DISCIPLINARE
DISCIPLINARE
PER LA CACCIA DI SELEZIONE CERVIDI E BOVIDI
INDICE
Art. 1 Finalità 3
Art. 2 Vocazione del territorio 3
Art. 3 Unità di gestione 3
Art. 4 Piano annuale di gestione e periodi di caccia 4
Art. 5 Accesso ai Distretti di Gestione per la caccia di selezione 4
Art. 6 Responsabile di Distretto 7
Art. 7 Gruppi e Sottozone per la caccia di selezione 7
Art. 8 Monitoraggio faunistico: censimenti obbligatori e avvistamenti da appostamento 7
Art. 9 Gestione capi in prelievo 8
Art. 9 bis Prelievo daini e cervi 9
Art. 10 Cessione quota parte dei capi abbattibili 9
Art. 11 Graduatoria di merito… 9
Art. 12 Comportamento dei cacciatori di selezione 10
Art. 13 Modalità di caccia 11
Art. 14 Realizzazione appostamenti di caccia 12
Art. 15 Registrazione uscite di caccia 12
Art. 16 Abbattimenti Capriolo, Cervo e Daino… 12
Art. 16 bis Abbattimenti Muflone 13
Art. 17 Abbattimenti sanitari 144
Art. 18 Registrazione capi abbattuti 15
Art. 19 Definizione delle classi di sesso ed età 15
Art. 20 Caccia di selezione all’interno di Zone di Rispetto Venatorio 166
Art. 21 Attività di Controllo Art. 37 L.R. 3/1994 16
Art. 22. Distretto di caccia di selezione al capriolo nell’area non vocata alla stessa specie 17
Art. 22 bis. Distretto di caccia di selezione al muflone nel Distretto 38 "Isola del Giglio" 17
Art. 23 Sanzioni 18
Art. 1 Finalità
Il presente Disciplinare regolamenta l’accesso ai distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento della caccia di selezione alle specie Capriolo, Cervo, Daino e Muflone all’interno del territorio in gestione all’ATC 7 GROSSETO SUD. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.
La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa il territorio a caccia programmata degli ATC, quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico venatori, nonché nelle aree altrimenti poste in divieto di caccia.
Il presente Disciplinare persegue l’obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatore-specie ungulate nonché consentire un corretto svolgimento dell’attività di gestione.
La caccia di selezione alle suddette specie è finalizzata al mantenimento della loro presenza sul territorio a livelli tali da minimizzare i danni alle colture agricole ed al patrimonio forestale, zootecnico e faunistico, secondo i parametri fissati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Art. 2 Vocazione del territorio
La Regione individua nel PFV le Aree Vocate e le Aree non Vocate alle specie.
Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa della specie in esame attraverso il conseguimento della Densità Obiettivo, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e selvicolturali di tali aree, al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità.
Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa della specie.
Le diverse tipologie di vocazionalità del territorio, per ciascuna specie, sono riportate su cartografia
digitalizzata nel sistema cartografico dell’ATC.
Art. 3 Unità di gestione
L’ATC suddivide il territorio a caccia programmata vocato in Unità di Gestione omogenee per
vocazione, denominate Distretti.
Le aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie, o loro porzioni, ricadenti in area vocata, costituiscono ciascuna singole Unità di Gestione del piano annuale di gestione ungulati e sono soggette alle disposizioni di cui all’Art.70 del DPGR n.36/R.
Le UDG individuate in Area Vocata e in Area Non Vocata per ciascuna specie sono riportati su
cartografia digitalizzata nell’archivio cartografico dell’ATC.
Art. 4 Piano annuale di gestione e periodi di caccia
Ogni anno la Regione approva il Piano Annuale di Gestione dei cervidi e bovidi, sulla base delle
proposte dell’ATC.
La Regione definisce annualmente con specifica Deliberazione i tempi per la caccia di selezione alle varie specie ungulate.
