto dal comma 1 del medesimo articolo in merito all’obbligo di ricorrere al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del prezzo più
basso non possa essere utilizzato per l’af- fidamento di lavori negli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, ma solo come criterio residuale nelle ipo- tesi tassativamente indicate (servizi e for- niture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato), in quanto tale previsione si rende necessaria per su- perare lo stato di incertezza generato da recenti pronunciamenti contraddittori sul punto e per scongiurare il ritorno a logiche ribassiste, che compromettono la qualità dei lavori, la trasparenza e la sicurezza;
dd) in relazione a quanto previsto dall’articolo 116, comma 4-bis, del codice, inserito dall’articolo 36 dello schema di decreto, valuti il Governo di precisare che, ai fini della nomina dell’organo di collaudo, non si intende richiedere alla stazione ap- paltante una verifica sistematica sull’as- senza di personale qualificato presso altre amministrazioni prima di rivolgersi al mer- cato;
ee) in relazione a quanto previsto dal- l’articolo 125, comma 1, del codice in ma- teria di anticipazione del prezzo del con- tratto di appalto, valuti il Governo la pos- sibilità di reintrodurre, per i contratti di importo compreso tra 500 milioni e 5 mi- liardi di euro, la soglia obbligatoria del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento, prevista a legislazione vigente, pre- vedendo tuttavia meccanismi di flessibilità rispetto ai tempi di erogazione delle corri- spondenti risorse, da definire sulla base del cronoprogramma delle cantierizzazioni;
ff) all’articolo 38 dello schema di de- creto, che interviene sull’articolo 126 del codice, al fine di rendere efficace lo stru- mento del premio di accelerazione, valuti il Governo l’opportunità di modificare il nu- mero 3.1) della lettera b) del comma 1 prevedendo una modalità di correspon- sione dello stesso secondo un principio di ragionevolezza e gradualità; a tal fine, si valuti la possibilità di ancorare il premio alla conclusione delle operazioni di col- laudo, senza attendere il rilascio della cer- tificazione;
gg) all’articolo 39, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, valuti il Governo
la possibilità di sopprimere il n. 3), che inserisce la lettera i-bis) all’articolo 141, comma 3, del codice, allo scopo di esclu- dere le aziende operanti nei settori speciali dall’obbligo di istituire il collegio consultivo Tecnico (CCT);
hh) all’articolo 45, comma 1, lettera a) valuti il Governo, anche per esigenze di semplificazione procedimentale e ridu- zione degli oneri amministrativi, l’opportu- nità di prevedere il parere del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) anche per le operazioni di PPP di importo compreso tra i 50 e i 250 milioni di euro e ciò al fine di una omo- geneizzazione delle procedure per le ope- razioni di partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio e per ri- pristinare il ruolo della Presidenza del Con- siglio dei ministri – DIPE, componente del medesimo Nucleo unitamente al MEF-RGS ed alle altre Amministrazioni, sulle fatti- specie in questione; conseguentemente al- l’articolo 45, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di sopprimere la lettera b);
ii) con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 170 del codice, si valuti l’opportunità di prevedere specifica motivazione nel caso in cui non sia appli- cata la disciplina concernente l’esclusione dell’offerta in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regola- mento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta; si valuti altresì di prevedere una clausola di esclu- sione, che possa essere inserita nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti;
xx) con riferimento a quanto previsto dall’articolo 193 del codice in materia di finanza di progetto, valuti il Governo l’op- portunità di:
garantire che gli obblighi di traspa- renza e pubblicità cui l’ente concedente deve assolvere al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori eco- nomici al procedimento siano espletati nel rispetto delle clausole di riservatezza pre- viste dall’articolo 35, comma 4;
prevedere, nel caso in cui il proce- dimento sia attivato su iniziativa privata, che l’ente concedente verifichi preventiva- mente la sussistenza dell’interesse pubblico della proposta prima di procedere all’atti- vazione delle successive fasi della proce- dura valutativa;
adeguare la disciplina dei docu- menti progettuali e tecnici inseriti a cor- redo dell’avviso, anche al settore dei servizi che contempla soltanto un unico livello di progettazione;
kk) al fine di consentire un’adeguata rappresentatività di tutte le istituzioni coin- volte nell’attuazione del codice dei con- tratti pubblici, valuti il Governo di inserire, all’articolo 221 del codice, anche il Ministro per gli affari europei fra i componenti della Cabina di regia;
ll) in relazione a quanto disciplinato nell’Allegato I.1 in materia di definizioni, valuti il Governo se introdurre la nozione di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabili;
mm) valuti il Governo l’opportunità di sostituire il riferimento alla « mappa tema- tica archeologica » di cui al comma 4 del- l’articolo 2 dell’Allegato I.7, relativo ai con- tenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), che non trova corrispondenza né nella prassi con- solidata né nella normativa vigente, con la locuzione « carta preliminare del rischio archeologico », considerato che tale docu- mento è già definito e riconosciuto dalle Linee guida per la verifica preventiva del- l’interesse archeologico (decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022) e che rappresenterebbe uno stru- mento operativo efficace per valutare i co- sti e i benefici delle diverse alternative progettuali sin dalle prime fasi e semplifi- care l’interpretazione normativa;
nn) valuti il Governo l’opportunità di inserire nell’Allegato I.8 un esplicito ri- chiamo al decreto ministeriale n. 244 del 2019, che definisce e regolamenta la pro- fessione di archeologo che garantirebbe mag- giore chiarezza e uniformità nell’applica- zione dei requisiti, evitando equivoci e as-
sicurando il corretto riconoscimento delle competenze professionali;
oo) valuti il Governo l’opportunità di integrare il comma 7 dell’articolo 1 dell’Al- legato I.8, prevedendo che l’eventuale se- conda fase della Verifica Preventiva dell’In- teresse Archeologico (VPIA) sia realizzata previa stesura di un progetto per le inda- gini archeologiche dettagliato, in confor- mità con quanto previsto dall’articolo 16 dell’Allegato II.18;
pp) valuti il Governo l’opportunità di modificare il comma 10 dell’Allegato I.8, specificando che la relazione finale degli esiti della seconda fase della VPIA debba includere l’eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 dell’Alle- gato II.18;
qq) in relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera b), dell’al- legato I.11 del codice, valuti il Governo di rimodulare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di ricomprendere, fra i componenti effettivi di tale organo, anche i consiglieri del TAR;
rr) in relazione all’articolo 4 dell’Al- legato II.2-bis e al richiamo ivi contenuto ai tempi di aggiudicazione come definiti dal- l’Allegato I.3, valuti il Governo l’opportu- nità di chiarire che tali termini sono cal- colati ai fini della revisione prezzi al netto di eventuali sospensioni disposte in conse- guenza dell’emanazione di un provvedi- mento cautelare da parte del giudice am- ministrativo ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del medesimo Allegato I.3;
ss) all’allegato II.2-bis, recante moda- lità di applicazione delle clausole di revi- sione dei prezzi, inserito dall’articolo 76 dello schema di decreto, si valuti l’oppor- tunità di novellare il comma 1 dell’articolo 8, prevedendo che siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da ap- plicare ai contratti di subappalto;
tt) in relazione a quanto previsto dal- l’articolo 10 dell’allegato II.2-bis del codice, valuti il Governo, ai fini della determina- zione della variazione del prezzo dei con-
tratti di servizi e forniture ai sensi dell’ar- ticolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, di chiarire che il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO è riferito in via prefe- renziale ai valori degli indici forniti per il mercato interno;
uu) valuti il Governo, in materia di clausole revisionali dei prezzi, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui all’al- legato II.2-bis, di apportare le opportune modifiche, al fine di prevedere che gli in- dici revisionali relativi all’istituto della « re- visione prezzi » di cui all’articolo 60 del codice e le loro relative disaggregazioni settoriali siano quanto più adesivi alla re- altà negoziale del settore merceologico af- ferente agli appalti di servizi e forniture;
vv) in relazione a quanto previsto dal- l’articolo 13-bis dell’allegato II.4 del Co- dice, valuti il Governo di collocare il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate presso l’ANAC, al fine di rendere la sua operatività ammini- strativa più coerente con le nuove attribu- zioni all’Autorità nell’ambito del nuovo si- stema di qualificazione delle stazioni ap- paltanti;
ww) in relazione a quanto previsto dal primo periodo del comma 8 dell’articolo 24 dell’Allegato II.12, si valuti l’opportunità di prevedere che l’impresa affidataria può uti- lizzare i lavori della categoria prevalente, per l’intero importo ovvero i lavori di cia- scuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l’intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili;
xx) all’articolo 84 dello schema di de- creto, che sostituisce l’Allegato V.2, recante modalità di costituzione del Collegio Con- sultivo Tecnico (CCT), valuti il Governo l’opportunità di inserire, all’articolo 2, comma 3, di tale allegato, dopo le parole:
« membri del collegio » la parola: « esclusi- vamente »;
yy) nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, valuti il Governo l’opportu- nità di attribuire alla stazione appaltante la
piena facoltà di disporre, nel rispetto del- l’equilibrio contrattuale e di tutela dell’af- fidamento, di ulteriori strumenti funzionali alla massimizzazione del risultato, dell’ef- ficienza e della convenienza nella fase ese- cutiva, anche patologica, dell’appalto e per far fronte ad esigenze sopravvenute e im- prevedibili nel prevalente interesse pub- blico;
zz) si valuti l’opportunità di prevedere, nei bandi per i contratti di forniture, l’as- segnazione da parte delle stazioni appal- tanti di un punteggio premiante per i pro- dotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret- tive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE
La Commissione VIII,
esaminato lo schema di decreto legi- slativo recante « Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » (atto 226)
premesso che:
la legge 21 giugno 2022, n. 78, re- cante « Delega al Governo in materia di contratti pubblici », prevede, al comma 4 dell’articolo 1 che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti attuativi della legge, il Governo possa ap- portare ad essi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie o opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri di- rettivi;
il medesimo articolo prevede che i decreti legislativi siano adottati « previa ac- quisizione » del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di cia- scuno schema di decreto legislativo. Solo
« successivamente » all’acquisizione dei ci- tati pareri gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espres- sione dei pareri delle Commissioni parla- mentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione;
il percorso di formazione dell’atto in esame, come delineato dalla citata legge di delega, rispondente alla chiara ratio di consentire alle Commissioni parlamentari competenti di esprimersi sullo schema di
atto normativo emanato dal Governo in tempi congrui e comunque successiva- mente rispetto agli altri interventi consul- tivi previsti, ha visto una consistente con- trazione dei termini per il rilascio del pa- rere;
lo schema di decreto legislativo è stato infatti assegnato alle Commissioni in data 11 novembre non corredato dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, pervenuti solo in data 5 dicembre. Nonostante l’effetto preclusivo dovuto alla mancanza dei sopracitati pareri che rive- stono un adempimento procedimentale non solo necessario ma anche logicamente pre- ventivo, il termine per l’espressione del parere da parte della Commissione è risul- tato del tutto inadeguato rispetto alla com- plessità della materia trattata ed insuffi- ciente all’esame approfondito dei prescritti pareri;
premesso, altresì, che:
come evidenziato nella risoluzione 7-00234, taluni profili critici e incongruenze emersi in sede di esame dello schema di decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 » (d’ora in avanti: Co- dice), sono stati confermati in fase appli- cativa, richiedendo interventi di modifica già all’indomani dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo e prefigurando l’im- portanza di un’azione costante di monito- raggio e valutazione dell’impatto della di- sciplina complessiva del Codice;
nel complessivo intervento corret- tivo ed integrativo sulle disposizioni del Codice, permangono numerose criticità e
ne emergono di nuove, come evidenziato nel parere reso dal Consiglio di Stato, te- nuto conto altresì del parere reso dalla Conferenza unificata e dei contributi per- venuti dai vari soggetti pubblici e privati interessati;
considerato che:
1. all’articolo 11 del Codice, recante il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, come modi- ficato dall’articolo 1 del provvedimento in esame, viene introdotto il riferimento al nuovo Allegato I.01, inserito dall’articolo 63 dello schema di decreto, che indica i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo appli- cabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4.
A tale riguardo si osserva che, in coerenza con la lettera h), articolo 1, comma
2 della legge delega, l’articolo 11 indica nell’oggetto dell’appalto il criterio di indi- viduazione del CCNL da applicare, oltre alla condizione « comparativamente più rap- presentativa » dei firmatari. Come eviden- ziato dalle Parti Sociali nel corso delle audizioni, l’aggiunta di criteri suppletivi, di cui non è chiara la coerenza e l’omogeneità rispetto ai parametri già individuati, porta non solo a snaturare la cogenza della norma ma ad ulteriori incertezze normative, am- pliando non solo la discrezionalità ma an- che la responsabilità degli amministratori locali e dei Responsabili Unici del progetto, rendendo più difficile la gestione delle pro- cedure da parte delle Stazioni Appaltanti e generando un inevitabile aumento del con- tenzioso.
