ALLEGATO 3
ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO DEI PROCESSI DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI, PER UN PERIODO DI 12 (DODICI) MESI
CIG: 65327904D9
N. ODA:
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 5
Articolo 2 Oggetto 7
Articolo 3 Durata 8
Articolo 4 Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Prestatore 8
Articolo 5 Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione 13
Articolo 6 Gruppi di lavoro e dimensioni 13
Articolo 7 Documentazione di Progetto 15
Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 17
Articolo 9 Verifiche, controlli ed accettazioni 18
Articolo 10 Corrispettivi del Servizio 18
Articolo 11 Fatturazione e pagamenti 19
Articolo 12 Penali 22
Articolo 13 Cauzione 24
Articolo 14 Riservatezza 25
Articolo 15 Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento 26
Articolo 16 Risoluzione 27
Articolo 17 Recesso 28
Articolo 18 Sicurezza, danni e responsabilità civile 29
Articolo 19 Brevetti industriali e diritti d’autore 31
Articolo 20 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 31
Articolo 21 Subappalto 31
Articolo 22 Foro competente 33
Articolo 23 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 33
Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali 34
Articolo 25 Trasparenza 34
Articolo 26 Tracciabilità dei flussi finanziari 35
Articolo 27 Condizioni risolutive espresse 36
Articolo 28 Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale 37
Articolo 29 Codice Etico 37
Articolo 30 Clausola finale 37
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO DEI PROCESSI DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI, PER UN PERIODO DI 12 (DODICI) MESI
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx ( ), Xxxxxx,
, xxxxxxxx x. 00/ , telefax n. 06/ , C.F. , in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. 44 del 10 dicembre 2014 (nel seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la/il , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro _=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Prestatore”);
oppure
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in
, Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in _ , via , e la mandante , sede legale in
, Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Prestatore”).
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la
necessità di procedere all’individuazione del Prestatore cui affidare i “servizi di assistenza specialistica a supporto dei processi di implementazione degli obiettivi strategici, per un periodo di 12 (dodici) mesi” (di seguito “Servizio”), attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. del e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del (nel seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
c) che il Prestatore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Prestatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti;
d) che il Prestatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Prestatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, una polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
f) che la menzionata documentazione di cui ai precedenti punti, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Prestatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l’Allegato “A” (Capitolato tecnico e relativi allegati), l’Allegato “B” (Offerta tecnica), l’Allegato “C” (Offerta economica), l’Allegato “D” (DUVRI) e l’Allegato “E” (Protocollo di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Prestatore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Prestatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Prestatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Prestatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti
nello stesso richiamati;
c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
d) Offerta Tecnica: il documenti di cui all’Allegato “B”
e) Offerta economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
f) DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all’Allegato
“D”;
g) Prestatore: il concorrente risultato aggiudicatario della procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
h) Parte: AMA o il Prestatore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
i) Servizio: servizi di assistenza specialistica a supporto dei processi di implementazione degli obiettivi strategici, per un periodo di 12 (dodici) mesi;
j) Protocollo di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 40 del giorno 27/02/2015 di cui all’Allegato “E”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Prestatore, che accetta, l’esecuzione del Servizio relativo all’assistenza specialistica a supporto dei processi di implementazione degli obiettivi strategici, per un periodo di 12 (dodici) mesi.
2. Con la stipula del presente Contratto il Prestatore si obbliga, irrevocabilmente nei confronti di AMA, ad espletare il Servizio, nei limiti dell’importo complessivo massimo stimato di spesa pari ad Euro ( ), oltre I.V.A.
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. Il Servizio non è affidato al Prestatore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare la stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Prestatore.
5. AMA si riserva di richiedere al Prestatore, nel corso della durata del Contratto, l’aumento o
la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440.
6. AMA si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs n. 163/2006 da esercitarsi entro i dodici mesi successivi alla stipula del Contratto, di richiedere la ripetizione del servizio per una spesa complessiva non superiore al 100% dell’importo contrattuale, per una durata di ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni contrattuali.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, fermi restando i termini, le cadenze e le condizioni indicati nel Capitolato tecnico e, comunque, fino al corretto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del Contratto medesimo.
2. AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto nel caso in cui, allo scadere del termine di cui al precedente comma 1, non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, eventualmente aumentato ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 2. L’eventuale proroga verrà disposta da AMA nei limiti del completo esaurimento di detto importo complessivo massimo di spesa.
3. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Prestatore
1. L’esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto, deve essere effettuata nel rispetto di termini, condizioni, modalità, requisiti tecnici e livello di servizio di cui al Capitolato tecnico (Allegato “A”), dell’Offerta Tecnica (Allegato “B”) e della Offerta economica (Allegato “C”), da intendersi quali obbligazioni minime essenziali del Prestatore ai fini della corretta esecuzione del Contratto.
2. Pertanto, in difetto di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Sono a carico del Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del
Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
4. L’attività oggetto del presente contratto è descritta nel Capitolato tecnico nonché nell’Offerta Tecnica ed è rivolta al perseguimento degli obiettivi strategici, allo sviluppo industriale, al miglioramento della qualità dei servizi erogati, al miglioramento delle performance economico-finanziarie e alla revisione dell’assetto societario di AMA S.p.A. Essa sarà svolta sia in modalità continuativa sia in modalità progettuale.
5. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
6. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, alle prescrizioni contenute nel DUVRI, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
8. Il Prestatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati, fatta salva la buona fede.
9. Il Prestatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nel Capitolato tecnico e nei curricula presentati in sede di Offerta Tecnica.
10. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Prestatore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività
contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
11. Il Prestatore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. Il Prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
13. Il Prestatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
14. Il Prestatore si impegna ad eseguire le attività di seguito dettagliate, oltre a quelle più ampiamente riportate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica:
a) eseguire la prestazione dettagliata nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, negli Allegati e negli atti di gara;
b) manlevare AMA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da AMA.
15. Il Prestatore si impegna ad eseguire il servizio oggetto del Contratto in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e fermo restando che la prestazione dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
16. Il Prestatore prende atto, ed accetta incondizionatamente anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ. per conto delle singole risorse utilizzate, che l’utilizzo di risorse (anche se in R.T.I. o subappalto) per specifiche iniziative che comportano la redazione di documentazione di procedura ad evidenza pubblica (strategia di acquisto, capitolato tecnico, documentazione di gara, ecc.) determina una incompatibilità, per conflitto di interessi, alla partecipazione alla
procedura cui si riferisce l’attività svolta; tale incompatibilità sarà presa in considerazione nella pubblicazione della relativa gara e, pertanto, potrà costituire causa di esclusione in caso di partecipazione. Fermo quanto previsto nel presente Contratto, il Prestatore assume l’obbligo di adottare ogni opportuna cautela nella prevenzione e segnalazione ad AMA di ogni possibile situazione di conflitto di interessi in cui possono incorrere le risorse utilizzate nelle specifiche iniziative.
17. il Prestatore è obbligato ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, i cui curricula siano stati prodotti in sede di Offerta Tecnica, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
18. Il Prestatore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Servizio (Capo Progetto), potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) su richiesta di AMA, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima AMA non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l’esercizio da parte di AMA di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa AMA;
b) su richiesta motivata del Prestatore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
19. Il Prestatore ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi inclusi eventuali merceologi, dovrà comunicare ad AMA entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dall’evento di cui ai precedenti punti
a) o b) del comma 18, il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita; AMA si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l’esecuzione di un colloquio, l’idoneità della nuova figura professionale proposta, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta dal Prestatore.
20. Resta inteso che in nessun caso il Prestatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali i cui curricula sono stati prodotti prima della stipula del presente Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta di AMA; nel caso in cui il Prestatore proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di AMA, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Prestatore e da questo comunicate ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni di applicare le penali previste all’art. 12 del Presente contratto.
21. Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Prestatore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Prestatore medesimo.
22. Il Prestatore si impegna ad erogare, sulla base di metodologie e criteri condivisi con i responsabili AMA, sessioni periodiche (su base mensile) di formazione ed affiancamento con personale AMA appositamente identificato per il rilascio degli strumenti realizzati nel corso dell’incarico ed il trasferimento del know how associato ai deliverable sviluppati.
23. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali di AMA potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza riportate nel DUVRI.
24. Il Prestatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
25. Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato; peraltro, è fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna.
26. Il collegamento ad internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a disposizione da AMA oppure tramite un proxy server definito dalla medesima AMA.
27. Il Prestatore prende atto che AMA, per l’esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.
28. In caso di inadempimento da parte del Prestatore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente
Contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ.
Articolo 5
Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione
1. Il Prestatore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente Sig.
, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Prestatore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA.
2. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: numero telefono cellulare
, numero telefono fisso , indirizzo e-mail .
3. Nel caso in cui il Prestatore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig.
, il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Prestatore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato tecnico (Allegato “A”).
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
Articolo 6
Gruppi di lavoro e dimensioni
1. Il Prestatore si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, gruppi di lavoro con mix di figure professionali e giorni/persona stabiliti, di volta in volta e per singole
attività, nel “Piano di lavoro” di cui oltre, in conformità di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto indicato nell’Offerta Tecnica.
2. Le risorse da dedicare al servizio saranno quelle indicate in sede di presentazione dell’Offerta Tecnica (curriculum vitae) e potranno essere sostituite unicamente con il consenso di AMA con risorse di pari formazione e professionalità come meglio dettagliato al paragrafo 4 del presente Contratto.
3. Le dimensioni complessive stimate da AMA, di cui al paragrafo 3 del Disciplinare di Xxxx, sono pari a:
Figura professionale | Gg. Persona |
Capo progetto | 116 |
Manager | 210 |
Consulente Senior | 472 |
Consulente Junior | 336 |
4. Xxxxx restando che dette quantità sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non sono vincolanti per AMA, con il presente Contratto il Prestatore si impegna a svolgere le attività richieste da AMA nell’ambito dell’oggetto contrattuale alle tariffe unitarie espresse e sino all’importo massimo contrattuale stabilito nel precedente articolo 2.
5. Il puntuale dimensionamento del fabbisogno sarà determinato nel “Piano di lavoro”, tenuto peraltro conto, che l’impegno delle risorse effettivamente impiegate e il mix di profili professionali sarà peraltro suscettibile di variazioni, nel rispetto delle necessità definite da AMA, anche atteso che in corso contrattuale potranno verificarsi emergenze, picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive ovvero una loro riduzione rispetto a quanto preventivato.
6. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
7. Le prestazioni oggetto del Contratto verranno eseguite, così come meglio indicato nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, secondo le seguenti alternative modalità:
- in modalità “continuativa”, con remunerazione “a tempo e spesa”, ovvero sulla base delle attività richieste da AMA e pianificate nel “Piano di lavoro” e periodicamente rendicontate, ovvero
- in modalità “progettuale”, con remunerazione “a corpo”; in tal caso il “Piano di lavoro” di cui oltre, nella parte relativa al singolo intervento, dovrà riportare la stima di impegno delle figure professionali, che rimarrà fissa ed invariabile a meno di eventi eccezionali; sulla base della predetta stima verrà determinato il corrispettivo.
8. Il Prestatore prende atto che AMA si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo e, comunque, nell’Offerta Tecnica.
Articolo 7 Documentazione di Progetto
1. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le parti in ragione di quanto stabilito al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e formalizzate nel “Piano di lavoro”.
2. Il Prestatore dovrà sottoporre all’approvazione di AMA la documentazione di Progetto entro i seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre:
a) il “Piano di lavoro Generale”, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente Contratto;
b) il “Piano di lavoro del singolo intervento”, entro la scadenza stabilita da AMA nella richiesta del singolo intervento o, in difetto, nel “Piano di lavoro Generale”.
3. AMA renderà note al Prestatore le proprie determinazioni, comunicando l’approvazione dei predetti documenti o formulando rilievi e/o richieste di modificazioni entro il termine:
a) di 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione del “Piano di lavoro Generale”;
b) di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione del “Piano di lavoro del singolo intervento”.
