Penali Clausole campione

Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo ­­­­­di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
Penali. Nel caso in cui la Società affidataria in merito ai servizi richiesti, non rispetti quanto specificato nel presente capitolato, il Depositante potrà richiedere a titolo di penale: • per la mancata produzione dell’elenco dei master in giacenza entro i 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Depositante potrà richiedere alla Società affidataria a titolo di penale, Euro 1.000,00 (mille/00). • per ciascun giorno di ritardo dalla produzione dell’elenco dei master in giacenza, il Depositante potrà richiedere alla Società affidataria a titolo di penale, Euro 100,00 (cento/00); • per il mancato aggiornamento dell’elenco dei master in giacenza e il mancato invio trimestrale all’indirizzo pec xxx@xxx.xxx.xx, potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo; • per l’applicazione di prezzi aumentati rispetto a quelli risultanti dall’aggiudicazione in base all’offerta invitata, il Depositante potrà richiedere alla Società affidataria a titolo di penale, 5 (cinque) volte la differenza tra il prezzo praticato e quello risultante dall’aggiudicazione; • per il mancato avvio dell’operazione di ritiro della documentazione presso il Depositante entro i 5 (cinque) giorni dalla comunicazione, potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo; • per il mancato rispetto del termine di 8 (otto) ore relativo al servizio “Consultazione fino a 5 (cinque) pratiche e consegna presso i ns uffici entro le 8 (otto) ore successive alla richiesta”, potrà essere applicata una penale di Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna ora di ritardo; • per il mancato rispetto del termine di 4 (quattro) ore relativo al servizio “Consultazione fino a 5 (cinque) pratiche e consegna delle copie via fax o xxx xxxxx xxxxx xx 0 (xxxxxxx) ore successive alla richiesta”, potrà essere applicata una penale di Euro 5,00 (cinque/00)per ciascuna ora di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Resta salva in ogni caso la facoltà del Depositante di avvalersi della clausola di risoluzione del contratto.
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
Penali. La Ditta, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta ad una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale annuo nel caso in cui: - si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso; - assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio; - non fornisca tutte le prestazioni convenute; - effettui in ritardo gli adempimenti prescritti; - impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; - esegua i servizi non continuativamente e non provvede alla sostituzione immediata di personale; - compia violazioni dei diritti degli utenti. L’Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell’inadempimento e/o all’entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all’applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penalità di cui sopra in misura giornaliera ovvero per evento. In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione formale invitando l’impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Qualora l’affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura precedentemente indicata. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa alla Ditta aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza. L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sulla cauzione. L’ammontare delle penalità maturate è addebitato, di regola, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture.
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo ­­­­­di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,06% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,1% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione. Nel caso di trattenute a titolo di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie di cui agli eventi contrattuali sopra citati, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale (RF), la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie fino al valore massimo di cui all’art. 7.11. Le penali comminate per le milestone intermedie potranno essere recuperate successivamente ove si riscontri il recupero totale del ritardo accumulato o in occasione della riunione finale ove si confermi il recupero integrale dei ritardi accumulati nel corso degli eventi precedenti. L’applicabilità delle penali ed il loro ammontare saranno accertati, per ogni riunione di avanzamento dal DEC, ovvero per la riunione finale dall’organo di Verifica di Conformità, previa relazione del RUP. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del XX% (max 20%) dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentu...
Penali. L’Impresa, fatta salva la facoltà per la PROVINCIA DI SALERNO di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendente dal Contratto cui essi si riferiscono. Nei casi di cui al comma 2), al comma 3) e al comma 8) che seguono, l’ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione. Le penalità sono comunicate all’impresa in via amministrativa mediante comunicazione a mezzo pec, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E’ riconosciuta all’Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all’Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l’Amministrazione comunica all’impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l’avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali. Le penali saranno così applicate:
Penali. Per quanto riguarda le penali si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto” e nell’ ”Allegato progettuale”. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. L’importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture emesse successivamente alla contestazione dell’inadempimento; in alternativa alla trattenuta sulla fattura LepidaScpA avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata, la cui validità opera per tutta la durata dell’appalto, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’appalto medesimo. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da parte di LepidaScpA. È inoltre e comunque fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo complessivo del contratto. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere il contratto come indicato nel paragrafo “Risoluzione del contratto”.
Penali. In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari allo 0.05% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo con un massimo del 10%, secondo i criteri dettagliati nella documentazione di gara. La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia definitiva.
Penali. Nella Richiesta di Offerta l’amministrazione aggiudicatrice determina gli SLA di servizio e le penali applicabili in caso di inadempienze da parte del fornitore, in una misura compresa tra lo 0,3 e l’1%0 del valore del contratto. L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il limite del 10% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’amministrazione aggiudicatrice potrà risolvere il contratto qualora l’importo delle penali applicate superi il 10% del contratto. L’amministrazione contesterà, per iscritto, gli eventuali inadempimenti al fornitore che potrà inviare le proprie deduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. L’accoglibilità delle deduzioni è valutata ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali possono essere compensati con i corrispettivi dovuti al fornitore. Il pagamento delle penali non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente, fatta salva la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di risolvere i contratti nei casi in cui sia consentito.