Relazione. A seguito di sopralluogo effettuato da personale di questo Ufficio ed alle segnalazioni avute da parte degli utenti del porto si è riscontrato che le banchine di ponente presentano sulle strutture a parete verticale del calcestruzzo ammalorato, angolari in ferro di protezione corrosi ed arredi portuali da sostituire. Tale situazione ha reso necessario predisporre un intervento di manutenzione straordinaria con la predisposizione del progetto preliminare da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale in data 28.12.2007 prot. n° 16173 per l’importo complessivo di € 700.000,00. Il progetto preliminare sopra detto prevede il risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle banchine di ponente del Porto di Gioia Tauro. Il progetto preliminare in parola è stato approvato giusto Decreto Presidenziale n° 94/07 del 31.12.2007 per l’importo complessivo di € 700.000,00 (settecentomila/00)di cui € 557.000,00 per lavori compresi gli oneri della sicurezza ed € 143.000,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione. Detta spesa trova copertura con i fondi a carico del cap. U 108050 p.p. esercizio finanziario 2007 giusto prenotazione impegno di spesa datato 31.12.2007 ed allegato al Decreto 94/07. In dipendenza a quanto sopra è stata redatta la progettazione esecutiva inerente i “Lavori di risanamento delle strutture a parete verticale e degli arredi portuali delle banchine di ponente del porto di Gioia Tauro” . L’intervento consiste nella preventiva demolizione del calcestruzzo ammalorato presente sulle pareti verticali delle banchine, la successiva pulitura dei ferri di armatura e la realizzazione del nuovo copriferro con prodotti specifici di risanamento. Unitamente al risanamento del calcestruzzo verrà eseguita la pulizia, ove possibile, di tutti gli arredi portuali ferrosi nonché la loro successiva verniciatura con la sostituzione integrale delle parti di strutture ammalorate. In particolare l’intervento consiste nei seguenti lavori: - demolizione del calcestruzzo ammalorato presente sulle pareti verticali delle banchine mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato di calcestruzzo che presenta caratteristiche di omogeneità; - pulitura dei ferri di armatura e trattamento degli stessi con prodotti a base di polimeri di resine sintetiche applicato a pennello; - ricostruzione della struttura di calcestruzzo per la realizzazione del copriferro della armatura trattata con prodotti cementizi a base di legan...
Relazione. Responsabile Unico del Procedimento
Relazione. Premesso che: Set Distribuzione SPA si trova nella necessità di costruire una nuova cabina elettrica in comune di Castelnuovo, località Pariolo, su parte della p.f. 358/1 nel cc di Castelnuovo identificabile quale cabina elettrica Pariolo- CC Castelnuovo. la p.f. 358/1 risulta di proprietà del signor Xxxxxx Xxxxxx il quale accetta di vendere a Set Distribuzione Spa l’appezzamento di terreno utile per il nuovo impianto la p.f. 358/1 risulta gravata da diritto reale intavolato sub GN 2232/70 di data 10/11/2005 a favore del Comune di Castelnuovo quale” diritto di servitù di tollerare la rete idrica con diritto di accedere ai fondi serventi per le eventuali opere di manutenzione e riparazione con qualsiasi mezzo anche meccanico. Il diritto reale sopraccitato interferisce con la nuova cabina elettrica che Set Distribuzione SPA intende installare. Con nota di data 17.05.2022 assunta al n° 2446 del protocollo comunale Set Distribuzione SPA trasmetteva copia dell’Accordo preliminare tra Set Distribuzione SPA, Comune di Castelnuovo e Perdrin Xxxxxx per lo spostamento servitù di acquedotto per la realizzazione di cabina elettrica di trasformazione MT/bt denominata Pariolo. Atteso che l’operazione di spostamento della servitù trova attuazione attraverso l’impegno da parte del comune di Castelnuovo, a titolo di permuta, irrevocabile per se e propri aventi causa a rinunciare alla servitù sub GN 2232/70 di data 10/11/2055 limitatamente all’aggravio della p.f. 358/1. Nel contempo e con medesimo atto il signori Xxxxxx Xxxxxx a titolo di permuta, si impegna irrevocabilmente per se e propri aventi causa a costituire a carico del comune, che allo stesso titolo si impegna ad accettare, una servitù a tollerare la rete idrica con diritto di accedere ai fondi serventi per le eventuali opere di manutenzione e riparazione con qualsiasi mezzo anche meccanico e precisamente nella estensione e posizione risultante dalla planimetria n° 133-2022 di data 07.04.2022 elaborata a cura e spese di SET Distribuzione SPA e allegata all’accordo preliminare. Evidenziato che , in relazione a tale impegno, in questa sede si sottopone al Consiglio comunale: - la proposta di sottoscrivere un accordo preliminare tra Set Distribuzione SPA, Comune di Castelnuovo e Xxxxxx Xxxxxx per lo spostamento servitù di acquedotto per la realizzazione di cabina elettrica di trasformazione MT/bt denominata Pariolo.