Art. 5 Accesso ai Distretti di Gestione per la caccia di selezione
La caccia di selezione alle specie ungulate nel territorio dell’ATC può essere svolta da tutti i cacciatori iscritti al registro regionale dei cacciatori di selezione per la specie interessata e iscritti all’ATC, come ATC di Residenza o Ulteriore ATC.
Per essere iscritti al Registro Regionale, i cacciatori di selezione devono aver conseguito
l’abilitazione alla caccia di selezione per la specie interessata.
In base all’Art. 76, comma 1 - del Regolamento Regionale DPGR n.36/R del 03/11/2022, i cacciatori che hanno effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c della L.R. 3/1994 possono iscriversi, nell’ATC di residenza venatoria, ad un solo distretto posto in area vocata per ciascuna specie ad esclusione dei cacciatori residenti anagraficamente nei comuni dell’ ATC che possono iscriversi anche ad un altro distretto in area vocata per ciascuna specie. I cacciatori possono iscriversi anche ad un distretto per ciascuna specie in ciascuno degli ulteriori ATC a cui risultano iscritti.
I cacciatori che hanno effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera D della L.R. 3/1994, possono iscriversi anche a più distretti per la caccia di selezione all’interno dell’ATC, sia esso come residenza venatoria che come ulteriore ATC, per ogni specie.
Le domande di nuova iscrizione o le richieste di trasferimento devono pervenire all’ATC competente,
redatte su apposito modulo, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno.
Per la stagione venatoria 2022/2023 per l’iscrizione al Distretto di caccia di Selezione al Muflone n.38 “Isola del Giglio”, e per gli eventuali ulteriori distretti in area vocata esclusivamente per i residenti anagraficamente nei comuni dell’ATC, le domande di iscrizione potranno pervenire anche in periodo diverso, definito con delibera del Comitato di gestione.
Possono presentare domanda di iscrizione al Distretto anche i selecontrollori non ancora iscritti all’ATC.
I cacciatori già iscritti ad un Distretto possono chiedere all'ATC, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, il trasferimento ad altro Distretto. Il trasferimento da un Distretto ad un altro può essere richiesto unicamente da cacciatori che siano iscritti da almeno 3 stagioni venatorie nel medesimo Distretto.
Sia per le nuove iscrizione che per i trasferimenti, nel modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte, dovranno essere indicati in ordine di preferenza un massimo di due distretti.
L’ATC assegna il Distretto ai cacciatori di selezione che hanno fatto richiesta, sulla base della vigente
normativa e della pianificazione faunistico-venatoria regionale.
Qualora il Distretto risulti saturo secondo i criteri fissati dal piano faunistico venatorio regionale,
l’ATC può assegnare i selecontrollori esclusi a Distretti eventualmente non saturi.
Ciascun selecontrollore, secondo l’opzione di caccia da egli prescelta e le norme di cui sopra, ha
diritto all’iscrizione ad almeno un Distretto di gestione e non potrà esserne escluso se non:
• per sua espressa volontà;
• per motivi disciplinari;
• per non avere esercitato la caccia di selezione per due anni consecutivi, anche avendo eseguito i censimenti. Oltre tale termine, nel caso in cui voglia riprendere l’attività venatoria è tenuto a presentare nuova domanda di iscrizione al Distretto all’ATC.
Nei casi in cui le richieste pervenute superino la disponibilità del Distretto (Distretto saturo, secondo
gli indici previsti dal PFVR), l’ATC assegna le iscrizioni tenendo conto del seguente ordine di priorità:
Tab. 1 – Parametri di priorità per l’iscrizione al Distretto
A | PUNTI 1 | RESIDENTI FUORI PROVINCIA MA RESIDENTI IN TOSCANA |
B | PUNTI 2 | RESIDENZA ANAGRAFICA IN ALTRO ATC DELLA PROVINCIA |
C | PUNTI 3 | RESIDENZA ANAGRAFICA IN UNO DEI COMUNI COMPRESI NELL’ATC IN CUI RICADE IL DISTRETTO |
D | PUNTI 4 | PER OGNI ANNO DI ASSEGNAZIONE ALLO STESSO DISTRETTO |
In caso di parità di punteggio sarà provveduto tramite sorteggio.
