Relazione Clausole campione

Relazione. La seconda parte del comma è incostituzionale. Le modalità e la finalità del riversamento allo Stato devono seguire il giudizio espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014. Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro IN ALTERNATIVA Al termine del primo periodo del comma 1, dell’articolo 21 del ddl A.C. 4127 bis “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” è aggiunto il seguente: “Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse.”
Relazione. Con istanza…, le sopra indicate parti hanno richiesto alla Commissione la certificazione del contratto di collaborazione a progetto. Elementi qualificanti la fattispecie, ai sensi della disciplina contenuta negli articoli 61-69 del D. Lgs. 276 del 2003, cui anche i contraenti fanno espresso riferimento nel contratto sono l’autonomia del collaboratore, la coordinazione con il committente, l’irrilevanza del tempo nell’esecuzione della prestazione e il requisito fondamentale del progetto (programma di lavoro o fase di esso). Nella fattispecie, trattandosi di un committente che ha come oggetto sociale “la promozione ed offerta all’utenza di servizi e prodotti di telefonia...”, attraverso un’attività tipica di call center, assume importanza il riferimento alla recente circolare Ministeriale (la n. 17 del 14 giungo 2006) sulle xx.xx.xxx. nei call center. Pertanto, a seguito dell’esame da parte della sottoscritta relatrice del contratto in questione e del progetto ivi descritto, alla luce delle predette disposizioni normative, oltre che delle linee guida alla certificazione della Circolare Ministeriale n. 1 del 2004, secondo il parere della scrivente è possibile certificare il contratto tra la Società X e il sig. (…) quale contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Infatti, emerge chiaramente dalla formulazione letterale delle pattuizioni che il collaboratore svolgerà “l’attività di promozione ed offerta di determinati e specifici servizi e prodotti di telefonia quali pc, adsl, linee telefoniche...” diretta in particolare a nuclei familiari e a professionisti in “piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e di rispetto di orario di lavoro...”. Lo stesso compenso, a cui si aggiunge un “bonus” premiale, è svincolato dall’elemento temporale ed è collegato al raggiungimento di alcuni indici di produttività. La coordinazione con il committente viene effettuata per il tramite di un supervisor della Società, presente, di regola, nei locali di lavoro, individuato nella persona della sig.ra (…) e anche attraverso riunioni periodiche per fare il punto della situazione. La professionalità del collaboratore è stata preventivamente accertata dalla Società attraverso un colloquio ed un esame del curriculum cui è seguita la frequentazione di uno specifico corso di formazione della durata di una settimana. Alla luce delle disposizioni ministeriali sui call center, lo stesso sistema informatico, chiamato p...
Relazione. Nel DL 78/2015 è stato approvato un emendamento che introduce una sostanziale modifica alla normativa inerente alla tassa automobilistica nel caso di veicoli in locazione finanziaria, con forte penalizzazione delle casse regionali. La norma stabilisce che soggetto passivo della tassa automobilistica sia l'utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria e che, conseguentemente, il gettito del tributo sia destinato a favore della Regione nella quale risiede il medesimo utilizzatore ma soprattutto interviene pesantemente nel contenzioso in essere tra le Regioni e le Società di leasing sul mancato pagamento della tassa automobilistica a partire dall’anno d’imposta 2009, a seguito dell’entrata in vigore della legge 99/2009. Infatti, l’interpretazione autentica del legislatore, avendo effetto ex tunc, non solo condanna le Regioni alla soccombenza con pagamento delle spese, a detrimento delle casse pubbliche, ma rende quasi impossibile l’azione di recupero del tributo evaso da parte di una Regione nei confronti dell’utilizzatore non residente nella stessa, ingenerando ulteriori meccanismi di competizione e di sovrapposizione tra più Regioni ugualmente titolari del potere impositivo. L’emendamento mira, pertanto, a far si che gli effetti della modifica del soggetto passivo siano a valere dal 1 gennaio 2016 salvaguardando la disciplina vigente anche in considerazione del fatto che l’interpretazione autentica avviene a distanza di 6 anni! Tra l’altro, le banche dati contengono informazioni sull’utilizzatore a partire dal 2014, con conseguente danno erariale per l’impossibilità di individuare il soggetto da aggredire con le azioni di recupero. All’articolo 35 del disegno di legge X. X.0000 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” dopo il comma 3 è inserito il seguente: A differenza della normativa attualmente in vigore per le Regioni, dall’anno 2016 dovrà essere conseguito un solo saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali a consuntivo. Il rispetto dei saldi previsti dalla precedente normativa è, quindi, facoltativo. L’emendamento mira a introdurre una premialità per le regioni che rispettano il saldo di cassa previsto dalla precedente normativa attraverso la ridistribuzione delle eventuali sanzioni riversate allo Stato dagli enti che non hanno conseguito il saldo in termini di competenza All’articolo 35 del disegno di legge X. X.0000 “Disposizioni per la formazione del bilan...