Relazione. AREA DI CANTIERE
Relazione. AREA DI CANTIERE Inbaseall’esperienzadell’ufficio, per le situazioni piùnormalmentericorrentisuicantieridimanutenzione stradale, si valutano indicativamente i seguenti rischi.
Relazione. Le parti sono contraenti indipendenti del presente Contratto e declinano espressamente qualsiasi relazione di partnership, accordo di franchising, joint venture, agenzia, rapporto dipendente/datore di lavoro, fiduciario o altro tipo di relazione speciale. Le parti non intendono il presente Contratto quale messo per arrecare vantaggio o stabilire diritti o cause di azioni per o per conto di qualunque persona fisica o giuridica diversa dalle parti e dalle Affiliate sottoscritte. Il Contratto non intende dare luogo a beneficiari di terze parti di alcun tipo. La Società non è autorizzata a dichiarare nei confronti di terzi di disporre diritti per vincolare McAfee in alcun modo e si impegna a non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia per conto di McAfee.
Relazione. Com’è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi 460-483, detta disposizioni finalizzate al concorso da parte degli enti territoriali al contenimento dei saldi di finanza pubblica. Ai commi 463 e 464 sono stabilite le regole generali applicabili sui saldi, in termini di competenza e di cassa, alle Regioni, le quali per l’anno 2015 devono conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali ed un saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti. Nel confronto avviato fra Stato e Regioni negli ultimi mesi del 2014, in ordine al pareggio di bilancio, fra le facilitazioni o deroghe alla regola generale del pareggio di bilancio concesse dal MEF, su esplicita richiesta delle regioni soprattutto del Sud (Puglia in particolare), venne inclusa la possibilità, recepita con il comma 466, punto 3), della legge n. 190/2014 di escludere dal calcolo dei saldi di cassa e di competenza le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. La deroga fu chiesta anche per il cofinanziamento nazionale della spesa comunitaria ma tale possibilità fu negata in quanto rappresentava un maggiore costo in termini di indebitamento netto (fu inserito solo in extremis un tetto di euro 700 milioni per gli enti territoriali con l’art. 1, comma 145, lettera a), della medesima legge n. 190/2014, come sostituito dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78). La disposizione contenuta nel comma 466, punto 3), della legge n. 190/2014, è finalizzata a consentire alle Regioni, in chiusura della programmazione 2007-2013, al fine di non incorrere nelle riduzioni dei programmi, di realizzare la spesa comunitaria, non solo in corrispondenza delle relative entrate ma anche in eccedenza rispetto al valore di queste ultime. La predetta previsione normativa, tuttavia, per alcune Regioni che negli anni scorsi hanno subito il blocco dei pagamenti da parte della Commissione Europea a valere sui programmi operativi regionali si è rivelata particolarmente penalizzante a seguito della revoca della sospensione e successivo trasferimento simultaneo dalla Commissione europea, nel corrente esercizio finanziario, delle somme dovute a valere sugli anni precedenti. Infatti, il caso della Regione Calabria è emblematico in quanto nel 2015 è stato ufficializzato lo sblocco dei pagamenti XXXX 0000-0000 e, di conseguenza, è stata trasferit...