4. Qualora AMA non concordi sulle previsioni di impegno e/o dimensioni e/o sui termini di consegna indicati nel “Piano di lavoro Generale” e/o nel “Piano di lavoro del singolo intervento”, comunicherà al Prestatore i motivi di dissenso ed ogni altro elemento da valutare ai fini della modifica del documento presentato.
5. In caso di mancata approvazione da parte di AMA, il Prestatore dovrà modificare la documentazione di Progetto in ragione dei rilievi formulati da AMA e dovrà consegnare nuovamente detti documenti ad AMA per l’approvazione entro i seguenti termini, pena l’applicazione delle penali di cui oltre:
a) il “Xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx”, xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di non approvazione di AMA,
b) il “Piano di lavoro del singolo intervento”, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di non approvazione di AMA;
6. Nell’ipotesi in cui, relativamente al “Piano di lavoro Generale” e/o al “Piano di lavoro del singolo intervento”, permanga il disaccordo di valutazione, AMA avrà facoltà di disporne l’immediata provvisoria attuazione del Piano in discussione, restando obbligato il Prestatore a procedere, entro il termine assegnato ed eventualmente prorogato da AMA, ad un riesame del Piano stesso al fine di consentirne l’approvazione da parte di AMA.
7. Il “Piano di lavoro Generale” e/o il “Piano di lavoro del singolo intervento” approvati da AMA costituiscono a tutti gli effetti modalità di esecuzione del presente Contratto; tali Piani dovranno essere aggiornati con le modalità sopra indicate.
8. Con riferimento alla rendicontazione delle attività svolte, il Prestatore dovrà consuntivare mensilmente dette attività, rappresentando lo stato di avanzamento delle attività e lo stato dell’arte relativamente a ciascuna attività oggetto contrattuale, mediante la consegna dei seguenti documenti entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal termine del mese oggetto di rendicontazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre:
a) il “Piano di lavoro Generale”,
b) il “Rendiconto risorse” impegnate tanto per le attività continuative quanto per quelle progettuali, secondo quanto stabilito nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, riportante l’impegno consuntivo in giorni persona per figura professionale distinguendo ogni tipologia di attività ed i deliverable eventualmente realizzati.
9. Ai fini della rendicontazione e consuntivazione delle attività svolte, AMA renderà note al Prestatore le proprie determinazioni, comunicando l’approvazione dei predetti documenti o formulando rilievi e/o richieste di modificazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa ricezione.
10. Tutti i prodotti previsti quali output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard previsti nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordati con AMA, consegnati entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico e formalizzati nel “Piano di lavoro”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordate tra le parti; la consegna dei predetti prodotti non implicherà di per sé accettazione da parte di AMA.
11. Tali prodotti saranno sottoposti ad accettazione da parte di AMA, nei termini previsti nel presente atto, ovvero nel “Piano di lavoro Generale” e/o nel “Piano di lavoro del singolo intervento”.
12. In caso di mancata accettazione dei documenti tecnici e/o di progetto previsti quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il Prestatore si impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per AMA e nei termini stabiliti.
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Prestatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Prestatore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Prestatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Prestatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Prestatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi si riscontri la mancata ottemperanza da parte del Soggetto Prestatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Prestatore, una ritenuta forfettaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Prestatore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Prestatore si è posto in regola.
Articolo 9
Verifiche, controlli ed accettazioni
1. Il Servizio e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposti a verifica. Le verifiche ed i controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio prescritti nel Capitolato tecnico (Allegato “A”) e nell’Offerta Tecnica migliorativa (Allegato “B”), nonché il rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nel caso di esito positivo delle verifiche, i servizi e le attività prestati si intenderanno “Accettati”.
3. Nel caso di esito negativo delle verifiche il Prestatore dovrà nuovamente prestare i servizi e le attività non Accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 10 Corrispettivi del Servizio
1. Il corrispettivo dovuto al Prestatore da AMA, a fronte del servizio – entro il limite dell’importo complessivo massimo di spesa indicato nel precedente articolo 2, comma 1, del presente contratto, è determinato in funzione dei ribassi contenuti nell’Offerta Economica di cui all’allegato “C”, da applicare alle tariffe giornaliere poste a base di gara, che devono intendersi qui integralmente trascritti. In particolare, restando escluso qualsiasi corrispettivo minimo garantito, il raggiungimento del predetto corrispettivo sarà determinato dal prodotto dei giorni/persona per figura professionale effettivamente erogati sulla base delle richieste di AMA e rendicontati nel timesheet giornaliero relativo a ciascuna risorsa coinvolta (per l’attività svolta in modalità continuativa), e alle attività di pianificazione e rendicontazione (per l’attività progettuale).
2. Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale complessivo è stato determinato a proprio rischio dal Prestatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di ogni relativo rischio e/o alea per un periodo di 24 mesi dalla stipulazione del presente contratto.
5. AMA riconoscerà annualmente al Prestatore l’aggiornamento dei corrispettivi (i) secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell’aggiornamento, ovvero (ii) in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente a partire dal secondo anno di contratto.
Articolo 11 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 10 sarà effettuata da AMA in favore del Prestatore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Prestatore, con cadenza mensile posticipate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura inerente le attività correttamente effettuate nel mese concluso.
3. Ai fini del pagamento delle single fatture di cui al precedente comma 2, in relazione ed unitamente a ciascuna di esse il Prestatore deve tramettere ad AMA documentazione riepilogativa delle prestazioni effettivamente eseguite.
4. Ciascuna fattura emessa dal Prestatore dovrà essere inviata in modalità elettronica all’indirizzo dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gara) nonché al numero di ordinativo:
ed il codice di “Acquisizione Prestazioni” ovvero la cosiddetta operazione di “Entrata Merce” comunicato da AMA, nonché il dettaglio del servizio effettuato, e dovrà essere intestata ad AMA SpA – Via Xxxxxxxx de la Barca, 87 e spedita all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx;
5. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura medesima, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. ,
intestato al Prestatore presso Agenzia/Filiale Codice
IBAN . Il Prestatore dichiara e garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
6. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Prestatore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
a) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
b) Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
(Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Prestatore) Il Prestatore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
7. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Prestatore oggetto del bonifico.
8. AMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall’art.
3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 192/2012. Si precisa che il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Prestatore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedente comma 2 e/o nell’indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 4: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora di cui al presente comma e il Prestatore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Prestatore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Prestatore.
11. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In
tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
13. AMA si riserva di richiedere al Prestatore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
14. Sulle somme dovute da AMA al Prestatore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 12 Penali
1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna di un deliverable, ivi inclusa la documentazione contrattuale richiamata quali il “Piano di lavoro Generale”, e/o il “Piano di lavoro del singolo intervento”, ovvero la documentazione di progetto, rispetto ai termini concordati con AMA e/o stabiliti nel precedente articolo 7, AMA, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, applicherà al Prestatore una penale così determinata:
- 0,2‰ (zero virgola due per mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 10, comma 1, per ogni giorno di ritardo fino a 15 (quindici) giorni;
- 1‰ (uno per mille) del medesimo corrispettivo, per ogni ulteriore decade, o frazione, di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di detto corrispettivo,
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dei curricula del personale in sostituzione, rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo 4, comma 19, AMA, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, applicherà al Prestatore una penale così determinata:
- Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo fino a 15 (quindici) giorni;
- Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni ulteriore decade, o frazione, di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di detto corrispettivo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso di 3 (tre) comunicazioni di rilievi, non imputabili ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per il mancato rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale effettuate da AMA nei confronti del Prestatore, ivi incluse le ipotesi relative alla idoneità ed adeguatezza del personale, AMA applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 10, comma 1, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Nel caso in cui AMA accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati dal Prestatore e/o negli strumenti utilizzati per la propria prestazione contrattuale anche solo potenzialmente con pericolo di diffusione, AMA applicherà al Prestatore una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00) per ogni inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Nel caso in cui AMA accerti l’utilizzo da parte del Prestatore delle stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna di AMA e contemporaneamente per il collegamento via modem, AMA applicherà al Prestatore, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00) per ogni inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Prestatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti allegati; in tali casi AMA applicherà al Prestatore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati da AMA al Prestatore; il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Prestatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Prestatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al
successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Prestatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. AMA potrà applicare al Prestatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Prestatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 16.