Con particolare riferimento alla di- chiarazione di cui all’articolo 11, comma 4, relativa all’equivalenza delle tutele, viene inoltre introdotta una presunzione legale secondo la quale si considerano equivalenti
« le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, a condizione che ai lavoratori
dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispon- dente alla dimensione o alla natura giuri- dica dell’impresa ». Anche in questo caso l’indeterminatezza dei criteri della « dimen- sione » e della « natura giuridica dell’im- presa », non accompagnati da parametri specificamente individuati, non consente di circoscrivere in modo adeguato la fattispe- cie, rendendo ancora più aleatorio il prin- cipio della verifica delle stesse tutele eco- nomiche e normative. Si ritiene pertanto necessaria una complessiva riformulazione dell’Allegato I.01 che tenga conto dei rilievi esaminati e che garantisca maggiori tutele economiche e normative nell’identifica- zione del contratto collettivo applicabile, facendo riferimento all’attività oggetto del- l’appalto svolto anche in maniera preva- lente e alla rappresentatività dei firmatari;
2. all’articolo 18 del Codice, recante la disciplina le modalità di stipula del con- tratto di appalto, per effetto della modifica di cui all’articolo 3 dello schema di corret- tivo, viene ridotto da 35 a 30 giorni il periodo del c.d. stand still per la stipula del contratto, rendendolo in tal modo coinci- dente con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l’aggiudica- zione. Si ritiene opportuno espungere tale modifica in quanto rischia di comprimere i diritti di difesa in giudizio ed aggravare le procedure di ricorso in materia d’aggiudi- cazione degli appalti pubblici, senza che ne consegua alcun beneficio apprezzabile a tutela delle stazioni appaltanti;
3. con riferimento all’articolo 28
« Trasparenza dei contratti pubblici », non modificato dal provvedimento in esame, si ritiene opportuno estendere l’ambito di ap- plicazione della disciplina in materia di trasparenza a tutte le procedure di affida- mento di contratti pubblici, comprese quelle che prevedono l’affidamento diretto a so- cietà in house, secondo il principio di auto- organizzazione amministrativa previsto dal- l’articolo 7 del Codice;
4. l’articolo 41, concernente i livelli e contenuti della progettazione, viene no-
xxxxxxx sotto diversi profili dall’articolo 9 del provvedimento in esame, tra i quali:
viene inserito nel corpo dell’arti- colo il comma 8-bis, in materia di respon- sabilità del progettista esterno in relazione ad errori o omissioni commessi nei vari livelli di progettazione, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’o- pera o la sua futura utilizzazione. In par- ticolare, si prevede l’inserimento di « clau- sole espresse » nel contratto di affidamento dell’incarico professionale indicanti le pre- stazioni del progettista per errori od omis- sioni nella progettazione, con comminato- ria di nullità di ogni patto volto ad esclu- dere o limitare la responsabilità del pro- gettista stesso;
viene altresì modificato il comma 13 concernente la determinazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del costo del lavoro per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, con la precisazione che si tratta di costo « medio » e che lo stesso è determinato sulla base dei valori economici definiti dalla contratta- zione collettiva nazionale tra le organizza- zioni sindacali e le organizzazioni dei da- tori di lavoro comparativamente più rap- presentative « tenuto conto della dimen- sione o natura giuridica delle imprese ». Quest’ultimo riferimento normativo – alla dimensione e alla natura giuridica delle imprese – suscita qualche perplessità per l’indeterminatezza e la non chiara univo- cità applicativa del criterio. Si ritiene per- tanto opportuno sopprimere la proposta di modifica della disposizione di cui al comma 13 dell’articolo 41 del Codice, rinviando ad una più puntuale riscrittura dell’Allegato I.01;
al comma 15-bis viene introdotta la disciplina organica dell’aggiudicazione dei contratti per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, che prevede il ricorso al criterio dell’offerta economica- mente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell’importo, l’elemento relativo al prezzo assume la forma del prezzo fisso;
b) il restante 35 per cento dell’importo da
porre a base di gara può essere assogget- tato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, fino a un limite del 30 per cento per il punteggio economico. Con riferi- mento ai contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati direttamente (an- che senza consultazione di altri operatori), di importo inferiore a 140.000 euro, il comma 15-quater prevede che i corrispet- tivi possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento. Sebbene la soluzione proposta intenda scongiurare l’ec- cessivo aumento dei costi di acquisizione delle opere, si ritiene necessario attribuire un ruolo più incisivo al criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, al fine di assicu- rare la qualità del servizio e al contempo evitare un eccessivo scostamento in ribasso dei compensi, portando la percentuale del- l’importo da porre a base di gara assogget- tato al ribasso dal 35 al 20 per cento, che verrebbe in tal modo uniformata alla per- centuale comprimibile del corrispettivo pre- vista per gli affidamenti diretti;
5. l’articolo 43 del Codice, riguar- dante il tema della gestione informativa digitale delle costruzioni, nella formula- zione prevista dall’articolo 10 dello schema di decreto, limita il carattere obbligatorio di tale metodologia ai progetti di opere (nuove o già esistenti) più importanti sotto il profilo del valore economico, per un valore superiore a 2 milioni di euro (in precedenza era previsto per un valore su- periore ad 1 milione di euro), mentre è confermata la tendenziale esclusione di tale metodo per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (salvo che ri- guardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei suddetti metodi di ge- stione informativa digitale). A tale ri- guardo, si osserva che, al fine di non elu- dere l’applicazione di un’utile innovazione nel settore delle opere pubbliche e della gestione del patrimonio immobiliare e in- frastrutturale, sarebbe opportuno definire un termine intermedio decorso il quale i metodi e gli strumenti di gestione informa- tiva digitale si applichino per progetti di valore inferiore, contestualmente integrando i processi di gestione informativa con prez- ziari regionali modernizzati e automatiz-
zati che consentano valutazioni economi- che più precise e aggiornate;
6. l’articolo 44 del Codice, in tema di appalto integrato, viene modificato dal- l’articolo 11 dello schema di correttivo li- mitatamente alla previsione di una dispo- sizione volta a stabilire che con apposite linee guida del Consiglio superiore dei la- vori pubblici sono definiti gli indirizzi tec- nici per lo sviluppo del progetto di fattibi- lità tecnica ed economica da porre a base di gara. Permane pertanto la possibilità del ricorso generalizzato all’appalto integrato, con la sola esclusione dei contratti aventi a oggetto attività di manutenzione ordinaria. Per una più compiuta attuazione della legge delega e al fine di evitare un uso improprio di tale istituto che si traduca nel ricorso a varianti in corso d’opera e alla conseguente maggiorazione dei costi, appare necessario riproporre la precedente edizione del Co- dice che condizionava l’esercizio di tale facoltà alla prevalenza dell’elemento tecno- logico o innovativo delle opere da eseguire rispetto all’importo complessivo dei lavori;
7. all’articolo 50 « Procedure per l’affidamento », con riferimento alla proce- dura per l’affidamento diretto e alla pro- cedura negoziata senza bando, tenuto conto delle implicazioni pregiudizievoli di tale disposizione sulla concorrenza, sulla pre- venzione delle condotte illecite e sulla fi- nalità di risparmio della spesa, appare ne- cessaria l’introduzione dell’obbligo di pub- blicazione sul sito della stazione appaltante degli atti relativi alla determina a contrarre e alla scelta dell’affidatario, adeguatamente motivati, anche al fine di garantire l’effi- cacia dei controlli sull’operato della pub- blica amministrazione.
Si ritiene altresì necessario, al fine di garantire adeguata pubblicità alle pro- cedure per l’affidamento e di contrastare l’inefficienza di affidamenti diretti eseguiti senza il minimo confronto concorrenziale, ridurre le soglie entro le quali sia possibile fare ricorso alla procedura negoziata senza bando, nonché estendere in modo genera- lizzato la possibilità per la stazione appal- tante di ricorrere, anche per gli appalti sotto soglia, alla procedura ordinaria in luogo della procedura negoziata, qualora
tale soluzione appaia la più idonea rispetto alle caratteristiche del mercato di riferi- mento;
8. l’articolo 57 recante la disciplina delle clausole sociali, viene modificato dal- l’articolo 14 dello schema di decreto con l’intento di distinguere con chiarezza i vin- coli legati alle clausole sociali in senso stretto dagli obblighi in materia di tutele lavoristiche, rispetto alle quali viene previ- sto un mero richiamo all’articolo 11 di cui si è detto sopra. La soluzione proposta si risolve nell’espunzione dalla disciplina co- dicistica del riferimento al « contrasto al lavoro irregolare » previsto dall’attuale comma 1. Si ritiene pertanto necessario ripristinare il sopracitato riferimento nor- mativo.
Inoltre, per rimanere nell’ambito di applicazione dell’articolo 57, con riferi- mento alla disciplina degli acquisti verdi, sarebbe opportuno ripristinare la espressa previsione di compiti di monitoraggio in capo all’Anac sull’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e il raggiungi- mento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
9. l’articolo 59, come novellato dal- l’articolo 15 dello schema di decreto, reca la disciplina dell’accordo quadro.
Si ritiene che l’impiego di tale stru- mento contrattuale, originariamente limi- tato ai soli lavori di manutenzione, sia più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo, laddove l’ANAC ha più volte riscontrato un’applicazione distorta dell’istituto spesso utilizzato anche per attività non standar- dizzabili e prive di qualunque progettua- lità. Sarebbe utile circoscrivere i limiti di applicazione dell’istituto chiarendo che le prestazioni devono essere riconducibili a elementi standardizzati e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, quando e quantum delle prestazioni;
10. l’articolo 60 in tema di « Revi- sione dei prezzi », è stato modificato, sotto
diversi profili, dall’articolo 16 dello schema di correttivo che prevede altresì l’inseri- mento del nuovo Allegato II.2-bis recante la disciplina delle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi. In particolare, il comma 2 prevede che le clausole di revisione prezzi si applicano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione di costo del 5 per cento applicata alle prestazioni ancora da eseguire. In base alla nuova formulazione la variazione delle condizioni economiche negoziali, e dunque la misura dei compensi revisionali riconoscibili, è dunque commi- surata all’80 per cento della sola variazione eccedente la soglia, con il rischio di rendere del tutto irrisori gli importi da corrispon- dere all’appaltatore e di non garantire la qualità delle prestazioni in fase di esecu- zione del contratto.
Si ritiene opportuno prevedere la riduzione dal 5 per cento al 2 per cento della soglia percentuale oltre la quale scatta il meccanismo revisionale e chiarire che la liquidazione dell’importo revisionale, incre- mentato nella misura dell’90 per cento, sia da riferire all’intera variazione. Inoltre, il nuovo Allegato II.2-bis introdotto dal cor- rettivo indica come momento di riferi- mento per il calcolo della variazione dei prezzi il provvedimento di aggiudicazione della gara che può essere adottato a note- vole distanza rispetto al termine per la presentazione delle offerte, senza tenere conto delle variazioni medio tempore inter- venute. Si ritiene pertanto necessario pre- vedere che il momento di riferimento per il calcolo della revisione dei prezzi coincida con il termine di presentazione dell’offerta;
11. l’articolo 67, che detta la disci- plina dei consorzi non necessari e, in par- ticolare, dei consorzi di artigiani, di coo- perative e dei consorzi stabili, viene modi- ficato dall’articolo 20 dello schema di de- creto nelle modalità di qualificazione dei consorzi stabili relativamente ai lavori, pre- vedendosi che il consorzio possa essere qualificato:
a) « in proprio », mediante requi- siti posseduti « direttamente », allorché opti per l’esecuzione « con la propria strut- tura »;
b) in virtù del meccanismo di qua- lificazione cumulativa, sulla base dei requi- siti posseduti dalle singole imprese consor- ziate designate per l’esecuzione delle pre- stazioni;
c) sulla base dei requisiti posse- duti delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto, senza l’automatismo della qualificazione cumulativa, ma solo con le forme e le modalità dell’avvalimento ordinario, di cui all’articolo 104.
Nel perseguire l’intento di evitare che, attraverso il prestito generalizzato, in- differenziato e cumulativo dei requisiti, pos- sano essere designate per l’esecuzione im- prese che non siano nell’effettivo possesso delle qualità professionali necessarie ad una adeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali, tale soluzione ha tuttavia l’ef- fetto di vanificare del tutto il meccanismo di qualificazione cumulativa propria del consorzio stabile, quale forma aggregativa con finalità pro-concorrenziale, prospet- tando un’interpretazione limitativa del c.d.
« cumulo alla rinfusa », contraria alla vo- luntas legis sottesa all’articolo 67 del Co- dice e all’interpretazione prevalente data dalla giurisprudenza amministrativa.
La possibilità di consentire ai « con- sorzi stabili di attestare, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l’atte- stazione SOA del Consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate », e dunque di cumulare i re- quisiti delle singole consorziate, permette infatti al consorzio di essere il supporto alle piccole e medie imprese ad esso par- tecipanti consentendo alle stesse di pren- dere parte a gare pubbliche che, diversa- mente, sarebbero precluse.
Allo stesso modo non appare soste- nibile la proposta di limitare l’utilizzo del- l’avvalimento da parte del consorzio sta- bile, in funzione di ausiliario delle imprese, al solo prestito dei requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio. Come eviden- ziato dalla giurisprudenza amministrativa, la locuzione « requisiti maturati dallo stesso consorzio », per stabilire l’oggetto di avva- limento, va interpretata nel senso di ricom- prendere senz’altro anche i requisiti matu-
rati per il tramite delle consorziate, pena, altrimenti, l’introduzione di limiti all’avva- limento difficilmente compatibili con la di- sciplina eurounitaria e oggi ancor di più con i principi del libero accesso al mercato e della massima partecipazione alle gare, sanciti quali principi generali della disci- plina dei contratti pubblici agli articoli 3 e 10 del Codice.
La soluzione proposta è inoltre in contrasto con il principio e criterio diret- tivo previsto dalla legge di delega, volto a favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese mediante la pre- visione di criteri premiali per l’aggrega- zione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici (articolo 1, comma 2, lettera d), legge n. 78
del 2022).
Sotto il profilo applicativo, la tri- partizione prevista, renderebbe vieppiù com- plesso e impraticabile il meccanismo di ottenimento della qualificazione SOA strut- turato dal Codice come un sistema di qua- lificazione unico ed esclusivo;
12. l’articolo 22 dello schema di decreto introduce l’articolo 82-bis che di- sciplina l’accordo di collaborazione pluri- laterale. A tale riguardo, si ritiene di con- dividere la proposta di espunzione della disposizione per le ragioni ampiamente il- lustrate nel parere reso dal Consiglio di Stato, in quanto si configura un tentativo di deregulation volto al recupero di un mag- giore ed informale potere negoziale in fase esecutiva ma potenzialmente idoneo a fa- vorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. Inoltre, la trasmissione dei predetti accordi alla piattaforma del Servizio contratti pub- blici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determinerebbe una duplicazione delle banche dati, in contrasto con l’obiet- tivo di realizzare un Portale unico per gli appalti;
13. l’articolo 99, in materia di veri- fica del possesso dei requisiti, è stato inte- grato dall’articolo 24 dello schema di de- creto con il comma 3-bis che disciplina l’ipotesi in cui non sia possibile, per ragioni di carattere tecnico, lo svolgimento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti
in capo al concorrente indicato nella pro- posta di aggiudicazione, presupposto per l’adozione del provvedimento di aggiudica- zione definitiva ai sensi dell’articolo 17, comma 5. La soluzione proposta consente comunque la conclusione della fase di ag- giudicazione, previa acquisizione da parte dell’operatore economico di una autocerti- ficazione attestante il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione – che andrebbe peraltro ad aggiungersi a quella già presente nel documento di gara unico europeo (DGUE) – ma sospendendo ex lege, nelle more della verifica, l’esigibilità del compenso contrattuale, con ciò determi- nando un aggravio sproporzionato a carico del medesimo operatore.
Come evidenziato nel parere del Con-
siglio di Stato, la modifica suscita problemi di compatibilità con i principi generali del Codice, in quanto preclude all’aggiudicata- rio di conseguire il corrispettivo spettante in ragione di un malfunzionamento impu- tabile alle pubbliche amministrazioni, te- nute a fornire le documentazioni necessa- rie all’implementazione del fascicolo vir- tuale, in contrasto con il principio generale dell’efficacia bilaterale del contratto di cui all’articolo 1372 della Corte costituzionale e in deroga alla clausola di rinvio esterno al codice civile di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice.
A tale riguardo si ravvisa l’opportu-
nità di estendere la misura di salvaguardia prevista per le stazioni appaltanti anche alle società organismi di attestazione (SOA) per i casi in cui, a fronte del mancato funzionamento delle piattaforme, non ot- tengano riscontro da parte degli enti com- petenti interpellati in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore econo- mico.
