Disposizioni transitorie Clausole campione

Disposizioni transitorie. Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza. Fino a piena attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra 15 e 18 anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge n. 196 del 1997. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economico-normativi di cui al presente articolo. Salvo quanto previsto da specifici accordi per l’attuazione di percorsi di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.
Disposizioni transitorie. 6.1. Il presente accordo decorre dal 15 aprile 2009 ed avrà vigore fino al 15 aprile 2013. Sei mesi prima della scadenza le parti, anche sulla base dei rapporti di verifica e- ventualmente elaborati annualmente, procederanno ad una valutazione complessiva del funzionamento del sistema di relazioni industriali e della contrattazione collettiva ai vari livelli nel periodo di sperimentazione al fine di concordare le regole da valere per il successivo periodo apportando al presente accordo, ove necessario, correttivi, modifiche od integrazioni.
Disposizioni transitorie. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se cio' non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attivita', il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi.
Disposizioni transitorie. Le disposizioni previste alla fine dell’articolo 12 paragrafi 7 a) e 7 b) dell’allegato al presente accordo si applicheranno tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente emendamento.
Disposizioni transitorie. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
Disposizioni transitorie. 1. Tutte le nuove disposizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le appendici 1B e 2 relative all’introduzione di un apparecchio di controllo digitale, diventeranno obbligatorie nei Paesi che sono parti contraenti di tale accordo al più tardi entro quattro anni dall’entrata in vigore degli emendamenti risultanti dall’applicazione della procedura di cui all’articolo 21. Di conseguenza, tutti i veico- li toccati dal presente accordo messi in circolazione per la prima volta dopo la sca- denza di questo termine dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle nuove prescrizioni. Durante il periodo transitorio di quattro anni le parti contraenti che non avranno ancora applicato tali disposizioni dovranno accetta- re e controllare sul loro territorio i veicoli immatricolati in un’altra parte contraente già muniti dell’apparecchio di controllo digitale in questione.
Disposizioni transitorie. 1. Nell’attuale periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett. g) del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU , le associazioni sindacali rappresentative, con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti in base alla ripartizione prevista dall’art. 9, commi 1 e 2 sino ad un massimo di 9 minuti per dipendente in servizio pari a n. 269 distacchi per i comparti e n. 20 per le aree dirigenziali.
Disposizioni transitorie. (1) Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Disposizioni transitorie. I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera (b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla ven- demmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Disposizioni transitorie. 1. Le misure di sicurezza di cui all’art. 50 della presente Sezione si applicando decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva (UE) n. 2015/2366.