Articolo 13 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Prestatore con la stipula del presente atto, il Prestatore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per
un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una
fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA e per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Prestatore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di
completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
6. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da AMA.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
8. In caso di inadempimento da parte del Prestatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 14 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Prestatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Prestatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Prestatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Prestatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Prestatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio
verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Prestatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Prestatore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
6. In caso di inosservanza da parte del Prestatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 15
Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento.
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Prestatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto rimarranno di titolarità esclusiva di AMA che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore di AMA.
2. Il Prestatore si obbliga espressamente a fornire ad AMA tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di AMA in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto è di proprietà di AMA che ne potrà disporre liberamente, ad eccezione di strutture, metodologie,
strumenti analitici, analisi e dati di settore, che rimangono di proprietà del Prestatore, che li concede in uso per fini interni alle attività di AMA. Tali materiali potranno essere condivisi con i terzi a condizione che questi non siano attribuibili al Prestatore.
4. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
6. Il Prestatore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Prestatore medesimo a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti unicamente previa autorizzazione di AMA.
Articolo 16 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ. e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nel caso in cui il Prestatore, nel corso del contratto non invii la rendicontazione settimanale secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico nonché negli altri casi di cui agli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Prestatore), 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 11 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Penali), 13 (Cauzione), 14 (Riservatezza), 15 (Proprietà dei prodotti della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento) 18 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 19 (Brevetti industriali e diritti di autore), 20 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 21 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei
flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale), 29 (Codice etico).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Prestatore, a spese di quest’ultimo.
Articolo 17 Recesso
1. AMA ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Prestatore;
di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Prestatore con lettera raccomandata a.r..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) qualora il Prestatore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui
alle premesse e/o per l’aggiudicazione delle medesime Procedure e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio aggetto del medesimo contratto;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
2. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Prestatore avrà diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
4. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 3, il Prestatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute ed al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1 ed i corrispettivi pagati da AMA al Prestatore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Prestatore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Articolo 18
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Prestatore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Prestatore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Prestatore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Prestatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Prestatore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari/o non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Prestatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
5. Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate al precedente comma 3.
6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Prestatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 19
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Prestatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 20
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 21 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Prestatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’ importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
,
A tale fine, il Prestatore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Prestatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Prestatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Il Prestatore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Prestatore.
8. Il Prestatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Prestatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA
né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e
s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 22 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 23
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Prestatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, xxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXX/;
xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxx0/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx.xx, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a
quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.
Articolo 25 Trasparenza
1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Prestatore, con diritto da parte di AMA di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.
Articolo 26 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Prestatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Prestatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Prestatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Prestatore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Prestatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la
controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Prestatore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Prestatore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 27 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Prestatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Prestatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 28
Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati e nel Patto di integrità, entrambi allegati al presente Contratto, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi.
2. Il Prestatore si obbliga al rispetto del Patto di Integrità.
3. In caso di mancato rispetto del Patto di Integrità il contratto sarà risolto e l’aggiudicazione revocata.
Articolo 29 Codice Etico
1. Il Prestatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Prestatore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 30 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il
contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.p.A. IL PRESTATORE
Il Direttore Generale
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Prestatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Prestatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni delle Prestazioni ed obbligazioni generali del Prestatore); Articolo 5 (Responsabile del contratto); Articolo 6 (Gruppi di lavoro e dimensionamento); Articolo 7 (Documentazione di Progetto), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ); Articolo 9 (Verifiche controlli ed accettazioni); Articolo 10 (Corrispettivi del Servizio); Articolo
11 (Fatturazioni e pagamenti); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14
(Riservatezza); Articolo 15 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 21 (Subappalto); Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 26 (Trasparenza); Articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 28 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 29 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale); Articolo 29 (Codice Etico); Articolo 30 (Clausola finale).
Roma, lì / / IL PRESTATORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” – Capitolato Tecnico e relativi allegati; ALLEGATO “B”- Offerta Tecnica;
ALLEGATO “C”- Offerta Economica; ALLEGATO “D” – DUVRI
ALLEGATO “E” - Protocollo di Integrità di Roma Capitale degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati.