Disposizioni transitorie Clausole campione

Disposizioni transitorie. Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del Dlgs 276/2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza. Fino piena attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra 15 e 18 anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della Legge 196/1997. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economico-normativi di cui al presente articolo. Salvo quanto previsto da specifici accordi per l’attuazione di percorsi di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
Disposizioni transitorie. 6.1. Il presente accordo decorre dal 15 aprile 2009 ed avrà vigore fino al 15 aprile 2013. Sei mesi prima della scadenza le parti, anche sulla base dei rapporti di verifica e- ventualmente elaborati annualmente, procederanno ad una valutazione complessiva del funzionamento del sistema di relazioni industriali e della contrattazione collettiva ai vari livelli nel periodo di sperimentazione al fine di concordare le regole da valere per il successivo periodo apportando al presente accordo, ove necessario, correttivi, modifiche od integrazioni. 6.2. Tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e gli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore del presente accordo interconfederale, saranno rinnovati con l’applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo in- terconfederale. Ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti al punto 2.4. do- vranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1° novembre 2009. Nel frat- tempo devono essere rispettati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 con le modalità in atto. In fase di prima applicazione del presente accordo interconfederale nel rinnovo di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ai fini dell’eventuale re- cupero degli scostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente si procederà secondo la disciplina prevista dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Disposizioni transitorie. (1) Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. (2) Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presen- te Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante orga- nizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11) e riguardante i pro- dotti di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.). Capitolo 2 dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391) e riguardante i prodotti di cui ai codici della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.
Disposizioni transitorie. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se cio' non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attivita', il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi.
Disposizioni transitorie. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento,sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall’applicazione della nuova tariffa. In considerazione del disagio subito (diminuzione dei posti nei parcheggi a pagamento e ridotta visibilità delle attività commerciali) dalle attività poste nella zona interessata dai lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo in P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù si esentano, in via transitoria per l’anno 2007, dal pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche a condizione che le attività interessate abbiano effettuato, alla data del 30 aprile 2007, i versamenti e denunce cosap/tosap relativamente alle annualità precedenti e che non siano direttamente o indirettamente coinvolte nei lavori di costruzione del parcheggio stesso. Tale riduzione sarà applicabile solo alle attività commerciali poste in P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù (con esclusione del n. 11 intestato ad A.R.O. S.p.A. c/o STUDIO CARLI – HOTEL ARMONIA), in via Lotti dal civico n.20 a finire e dal civico n. 23 a finire, via Gotti dal civico n.17 a finire e dal civico n. 26 a finire e via della Misericordia limitatamente ai civici nn. 60/62.
Disposizioni transitorie. Le disposizioni previste alla fine dell’articolo 12 paragrafi 7 a) e 7 b) dell’allegato al presente accordo si applicheranno tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente emendamento.
Disposizioni transitorie. 1. Tutte le nuove disposizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le appendici 1B e 2 relative all’introduzione di un apparecchio di controllo digitale, diventeranno obbligatorie nei Paesi che sono parti contraenti di tale accordo al più tardi entro quattro anni dall’entrata in vigore degli emendamenti risultanti dall’applicazione della procedura di cui all’articolo 21. Di conseguenza, tutti i veico- li toccati dal presente accordo messi in circolazione per la prima volta dopo la sca- denza di questo termine dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle nuove prescrizioni. Durante il periodo transitorio di quattro anni le parti contraenti che non avranno ancora applicato tali disposizioni dovranno accetta- re e controllare sul loro territorio i veicoli immatricolati in un’altra parte contraente già muniti dell’apparecchio di controllo digitale in questione. 2. a) Le parti contraenti prendono le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente di cui all’allegato del presente accordo, nella sua versione emendata, al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine di quattro anni di cui al paragrafo 1. Questo termine minimo di tre mesi deve essere rispettato anche nel caso in cui una parte contraente applichi le disposizioni relative all’apparecchio di controllo digitale, conformemente all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo, prima della scadenza del termine di 36 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 37 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 38 Nuovo testo giusta le mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209). quattro anni. La parte contraente deve in questo caso informare il Segretaria- to del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa del modo in cui procede, sul suo territorio, l’introduzione dell’apparecchio di controllo digitale conformemente all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo.