Relazione. AREA DI CANTIERE Inbaseall’esperienzadell’ufficio, per le situazioni piùnormalmentericorrentisuicantieridimanutenzione stradale, si valutano indicativamente i seguenti rischi.
Relazione. Le parti sono contraenti indipendenti del presente Contratto e declinano espressamente qualsiasi relazione di partnership, accordo di franchising, joint venture, agenzia, rapporto dipendente/datore di lavoro, fiduciario o altro tipo di relazione speciale. Le parti non intendono il presente Contratto quale messo per arrecare vantaggio o stabilire diritti o cause di azioni per o per conto di qualunque persona fisica o giuridica diversa dalle parti e dalle Affiliate sottoscritte. Il Contratto non intende dare luogo a beneficiari di terze parti di alcun tipo. La Società non è autorizzata a dichiarare nei confronti di terzi di disporre diritti per vincolare McAfee in alcun modo e si impegna a non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia per conto di McAfee.
Relazione. Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87, del 5 ottobre 1987, ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee aggiungendovi l'allegato X, contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo. In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico: gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X riguardano infatti le retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi suddetti. Secondo questo regime, la retribuzione è corrisposta in Belgio in euro, ma può anche essere corrisposta, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest’ultimo caso, alla parte della retribuzione corrisposta in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore. Conformemente all’articolo 13, primo comma, del suddetto allegato, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88, del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. Dall’entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, a decorrere dal 1º maggio 2004 (regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, del 22 marzo 2004), tale regime pecuniario si applica anche agli agenti contrattuali. Conformemente all’articolo 13, primo comma, dell’allegato X del nuovo statuto, il Consiglio fissa una volta all’anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009, sono stati fissati dal Consiglio con regolamento (UE) n. 768/2010, del 26 agosto 2010. La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2010 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi. Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori dell’Unione si basa sul principio dell’equivalenza del potere d’acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale e quelle di Bruxelles, conformemente all'articolo 64 dello statuto. L’applicazione di questo principio richiede il calcolo delle parità economiche, che viene effettuato da Eurostat. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. L’operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità econ...
Relazione. Signori Consiglieri, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 2014 ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento interno, all’esame ed approvazione della variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso necessaria per dare attuazione alle disposizioni approvate con le leggi regionali numeri 4 e 5 dell’11 luglio 2014. Con la legge regionale n. 4/2014 è prevista l’interpretazione autentica dell’art. 10 della legge regionale n. 6/2012 comportante una nuova quantificazione del valore attuale erogato agli ex Consiglieri regionali che avevano optato per la riduzione del loro assegno vitalizio nonché il rinvio della procedura di attualizzazione al momento di maturazione dei requisiti per il percepimento dell’assegno vitalizio nei confronti di tutti i Consiglieri che non avevano maturato i requisiti medesimi. Ciò comporta la richiesta di restituzione delle maggiori somme erogate agli ex Consiglieri optanti nonché la richiesta di restituzione delle somme erogate in anticipo ai Consiglieri non aventi diritto. La legge citata prevede la nullità di tutti gli atti di precedenti quantificazioni del valore attuale e la modifica della titolarità delle quote del Fondo Family sia degli ex Consiglieri che restituiscono le somme mediante la messa a disposizione delle quote predette sia di quelle inizialmente attribuite ai Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti per il percepimento dell’assegno vitalizio. In questi giorni si stanno ultimando le procedure amministrative relative alla rideterminazione del valore attuale degli ex Consiglieri optanti e le prime informazioni pervenute rispetto alle modalità di restituzione delle somme indicano che la prevalenza verrà data alla messa a disposizione delle quote del Fondo Family, per il controvalore da restituire al Consiglio regionale. La legge n. 4/2014 ha previsto che le entrate effettive derivanti dalle restituzioni conseguenti alla riquantificazione del valore attuale siano destinate al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione. In considerazione della impossibilità di prevedere, in sede di approvazione della legge regionale n. 4/2014, gli eventuali maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio nel caso opzione, prevista dalla legge, da parte degli ex Consiglieri per ritornare alla situazione precedente l’applicazione della legge regionale n. 6/2012, previa restituzione delle intere somme percepite a titolo d...
Relazione. La relazione deve indicare: • Data e luogo del campionamento • Nome dell’operatore • Nome del fabbricante • Grandezza del lotto • Numero e tipo di pacchi o palette • Numero dei campioni individuali prelevati secondo il § 3.1 • Stampa identificativa applicata sui campioni • Ogni eventuale scostamento dal presente metodo • Altre informazioni che possano facilitare l’interpretazione del campionamento METODO DI PROVA FEFCO N. 8 1982 (emendato in Maggio 1989, Novembre 1994 e Marzo 1997)