Appare contestualmente necessario intervenire sull’articolo 222 del Codice al fine di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli enti certifi- canti che rifiutano o omettono senza giu- stificato motivo di riscontrare le richieste di verifica dei requisiti di partecipazione provenienti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti in relazione ai dati e alle informazioni non disponibili nel Fascicolo
virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del Codice;
14. l’articolo 108 del Codice, recante
« Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture », modificato dal- l’articolo 29 dello schema di decreto, non prevede disposizioni volte a consentire alle stazioni appaltanti di individuare e valo- rizzare correttamente gli elementi che com- pongono l’offerta, dando rilievo e preva- lenza agli aspetti tecnici e qualitativi della stessa, quali l’impatto ambientale, l’innova- zione tecnologica, il costo del ciclo di vita, le performance del prodotto. Al fine di garantire un confronto concorrenziale ef- fettivo e la qualità dell’appalto si ritiene opportuno ripristinare il tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;
15. l’articolo 109 in materia di « Re- putazione dell’impresa » è stato soppresso dall’articolo 30 dello schema di decreto in ragione del fatto che il sistema non è stato ancora avviato e che comunque porrebbe problemi rispetto al principio di libera cir- colazione, oltre a poter creare indebite situazioni di vantaggio. La disposizione in questione istituiva presso l’ANAC un « si- stema digitale di monitoraggio delle pre- stazioni », quale elemento del fascicolo vir- tuale degli operatori, fondato su « requisiti reputazionali » e su « accertamenti defini- tivi », che esprimono « l’affidabilità dell’im- presa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale ». Con la soppres- sione della citata disposizione si produce l’effetto di eliminare dal sistema dei con- tratti pubblici un importante strumento di garanzia della trasparenza e della legalità degli affidamenti;
16. con riferimento all’articolo 117 del Codice, in materia di polizze assicura- tive, non modificato dal provvedimento in esame, il comma 12 prevede che le stesse siano conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Come ribadito nello schema-tipo 2.2. Allegato al
decreto ministeriale 16 settembre 2022,
n. 193 si tratta di polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della sta- zione appaltante nuove spese di progetta- zione o maggiori costi. La ratio della di- sposizione risiede nella finalità di tutelare la stazione appaltante e il professionista dai rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione, a far data dall’ap- provazione degli elaborati progettuali e per tutta la durata dei lavori, sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Si tratta di una garan- zia omnicomprensiva cui è connesso, pe- raltro, in caso di mancata presentazione della stessa, l’esonero per le amministra- zioni medesime dal pagamento della par- cella professionale. La disposizione tuttavia non contempla l’ipotesi che, a fronte di richieste di aggiornamento dei prezzi di mercato da parte del RUP, conseguenti a rallentamenti nell’approvazione del pro- getto esecutivo non imputabili a inadem- pienze o omissioni del progettista, l’im- porto complessivo dei lavori, su cui è cal- colato il massimale di polizza, possa subire un considerevole incremento rispetto al- l’importo iniziale, generando un onere ag- giuntivo particolarmente gravoso per il pro- gettista, al di fuori del vincolo contrattuale, e con il risultato di determinare un tratta- mento di sfavore nei confronti dei proget- tisti rispetto agli esecutori, come emerso con riferimento a fattispecie similari atti- nenti alle garanzie fideiussorie. Si ritiene pertanto opportuno integrare la disciplina in materia di polizze professionali per pro- gettisti affinché la richiesta di aggiorna- mento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori, ese- guita successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pat- tuiti, non si sostanzi in un onere economico aggiuntivo a carico del progettista, in ter- mini di incremento eccessivo della garan- zia, non previsto nel contratto di servizio, in coerenza con i principi di accesso al mercato, di tutela dell’affidamento e di conservazione dell’equilibrio contrattuale previsti dal Codice;
17. l’articolo 119, recante la disci- plina del subappalto, viene modificato sotto diversi profili dall’articolo 33 dello schema di decreto. In particolare, con la modifica al comma 2, si prevede che i contratti di subappalto debbano essere stipulati in mi- sura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni « subappaltabili » con piccole e medie imprese, salvo affidare all’appalta- tore stesso la deroga alla menzionata soglia per ragioni legate all’oggetto o alle carat- teristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Con specifico riguardo a tale profilo si ritiene che debba essere previsto il coinvolgimento della stazione appaltante, anche in funzione del « principio di risul- tato ».
Con riferimento agli standard qua- litativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto, si ritiene opportuno che venga ripristinata la precedente formulazione del comma 12, anche al fine di mantenere il coordinamento con l’articolo 102 (Impegni dell’operatore economico), nella parte in cui prevede che gli operatori economici partecipanti alla gara si debbano impe- gnare, tra l’altro, a « [...] garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavo- ratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irrego- lare » e, più in generale, che sia chiarito che gli obblighi e i divieti previsti dal Codice si applicano alle prestazioni affidate in su- bappalto.
In merito al comma 17 dell’articolo in esame che ha introdotto l’istituto del c.d. subappalto a cascata, espressamente vie- tato dall’articolo 105, comma 19, del pre- cedente Codice dei contratti pubblici, ap- pare necessario dare soluzione alle diffi- coltà applicative derivanti dalla mancanza di una chiara disciplina che consenta di monitorare le esecuzioni affidate in subap- palto ed evitare uso distorto dell’istituto. A tal fine si ritiene necessario limitare il ricorso al subappalto non oltre il secondo livello, previa autorizzazione della stazione appaltante, ed escludendo ulteriori subaf- fidamenti per i contratti non qualificabili come subappalto;
18. all’articolo 175 del Codice, in tema di procedure di partenariato pubblico-
privato, modificato dall’articolo 45 dello schema di decreto, viene eliminata la com- petenza del DIPE e del CIPESS nell’espres- sione dei pareri per i progetti di notevole rilevanza economica, attribuita al Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pub- blica utilità (NARS), e conferito agli stessi carattere non vincolante;
19. l’articolo 193 recante la disci- plina della finanza di progetto viene inte- gralmente sostituito dall’articolo 48 del de- creto correttivo. Nel condividere le criticità segnalate dal Consiglio di Stato, si ritiene altresì che la nuova disciplina del project financing ad iniziativa privata debba essere oggetto di una più approfondita valuta- zione nella parte in cui sembra attribuire una posizione di eccessivo vantaggio in favore del concessionario uscente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) con riferimento all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, che venga complessivamente riformulato l’Alle- gato I.01 introdotto dall’articolo 63 dello schema di decreto affinché siano garantite maggiori tutele economiche e normative nell’identificazione del contratto collettivo applicabile, facendo riferimento all’attività oggetto dell’appalto svolto anche in ma- niera prevalente e alla rappresentatività dei firmatari e specificando i criteri della « di- mensione » e della « natura giuridica del- l’impresa »;
b) all’articolo 28 del Codice, concer- nente la trasparenza dei contratti pubblici, non modificato dal provvedimento in esame, che sia prevista un’apposita disciplina che definisca gli obblighi di pubblicazione e trasparenza dei contratti pubblici con ri- ferimento agli affidamenti in house;
c) all’articolo 9 del provvedimento in esame, che novella l’articolo 41 del Codice in materia di « Livelli e contenuti della progettazione »:
1. sopprimere la disposizione di cui al comma lettera g) all’esito di una più
puntuale riscrittura dell’Allegato I.01 che tenga conto delle sopra citate criticità;
2. con riferimento all’aggiudica- zione dei contratti per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, al comma 1, lettera i), capoverso comma 15-bis, let- tera a), sostituire le parole: « 65 per cento » con le parole: « 80 per cento », conseguen- temente al medesimo comma 1, lettera i), capoverso comma 15-bis, sostituire le pa- role: « 35 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;
d) all’articolo 10 dello schema di de- creto legislativo, che modifica l’articolo 43 del Codice – riguardante il tema della gestione informativa digitale delle costru- zioni – che sia esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’obbligo per le stazioni ap- paltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progetta- zione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costru- zioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 500 mila euro, promuovendo l’ulteriore im- plementazione del BIM-building informa- tion modeling mediante sistemi informativi centralizzati ed interoperabili
e) che sia modificato l’articolo 44 del Codice prevedendo che il ricorso all’ap- palto integrato sia legittimato in ragione del prevalente contenuto tecnologico dei lavori da eseguire e sia, in ogni caso, limi- tato alle sole ipotesi di effettiva necessità e utilità;
f) all’articolo 50 del Codice, non mo- dificato da provvedimento in esame, con riferimento alla procedura per l’affida- mento diretto e alla procedura negoziata senza bando:
1) prevedere l’obbligo di pubblica- zione sul sito della stazione appaltante di tutti gli atti prodromici alle procedure di affidamento di cui all’articolo 17 del Co- dice, dando conto delle relative motiva- zioni, al fine di contemperare l’amplia- mento della discrezionalità dell’amministra- zione nella scelta dei contraenti con una maggiore trasparenza delle procedure;
2) ridurre la soglia entro la quale attuare la procedura negoziata senza bando ed estendere la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alle procedure or- dinarie di scelta del contraente, di cui alla Parte IV del Libro II, in luogo della proce- dura negoziata, anche per importi inferiori alle soglie europee;
g) in relazione all’articolo 57 del Co- dice, recante la disciplina delle clausole sociali, come modificato dall’articolo 14 dello schema di decreto correttivo, che venga ripristinato il riferimento al « contrasto al lavoro irregolare » previsto dall’attuale comma 1. Al medesimo articolo 57, comma 2, in tema di criteri di sostenibilità ener- getica ed ambientale, che vengano estesi i compiti di monitoraggio dell’Anac anche all’applicazione dei criteri ambientali mi- nimi e al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la soste- nibilità dei consumi nel settore della pub- blica amministrazione;
h) all’articolo 59 del Codice, come novellato dall’articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina dello stru- mento contrattuale dell’accordo quadro, al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: « In caso di lavori o servizi caratterizzati da elementi standardizzabili o ripetibili »;
i) all’articolo 16 dello schema di de- creto, che modifica l’articolo 60 del Codice in materia di revisione dei prezzi, appor- tare le seguenti modificazioni: « al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: “al comma 2 le parole: ‘al 5 per cento dell’im- porto complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa’ sono sostituite dalle seguenti: ‘al 2 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento dell’intera variazione’” ». Conseguentemente, all’arti- colo 76, comma 1, capoverso Allegato II.2- bis, apportare le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 2 sostituire le parole:
« resta ferma la possibilità di » con le pa- role: « è obbligatorio »; b) sostituire all’ar- ticolo 12, comma 1, le parole: « e il corri- spondente valore al mese del provvedi- mento di aggiudicazione » con le parole: « e
il corrispondente valore alla data di sotto- scrizione del contratto ovvero al centottan- tesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se il contratto è sottoscritto dopo tale ter- mine »;
j) in materia di consorzi non neces- sari, che sia mantenuta l’attuale formula- zione dell’articolo 67 del Codice al fine di salvaguardare la natura pro-concorren- ziale e mutualistica tradizionalmente attri- buita ai consorzi stabili, quali strumento di supporto alle piccole e medie imprese;
k) sopprimere l’articolo 22 dello schema di decreto che introduce l’articolo 82-bis del Codice recante la disciplina del- l’accordo di collaborazione;
l) integrare l’articolo 99 del Codice, recante la verifica del possesso dei requi- siti, con la previsione di un termine entro il quale l’organo competente sia tenuto a svolgere le verifiche, decorso il quale è possibile procedere con l’aggiudicazione, fermo restando il diritto della stazione ap- paltante di recedere (con effetti ex nunc) ove i requisiti non siano positivamente ri- scontrati;
m) all’articolo 108 del Codice, in ma- teria di criteri di aggiudicazione, dopo il comma 11, inserire il seguente:
« 11-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e indivi- dua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio econo- mico entro il limite del 30 per cento »;
n) che venga modificata la disciplina del subappalto di cui all’articolo 119 del Codice prevedendo:
1) che il subappaltatore sia tenuto ad applicare il medesimo contratto collet- tivo di lavoro del contraente principale e, per l’effetto apportare la seguente modifi- cazione: « all’articolo 33, comma 12 dello schema di decreto legislativo sopprimere la lettera d) »;
2) che non sia ammesso il ricorso al subappalto oltre il secondo livello, comun- que previa autorizzazione della stazione appaltante, escludendo che i contratti non qualificabili come subappalto possano es- sere oggetto di ulteriore affidamento da parte del subappaltatore;
3) che siano inseriti nella valuta- zione delle offerte criteri premiali legati all’impegno dell’operatore economico di ese- cuzione diretta delle prestazioni;
4) che siano introdotti limiti al su- bappalto anche per gli operatori iscritti in white list o nell’anagrafe antimafia degli esecutori;
5) che sia richiesta al subappalta- tore una cauzione definitiva per le opere di sua competenza, ovvero che la cauzione stipulata dall’appaltatore abbia come con- traente anche il subappaltatore;
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo di sopprimere le modifiche introdotte dall’articolo 3 dello schema di decreto correttivo con riferi- mento alla riduzione del termine del mec- canismo di stand still di cui all’articolo 18, comma 3 del Codice;
b) all’articolo 9 del provvedimento in esame, che novella l’articolo 41 del Codice in materia di Livelli e contenuti della pro- gettazione, valuti il Governo l’opportunità di coordinare la disposizione di cui al comma 1, lettera f), capoverso comma 8-bis, con la disciplina in tema di varianti in corso d’opera di cui all’articolo 120 del Codice al fine di specificare che la previ- sione di prestazioni reintegrative a cui è tenuto il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni rientri in una logica transattiva;
c) con riferimento all’articolo 58 dello schema di decreto valuti il Governo di modificare l’articolo 222 del Codice, re- cante la disciplina dei poteri attribuiti al- l’ANAC, al fine di prevedere sanzioni am- ministrative pecuniarie nei confronti degli enti certificanti che rifiutano o omettono senza giustificato motivo di riscontrare le
richieste di verifica dei requisiti di parte- cipazione provenienti dalle stazioni appal- tanti o dagli enti concedenti in relazione ai dati e alle informazioni non disponibili nel Fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del Codice;
d) valuti il Governo di reintrodurre la disciplina di cui all’articolo 109 del Codice, in materia di reputazione dell’impresa, in- tegrando la disposizione con la previsione di strumenti che garantiscano anche la partecipazione di nuovi operatori econo- mici che abbiano past performance limitate, nel rispetto dei principi di libera circola- zione e di concorrenza;
