DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI, NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI, NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.
REGIONE MOLISE
Sommario
ART. 2 FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 3
ART. 4 SOGGETTI ATTUATORI DELLA FORMAZIONE PUBBLICA DI BASE E
ART. 5 DURATA E CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 5
ART. 6 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 6
ART.7 CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE (VOUCHER) 8
ART. 8 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE 8
ART.9 OFFERTA FORMATIVA PER IL TUTOR/REFERENTE AZIENDALE 8
ART. 10 REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE 9
ART. 11 MONITORAGGIO E INCENTIVAZIONE DELL’ISTITUTO 9
ART. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 10
ART. 13 MONITORAGGIO E INCENTIVAZIONE DELL’ISTITUTO 11
Art.1 OGGETTO
1. Il presente documento disciplina l’offerta formativa pubblica nella Regione Molise, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante in attuazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e dalle “Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
Art. 2 FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1. La formazione prevista nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante si articola in:
• Formazione di tipo professionalizzante per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali.
La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche è rimessa agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro e a sue spese.
• Formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali
La formazione tecnico-professionale è integrata, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all'impresa/datore di lavoro, finalizzata all' acquisizione delle competenze di base e trasversali.
2. L’offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria ove sia disciplinata e realmente disponibile1.
Art.3 DESTINATARI
1) L’offerta formativa pubblica, collegata alla programmazione finanziaria annuale, è rivolta agli apprendisti assunti dalle imprese/datori di lavoro operanti in tutti i settori produttivi pubblici e privati nella Xxxxxxx Xxxxxx.
0 Xx intende per disponibile una offerta formativa approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all’impresa l’iscrizione all’offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista.
Nello specifico, sono destinatari dell’offerta formativa pubblica:
a) I soggetti di età compresa tra i 18 anni (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni (fino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno).
b) I lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
2) Gli apprendisti dovranno in particolare risultare:
1) Assunti da imprese che hanno la sede legale nella Regione Molise;
2) Assunti da imprese che hanno la sede legale fuori dalla Regione Molise ma assegnati in una sede “di lavoro” del territorio regionale.
Art. 4 SOGGETTI ATTUATORI DELLA FORMAZIONE PUBBLICA DI BASE E TRASVERSALE
I soggetti attuatori sono:
1. Per la Formazione esterna: Organismi accreditati nel sistema generale della formazione professionale ed inseriti nell’apposito Elenco Regionale degli Organismi Accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 8agosto 2012 s.m.i.;
2. Per la Formazione interna: le imprese/datori di lavoro che rispettano i criteri dell’art. 3.3 lettera d) della Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 8 agosto 2012 s.m.i.;
Art. 5 DURATA E CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA
1) La Regione Molise, sentite le parti sociali, con specifico provvedimento disciplina annualmente, entro il mese di Novembre, le condizioni, i termini e le modalità di finanziamento dell’offerta formativa pubblica regionale per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali individuando i relativi standard formativi.
2) La durata dell’offerta formativa riferita all’intero periodo contrattuale dell’apprendistato professionalizzante è determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione, ed in particolare:
n. 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
n. 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
n. 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente,
tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi, coerenti con quelli previsti dal provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo. In tali casi, la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
3) La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
- sicurezza sul luogo di lavoro;
- organizzazione e qualità aziendale;
- relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
- diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- competenze di base e trasversali;
- competenza digitale;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- elementi di base della professione/mestiere.
Art. 6 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
La formazione dell’apprendista, può essere erogata, sia esternamente che internamente all’azienda.
1) Formazione esterna
L’offerta formativa pubblica erogata in modalità esterna, è organizzata, dalla Regione Molise attraverso il “Catalogo Regionale informatizzato dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante” d’ora in poi Catalogo.
Gli organismi accreditati nel sistema regionale della formazione professionale, dovranno fare domanda per la candidatura al Catalogo regionale informatizzato, presentando i corsi strutturati in moduli formativi, specificando le sedi e i periodi indicativi di svolgimento dell’attività.
2) Formazione interna
L’offerta formativa pubblica viene erogata dall’impresa/datore di lavoro:
L’impresa/datore di lavoro che intende erogare la formazione interna, sulla base del CCNL, deve dichiarare di essere in possesso degli standard minimi necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo (Capacità formativa) e di seguito indicati in conformità alle seguenti condizioni:
• impartita da formatori, interni o esterni all’impresa, dotati di competenze adeguate e documentate, ed erogata in luoghi distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi e che siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione alla tipologia della formazione stessa;
• monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
• supportata e garantita da un tutor aziendale.
La formazione di base e trasversale erogata dall’impresa/datore di lavoro, deve essere coerente con la programmazione regionale della formazione pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
Sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, le imprese possono organizzare, per i propri dipendenti, la formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali sotto la propria responsabilità, anche congiuntamente con altri datori di lavoro, costituendosi, ove trattasi di formazione finanziata dalla Regione, in ATI o ATS, anche mediante scrittura privata, registrata all’Ufficio del Registro, e da presentare all’ufficio regionale competente.
La formazione interna può essere realizzata nell’ambito delle iniziative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni (art. 42 comma 5 lettera d) D. lgs 81/2015).