Nel caso tutti i Distretti dell’ATC siano saturi, i selecontrollori sono inseriti in una lista di attesa.
Il cacciatore di selezione iscritto in lista di attesa è tenuto, al fine di maturare l’eventuale diritto al prelievo, a partecipare a tutte le attività del Distretto (riunioni, censimenti, prestazioni d’opera, ecc.); il passaggio del cacciatore in lista di attesa potrà avvenire qualora i requisiti di saturazione vengano meno, in particolare per quanto attiene la disponibilità di capi in assegnazione.
Nelle liste di attesa il numero di cacciatori iscritti può essere illimitato.
L’ATC redige la graduatoria ai fini dell’accesso alla gestione tenendo conto dei parametri di priorità
riportati nella precedente tabella 1.
L’inserimento dei selecontrollori della lista di attesa nei Distretti non più saturi avviene tramite
graduatoria di cui sopra.
In caso di parità di punteggio, l’inserimento nel Distretto avverrà tramite sorteggio pubblico.
In caso di rinuncia da parte dei selecontrollori all’inserimento nel Distretto non più saturo, si
procede a scalare nella graduatoria di cui sopra.
L’ATC provvede ad informare e convocare incontri con i Responsabili dei Distretti al fine di organizzare nel migliore dei modi le attività del Distretto inoltre attraverso il sistema gestionale fornisce al responsabile del Distretto:
a) L’elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto;
b) Il piano di prelievo;
c) La graduatoria di merito elaborata in collaborazione con il Responsabile del Distretto (quando operativa);
A inizio stagione venatoria l’ATC assegna al distretto un numero adeguato di contrassegni inserendoli nel sistema di teleprenotazione e che dovranno essere distribuiti dal responsabile del distretto ai singoli cacciatori. Le fascette non consegnate rimangono in custodia al responsabile del distretto e resteranno valide anche negli anni successi.
Nel caso di cambio del responsabile le fascette dovranno essere consegnate al nuovo
I contrassegni sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono inseriti nel sistema di teleprenotazione dall’ATC ed assegnati dal responsabile del Distretto in maniera univoca ai cacciatori iscritti e autorizzati.
I contrassegni rimangono in carico a ciascun cacciatore e devono essere riconsegnati al responsabile del distretto esclusivamente al momento dell’eventuale cancellazione dai Distretti dell’ATC. Sarà comunque facoltà del responsabile ai fini della migliore gestione decidere in merito alla eventuale riconsegna allo stesso.
All’avvicinarsi dell’esaurimento dei contrassegni i cacciatori potranno richiederne altri al
responsabile del Distretto.
Il Comitato di Gestione dell’ATC stabilisce annualmente l’ammontare del contributo per la partecipazione alla caccia di selezione, nei limiti stabiliti con apposita Delibera dalla Giunta Regionale. Prima dell’inizio dell’attività venatoria, i cacciatori di selezione, per confermare e mantenere il diritto all’abbattimento sono tenuti a versare tale contributo. Attraverso il sistema di prenotazione sarà disponibile il versamento, nel caso di mancato pagamento verrà bloccata la possibilità di prenotare l'uscita di caccia.
I cacciatori in possesso di Opzione D che esercitano la caccia di selezione alla stessa specie in più di un Distretto dell’ATC, sono tenuti a versare il contributo previsto per ciascuno dei Distretti ai quali sono iscritti.
Art. 6 Responsabile di Distretto
Per ogni Distretto di gestione, il Comitato dell’ATC designa un Responsabile e due vice-responsabili, su proposta (non vincolante) avanzata dall’assemblea degli iscritti al Distretto.
Il Responsabile del Distretto e i due vice-responsabili restano in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale, dopodiché devono essere riconfermati o sostituiti su proposta dall’assemblea degli iscritti al Distretto.