e) con riferimento all’articolo 117 del Codice, in materia di polizze assicurative valuti il Governo l’opportunità di integrare la disciplina in materia di polizze profes- sionali per progettisti affinché la richiesta di aggiornamento del computo metrico esti- mativo di progetto o della contabilità dei lavori fatta successivamente alla loro reda- zione e consegna entro i termini contrat- tuali pattuiti non si sostanzi in un onere economico aggiuntivo a carico del proget- tista, in termini di incremento della garan- zia non previsto nel contratto di servizio, in coerenza con i principi di accesso al mer- cato, di tutela dell’affidamento e di conser- vazione dell’equilibrio contrattuale;
f) all’articolo 120 del Codice recante
« Modifica dei contratti in corso di esecu- zione », modificato dall’articolo 34 del de- creto correttivo, in applicazione del prin- cipio di conservazione dell’equilibrio con- trattuale, sarebbe opportuno circostanziare i casi nei quali è consentito attivare l’isti- tuto del « quinto d’obbligo » di cui al comma 9, a tal fine escludendo espressamente la possibilità di ricorrere a tale istituto per rimediare ad errori originari compiuti dalla stazione appaltante ovvero per eludere gli obblighi discendenti dal rispetto delle pro- cedure ad evidenza pubblica attraverso un artificioso frazionamento del contenuto delle prestazioni. Con riferimento all’articolo 34 dello schema di decreto, valuti inoltre il Governo di sopprimere la disposizione di cui al comma 2, lettera b), capoverso comma 15-bis, lettera c) che individua tra le circo-
stanze imprevedibili per le varianti in corso d’opera le difficoltà di esecuzione derivanti da « cause geologiche, idriche e simili », non prevedibili dalle parti, in quanto la defini- zione eccessivamente generica delle citate circostanze consentirebbe di dissimulare errori progettuali imputabili piuttosto alla carenza di adeguati indagini e studi preli- minari propedeutici alla piena conoscenza dei luoghi;
g) all’articolo 169, in materia di pro- cedure di gara regolamentate nell’ambito dei settori speciali, modificato dall’articolo 42 dello schema di decreto, ferme le cause di esclusione automatica di cui all’articolo 94, si valuti di approfondire l’opportunità di definire in termini di obbligatorietà quella che, ad oggi, si configura come mera facoltà in capo alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi di defi- nire le fattispecie integranti la causa esclu- dente del « grave illecito professionale »;
h) all’articolo 193 recante la disciplina della finanza di progetto, integralmente so- stituito dall’articolo 48 del decreto corret- tivo, in coerenza con il principio di accesso al mercato, sarebbe opportuno delimitare in termini più stringenti il diritto di prela- zione del proponente prevedendo il divieto di individuare il concessionario uscente come affidatario, in qualità di promotore, di una nuova procedure di finanza di progetto, ovvero, in alternativa, escludendo il ricorso alla finanza di progetto in relazione ad una concessione esistente, a meno che non si modifichi in misura rilevante l’oggetto della concessione. Inoltre, con riferimento alla facoltà per l’ente concedente di prevedere criteri di aggiudicazione premiali, si valuti l’opportunità di integrare il comma 13 del- l’articolo 193 individuando tra i criteri elen- cati anche le premialità riferite ai prece- denti comportamenti dell’impresa titolare di appalti pubblici, con riferimento, inter alia, al rispetto dei tempi e dei costi nel- l’esecuzione dei contratti, all’assenza di con- testazioni sulla qualità dell’esecuzione, alle misure adottate per massimizzare la sicu- rezza sul lavoro;
e con le seguenti raccomandazioni:
a) con riferimento all’articolo 99, in materia di verifica del possesso dei requi- siti, come integrato dal comma 3-bis del- l’articolo 24 dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che nei casi di malfunzionamento del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di inte- roperabilità ad esso connessi, le società organismi di attestazione (SOA), qualora non abbiano riscontro da parte degli enti interpellati nel termine di trenta giorni dalla richiesta, siano tenute ad emettere il certificato di attestazione sulla base delle dichiarazioni rese dall’operatore econo- mico, fermo restando che, una volta ripri- stinata la funzionalità delle piattaforme, le stesse concludano le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore eco- nomico e, qualora sia accertata la man- canza di uno o più requisiti dichiarati, provvedano senza indugio all’avvio del pro- cedimento di decadenza dell’attestato emesso nonché alla segnalazione all’ANAC;
b) con riferimento all’allegato II.12, come modificato dall’articolo 81 dello schema di decreto correttivo, che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, si valuti l’opportunità di estendere le informazioni liberamente con- sultabili da parte dei soggetti interessati anche allo stato di efficacia delle attesta- zioni SOA, tramite il casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del Co- dice, al fine di consentire l’acquisizione di informazioni aggiornate e rendere più in- cisiva la disciplina dell’efficacia della qua- lificazione SOA;
c) con riferimento ai criteri di forma- zione e aggiornamento dei prezziari regio- nali valuti, il Governo di integrare l’articolo 6 dell’allegato I.14 del Codice prevedendo che al tavolo tecnico presieduto dal Presi- dente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, istituito ai sensi dell’articolo 75 dello schema di decreto in sostituzione del
« tavolo di coordinamento », siano chiamati a partecipare anche rappresentanti degli ordini professionali, della rete delle profes- sioni tecniche, delle categorie sindacali e degli operatori economici;
all’articolo 175 del Codice, in tema di procedure di partenariato pubblico-pri- vato, modificato dall’articolo 45 dello schema di decreto, al fine di non comprimere ec- cessivamente gli strumenti di programma- zione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio dei relativi progetti all’in- terno di una pur condivisibile ratio sem- plificatoria, si valuti l’opportunità di ripri- stinare il carattere prescrittivo delle deli- bere rese dal CIPESS, previo parere del NARS, per importi superiori a 250 milioni di euro e di restituire la competenza al DIPE per i progetti di importo compreso tra i 50 milioni e i 250 milioni, nonché la facoltà delle regioni e gli enti locali di richiedere il parere del DIPE nei casi in cui complessità dell’operazione contrattuale lo richieda. Allo stesso modi si valuti di ripri- stinare l’emissione del parere del DIPE nell’ambito della disciplina della revisione del contratto di concessione di cui all’arti- colo 192, comma 3, del Codice come mo- dificato dall’articolo 47 dello schema di decreto.
Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, L’Abbate,
Morfino.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret- tive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DE- MOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legi- slativo recante « disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » (Atto. 226),
premesso che:
a) l’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78 della legge « Delega al Governo in materia di contratti pubblici » prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, « con la stessa procedura » e nel « rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega »;
b) l’iter procedurale prevede, poi, ai sensi della medesima legge delega, una scan- sione temporale ben precisa per l’adozione dei decreti legislativi correttivi;
c) secondo la lettera di quanto di- sposto dall’articolo 1, comma 4, i decreti legislativi sono adottati « previa acquisi- zione » del parere della Conferenza unifi- cata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Solo « suc- cessivamente » all’acquisizione di tali pa- reri gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari com- petenti per materia e per i profili finan- ziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione;
d) lo schema in esame è stato tra- smesso alle Camere in data 7 novembre,
senza la preventiva acquisizione dei pre- scritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Tale evenienza è stata comunicata nel corso della seduta del 25 novembre della Commissione ambiente, durante la quale i deputati sono stati in- formati che « la richiesta di parere sull’atto non è corredata dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e che, pertanto, la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sull’atto asse- gnato prima che il Governo abbia provve- duto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato. » Tali pareri risultano es- sere stati trasmessi alle Camere solo in data 5 dicembre 2024;
e) stando a quanto previsto dalla lettera della legge delega, la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legi- slativo, con conseguente avvio della decor- renza del termine di trenta giorni per l’e- spressione del parere, sarebbe dovuta av- venire non in data 7 novembre, ma solo
« successivamente » all’acquisizione dei pa- reri della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato;
f) in questa occasione, invece, il Go- verno, allo scopo di accelerare i tempi di emanazione del testo in esame, ha proce- duto « contestualmente » all’invio dello schema di decreto legislativo alla Confe- renza unificata, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari, dimezzando di fatto i termini previsti per l’espressione dei pareri e in violazione di quanto disposto dalla legge delega;
g) anche il Consiglio di Stato ha espresso rilievi molto critici riguardanti il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge delega per l’adozione dei decreti
correttivi, segnalando il rischio, potenzial- mente rilevante, di un eventuale sindacato di legittimità formale;
h) entrando nel merito delle modi- fiche al testo vigente, lo schema in esame, agli articoli 1 e 63, introduce l’allegato I.01 per disciplinare i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi e negli inviti, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2 del codice, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4. Inoltre, lo schema di decreto, all’articolo 81, comma 1, lett. d), modifica l’articolo 18, comma 15, dell’allegato II.12 del codice (avente ad og- getto il « sistema di qualificazione e requi- siti per gli esecutori dei lavori ») elimi- nando il riferimento alle Casse Edili, ai fini dell’individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;
i) si tratta di modifiche che violano i principi e criteri direttivi della legge de- lega n. 78/2022 che non prevede né la possibilità per l’operatore economico di ap- plicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresenta- tive sul piano nazionale, né demanda al decreto legislativo di individuare i parame- tri per la valutazione delle tutele equiva- lenti, la cui disciplina è peraltro esaustiva- mente dettagliata con l’articolo 3 dell’alle- gato I.01.
l) va evidenziato, infatti, che all’ar- ticolo 3 dell’Allegato I.01 si introduce una
« presunzione di equivalenza » tra contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (sottinteso « comparativamente più rappresentative ») con organizzazioni dato- riali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese;
m) la presunzione di equivalenza, così come disciplinata nella norma in esame, finisce, concretamente, per legittimare forme di concorrenza tra imprese che, a ragione del loro diverso inquadramento previden-
ziale (conseguente alla loro diversa dimen- sione o natura giuridica, come accade, ad esempio, per le imprese industriali rispetto a quelle del settore dell’artigianato) sosten- gono costi del lavoro diversi e non compa- rabili tra loro. Dunque, l’effetto di questa norma, in sostanza, è quello di rendere
« lecito » un elemento di « distorsione » della libera concorrenza tra imprese che finisce altresì per non garantire le « stesse tutele » ai dipendenti che, ad esempio, non sareb- bero assistiti dallo stesso sistema di am- mortizzatori sociali. Si introducono quindi effetti di « dumping » e di « ribasso di fatto mascherato » rispetto al CCNL leader e al costo del lavoro come calcolato e comuni- cato dalla Stazione Appaltante.
n) inoltre, il nuovo allegato I.01, accanto al principio che è l’oggetto dell’ap- palto a « fare il CCNL », introduce anche altri indicatori (codici Ateco e specifici cri- xxxx di rappresentatività) e poi il principio della « dimensione » e della « natura giuri- dica dell’impresa ». Questo sia per identi- ficare il CCNL da applicare, sia per verifi- care l’equivalenza tra CCNL diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante;
o) in questo caso, i rischi sono mol- teplici: l’ambito di applicazione di un CCNL da prendere a riferimento per « valutare la stretta connessione » all’attività svolta an- che in modo prevalente oggetto dell’appalto è prima di tutto dato dal perimetro del medesimo che contempli in modo « stretto » l’attività oggetto dell’appalto oltre che i diversi indicatori sulla maggiore rappresen- tatività comparata dei firmatari;
p) per prima cosa, quindi, si conte- sta il riferimento primario ai codici Ateco che indicano l’attività economica dell’im- presa (e per cui l’impresa è iscritta in Camera di Commercio) che può anche non coincidere o contemplare l’oggetto dell’ap- palto. Indicativa al riguardo è la stessa relazione di accompagnamento che, per esempio, per le costruzioni (appalti di la- vori) cita 4 classificazioni Ateco quando sono, in base ai Codici CPV solo 3 (i Codici Ateco 41, 42 e 43). Codici Ateco che, si ricorda, (così come il riferimento alla di- mensione e alla natura giuridica dell’im-
presa) non sono mai stati contemplati come indicatori nella stessa legge 78/2022 ri- spetto al criterio di delega che indica chia- ramente che è l’oggetto dell’appalto che fa il CCNL e non l’impresa;
q) altrettanta preoccupazione desta l’articolo 2 dell’allegato I.01, che individua i parametri per la verifica delle associa- zioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito si rileva, in primo luogo, che tale individuazione non è anch’essa prevista dalla legge delega e, in secondo luogo, che i criteri indicati non colgono in maniera adeguata gli elementi caratterizzanti il tema della rappresentati- vità delle predette associazioni;
r) tra questi criteri vi sono la com- posizione numerica degli associati, la pre- senza nelle diverse categorie, l’ampiezza e diffusione territoriale, la formazione e la stipula di contratti collettivi, la presenza di rappresentati all’interno del CNEL;
s) con riferimento al criterio del numero complessivo delle imprese asso- ciate, si osserva che, allo stato non esiste un meccanismo generalizzato ed omogeneo di rilevazione di tale criterio che possa garan- tire che il relativo dato abbia carattere di obiettività e verificabilità per tutti i settori produttivi e le diverse forme di impresa, ai fini dell’individuazione degli agenti contrat- tuali comparativamente più rappresenta- tivi; Quanto al criterio della diffusione ter- ritoriale delle associazioni di rappresen- tanza, con riferimento al numero delle sedi della singola organizzazione datoriale, si osserva che si possono aprire centinaia di sedi legali senza avere alcun lavoratore o imprenditore associato. Da ultimo, va sot- tolineato come altrettanto critico e fuor- viante può risultare il parametro costituito dal numero di CCNL sottoscritti, così pure la presenza di rappresentanti all’interno del CNEL, non è indicativa di rappresen- tanza certa;
t) nello schema in esame vengono, quindi, introdotte una serie di norme che, in buona sostanza, finiscono per ridimen- sionare il ruolo della contrattazione collet-
tiva posta in essere da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi, con- trattazione che invece, in base alle dispo- sizioni della legge delega approvata dal Parlamento (confronta articolo 1, comma 2, lettera h) n. 2) dovrebbero costituire il principale riferimento per individuare, ap- punto, quale contratto collettivo vada ap- plicato da parte delle imprese che parteci- pano ad appalti pubblici;
u) tali criteri non sono stati oggetto di confronto con le parti sociali che, sia pure nell’articolazione delle proprie posi- zioni, dapprima in audizione durante l’e- same in commissione, e poi con interventi pubblici, hanno evidenziato la necessità di una riflessione più approfondita e di un confronto che coinvolga tutte le principali forze sociali sulla corretta definizione di organizzazioni sindacali e datoriali « com- parativamente più rappresentative ». Si ri- tiene pertanto fondamentale espungere dal testo le norme che intervengono sull’indi- viduazione del contratto più rappresenta- tivo, mantenendo la versione vigente del- l’articolo 11 e sopprimendo l’Allegato I.01;
v) altrettanto critico risulta il dispo- sto dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 che di- sciplina l’ipotesi di un operatore economico che applica un contratto collettivo « di- verso » da quelli sottoscritti da agenti con- trattuali comparativamente più rappresen- tativi quando: a) il valore economico com- plessivo delle componenti fisse della retri- buzione globale annua delle voci individuate al comma 2 dell’articolo 4 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’in- xxxx e quando b) gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 (13 parame- tri), che attengono alle tutele normative, sono « marginali »;