Relazione. In data 20 maggio 2004 è stata sottoscritta convenzione urbanistica relativa al Programma Integrato “ex Xxxxxx Xxxxxxx”, in esecuzione di Accordo di Programma approvato con decreto dell’assessore regionale al territorio n. 18457 del 4 novembre 2003. Nella fase attuativa del programma integrato, sono emerse esigenze finalizzate ad apportare modifiche all’assetto urbanistico funzionale, con particolare riferimento all’ insediamento di funzioni residenziali nella vasta area, ubicata all’interno del sub-ambito di trasformazione urbanistica, originariamente destinata ad ospitare funzioni terziario-direzionali di eccellenza. A tal fine, con l’obiettivo di promuovere nuovo Accordo di Programma, modificativo del vigente, i proponenti hanno predisposto, alla fine del 2007, proposta di variante al P.I.I. “ex Marelli”. I contenuti della proposta di variante al P.I.I. “ex Xxxxxxx” sono stati recepiti dal P.G.T. comunale, in fase di elaborazione e redazione durante l’iter istruttorio della proposta medesima, definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 e divenuto efficace, a seguito di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 44 del 4 novembre 2009. Tale proposta, condivisa nella sua impostazione generale in sede di Segreteria Tecnica e di Collegio di Vigilanza, attivatisi per la necessaria attività istruttoria, è stata oggetto di verifica di esclusione dalla procedura di VIA, con decreto dirigenziale regionale n. 1530 del 22 febbraio 2010. In particolare, come testimoniato nel parere motivato espresso dall’autorità competente per la VAS del Documento di Piano del P.G.T. in data 16 gennaio 2009, è stato verificato e decretato l’assolvimento della procedura di VAS inerente la proposta di variante al P.I.I. “ex Marelli”. A seguito della conclusione di fase negoziale tra Amministrazione Comunale e soggetti proponenti, nella quale sono in particolare stati definiti - mantenendo inalterati gli aspetti di carattere prettamente urbanistico, inerenti il dimensionamento complessivo degli interventi - gli accordi convenzionali tra le parti, è stata presentata proposta definitiva di variante al P.I.I. “ex Marelli”. Nella seduta del 27 luglio 2011 la Segreteria Tecnica ha positivamente completato l’istruttoria degli elaborati costituenti la proposta di variante, dando atto che la stessa risulta conforme ai disposti del P.G.T. vigente. Sulla scorta delle risultanze dell’attività svolta dalla Segr...
Relazione. Gli enti del servizio sanitario nazionale e tra questi, in particolare, gli Istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sono spesso destinatari di donazioni, di lasciti ereditari nonché di finanziamenti finalizzati ad attività di ricerca o di miglioramento dell’offerta assistenziale. Si tratta di risorse che costituiscono il riconoscimento e l’apprezzamento tangibile, da parte di pazienti e di soggetti esterni, per gli elevati standard assistenziali e scientifici della struttura sanitaria e rappresentano, al tempo stesso, la misura della capacità “attrattiva” dei medici, dei ricercatori e dei loro collaboratori. L’impiego coerente di dette risorse richiede lo sviluppo di specifiche progettualità e la pianificazione di attività che risultano sì fortemente correlate all’attività assistenziale e scientifica, ma che, al tempo stesso, richiedono un impegno aggiuntivo che esula, spesso, dall’ordinaria attività quotidiana. La norma proposta mira a semplificare e rendere più efficiente l’iter realizzativo di tali iniziative di sviluppo, prevedendo che l’attività sia svolta, a seguito di procedura comparativa le cui modalità sono da stabilire con apposita disciplina interna, dal solo personale dell’ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Restano fermi, ovviamente, i limiti dettati dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, ragion per cui l’incarico non deve rientrare nelle ordinarie mansioni del dipendente interessato, deve essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro - e con la resa all’Amministrazione di ore aggiuntive - e non deve profilare alcuna ipotesi di conflitto di interessi. La scelta di limitare all’interno la fase di pubblicità preventiva al conferimento dell’incarico, e il conseguente superamento degli stretti argini di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, appare coerente con la forte interrelazione di tali attività con gli obiettivi assistenziali e scientifici della struttura e rappresenta altresì una leva di valorizzazione e riconoscimento delle professionalità interne. Non secondari sono inoltre i benefici di una simile scelta anche sotto il profilo del contenimento e della razionalizzazione della spesa, posto che l’aggravio economico di una procedura selettiva aperta non appare giustificabile per progetti e attività, di carattere transitorio, la cui realizzazione è resa possibile grazie a risorse “private”. Ed anzi, l’enorme impiego di risorse pubbliche che com...
Relazione. Il fondo per il finanziamento degli interventi a favore degli enti territoriali in termini di saldo netto da finanziare è costituito con risorse regionali riversate allo Stato. L’emendamento mira a restituire le risorse alle regioni a statuto ordinario per almeno un importo definito. Inoltre, poiché le norme in materia di contabilità prevedono come termine per l’approvazione delle leggi regionali di bilancio e di deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali il 31 dicembre con orizzonte temporale di almeno un triennio si ritiene opportuno che le RSO in sede di autocoordinamento definiscano il riparto fra loro al più presto prima della scadenza dell’anno così da considerare queste risorse già nel bilancio di previsione. All’articolo 66 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente comma “ Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020,lostanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base della crescita nominale del PIL tendenziale. “4. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e 5.032.554.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento del Fondo è incrementato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.”