Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da Xx.Xx.Xx. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o Xx.Xx. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penali. 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali di seguito riportate: - in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la consegna del materiale rispetto al piano di posizionamento fornito dal Direttore di Esecuzione del Contratto - il cui quantitativo minimo giornaliero di contenitori è indicato all'art. 9 del Capitolato Tecnico - AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di ritardo nella sostituzione dei contenitori non risultati corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, tali da pregiudicarne l'utilizzo rispetto al termine fissato nel piano di posizionamento, AMA potrà applicare una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di lieve difformità rispetto alle specifiche tecniche, tale da non pregiudicare l'utilizzo del materiale fornito, AMA potrà applicare una penale variabile del 7% (sette per cento) in base al valore economico del contenitore riscontrato non conforme in sede di collaudo; - in caso di mancato rispetto dei termini fissati e concordati con il Direttore di Esecuzione del Contratto per la sostituzione dei materiali soggetti a garanzia, AMA potrà applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo; - in caso di difformità nelle modalità di esecuzione del servizio di posizionamento dei contenitori, AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni contenitore; - in caso di disservizio, danneggiamento o minore durata dovuta a ricambi non conformi, AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni intervento non conforme per ogni contenitore; - in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di non corretta esecuzione degli interventi sia programmati che “urgenti”, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di utilizzo di ricambi “non idonei” che comporti minor qualità estetica dell'intervento e/o del contenitore ripristinato, problemi di utilizzo di qualsiasi genere, danni, minore resistenza e/o durata rispetto ai ricambi originali e difformità dal punto di vista visivo (colore non conforme), AMA potrà a...
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: - €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; - €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; - € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; - 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. - € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; - € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; - € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale). Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente competente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del ...
Penali. La ditta aggiudicataria è responsabile del perfetto svolgimento della fornitura. Ove si verificassero inadempienze della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto (mancata esecuzione totale o parziale di prestazioni, ritardo o cattiva esecuzione delle medesime) l’ASST a titolo di risarcimento del danno arrecatole o ad indennizzo del minor valore del servizio reso nonché dell’eventuale maggior spesa sopportata per l’acquisizione del servizio effettuato direttamente da altra ditta, potrà, in relazione ad ogni singolo caso: − Applicare a suo insindacabile giudizio, in ragione della gravità delle inadempienze verificatesi, una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivamente fatturato in relazione all’attività svolta nel mese precedente a quello in cui si ravvisa l’inadempienza; − Addebitare alla ditta inadempiente l’eventuale somma residuale di cui l’applicazione dell’istituto della penale utilizzato nei limiti di cui al precedente capoverso non avesse garantito il completo risarcimento o indennizzo. In particolare sono previste le seguenti penalità: Euro 10.000,00 In caso di mancato collaudo entro 3 mesi dalla data di inizio attività fissata nella comunicazione di esito, per ogni giorno consecutivo di ritardo Euro 2.500,000 Per qualsiasi fermo macchina superiore a 3 giorni lavorativi per evento o a 10 giorni lavorativi cumulativi in ciascun anno contrattuale, per ciascun giorno eccedente i limiti indicati Euro 10.000,00 In caso di mancata prosecuzione del servizio al termine del periodo contrattuale nelle more del subentro del nuovo fornitore o della gestione diretta in tutti i settori, per ogni giorno di disservizio In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’ASST contesta formalmente le inadempienze riscontrate e assegna un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine o nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute valide sarà applicata la penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l’ASST potrà rivalersi su eventuali crediti dell’impresa nonché sulla cauzione.
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,06% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,1% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione. Nel caso di trattenute a titolo di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie di cui agli eventi contrattuali sopra citati, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale (RF), la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie fino al valore massimo di cui all’art. 7.11. Le penali comminate per le milestone intermedie potranno essere recuperate successivamente ove si riscontri il recupero totale del ritardo accumulato o in occasione della riunione finale ove si confermi il recupero integrale dei ritardi accumulati nel corso degli eventi precedenti. L’applicabilità delle penali ed il loro ammontare saranno accertati, per ogni riunione di avanzamento dal DEC, ovvero per la riunione finale dall’organo di Verifica di Conformità, previa relazione del RUP. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del XX% (max 20%) dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentu...
Penali. Nella Richiesta di Offerta l’amministrazione aggiudicatrice determina gli SLA di servizio e le penali applicabili in caso di inadempienze da parte del fornitore, in una misura compresa tra lo 0,3 e l’1%0 del valore del contratto. L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il limite del 10% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’amministrazione aggiudicatrice potrà risolvere il contratto qualora l’importo delle penali applicate superi il 10% del contratto. L’amministrazione contesterà, per iscritto, gli eventuali inadempimenti al fornitore che potrà inviare le proprie deduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. L’accoglibilità delle deduzioni è valutata ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali possono essere compensati con i corrispettivi dovuti al fornitore. Il pagamento delle penali non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente, fatta salva la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di risolvere i contratti nei casi in cui sia consentito.
Penali. L’Impresa, fatta salva la facoltà per la PROVINCIA DI SALERNO di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendente dal Contratto cui essi si riferiscono. Nei casi di cui al comma 2), al comma 3) e al comma 8) che seguono, l’ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione. Le penalità sono comunicate all’impresa in via amministrativa mediante comunicazione a mezzo pec, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E’ riconosciuta all’Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all’Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l’Amministrazione comunica all’impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l’avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali. Le penali saranno così applicate:
Penali. Per quanto riguarda le penali si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto” e nell’ ”Allegato progettuale”. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. L’importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture emesse successivamente alla contestazione dell’inadempimento; in alternativa alla trattenuta sulla fattura LepidaScpA avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata, la cui validità opera per tutta la durata dell’appalto, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’appalto medesimo. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da parte di LepidaScpA. È inoltre e comunque fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo complessivo del contratto. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere il contratto come indicato nel paragrafo “Risoluzione del contratto”.