z) in primo luogo, una valutazione sugli scostamenti rispetto ai parametri nor- mativi comporta una complessità e presup- pone una conoscenza tecnica certamente non comuni, esponendo pertanto tale va- lutazione al concreto rischio che preval- gano aspetti di natura puramente formale piuttosto che sostanziale;
aa) in secondo luogo, va detto che il pur « marginale » scostamento, apertamente ammesso dalla norma in esame, comporta, ancora una volta, un giudizio di valore con apprezzabili margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante;
bb) in ogni caso il « marginale » sco- stamento, espressamente ammesso dalla legge, significa finire per ammettere una marcata differenza tra le tutele assicurate ai lavoratori che partecipano agli appalti, in aperto contrasto con il principio che il differente contratto collettivo adottato dal- l’impresa che intende partecipare all’ap- palto debba garantire le « stesse tutele » di quello indicato dalla stazione appaltante e che, in linea di principio deve essere quello
« stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale »;
cc) non è chiaro poi a chi tocche- rebbe valutare il grado di « marginalità » (le stazioni appaltanti ?) e se lo stesso venga poi definito con uno specifico decreto mi- nisteriale, come previsto dal comma 5 del- l’articolo 4, senza quindi un preventivo confronto con Parlamento e parti sociali magari firmatarie dei CCNL;
dd) al riguardo si ricorda quanto stabilito dalla stessa legge delega 78/2022, che ha sempre fatto riferimento ad un principio « rigido » di tutele economiche e normative connesse all’applicazione del CCNL individuato, utilizzando termini come
« le medesime », le « stesse » ecc.;
ee) l’articolo 14 dello schema in esame, modifica poi l’articolo 57 riguardo le clausole sociali. La disciplina vigente prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali orientate a garantire la sta- bilità del personale impiegato, garantendo stesse tutele anche al personale in subap- palto. Inoltre riporta l’obbligo di previsione di meccanismi idonei a realizzare la parità di genere e l’inserimento lavorativo di gio- vani e persone con disabilità o svantaggiate. Il nuovo articolo inserisce misure « che siano orientate » e non più come obbligo. Inoltre la stabilità occupazionale è riman-
data al nuovo articolo 11 in materia di tutele lavoristiche. In tal modo viene chia- ramente depotenziata la norma sulle clau- sole sociali attualmente vigente, di cui si chiede pertanto il mantenimento;
ff) in estrema sintesi, lo schema in esame prevede una inaccettabile riduzione della cogenza di alcune norme a tutela dei lavoratori, presenti sin dalla legge delega 78/2022, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei CCNL, l’appli- cazione del medesimo CCNL (e la « parità » reale e completa delle tutele economiche e normative lungo la filiera dei subappalti), le clausole sociali. Tali modifiche, se ap- provate, romperebbero l’attuale equilibrio tra tutele reali – assetti contrattuali collet- tivi – libertà di impresa;
considerato che:
gg) in via generale, uno degli aspetti maggiormente preoccupanti dello schema in esame riguarda l’assenza di interventi volti ad assicurare una maggiore concor- renzialità del mercato, che il vigente Codice ha complessivamente ridotto. Contraria- mente alle attese, sono rimaste le soglie molto alte per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, come pure le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’affidamento di lavori fino ad oltre cinque milioni senza avvisi pub- blici, né è stato introdotto alcun rafforza- mento delle misure di pubblicità e traspa- renza quale necessario contrappeso alla compressione della concorrenza;
hh) il correttivo in esame avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per intro- durre elementi per accrescere la traspa- renza, che senza comportare costi a carico delle amministrazioni in virtù dell’impiego di strumenti digitali, avrebbe consentito di realizzare l’obiettivo di un più ampio ac- cesso al mercato, specie da parte delle piccole e medie imprese, e, conseguente- mente, di allargare la platea dei possibili contraenti delle pubbliche amministra- zioni, a beneficio della qualità delle pre- stazioni. Tale criticità non è ancora emersa in tutta la sua portata solo perché negli ultimi mesi le grandi disponibilità legate
anche al Pnrr hanno comunque soddisfatto l’offerta privata. Via via che questo ele- mento verrà meno, anche in ragione dei nuovi vincoli di finanza pubblica, il pro- blema si presenterà in modo decisivo;
ii) in tal senso, quindi lo schema in esame avrebbe dovuto prevedere, in mate- ria di « affidamenti sottosoglia », che nelle procedure di affidamento venga garantita adeguata pubblicità preventiva e successiva per scongiurare eventuali abusi nell’uti- lizzo dell’affidamento diretto e della pro- cedura negoziata senza bando per acquisi- zioni per importi « sottosoglia », preve- dendo, al contempo, la riduzione della so- glia a 2,5 milioni entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel « sottosoglia » e della soglia per gli affidamenti diretti degli appalti di ser- vizi e forniture da 140 mila euro a 100 mila euro e da 140 mila a 75 mila euro per i servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire una maggiore tutela della con- correnza e della trasparenza negli affida- menti;
ll) in particolare, adeguati presìdi di trasparenza dovrebbero essere assicurati nell’ambito degli affidamenti in house, in relazione ai quali dovrebbe essere almeno introdotto l’obbligo di motivazione raffor- zata, che è attualmente previsto soltanto per i servizi pubblici locali di rilevanza economica;
mm) tra gli aspetti maggiormente critici vi è la mancata previsione di inter- venti di aggiustamento del Codice vigente in tema di:
1) aggiudicazione dell’appalto per singoli lotti che nella formulazione dell’ar- ticolo 14 va oltre quanto stabilito dalla direttiva europea, laddove prevede che ai lotti in questione non si applichi il Codice. Risulta evidente, invece, che agli affida- menti in questione andrebbe applicato il regime previsto per gli affidamenti sotto- soglia, in ragione del relativo valore, anzi- ché disporre la totale esclusione dall’am- bito di applicazione del Codice.
2) suddivisi in lotti funzionali, pre- stazionali o quantitativi degli appalti in
conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nella prassi, il ricorso a tale istituto è scarsamente praticato e l’obbligo di moti- vare la scelta di accorpare più appalti in un’unica procedura a evidenza pubblica (dimostrando, peraltro, i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili), non è sempre osservato o con- forme alle dettagliate prescrizioni norma- tive, soprattutto in termini di pubblicità e conoscibilità. Occorrerebbe quindi raffor- zare tale l’obbligo, anche al fine di garan- tire il massimo controllo da parte delle stazioni appaltanti sugli appalti da realiz- zare e limitare il fenomeno della catena lunga dei subappalti, prevedendo altresì l’obbligo per le stazioni appaltanti di invio all’ANAC della motivazione della mancata suddivisione in lotti, così da darne evidenza pubblica e permettere una valutazione di tale scelta;
3) rafforzamento dell’istituto del conflitto d’interessi, in ragione del conte- nuto molto generico dell’articolo 16 del Codice e che pone un onere probatorio molto gravoso a carico di chi invoca il conflitto;
4) categorie di opere prevalenti e/o scorporabili;
5) requisiti professionali dei pro- gettisti interni all’amministrazione;
6) la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione contrattuale per le quali permane l’incertezza in merito a cosa ac- cade in caso di mancata qualificazione per l’esecuzione. A tal proposito non risulta risolta la questione relativa alla qualifica- zione delle istituzioni scolastiche, che ri- schia di compromettere il regolare svolgi- mento dei viaggi di istruzione. Sul punto, non si può contare solo sull’intervento di Xxxx, che ha deciso la qualificazione con riserva delle scuole fino al 31 maggio 2025, affinché le stesse possano procedere auto- nomamente all’acquisizione dei codici iden- tificativi di gare per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed ese-
cuzione dei viaggi di istruzione, stage lin- guistici e scambi culturali, indipendente- mente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti. Occorre infatti in- dividuare una soluzione strutturale che sia funzionale alle scuole per organizzare re- golarmente e senza impedimenti i viaggi di istruzione;
7) poteri di vigilanza e sanziona- tori di ANAC per quanto attiene specifica- mente al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di com- mittenza;
8) le clausole di esclusione che necessitano di un coordinamento tra il prin- cipio di tassatività delle cause di esclusione definite dal Codice e l’esistenza di ulteriori norme, contenute in diversi testi normativi, che recano obblighi, adempimenti e condi- zioni aventi portata parimenti escludente;
9) individuazione del « titolare ef- fettivo » delle imprese che partecipano alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione, non solo per esigenze di trasparenza e legalità, pe- raltro confermate da recenti fatti di cro- naca, ma anche al fine di prevenire casi di offerte combinate o altri fenomeni di alte- razione della concorrenza che potrebbero incidere gravemente sul corretto funziona- mento del mercato;
10) mancato coordinamento 94,
95 e 98 del Codice in tema di illecito professionale grave;
11) sistema di qualificazione SOA;
12) applicabilità del soccorso istruttorio;
rilevato che:
nn) diversi interventi normativi pre- visti nello schema di decreto correttivo in esame sembrano andare in una direzione diametralmente opposta a quella indicata e attesa dagli operatori del settore, introdu- cendo nel Codice dei contratti pubblici ul- teriori elementi problematici, rispetto ai quali si evidenzia la necessità di profondi cambiamenti;
pp) la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi rappresenta una delle principali linee di intervento del decreto in esame. L’articolo 16, interviene infatti sulla disciplina della revisione dei prezzi, preve- dendo che questa operi solo nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento. Tale modifica sterilizza, di fatto, l’efficacia di tale istituto in contrasto con principio alla conserva- zione dell’equilibrio contrattuale originario (articolo 9), nonché con quello del risul- tato, di cui all’articolo 1 del codice; Il testo avrebbe dovuto chiarire, invece, che la re- visione dei prezzi opera nella misura dell’80 per cento dell’intera variazione, con l’ef- fetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale. Andrebbe poi operata una distinzione tra appalti di la- vori e quelli di servizi e forniture, con particolare riferimento ai servizi sociosa- nitari e di ristorazione scolastica e socio- sanitaria, garantendo, per questi ultimi set- tori, un meccanismo obbligatorio e auto- matico di revisione dei prezzi che includa anche i rinnovi contrattuali, al fine di tu- telare l’equilibrio economico delle imprese e salvaguardare la qualità del servizio pub- blico;
qq) in relazione alle modifiche in- trodotte dall’articolo 3 dello schema in esame, in tema di modalità di stipula del contratto di appalto, al fine di ridurre da
35 a 30 giorni il periodo del cosiddetto stand still per la stipula del contratto, si evidenzia che a fronte di una modesta riduzione del termine procedurale (cinque giorni su trentacinque), l’intervento appare estraneo alla milestone m1c1-84 bis che è riferita ai tempi dell’aggiudicazione. Inol- tre, la coincidenza di tale innovazione con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l’aggiudicazione ri- schia di determinare un’eccessiva costri- zione dei diritti di difesa in giudizio, con conseguente vulnus dell’articolo 24 della costituzione e della direttiva 2007/66/ce del parlamento europeo e del consiglio dell’11 dicembre 2007, per quanto riguarda il mi- glioramento dell’efficacia delle procedure
di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
rr) In relazione alle modifiche in- trodotte dall’articolo 5, in tema di affida- menti in house si registra un preoccupante arretramento rispetto al previgente Xxxxxx, con particolare riguardo alla tutela e alla vigilanza del mercato. La soppressione del- l’elenco delle amministrazioni aggiudica- trici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, precedentemente previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha fatto venire meno il fonda- mentale vaglio dell’ANAC sull’effettiva esi- stenza dei requisiti del in house, utile a prevenire eventuali contenziosi fra le parti. Con le ulteriori modifiche introdotte nello schema in esame, si esclude di fatto la possibilità per l’Autorità di utilizzare i dati raccolti in relazione agli affidamenti in house per finalità di vigilanza e per perse- guire gli obiettivi di trasparenza ed effica- cia dei procedimenti;
ss) In relazione alle modifiche in- trodotte dall’articolo 9, in tema di equo compenso si evidenzia una soluzione di solo compromesso. Le formule utilizzate nel correttivo, a partire dal metodo di cal- colo, comportano un appiattimento verso il basso e, soprattutto, rischi di applicabilità ai servizi di natura intellettuale (ingegneria e architettura) e alle altre prestazioni in- tellettuali, dai servizi legali alle consulenze. Altro profilo problematico emerge dalle prospettate previsioni normative concer- nenti la possibilità di applicare il mecca- nismo dell’esclusione automatica delle of- ferte anomale; Sul punto occorrerebbe con- fermare espressamente il principio dell’e- quo compenso delle prestazioni professionali nell’applicazione del codice degli appalti prevedendo, conseguentemente, l’applicabi- lità di ribassi solo sulle spese accessorie;
tt) in relazione all’articolo 10 dello schema in esame, relativo a metodi e stru- menti di gestione informativa digitale delle costruzioni, le modifiche introdotte ri- xxxxxxx di generare incertezze in relazione agli appalti interessati dall’adozione della metodologia Building Information Model-
xxxx, con conseguente necessità di indispen- sabili chiarimenti applicativi. L’implemen- tazione degli strumenti digitali è infatti limitata e poco coerente con gli obiettivi di semplificazione e trasparenza. La digitaliz- zazione, come il bim, non risulta pertanto estesa a tutte le fasi del processo di ap- palto. Infine, mancano indicazioni chiare sull’utilizzo delle piattaforme interopera- bili che garantiscono il monitoraggio in tempo reale delle procedure e dei contratti;
uu) le modifiche introdotte dall’ar- ticolo 11, che modificano l’articolo 44, dello schema in esame, relative all’appalto inte- grato, non modificano la possibilità del ricorso generalizzato all’appalto integrato introdotte nel vigente Codice dei contratti pubblici e non prevede misure per circo- scriverne l’utilizzo alle sole ipotesi di effet- tiva necessità o utilità. Il Codice pertanto continuerà a prevedere un’applicazione ge- neralizzata dell’istituto dell’appalto inte- grato, con l’unica esclusione dei contratti aventi ad oggetto attività di manutenzione ordinaria, per i quali, peraltro, la compo- nente progettuale è fisiologicamente as- sente o, comunque, molto ridotta; Le mo- difiche avrebbero dovuto circoscrivere la possibilità di ricorrere all’appalto integrato ai soli appalti di lavori complessi di cui all’articolo 2 lettera d) dell’Allegato I.1 del codice vigente di valore superiore alla so- glia europea di cui all’articolo 14 del Co- dice dei Contratti;
vv) l’articolo 15 dello schema in esame, con riferimento all’accordo quadro, non risolve le numerose criticità rilevate in sede di vigilanza sull’applicazione dei con- tratti quadro e non circoscrive i limiti di applicazione dell’istituto, chiarendo che le prestazioni oggetto di tali lavori e servizi devono essere riconducibili ad elementi stan- dardizzabili e ripetibili, per i quali le sta- zioni appaltanti non possono predetermi- nare con certezza il se, il quando e il quantum delle prestazioni. Inoltre, non reca alcuna misura tesa ad introdurre maggior equilibrio nei rapporti tra committente ed affidatari in caso di accordi quadro (arti- colo 59, decreto legislativo n. 36 del 2023); gli operatori economici continuano, quindi, a non avere alcuna certezza sull’attivazione
dei contratti attuativi, nonostante gli in- genti impegni assunti in sede di gara (sul piano economico, assicurativo e della qua- lificazione). A tal fine occorrerebbe invece assicurare, anzitutto, all’affidatario una con- grua percentuale dell’importo complessivo dell’accordo stesso, con indicazione del ter- mine di stipula del relativo contratto at- tuativo; nonché chiarire che i certificati di esecuzione lavori debbano essere compu- tati rispetto all’importo complessivo dei la- vori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;