Disposizioni transitorie. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
Disposizioni transitorie. 1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sottoposti all'obbligo del rispetto dei nuovi valori limite di emissione dalla data di approvazione del Regolamento stesso. 2. I titolari di scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione allo scarico è stato introdotto dal d.lgs. n°152/06 provvedono alla richiesta dell’autorizzazione in conformità al presente Regolamento entro i termini previsti. 3. Fermo restando l'obbligo di autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche che non recapitano nelle reti fognarie ed i divieti di scarico di cui all’art. 103 del d.lgs. n°152/99 e salvo quanto previsto all’art.68, i titolari di insediamenti esistenti localizzati sulle aree dei territori comunali raggiunte dalla rete fognaria, provvedono entro i termini di legge a presentare domanda di allacciamento alla rete fognaria secondo le modalità di cui al presente Regolamento. 4. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti già classificati come “civili” o “assimilabili civili” autorizzati tacitamente, qualora non siano intervenute modificazioni sostanziali agli scarichi, si intendono autorizzati dal presente Regolamento, in quanto sempre ammessi, alla condizione che gli scarichi immessi nella rete fognaria siano costituiti da acque reflue domestiche o assimilabili (con caratteristiche equivalenti) anche se in miscuglio con acque meteoriche e che gli allacciamenti siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. E’ comunque fatta salva la possibilità del Gestore di provvedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in forma espressa, di prescrivere i pretrattamenti, l’adeguamento delle reti o degli allacciamenti ovvero di richiedere documentazione tecnica ad integrazione di quella già presentata, per le necessità di archivio. 5. Sono fatte salve le altre disposizioni transitorie di cui all’art. 170 del d.lgs. n°152/06 e s.m.i., e le disposizioni previste dal presente Regolamento.
Disposizioni transitorie a) Hong Kong e la Corea possono differire l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo, ad eccezione degli articoli XXI e XXII, non oltre il 1° gennaio 1997. La data alla quale inizieranno ad applicare le disposizioni, se è anteriore al 1° gennaio 1997, dev’essere notificata al Direttore generale dell’OMC 30 giorni in anticipo. b) Nell’intervallo tra la data di entrata in vigore del presente Accordo e quella della sua applicazione da parte di Hong Kong, i diritti e gli obblighi tra Hong Kong e le altre Parti al presente Accordo che il 15 aprile 1994 erano Parti all’Accordo sugli appalti pubblici fatto a Ginevra il 12 aprile 197916, nella sua versione emendata del 2 febbraio 1987 («Accordo del 1988»), sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali17 dell’Accordo del 1988, compresi i suoi Allegati nelle loro versioni modificate o rettificate; dette disposizioni sono incorporate nell’Accordo in riferimento a tale scopo e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1996. c) Tra le Parti al presente Accordo che sono pure Parti all’Accordo del 1988, i diritti e gli obblighi conformemente al presente Accordo sostituiscono quelli che risultano dall’Accordo del 1988. d) L’articolo XXII entra in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Nell’attesa, le disposizioni dell’articolo VII dell’Accor- do del 1988 si applicano alle consultazioni e alla composizione delle contro- versie nel quadro del presente Accordo; queste disposizioni sono incorporate nell’Accordo in riferimento a tale scopo. Dette disposizioni sono applicate sotto l’egida del Comitato istituito in virtù del presente Accordo. e) Prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i riferimenti agli organi dell’OMC devono essere interpretati come rinvii all’organo corrispondente del GATT, mentre i riferimenti al Direttore generale dell’OMC e al Segreta- riato dell’OMC come rinvii rispettivamente al Direttore generale delle Parti contraenti del GATT del 1947 e al Segretariato del GATT.