Penali Clausole campione

Penali. 1 La committenza ha diritto di controllare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e di verificarne lo stato di attuazione secondo le modalità indicate al precedente art. 22. 2 Ove si verifichino inadempienze da parte del soggetto gestore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto, non imputabili ai committenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate dai committenti, questi ultimi si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo. 3 Le penali applicate saranno commisurate all’entità dell’inadempimento rilevata, graduate in base alla gravità della violazione fino ad un massimo di € 2.500,00, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 4 In particolare il soggetto gestore è soggetto a penalità nei seguenti casi: a) mancato rispetto degli standard assistenziali previsti nel presente contratto non dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito; b) mancata o ritardata attivazione dei piani di emergenza; c) non adempimento o ritardi superiori a 60 giorni rispetto ai debiti informativi previsti nel presente contratto; d) mancata restituzione di un ausilio protesico personalizzato. 5 I committenti potranno applicare al soggetto gestore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del presente contratto. In caso di superamento di detto valore massimo i committenti si riservano di procedere alla risoluzione del contratto. 6 I committenti, ove riscontrino inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvedono a contestare al soggetto gestore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte del soggetto gestore di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. 7 Nel caso in cui il soggetto gestore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, i committenti provvedono ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. 8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il soggetto gestore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 9 Le penali sono gestite, alternativamente: ...
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appalt...
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o, per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla Xx.Xx.Xx. 3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. 5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo ­­­­­di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,06% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,1% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione. Nel caso di trattenute a titolo di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie di cui agli eventi contrattuali sopra citati, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale (RF), la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie fino al valore massimo di cui all’art. 7.11. Le penali comminate per le milestone intermedie potranno essere recuperate successivamente ove si riscontri il recupero totale del ritardo accumulato o in occasione della riunione finale ove si confermi il recupero integrale dei ritardi accumulati nel corso degli eventi precedenti. L’applicabilità delle penali ed il loro ammontare saranno accertati, per ogni riunione di avanzamento dal DEC, ovvero per la riunione finale dall’organo di Verifica di Conformità, previa relazione del RUP. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del XX% (max 20%) dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentu...
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
Penali. Per i Beni, Per i Servizi, 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l’erogazione del servizio, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari al 2 % (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto di Fornitura nei casi in cui questo è consentito. Resta comunque inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione: a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso; b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo; c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo. d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali: e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione; f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario; g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulterior...
Penali. 1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio dell’Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 % dell’importo dell’appalto derivato. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all’aggiudicatario dall’Agenzia; l’aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni liberi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 3. ATERSIR potrà applicare all’aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo dei servizi oggetto dell’appalto derivato. 4. ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall’aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. 10, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penali. Per quanto riguarda le penali si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto” e nell’ ”Allegato progettuale”. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. L’importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture emesse successivamente alla contestazione dell’inadempimento; in alternativa alla trattenuta sulla fattura LepidaScpA avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata, la cui validità opera per tutta la durata dell’appalto, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’appalto medesimo. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da parte di LepidaScpA. È inoltre e comunque fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo complessivo del contratto. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere il contratto come indicato nel paragrafo “Risoluzione del contratto”.