zz) l’articolo 18 dello schema di de- creto correttivo apporta varie modifiche alla disciplina delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 62 del vigente Codice dei con- tratti pubblici. Tra le criticità di maggior rilievo si segnala quella relativa all’attribu- zione di un punteggio premiale alle stazioni appaltanti particolarmente virtuose in me- rito al tempo medio intercorrente tra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara, e la data di stipula del contratto. Al riguardo le criticità applicative possono emergere in caso di affidamenti delegati a stazioni appaltanti qualificate, posto che la data di presenta- zione delle offerte è legata chiaramente alla fase di affidamento (gestita dalla stazione appaltante delegata), mentre la data di sti- pula attiene alla fase di esecuzione (di competenza della stazione appaltante de- legante). In simili casi, dunque, la respon- sabilità di eventuali comportamenti vir- tuosi o, soprattutto, dello sforamento dei tempi massimi previsti potrebbe ricadere tanto su una sola stazione appaltante quanto su entrambe, ma sarebbe comunque diffi- cile da accertare;
aaa) l’articolo 20 dello schema di decreto reca modifiche dell’articolo 67 del codice, in materia di consorzi non neces- sari e, in particolare, dei consorzi di arti- giani, di cooperative e dei consorzi stabili. In tale ambito la disciplina introdotta ap- pare troppo rigida, laddove postula la ne- cessità di ricorso all’avvalimento ordinario, in luogo del meccanismo automatico di cumulo, anche nella ipotesi in cui le im- prese consorziate non designate per l’ese-
cuzione del contratto posseggano effettiva- mente i requisiti di qualificazione. Tale soluzione finirebbe per eliminare del tutto il meccanismo di qualificazione cumula- tiva, per gli appalti aventi ad oggetto lavori, anche nei casi in cui la stessa si rivela giustificata, secondo il meccanismo dell’av- valimento (consiglio di stato). Sarebbe stato quindi più opportuno il mantenimento del vigente articolo 20. Questo schema di cor- rettivo non interviene neanche sulla ru- brica dell’articolo 67 (« Consorzi non ne- cessari »). Sin dall’entrata in vigore del co- dice non è stato chiaro il significato di tale dicitura. Se è stata pensata per differen- ziare i consorzi disciplinati dall’articolo 67 dai consorzi ordinari, sarebbe stata prefe- ribile la formulazione « consorzi non ordi- nari ». Inoltre, l’articolo 20, comma 1, let- tera c), dello Schema precisa che per tutte le tipologie di consorzi (non soltanto per i consorzi stabili, quindi) è necessario che i requisiti di ordine generale siano posseduti, oltre che dal consorzio, stesso, anche dalle consorziate esecutrici nonché dalle consor- ziate « che prestano i requisiti ». Quest’ul- tima previsione, originariamente prevista per i soli consorzi stabili i quali dimostrano il possesso dei requisiti tramite il cosid- detto « cumulo alla rinfusa », non appare applicabile ai consorzi di cooperative e ai consorzi artigiani, i quali per partecipare alla gara utilizzano requisiti propri, senza che vi sia un « prestito di requisiti », come già previsto anche all’articolo 67, comma 5, del codice. Per evitare dubbi interpretativi, andrebbe, quindi, chiarito che per i con- sorzi di cooperative e artigiani l’assenza di cause di esclusione debba sussistere in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, mentre per i consorzi stabili l’assenza di cause di esclusione debba sussistere, oltre che in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, anche in capo alle consorziate che prestano i requisiti (nella forma del- l’avvalimento, come lo Schema vorrebbe chiarire con le modifiche da apportare al- l’articolo 67, comma 2), con un riferimento espresso a tale fattispecie;
bbb) l’articolo 22 introduce nel co- dice un nuovo articolo 82-bis, che conferi- sce alle stazioni appaltanti la facoltà di
inserire nei documenti di gara lo schema di accordo di collaborazione plurilaterale. Lo strumento sembra avere l’attitudine ad ag- gravare l’area degli oneri e degli adempi- menti gestionali della fase esecutiva, dupli- cando, nei suoi stessi contenuti « tipizzati », istituti e meccanismi già regolati in forma auto-applicativa nel codice. pur non po- tendo sostituire il contratto o integrarne i contenuti, l’accordo di collaborazione estende oggettivamente gli impegni a carico delle parti, al punto da aumentare la su- perficie di attrito degli interessi contrap- posti. L’esito di tale meccanismo, finisce per condurre, inevitabilmente, ad ulteriori ragioni di controversia tra le parti. In de- finitiva, l’oggettiva complessità di elabora- zione e gestione di un tale accordo, portano alla conclusione di una forte incertezza circa la sua adeguatezza nell’apportare un quid migliorativo nella gestione esecutiva dei contratti;
ccc) in relazione alle modifiche in- trodotte dall’articolo 30 dello schema in esame, in materia di reputazione del- l’impresa/rating legalità, emergono preoc- cupanti criticità posto che la qualificazione degli operatori economici, al pari della qua- lificazione delle stazioni appaltanti, costi- tuisce uno dei pilastri su cui deve fondarsi l’intero sistema dei contratti pubblici, af- finché sia realmente efficiente e capace di premiare i migliori e di generare un valore, sia per il pubblico che per il privato. Si cancella il « rating di legalità » che ha isti- tuito presso l’ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni e si pro- muove la scomparsa dal casellario ANAC delle indicazioni di reputazione, facendo venir meno uno strumento di informazione ulteriore sulla legalità. I criteri premiali basati sulla past performance, legati al ri- conoscimento del premio di accelerazione e all’aver adempiuto correttamente all’ac- cordo di collaborazione, non appaiono ef- ficaci e tanto meno coerenti con i princìpi che governano il sistema di aggiudicazione degli appalti delineato dalla direttiva. In tale contesto, appare indispensabile preve- dere una diversa modalità per valorizzare la past performance, consistente nell’imple- mentazione di una piattaforma digitale di
monitoraggio dei tempi e delle modalità di esecuzione dei contratti di appalto, basata sui dati acquisiti tramite la BDNCP, i cui esiti sarebbero resi disponibili alle stazioni appaltanti con lo scopo di consentire alle stesse di conoscere come il comportamento tenuto dall’operatore economico nella fase esecutiva di precedenti contratti di appalto abbia inciso su tempi e modalità di esecu- zione dei contratti medesimi. Queste infor- mazioni potrebbero meglio orientare le sta- zioni appaltati contribuendo al migliora- mento della qualità degli affidamenti. In assenza di tali previsioni appare evidente, per definizione più soggetti a fenomeni di rischio corruttivo o di favoritismo, a van- taggio di imprese che, spesso, si rivelano meno efficienti di altre presenti sul mer- cato;
ddd) in materia di « requisiti di par- tecipazione e selezione dei partecipanti » occorreva prevedere, con particolare rife- rimento alle attività nel settore dell’edilizia, tra i requisiti di ordine speciale richiesti il possesso di una qualificazione dell’opera- tore economico basato su criteri di salute e sicurezza e includere, nella presentazione delle offerte, oltre alla presentazione dei documenti che comprovano la corretta si- tuazione dei versamenti contributivi e re- tributivi da parte dell’operatore economico che risponde al bando, anche un certificato degli infortuni occorsi nell’impresa parte- cipante per carenze di sicurezza, emesso dall’INAIL, e prevedere che, qualora tale comportamento sia reiterato nel tempo, lo stesso sia causa di esclusione automatica dell’operatore economico. Occorreva, inol- tre, prevedere che i dati relativi agli infor- tuni occorsi nell’impresa partecipante per carenze di sicurezza siano un elemento di valutazione dei requisiti reputazionali del- l’impresa nell’ambito della gestione del si- stema digitale di monitoraggio delle pre- stazioni da parte dell’ANAC;
eee) in relazione alle modifiche intro- dotte dall’articolo 33 dello schema in esame, relativo all’equivalenza delle tutele in rela- zione all’istituto del subappalto, emerge un preoccupante depotenziamento della norma del vigente Codice. In particolare, mentre l’articolo 119, comma 12 del Codice, nella
formulazione attuale, dispone che il subap- paltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del con- traente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratte- rizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguar- dino le lavorazioni relative alle categorie pre- valenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, la nuova previsione normativa contenuta nello schema in esame introduce un ulteriore elemento di flessibi- lità che consente al subappaltatore di appli- care un contratto collettivo diverso da quello applicato dall’appaltatore, purché questo ga- rantisca ai dipendenti le medesime tutele. La modifica proposta di fatto introduce un fat- tore di incertezza per le stazioni appaltanti tenute a verificare anche in relazione ai su- bappaltatori la sussistenza dell’equivalenza delle tutele. Diversamente, la norma attuale, assicurando che in tutta la filiera si appli- chino i medesimi contratti, appare maggior- mente idonea ad evitare che i subappalti pos- sano divenire uno strumento attraverso il quale eludere le garanzie contrattuali. Per tali motivi occorre mantenere il testo vi- gente. Sempre in materia di subappalto, a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, occorreva intro- durre norme volte a prevedere che l’affidata- rio sia obbligato a dichiarare già al momento dell’offerta quali lavorazioni o servizi in- tenda appaltare, nonché i relativi valori eco- nomici, e a corrispondere al subappaltatore l’intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il rela- tivo importo economico, ribadendo la prio- xxxx sui costi della manodopera e della sicu- rezza, ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull’orga- nizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice; oc- correva in ogni caso prevedere di limitare il ricorso al subappalto a un solo livello aggiun- tivo e ad integrare l’attuale previsione dell’ar- ticolo 119, comma 14, al fine di prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d’opera anche nella esecuzione dei ser- vizi, da verificare mediante la Piattaforma
Mocoa dell’Istituto nazionale della previ- denza sociale;
fff) in relazione all’articolo 34 dello schema in esame, le modifiche introdotte in materia di contratto in corso di esecuzione, relativamente all’emergere di « circostanze impreviste o imprevedibili », rischiano di le- gittimare prassi, già ampiamente in uso tra gli operatori, di richieste di revisione dei con- tratti. Sul tema è bene sottolineare che la giurisprudenza europea ha chiarito, in di- verse occasioni, che la valutazione sulla im- prevedibilità delle circostanze ai fini della modifica di un contratto in corso d’opera andrebbe effettuata caso per caso dalla sta- zione appaltante e non si presta a indica- zioni normative;
ggg) in relazione alle modifiche intro- dotte dall’articolo 38, in materia penali e premi di accelerazione, si evidenzia che l’ob- bligo di corresponsione dei premi di accele- razione, senza disciplinare i criteri di ricono- scimento degli stessi presenta evidenti criti- cità applicative. L’omessa previsione di una modalità di quantificazione del premio di accelerazione suscita perplessità, in costanza dell’obbligo di corrispondere il premio (al ricorrere dei presupposti), in quanto lo rende inattuabile. Considerato altresì che gli isti- tuti in esame (penali e premi) sono destinati ad essere applicabili anche agli affidamenti diretti, per i quali non esiste una disciplina espressa, appare opportuno procedere, in termini generali, ad una puntuale ricogni- zione degli istituti applicabili agli affidamenti diretti, intervenendo, a fini di chiarificazione, onde evitare l’insorgere di numerose contro- versie in sede giurisdizionale;
hhh) in relazione al divieto di attribu- zione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dirigente ai sensi dell’articolo 45 del vigente Xxxxxx, si evidenzia che il mede- simo articolo 45, eleva il massimale di retri- buzione individuale del beneficio dal 50 per cento al 100 per cento della retribuzione an- nua del dipendente ed estende gli incentivi a tutte le tipologie d’appalto, affidamenti di- retti compresi. I dirigenti, pur risultando re- sponsabili di progetto (rup), firmatari di pro- getto per la fase di progettazione, del con- tratto per la fase di affidamento o del CRE/
collaudo per la fase d’esecuzione con relativa assunzione di rischi e responsabilità, perce- piscono un trattamento economico comples- sivo annuale spesso minore, rispetto ai pro- pri collaboratori addetti alla preparazione in bozza delle pratiche (in taluni casi senza nemmeno l’apposizione di alcuna firma). Lo schema in esame non interviene sul punto, laddove sarebbe invece opportuno eliminare tale disparità e prevedere la possibilità per i Dirigenti di percepire, senza alcuna limita- zione né per materia, né per tipologia di ap- palti, né temporale, gli incentivi di che trat- tasi;
iii) l’articolo 48 dello schema in esame riscrive totalmente la disciplina della finanza di progetto, introducendo una regolamenta- zione che risulta per alcuni aspetti contrad- dittoria, di non semplice comprensione e fo- xxxxx di criticità applicative. Il complesso delle modifiche introdotte sul project finan- cing, così come disciplinato dalla norma at- tuale, rischia, in alcuni casi, di riconoscere una posizione di vantaggio all’operatore uscente. In particolare, si evidenziano le cri- ticità connesse alla previsione di un diritto di prelazione a favore del proponente, in quanto anticoncorrenziale e disincentivante alla par- tecipazione di altri soggetti potenzialmente aggiudicatari;
lll) le modifiche introdotte dall’arti- colo 75 dello schema in esame in materia di esclusione automatica delle offerte anomale non pongono rimedio alla criticità relativa al mancato riferimento ai contratti di forni- ture, che andrebbero ugualmente ricompresi nell’ambito di applicazione della disciplina, nonché al mancato riferimento alla motiva- zione circa la ritenuta assenza del carattere transfrontaliero dell’appalto, quale condi- zione di applicazione di tale istituto;
mmm) l’articolo 85 modifica dello schema in esame modifica l’articolo 1, comma 1, dell’Allegato V.3 – Modalità di for- mazione della Cabina di regia, al fine di inte- grarne la composizione con un rappresen- tante del Ministero dell’economia e delle fi- nanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR. Riguardo la composizione si ritiene che la stessa debba essere integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sin-
dacali e datoriali comparativamente più rap- presentative sul piano nazionale e dal Mini- stero del lavoro;
nnn) lo schema in esame introduce il comma 15-bis che chiarisce, secondo quanto già disposto dall’articolo 108 comma 2, i cri- xxxx di aggiudicazione secondo offerta econo- micamente più vantaggiosa: 65 per cento as- sume la forma di prezzo fisso, il restante 35 per cento può essere assoggettato a ribasso. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i cal- coli dell’allegato I.13, ma il tetto, per questo punteggio, deve essere nel limite del 30 per cento;
ooo) sarebbe stato inoltre opportuno intervenire per rafforzare la portata dell’ar- ticolo 170 per la tutela delle forniture « Made in » negli appalti dalla concorrenza sleale preveniente dai Paesi Terzi. In tal senso an- dava inserita una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appal- tanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari di Paesi terzi, la stazione appal- tante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata
valutato che:
a distanza di poco più di un anno dall’acquisto di efficacia del nuovo Codice appalti sono emerse in fase di applicazione delle criticità che imponevano la necessità di modifiche finalizzate a garantire che gli ap- palti pubblici rispettino i principi di sempli- ficazione, trasparenza, equità e tutela del la- voro;
le modifiche proposte dallo schema correttivo in esame contribuiscono, invece, ad aggravare i problemi interpretativi, non- ché a stravolgere l’equilibrio tra i diritti dei lavoratori, le esigenze di semplificazione ed operatività per gli operatori, la qualità delle opere pubbliche, la valorizzazione dei pro- fessionisti e il rafforzamento delle stazioni appaltanti e dei presidi istituzionali preposti al controllo di legalità,
esprime
PARERE CONTRARIO
Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Evi, Ferrari.
ALLEGATO 4
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
e all’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Xxxxxxx Xxxxx e abb.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminata, per i profili di compe- tenza, la proposta di legge n. 805 Xxxxxxx Xxxxx, recante modifiche al decreto legi- slativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre di- sposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sotto- posti a fermo amministrativo, quale risul- tante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente, a cui è abbinata la proposta di legge n. 347,
considerato che la proposta di legge è volta a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei vei- coli fuori uso sottoposti a fermo ammini- strativo, al fine di consentire la rottama- zione di tali veicoli e permetterne il cor- retto smaltimento;
rilevato che gli articoli 1 e 2 preve- dono inoltre la rimozione immediata del veicolo all’atto del suo rinvenimento sul suolo pubblico per motivi attinenti, tra l’altro, alla tutela ambientale e del patri- monio stradale;
evidenziato che l’articolo 1, al comma 2, aumenta la soglia minima dell’ammenda per le violazioni relative alla gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dai relativi componenti e materiali e delle san- zioni amministrative per la raccolta dei veicoli destinati alla demolizione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Sulla missione nei cantieri della strada statale Basentana presso lo svincolo di Pisticci.
RELAZIONE
Nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre 2024, una delegazione della VIII Commissione (Ambiente) ha effettuato un sopralluogo lungo il tratto della strada statale 407 « Ba- xxxxxxx » compreso tra i chilometri 76+400 e 89+400 all’altezza dello svincolo di Pi- sticci (MT), con lo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori che inte- ressano la tratta, attualmente gestita da ANAS S.p.A.
La richiesta del sopralluogo fa seguito a un ciclo di audizioni informali svolte dalla Commissione Ambiente che ha riguardato il sindaco del comune di Pisticci e i rap- presentanti di ANAS. Sui temi oggetto del sopralluogo sono stati altresì svolti degli atti di sindacato ispettivo in Commissione. La delegazione che ha partecipato alla missione era composta dal deputato Xxxxxx (FDI), membro della Commissione Am- biente, e dal deputato Xxxxxx (M5S), non appartenente all’VIII Commissione, che il gruppo Movimento 5 Stelle ha chiesto di inserire nella delegazione in quanto prove- niente dal territorio interessato dal sopral- luogo. La visita si è articolata in tre diverse tappe lungo i 13 chilometri della SS 407 interessati dai lavori di messa in sicurezza. In tale occasione, i membri della delega- zione hanno potuto constatare lo stato di avanzamento delle opere, accompagnati dal responsabile della struttura territoriale della
Basilicata di ANAS.
Nel corso dell’incontro, i rappresentanti di ANAS hanno fornito alla delegazione elementi informativi concernenti il pro- getto, che si articola in due fasi: nella prima, già in corso, è stato fatto presente che si sta procedendo con l’installazione di barriere spartitraffico centrali tipo « New Jersey », per un totale di 55 chilometri già posati su 65 previsti, con un investimento di 35 milioni di euro. Tali barriere hanno lo
scopo di garantire maggiore sicurezza stra- dale, riducendo i rischi di incidenti e di attraversamento della carreggiata. La se- conda fase – attualmente in fase di pro- gettazione – prevede l’adeguamento della piattaforma stradale alla nuova configura- zione geometrica, la razionalizzazione degli accessi esistenti ai fondi e la creazione di interscambi con la viabilità locale per age- volare l’inversione di marcia.
Al termine del sopralluogo, si è svolto un incontro presso il comune di Pisticci, a cui hanno partecipato – oltre alla delega- zione parlamentare e ai rappresentanti di ANAS – il sindaco di Pisticci, alcuni mem- bri del consiglio comunale, l’assessore con delega alle infrastrutture, reti idriche, tra- sporti e protezione civile della regione Ba- silicata e rappresentanti delle associazioni territoriali, tra cui il Tavolo Verde Puglia- Basilicata. Durante l’incontro, il sindaco ha ribadito l’urgenza di garantire la sicurezza dei cantieri stradali, evidenziando altresì la necessità di completare le opere di accesso ai fondi, e, nel lungo periodo, di adeguare lo svincolo per Xxxxxxxx. Sullo stesso punto è intervenuto anche l’assessore regionale, il quale ha spiegato che gli interventi per lo svincolo di Marconia – finanziati dalla regione con 24,2 milioni di euro – preve- dono l’allargamento della piattaforma stra- dale, la messa in sicurezza degli accessi a raso e la costruzione di rami complanari per consentire un accesso più agevole alla strada Basentana. L’assessore, inoltre, ha sottolineato la necessità di armonizzare i tempi degli interventi in corso e futuri con le esigenze delle aziende presenti sul ter- ritorio, al fine di limitare i disagi logistici ed economici.
Dal canto loro, i rappresentanti delle
associazioni territoriali e degli imprendi- tori agricoli hanno lamentato le difficoltà
derivanti dall’installazione delle barriere spartitraffico « New Jersey » che hanno, di fatto, interrotto la continuità dei fondi agri- coli senza che fossero predisposte rotatorie o corsie per l’inversione di marcia. Tale situazione costringe i mezzi agricoli a per- correre notevoli distanze per poter acce- dere ai fondi opposti. Tra le soluzioni pro- spettate è stata avanzata la proposta di realizzare sottopassi o sovrappassi per con- sentire una più agevole movimentazione dei mezzi e ridurre i disagi.
Nel corso dell’incontro è emerso un aspetto particolarmente rilevante concer- nente le richieste di accesso ai fondi. Negli scorsi mesi, infatti, ANAS ha veicolato un documento per richiedere ai proprietari l’accesso ai fondi in modo tale da consen- tire la realizzazione degli interventi neces- sari. A tal riguardo, i rappresentanti delle associazioni hanno stigmatizzato la formu- lazione poco chiara del suddetto docu- mento che ha generato incomprensioni e preoccupazioni da parte degli imprenditori agricoli.
Da parte loro, i rappresentanti di ANAS hanno ribadito l’impegno a valutare le os- servazioni ed espresso la propria disponi-
bilità a recepire le esigenze del territorio, sottolineando, tuttavia, che le eventuali mo- difiche progettuali dovranno essere presen- tate entro il mese di gennaio 2025, per non prolungare ulteriormente i tempi dell’in- tero progetto.
Nelle conclusioni dell’incontro, il depu- xxxx Xxxxxx ha riconosciuto l’importanza della messa in sicurezza della SS 407 per ridurre l’incidentalità e la mortalità stra- dale, evidenziando la necessità di garantire continuità e accessibilità ai fondi agricoli. Ha auspicato, inoltre, un rapido completa- mento dei lavori – senza trascurare le esigenze degli imprenditori locali – e una maggiore chiarezza per quanto concerne le richieste di accesso ai fondi, in modo tale da evitare dubbi e fraintendimenti.
A sua volta, il deputato Xxxxxx ha sot- tolineato l’importanza di individuare un punto di convergenza tra le legittime esi- genze dei cittadini e le necessità tecniche di ANAS, auspicando che la questione possa essere affrontata in modo collaborativo e senza pregiudizi politici, così da garantire risposte tempestive e concrete alla comu- nità.
ALLEGATO 6
Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla COP29 di Baku.
RELAZIONE
Una rappresentanza di osservatori par- lamentari in seno alla delegazione italiana ha partecipato, su invito del Ministro del- l’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Fratin, alla prima parte della 29a Conferenza delle Parti della Con- venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si è svolta a Baku (Azerbaigian) dall’11 al 22 novembre 2024. La delegazione parlamentare ha preso parte alla COP29 nel periodo 12-17 novem- bre 2024.
Sono stati designati a partecipare, per la Camera dei Deputati, i seguenti deputati componenti della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici: il Presidente Xxxxx Xxxxxxx (FDI), l’xx. Xxxxx Xxxxxxx (PD-IDP) e l’xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (FDI) per conto del Gruppo italiano presso la UIP. Per il Senato della Repub- blica è stato designato a far parte della delegazione italiana il senatore della 8a Commissione (Ambiente, transizione ecolo- gica, energia, lavori pubblici, comunica- zioni, innovazione tecnologica) Xxxxxx Xxxx ((PD-IDP).
Attività della rappresentanza parlamentare
Nella prima giornata di lavoro (12 no- vembre), la delegazione italiana si è trat- tenuta principalmente nel Padiglione ita- liano, allestito per la prima volta in colla- borazione fra MASE e MAECI.
Con i suoi 47 eventi (6 promossi diret- tamente dal MASE), il Padiglione ha favo- rito il confronto tra pubblico, privato e società civile su temi quali la finanza cli- matica, la decarbonizzazione, la resilienza e l’adattamento, la tecnologia e l’innova- zione, il ruolo dei giovani e delle comunità locali, la biodiversità. Gli eventi hanno messo a sistema tutti gli attori della cooperazione
internazionale, coinvolgendo non solo fi- gure politiche e istituzionali, ma anche esponenti del mondo imprenditoriale, della ricerca e delle organizzazioni della società civile.
Si ricorda che hanno partecipato alla Cop29 di Baku il Ministro della Salute Xxxxxx Xxxxxxxxx, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, il Vicemi- nistro degli Affari Esteri e della Coopera- zione internazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicu- rezza energetica Xxxxxxx Xxxxxxx.
La delegazione parlamentare ha preso parte al confronto, incontrando diversi pro- tagonisti pubblici e privati e partecipando ad alcuni degli eventi citati. In particolare, ha seguito l’evento a cura di ECCO – The Italian Climate Change dedicato a « Un nuovo piano d’azione per l’elettrificazione in Eu- ropa: ostacoli e opportunità per la trasfor- mazione industriale », nel quale un panel di esperti ha approfondito gli aspetti relativi all’utilizzo della elettrificazione per la ri- duzione delle emissioni di CO2 quale stru- mento per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, con l’auspicio di porre al centro dell’attenzione politica l’a- nalisi delle difficoltà e dei vantaggi di que- sto piano di transizione. La delegazione ha quindi incontrato il direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione internazionale, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, che ha descritto gli impegni dell’Agenzia nell’ambito della cooperazione per il clima, presentando i progetti di contrasto e di adattamento degli impatti climatici nei Paesi partner, con un focus sulle azioni in Africa legate al « Piano Xxxxxx »; il direttore Xxxxxxx ha quindi approfondito i diversi aspetti relativi all’at- tività volta alla cooperazione e partenariato e a quella volta a favorire l’accesso ai mercati attraverso il supporto agli opera-
tori privati, soprattutto di piccole e medie dimensioni.
Nella stessa giornata, la delegazione ha incontrato il professor Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Inviato Speciale dell’Italia per i Cambia- menti Climatici, che ha illustrato la posi- zione dell’Italia in merito alla questione della finanza climatica, il principale tema di negoziazione in questa edizione della COP, con il New Quantified Goal del fondo per il clima e del fondo Loss and Damage. Xxxxxxx ha sottolineato la necessità di de- finire il quadro di riferimento, prima an- cora dei numeri del finanziamento: occorre stabilire le regole, chiarire chi finanzia e cosa si finanzia attenendosi a criteri di trasparenza e di accessibilità che favori- scano l’accesso alle risorse ai paesi che più ne hanno bisogno. Occorre poi capire a quale tipo di finanziamenti si vuole ricor- rere (a fondo perduto, prestiti o investi- menti) e – aspetto centrale – è necessario coinvolgere il settore privato per poter far fronte agli elevati importi che la finanza climatica ha ormai raggiunto. Sono stati presenti a questi incontri anche gli Amba- sciatori di Italia in Azerbaijan, Xxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx, e di Azerbaijan in Italia, Xxxxxx Xxxxxxx. Quest’ultimo, dopo aver ricordato gli ottimi rapporti tra i due Paesi in tutti i settori e non soltanto in quello energetico, ha parlato della scelta di svol- xxxx la COP29 a Baku, nonostante le pole- miche suscitate dal fatto che per la seconda volta la scelta sia ricaduta su un paese produttore di idrocarburi; ha infine ricor- dato il ruolo costruttivo svolto dall’Italia anche nei colloqui di pace in corso con l’Armenia. Sempre il 12 novembre, i par- lamentari hanno presenziato alla firma del Cooperation Agreement per il settore della distribuzione del gas da parte dell’ammi- nistratore delegato di Italgas, Xxxxx Xxxxx, e del Vicepresidente di SOCAR (compagnia energetica dell’Azerbaigian), responsabile per il gas, Xxxxxx Xxxxxxxx. Tra i principali ambiti di collaborazione figurano lo scam- bio di best practices e tecnologie per incen- tivare la transizione energetica e la digita- lizzazione, con particolare attenzione alla decarbonizzazione delle infrastrutture tra- mite il rilevamento delle dispersioni di gas.
Il giorno successivo la delegazione ha assistito in plenaria all’intervento del Pre- sidente del Consiglio, Xxxxxxx Xxxxxx, nel secondo giorno del World Leaders Climate Action Summit. Nel suo discorso, il Presi- dente Meloni ha sottolineato il ruolo del multilateralismo per raggiungere gli ambi- ziosi obiettivi di miglioramento di effi- cienza energetica e di finanziamento cli- matico posti a Dubai. Ha poi affermato che l’Italia intende adottare un approccio prag- matico che difenda la natura mettendo al centro l’uomo. Il processo di decarboniz- zazione deve quindi prendere in conside- razione la sostenibilità dei sistemi produt- tivi e sociali e per fare questo la via da percorrere è quella della neutralità tecno- logica, perché sono più di una le alternative alle fonti fossili. Secondo il Presidente del Consiglio, il mix energetico deve includere non solo rinnovabili, ma anche gas, biocar- buranti, idrogeno, cattura della CO2 e, in futuro, il nucleare da fusione, su cui l’Italia è impegnata in prima linea e che desidera rilanciare.
Nel pomeriggio, i parlamentari si sono
recati nell’ufficio dei negoziatori italiani, dove hanno incontrato la capo-negoziatrice Xxxxxxxx Xxxxxxx e il Direttore Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxx che hanno presentato il personale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e i rappresen- tanti del sistema della ricerca italiana im- pegnati nei tavoli tecnico-scientifici sul ne- goziato e nella cooperazione bilaterale e multilaterale sui temi dell’ambiente, del clima e dell’energia. Durante la riunione sono state approfondite le principali que- stioni oggetto della Conferenza e sono state presentate le principali iniziative di coope- razione internazionale, con un focus spe- cifico sull’Azerbaigian e sui Paesi dell’A- frica subsahariana, nonché sulle iniziative del G7 a presidenza italiana « Adaptation Accelerator Hub », « Energy 4 Growth » e
« Youth4Climate ». Nei giorni successivi la
delegazione ha incontrato anche rappre- sentanti di Xxxx, che hanno presentato un’a- nalisi dei mercati esteri di principale inte- resse per l’azienda. A latere dell’evento
« Dalla politica alla pratica: la finanza cli- matica a misura di bambino », cui è inter-
venuto Xxxxxxx Xxxxxxx, sottosegretario del MASE, la delegazione parlamentare ha avuto un incontro con Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti, in quanto partecipe del Fondo Loss & Da- mage.
