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Relazione Clausole campione

Relazione. Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87, del 5 ottobre 1987, ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee aggiungendovi l'allegato X, contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo. In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico: gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X riguardano infatti le retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi suddetti. Secondo questo regime, la retribuzione è corrisposta in Belgio in euro, ma può anche essere corrisposta, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest’ultimo caso, alla parte della retribuzione corrisposta in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore. Conformemente all’articolo 13, primo comma, del suddetto allegato, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88, del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. Dall’entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, a decorrere dal 1º maggio 2004 (regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, del 22 marzo 2004), tale regime pecuniario si applica anche agli agenti contrattuali. Conformemente all’articolo 13, primo comma, dell’allegato X del nuovo statuto, il Consiglio fissa una volta all’anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009, sono stati fissati dal Consiglio con regolamento (UE) n. 768/2010, del 26 agosto 2010. La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2010 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi. Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori dell’Unione si basa sul principio dell’equivalenza del potere d’acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale e quelle di Bruxelles, conformemente all'articolo 64 dello statuto. L’applicazione di questo principio richiede il calcolo delle parità economiche, che viene effettuato da Eurostat. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. L’operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità econ...
Relazione. La seconda parte del comma è incostituzionale. Le modalità e la finalità del riversamento allo Stato devono seguire il giudizio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014. Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro IN ALTERNATIVA Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse.”
Relazione. Con istanza…, le sopra indicate parti hanno richiesto alla Commissione la certificazione del contratto di collaborazione a progetto. Elementi qualificanti la fattispecie, ai sensi della disciplina contenuta negli articoli 61-69 del D. Lgs. 276 del 2003, cui anche i contraenti fanno espresso riferimento nel contratto sono l’autonomia del collaboratore, la coordinazione con il committente, l’irrilevanza del tempo nell’esecuzione della prestazione e il requisito fondamentale del progetto (programma di lavoro o fase di esso). Nella fattispecie, trattandosi di un committente che ha come oggetto sociale “la promozione ed offerta all’utenza di servizi e prodotti di telefonia...”, attraverso un’attività tipica di call center, assume importanza il riferimento alla recente circolare Ministeriale (la n. 17 del 14 giungo 2006) sulle xx.xx.xxx. nei call center. Pertanto, a seguito dell’esame da parte della sottoscritta relatrice del contratto in questione e del progetto ivi descritto, alla luce delle predette disposizioni normative, oltre che delle linee guida alla certificazione della Circolare Ministeriale n. 1 del 2004, secondo il parere della scrivente è possibile certificare il contratto tra la Società X e il sig. (…) quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Infatti, emerge chiaramente dalla formulazione letterale delle pattuizioni che il collaboratore svolgerà “l’attività di promozione ed offerta di determinati e specifici servizi e prodotti di telefonia quali pc, adsl, linee telefoniche...” diretta in particolare a nuclei familiari e a professionisti in “piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e di rispetto di orario di lavoro...”. Lo stesso compenso, a cui si aggiunge un “bonus” premiale, è svincolato dall’elemento temporale ed è collegato al raggiungimento di alcuni indici di produttività. La coordinazione con il committente viene effettuata per il tramite di un supervisor della Società, presente, di regola, nei locali di lavoro, individuato nella persona della sig.ra (…) e anche attraverso riunioni periodiche per fare il punto della situazione. La professionalità del collaboratore è stata preventivamente accertata dalla Società attraverso un colloquio ed un esame del curriculum cui è seguita la frequentazione di uno specifico corso di formazione della durata di una settimana. Alla luce delle disposizioni ministeriali sui call center, lo stesso sistema informatico, chiamato p...
RelazioneIl sistema contabile degli Organismi pagatori è definito dai regolamenti unionali e non è facilmente riconducibile nell’ambito delle ordinarie regole contabili applicabili alle amministrazioni pubbliche italiane. Inoltre, la differenziazione tra le regioni che hanno costituito un proprio organismo pagatore e quelle che si avvalgono dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, fa sì che ci siano diversi strumenti e tempi di adeguamento degli stessi bilanci (DLgs 118/2011 per gli organismi pagatori regionali e DLgs 91/2011 per AGEA) che rendono difficile creare un organico sistema contabile armonizzato. Pertanto, la proposta di emendamento si propone di ovviare a questo disallinamento, prevedendo gli stessi tempi e le stesse regole per tutti i soggetti che agiscono come organismi pagatori sul territorio nazionale. La proposta è riferita esclusivamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati. Il bilancio di funzionamento dei soggetti gestori (regioni/enti strumentali) rimane soggetta all’applicazione del DLgs 118/2011.
RelazioneLe parti sono contraenti indipendenti del presente Contratto e declinano espressamente qualsiasi relazione di partnership, accordo di franchising, joint venture, agenzia, rapporto dipendente/datore di lavoro, fiduciario o altro tipo di relazione speciale. Le parti non intendono il presente Contratto quale messo per arrecare vantaggio o stabilire diritti o cause di azioni per o per conto di qualunque persona fisica o giuridica diversa dalle parti e dalle Affiliate sottoscritte. Il Contratto non intende dare luogo a beneficiari di terze parti di alcun tipo. La Società non è autorizzata a dichiarare nei confronti di terzi di disporre diritti per vincolare McAfee in alcun modo e si impegna a non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia per conto di McAfee.
RelazioneAREA DI CANTIERE
RelazioneAREA DI CANTIERE Inbaseall’esperienzadell’ufficio, per le situazioni piùnormalmentericorrentisuicantieridimanutenzione stradale, si valutano indicativamente i seguenti rischi.
Relazione. La relazione deve indicare: • Data e luogo del campionamento • Nome dell’operatore • Nome del fabbricante • Grandezza del lotto • Numero e tipo di pacchi o palette • Numero dei campioni individuali prelevati secondo il § 3.1 • Stampa identificativa applicata sui campioni • Ogni eventuale scostamento dal presente metodo • Altre informazioni che possano facilitare l’interpretazione del campionamento METODO DI PROVA FEFCO N. 8 1982 (emendato in Maggio 1989, Novembre 1994 e Marzo 1997)
Relazione. Con riferimento alla proposta di inserimento del comma 21: le Regioni ritengono che in generale il collocamento a riposo dei propri dipendenti, con i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico vigenti ante “decreto salva Italia”, mediante l’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sia in grado di generare risparmi di spesa sui bilanci regionali conseguenti, da un lato, al contenimento della spesa di personale per mancata sostituzione con nuovo personale in ingresso di coloro che cessano per risoluzione unilaterale e dall’altro alla diminuzione dei costi aggiuntivi afferenti, con riferimento al godimento di beni strumentali vari necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Si fa notare che la produzione di risparmi interessa inoltre lo stesso sistema finanziario pubblico allargato come conseguenza evidente dell’inferiorità del trattamento pensionistico rispetto a quello retributivo. Il trattamento di fine rapporto medesimo verrà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148. Con riferimento alla proposta di inserimento del comma 23: secondo la previsione dell’art. 1, comma 16, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148, il termine finale per l’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro alla maturazione del requisito di anzianità contributiva utile all’accesso alla cosiddetta “pensione anticipata” è stabilito al 31/12/2014; le Regioni ne propongono la relativa reiterazione anche per il triennio 2015-2017 sempre a fini di contenimento della spesa di personale.