Laddove le imprese/datori di lavoro non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata, devono provvedere ad erogare direttamente ed a proprie spese, la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e fatto salvo quanto stabilito dai CCNL di riferimento in merito alla capacità formativa, purché dimostrabili. In tal caso l’impresa/datore di lavoro deve comunicare alla Regione, nei termini e nei modi specificati nel provvedimento di cui al comma 1 art.5, i moduli e le relative ore di formazione di base e trasversale realizzate.
3) Ai sensi di quanto stabilito all’art. 44, comma 3, del D. Lgs. 81/2015, la Regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione obbligatoria dell’instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica organizzata mediante il “Catalogo”.
4) Il datore di lavoro, per poter fruire della formazione pubblica finanziata, deve nei modi e termini indicati nel provvedimento regionale di cui al 1 comma dell’art.5, deve comunicare alla Regione Molise sul sito
istituzionale dell’apprendistato xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx, se intende avvalersi dell’offerta formativa pubblica regionale, ove disponibile, specificandone la modalità:
• formazione esterna,
• formazione interna.
5) Il datore di lavoro è tenuto ad avviare la formazione di base e trasversale, entro sei mesi dalla data di assunzione dell’apprendista.
6) Le modalità, le condizioni ed i termini di avvio della formazione interna o esterna sono disciplinati nel provvedimento di cui all’art.5 comma 1.
Art.7 CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE (voucher)
1) Il contributo regionale per la realizzazione della formazione pubblica, è il voucher che ogni apprendista avrà a disposizione per la frequenza di ogni modulo formativo.
2) I voucher saranno finanziati nei limiti delle disponibilità regionali, utilizzando le risorse nazionali assegnate annualmente alla Regione Molise dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tali risorse, potranno essere integrate con fondi Comunitari o Regionali.
3) Il voucher viene assegnato all’apprendista, il relativo compenso economico è corrisposto al soggetto attuatore presso il quale l’apprendista svolgerà il percorso formativo.
Art. 8 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1) Il piano formativo individuale di cui all’art. 42, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, è esclusivamente riferito alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche.
2) Per la redazione del piano formativo individuale dell’apprendista, l’impresa/datore di lavoro si rapporta alla contrattazione collettiva di riferimento o agli enti bilaterali.
Art.9 OFFERTA FORMATIVA PER IL TUTOR/REFERENTE AZIENDALE
1) Il percorso formativo dell’apprendista è realizzato sotto la guida di un tutor/referente aziendale.
2) Il tutor/referente aziendale favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze tecnico-professionali e specialistiche necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in caso di formazione esterna, opera in collaborazione con il tutor formativo, fornendo all’organismo di formazione ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
3) La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può finanziare in accordo con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, specifici interventi formativi rivolti ai tutor o referenti aziendali, della durata di almeno 8 ore.
4) La formazione del tutor o referente aziendale, fermo restando quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2000 n. 22, “Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art. 16 comma 3 della legge n. 196 del 24 giugno 1997”, è finalizzata allo sviluppo di alcune competenze minime quali:
a. conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
b. comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;
c. gestione dell’accoglienza e dell’inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all’azienda coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista;
d. capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.
5) Al termine di ciascun percorso il Soggetto Attuatore rilascia specifico attestato di frequenza. Il percorso formativo, di tutor aziendale, può essere frequentato una sola volta.
Art. 10 REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE
1) Ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 81 del 2015 e delle Linee Guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro è tenuto a registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale, eventualmente acquisita dall’apprendista, ai fini contrattuali. Tale registrazione sarà effettuata nel “Fascicolo elettronico del lavoratore” di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2015.
2) In attesa della piena operatività del “fascicolo elettronico del lavoratore” la registrazione della formazione è effettuata nel documento denominato “Riepilogo della Formazione del Lavoratore” allegato al provvedimento di cui all’art. 5 comma 1. Tale documento potrà essere utilizzato anche per i Tirocini Formativi e dove se ne ravvisasse la necessità.
3) Le competenze e le conoscenze di base, trasversali e tecnico-professionali acquisite attraverso l’attività formativa nel corso del contratto di apprendistato, sono riconosciute come crediti formativi, secondo le norme vigenti.
4) La Regione potrà inoltre avviare delle sperimentazioni specifiche per testare la certificazione delle competenze sui percorsi avviati in apprendistato, coinvolgendo una rete di soggetti pubblici e privati, fermo restando la responsabilità pubblica della certificazione delle competenze.
Art. 11 MONITORAGGIO E INCENTIVAZIONE DELL’ISTITUTO
1) Al fine di monitorare l’utilizzo e l’efficacia dei contratti di apprendistato, è istituito un osservatorio composto da Regione, Agenzia Regionale Molise Lavoro, e rappresentanti delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale. Le analisi dell’osservatorio saranno portate all’attenzione della Commissione Tripartita per la promozione/adozione di interventi adeguati per garantire la corretta applicazione operativa dell’istituto, nell’ambito delle competenze regionali.
2) Al fine di promuovere il ricorso all’Istituto dell’apprendistato, la Regione, in considerazione delle risorse disponibili, potrà prevedere meccanismi di tipo premiale per i datori di lavoro che decidessero di assumere con tale fattispecie contrattuale.
Art. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1) Le disposizioni della Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 127 del 20 marzo 2015, restano in vigore per i contratti di apprendistato professionalizzante attivati fino alla data di pubblicazione sul B.U.R.M. Successivamente a tale data trovano applicazione il presente provvedimento.