Negoziati ed esiti della COP29
Come spesso accaduto nelle edizioni pre- cedenti, anche la COP 29 di Baku è stata caratterizzata da un contesto negoziale com- plesso che ha coinvolto stati, gruppi di stati e la vasta e articolata platea degli stakehol- der (società civile, imprese, organizzazioni non governative, etc.) che partecipa alla conferenza onusiana. Tra gli elementi og- getto di critica nel dibattito pubblico l’op- portunità di svolgere la COP climatica in un paese, l’Azerbaigian, produttore di com- bustibili fossili, come del resto era acca- duto anche per la COP28 tenuta a Dubai. Nel discorso di apertura, il presidente azer- baigiano Xxxxx Xxxxxx ha respinto polemi- camente le critiche all’Azerbaigian in tema di diritti umani e transizione ecologica e ha ricordato il ruolo che il suo Paese svolge come fornitore di gas ai principali stati europei.
Nel complesso negoziato della COP29, che ha visto al centro la questione della finanza climatica, si sono confrontate le posizioni divergenti dei Paesi in via di svi- luppo e delle economie avanzate. Se i primi facevano appello, come di consueto, alle responsabilità storiche delle nazioni svilup- pate e richiedevano un impegno finanziario rilevante per le esigenze climatiche, i se- condi sostenevano un superamento della tradizionale divisione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo (tra i quali sono ancora annoverati paesi come Cina e India) e auspicavano che anche le grandi econo- mie emergenti divenissero stati donatori.
Le aspettative elevate per gli esiti della Conferenza erano anche legate ai risultati importanti raggiunti dalle due conferenze precedenti: la COP27, che ha approvato il Fondo per le perdite e i danni, e la COP28, che ha raggiunto un accordo globale per abbandonare in modo rapido ed equo tutti i combustibili fossili nei sistemi energetici, triplicare le energie rinnovabili e aumen- tare la resilienza climatica.
Il compromesso che ha chiuso la COP29 è stato raggiunto il 24 novembre 2024 (due giorni dopo la conclusione programmata della Conferenza) con l’adozione di un pac- chetto di Decisioni denominato Baku Cli- mate Unity Pact. La principale decisione della Conferenza è stata l’individuazione del nuovo target della finanza climatica post 2025, in gergo il Nuovo Obiettivo Col- lettivo Quantificato (New Collective Quan- tified Goal, NCQG).
Il nuovo obiettivo di finanza climatica prevede che tutti gli Stati si impegnino a creare le condizioni per mobilitare cumu- lativamente almeno 1.300 miliardi l’anno entro il 2035 da tutte le fonti di finanzia- mento (pubbliche e private) e da « tutti gli attori ». Tutti i paesi sono « chiamati » a
« lavorare insieme » per aumentare la fi- nanza climatica verso i paesi in via di sviluppo.
Il secondo target deciso a Baku riguarda in particolare i paesi sviluppati e ha por- tato a 300 miliardi annui il contributo da mobilitare per il clima entro il 2035. Una cifra triplicata rispetto al precedente target dei 100 miliardi, stabilito a Copenaghen nel 2009 e ribadito nell’Accordo di Parigi del 2015, che tuttavia non ha soddisfatto una parte di paesi in via di sviluppo e di orga- nizzazioni per il clima che avrebbero vo- luto un impegno maggiore: almeno 500 miliardi e sotto forma di doni e non di prestiti. Tra gli stati più polemici verso l’esito finale India, Bolivia, Cile, Nigeria e i piccoli stati insulari facenti parte del gruppo PSIDIS (Pacific Small Island Developing States).
La decisione sulla finanza climatica è
stata comunque da alcuni considerata « sto- rica » perché ha cambiato per la prima volta l’impostazione su cui si sono tradi- zionalmente articolati i negoziati nell’am- bito della Convenzione Quadro Onu per il contrasto del cambiamento climatico (UNFCCC). Finora sono stati esclusiva- mente i paesi industrializzati (sviluppati) ad avere l’obbligo di contribuire alla fi- nanza climatica, mentre nel testo finale di Baku si dichiara che tutti i paesi possono farlo, anche se non esiste alcun obbligo ma solo un semplice incoraggiamento. In que-
sto modo da una parte si possono creare le condizioni per spingere economie emer- genti e con elevate emissioni e capacità contributiva come Cina, Xxxxx del Sud, Arabia Saudita e Brasile, a fare la loro parte, ma dall’altra non vengono imposti vincoli e si lascia l’apporto di questi paesi in una sfera volontaria e che non viene computato nei 300 miliardi annui.
L’intesa finale prevede l’istituzione di una roadmap di attività « da Baku a Be- lem », cioè da oggi fino alla COP30 in Brasile a novembre 2025. Il compito di tali attività è capire come mobilitare i 1.300 mld $ l’anno, con un focus su sovvenzioni, strumenti a tassi agevolati e che non gene- rano debito, e misure per creare « spazio fiscale ». In vista della prossima COP30 in Brasile, tutti i Governi sono chiamati a presentare, entro febbraio 2025, i nuovi obiettivi climatici nazionali (i c.d. NDCs 3.0), necessariamente più ambiziosi e com- prensivi di tutti i settori produttivi.
Un altro risultato della COP 29 di Baku
è stata la regolazione del mercato interna- zionale del carbonio, ovvero il sistema di scambio dei crediti di emissione, secondo l’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, che per diversi anni non aveva trovato un’intesa per la sua applicazione. Per quanto ri- guarda il commercio da Paese a Paese, la decisione della COP29 fa chiarezza su come i Paesi autorizzeranno il commercio dei crediti di carbonio e su come funzione- ranno i registri che lo monitorano. I Paesi inoltre hanno concordato gli standard per un mercato centralizzato del carbonio nel- l’ambito delle Nazioni Unite. Questo mec- canismo, noto come Meccanismo di accre- ditamento dell’Accordo di Parigi, istituisce un mercato globale del carbonio regolato da standard internazionali per garantire integrità, trasparenza e funzionamento equo del sistema e consentirà di evitare il doppio conteggio delle riduzioni di emissioni; di includere progetti per rimozioni e stoccaggi verificabili e misurabili; di riformare il vecchio sistema di cooperazione climatica del Clean Development Mechanism (CDM). Il nuovo sistema, che sarà basato sulla scienza e considererà tutte le alternative tecnologiche possibili, permetterà a uno
Stato di ridurre formalmente le proprie emissioni di CO2 anche attraverso investi- menti green in un paese terzo.
Da segnalare anche i risultati raggiunti sui filoni dell’adattamento, con un au- mento dei fondi a ciò destinati, e della trasparenza, mentre si registra un passo indietro sul piano della mitigazione. Ri- spetto al linguaggio della COP28, il testo finale di Baku non prevede infatti alcuna menzione esplicita dell’abbandono gra- duale dei combustibili fossili, ma solo un riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso innovazioni tecnologiche ed efficienza energetica.
Anche nell’edizione 2024 l’Italia ha gio- cato un ruolo di primo piano all’interno della delegazione negoziale europea, gui- data dal Commissario per l’Energia Wopke Xxxxxxxx. In linea con l’intervento del Pre- sidente Meloni (di cui si dà conto sopra), il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché Capo della delegazione italiana, On. Xxxxxxxx Xxxxxx, ha affermato di aver « portato a Baku lo spirito del Piano Xxxxxx per l’Africa ». Fra gli obiettivi ita- liani ai tavoli negoziali vanno segnalati l’al- largamento della base dei Paesi donatori, la contabilizzazione dei contributi delle ban- che multilaterali di sviluppo nei flussi fi- nanziari per il clima, l’incoraggiamento di iniziative filantropiche e la promozione della partecipazione dei soggetti privati al finan- ziamento di grandi progetti per la decar- bonizzazione dei Paesi più vulnerabili come motore di sviluppo per le loro economie.
Dimensione parlamentare
Sabato 16 e domenica 17 novembre si è svolta la Riunione parlamentare della COP29, organizzata congiuntamente dall’U- nione interparlamentare e dal Milli Majlis della Repubblica di Azerbaijan. Per la prima volta, i lavori parlamentari a margine della Convenzione sul clima sono stati articolati su due giornate di lavoro. Hanno preso parte al meeting oltre 300 tra parlamentari ed esperti provenienti da 66 paesi.
I lavori sono stati aperti dalla Speaker del Milli Majlis, Xxxxxx Xxxxxxxx, che ha definito il cambiamento climatico la più
grande sfida dell’umanità, che va oltre i confini nazionali e richiede sforzi collettivi. La Presidente dell’Unione interparlamen- tare, Xxxxx Xxxxxx, ha sottolineato la re- sponsabilità dei parlamentari a colmare il gap che esiste tra gli impegni assunti in sede di accordi internazionali in materia di azione climatica e la loro realizzazione sul piano nazionale. Il Segretario Esecutivo delle Nazioni Unite per i Cambiamenti Cli- matici, Xxxxx Xxxxxx, ha invece dichiarato che « Il Nuovo Obiettivo Collettivo Quanti- ficato sui Finanziamenti per il Clima sarà una forza abilitante fondamentale per i Paesi di tutto il mondo – specialmente per quelli che hanno più difficoltà con i finan- ziamenti per il clima. Il sostegno parlamen- tare ai negoziatori può essere una forza potente per il progresso e l’ambizione ».
I lavori si sono conclusi con un inter-
vento del Segretario generale dell’Unione interparlamentare, Xxxxxx Xxxxxxxx, che ha ribadito l’urgenza di un’azione parla- mentare volta a trasformare gli impegni per il clima in risultati concreti e misura- bili, in uno spirito di cooperazione e de- terminazione, indicando come strada da seguire le « 10 azioni per un più forte impegno nazionale per il clima » indicate dalla UIP.
Al termine della riunione è stata adot- tata una dichiarazione in cui i parlamen- tari sono esortati a fare pressione sui ri- spettivi governi per destinare più risorse alla transizione da carburanti fossili verso un’energia pulita e rinnovabile. Il docu- mento invita poi a sostenere i governi nella riduzione delle emissioni di CO2, in parti- colare di metano, e di stabilire precisi obiet- tivi in questo senso nei loro impegni na- zionali (NDCs). Collegandosi al tema prin- cipale della COP29, i parlamentari hanno poi sottolineato l’urgenza che i paesi più avanzati rispettino i propri impegni di fi- nanza climatica a favore dei paesi in via di sviluppo e che sostengano le riforme delle istituzioni finanziarie competenti per mi- gliorare l’accessibilità ai finanziamenti. Inol- tre, si incoraggiano tutti i paesi a fornire forme di sostegno volontario attraverso il trasferimento di fondi nel Loss and Da-
mage, in particolare a favore dei piccoli stati insulari in via di sviluppo.
Incontro bilaterale italo-azero
Il 13 novembre, presso la sede del Milli Majlis, il Parlamento dell’Azerbaijan, la de- legazione italiana ha avuto un incontro con una delegazione della Commissione per le risorse naturali, l’energia e l’ambiente, gui- data dal presidente Xxxxx Xxxxxxxx e com- posta dalla Vicepresidente Xxxxx Xxxxxxxx e dai deputati Xxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxx- nov. Il Presidente Xxxxxxxx si è detto ono- rato dell’amicizia con l’Italia, che assume un valore ancora maggiore nell’attuale con- testo mondiale. La collaborazione con l’I- talia è attiva in tutti i settori, non soltanto in quello energetico, e l’auspicio è che essa possa essere di esempio anche per gli altri paesi. Il Presidente Xxxxxxx, nel ringraziare dell’accoglienza ricevuta, ha espresso la con- vinzione che il partenariato tra i due Paesi possa fare la differenza e ha ribadito la solidità dei legami, confermata dalla pre- senza del Presidente del Xxxxxxxxx Xxxxxx ai lavori della COP. Il Presidente Xxxxxxx ha ricordato, tuttavia, che esistono sfide da superare in campo energetico e ambientale e ha lodato l’impegno dell’Azerbaijan nel voler investire in nuove tecnologie per lo sviluppo di energie rinnovabili, attraverso il reimpiego dei guadagni che provengono dalla vendita di gas in Europa. Il senatore Xxxx, sottolineando il positivo impatto di riqua- lificazione urbana che si osserva in Azer- baijan, ha ricordato il progetto di coope- razione per lo sviluppo di programmi di ingegneria tra il Politecnico di Torino e l’ADA University di Baku, che ha invitato a sostenere. Dal canto suo, l’on. Xxxxxxx ha rilevato l’importanza del messaggio trasver- sale che emerge dalla COP di Baku in materia di difesa dell’ambiente, che l’Azer- baijan vuole far proprio e divulgare. A tale scopo la capacità di integrazione che è propria di questo paese può giocare un ruolo importante, perché può rappresen- tare un contributo verso un futuro senza conflitti.
La Vice Presidente Xxxxxxxx, che pro- viene dal Karabakh, ha ricordato i nume-
rosi progetti in corso per la ricostruzione del territorio dopo la fine della guerra contro l’Armenia, ma ha lamentato il ral- lentamento del ripopolamento della re- gione a causa delle numerose mine ancora presenti sul territorio, che hanno già cau- sato la morte di oltre 400 persone. In questo quadro, ha avanzato la proposta che accanto ai 17 obiettivi di sviluppo sosteni- bile delle Nazioni Unite se ne affianchi un 18° volto allo sminamento nelle zone di guerra che causano numerose vittime, oltre a procurare ingenti danni alla fauna e al territorio (1). Il Presidente Xxxxxxx ha garan-
(1) Si osserva che nel documento finale approvato dalla riunione parlamentare della COP29 il 17 no-
tito il sostegno dell’Italia a tale proposta e, al termine dell’incontro, ha invitato i par- lamentari azerbaigiani a Roma per conti- nuare uno scambio di opinioni sui temi di interesse comune.
Sabato 16 novembre la delegazione è stata invitata ad una colazione di lavoro dal Presidente del Gruppo di amicizia parla- mentare Azerbaijan-Italia, Xxxx Xxxxxxx, a cui ha preso parte anche l’Ambasciatore azerbaijano in Italia, Xxxxxx Xxxxxxx.
vembre, al punto 5 si chiede ai parlamentari di diffondere maggiore comprensione, all’interno della comunità internazionale, sui danni ambientali cau- sati dalle mine e dagli ordigni inesplosi nelle zone di conflitto e post-conflitto, rispondendo alle richieste di assistenza dei paesi bisognosi in questo ambito.