Il Responsabile di ogni Distretto, anche sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per tutte le operazioni di gestione del Distretto e per il corretto svolgimento dell’attività venatoria.
I Responsabili dei Distretti hanno il compito di interfacciarsi e supportare l’ATC, al fine di fronteggiare eventuali emergenze di danni che dovessero di volta in volta verificarsi nel Distretto. E comunque per ogni esigenza organizzativa.
Il Responsabile del Distretto deve convocare e organizzare almeno annualmente una riunione con tutti i cacciatori iscritti al Distretto, verbalizzando le principali decisioni assunte.
Il Comitato di Gestione dell’ATC può revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, l’incarico al Responsabile del Distretto e dei vice-responsabili qualora vengano ravvisati comportamenti in difformità con le disposizioni del presente Disciplinare o in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi dell’ATC.
Art. 7 Gruppi e Sottozone per la caccia di selezione
I Distretti, al fine di consentire una migliore e più proficua organizzazione del prelievo, possono
essere suddivisi dall’Assemblea del Distretto o dall’ATC in Sottozone di caccia.
I cacciatori di selezione iscritti ai Distretti, possono essere suddivisi dall’Assemblea del Distretto Responsabile del Distretto, in Gruppi di caccia composti da massimo 10 selecontrollori.
Per lo svolgimento dell’attività di gestione, ogni Gruppo di caccia nominerà un proprio referente o Capogruppo, che deve coordinare il gruppo e interfacciarsi con il Responsabile del Distretto; i nominativi dei Capigruppo devono essere comunicati all’ATC o se disponibile inserito nel sistema gestionale dell’ATC.
Art. 8 Monitoraggio faunistico: censimenti obbligatori e avvistamenti da appostamento
Il Responsabile di Distretto deve coordinare tutti gli iscritti al Distretto per il corretto svolgimento dei monitoraggi.
I cacciatori di selezione, per poter accedere al prelievo, sono tenuti ad effettuare i censimenti definiti annualmente (sia nel numero che nella modalità) dall’ATC per il Distretto di appartenenza.
Ogni selecontrollore è tenuto a partecipare ai censimenti del proprio Distretto di appartenenza.
I selecontrollori residenti anagraficamente nei comuni dell’ATC e iscritti a più distretti ricadenti in area vocata sono tenuti ad eseguire annualmente i censimenti in almeno uno di essi.
Relativamente alla specie Muflone nel Distretto n.38 dell’Isola del Giglio, possono accedere al prelievo tutti i selecontrollori iscritti al suddetto distretto anche senza aver eseguito i censimenti organizzati dalla Regione Toscana nella stessa isola.
L’assenza ai censimenti può essere recuperata, nella sola forma della battuta, in altro Distretto.
E’ consentita l’assenza ad una giornata di censimento all’anno nel proprio Distretto solo nel caso in cui siano previsti 2 o più giornate di censimenti e recuperarla in battuta entro la stagione venatoria successiva. Il mancato recupero comporta l’esclusione dal prelievo.
I censimenti potranno essere svolti a vista da punti di vantaggio, in battuta o con altri metodi
definiti dall’ATC sulla base delle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana.
I censimenti a Capriolo, Daino, Cervo e Muflone potranno essere svolti anche in contemporanea,
previa autorizzazione dell’ATC ai Responsabili di Distretto.
I cacciatori iscritti a più Distretti per la stessa specie, nel caso che le giornate di censimento siano coincidenti, possono svolgere tale attività in uno solo dei Distretti di iscrizione, ma dovrà essere comunque recuperato in battuta.
Le assenze ai censimenti obbligatori possono essere recuperate tramite l’effettuazione di pari
numero di giornate di censimenti in battuta in un altro Distretto.
Entro dieci (10) giorni dal termine dei censimenti il Responsabile di Distretto è tenuto a consegnare all’ATC, i risultati dei monitoraggi effettuati secondo le modalità tecniche impartite dall'ATC, cioè tutto il materiale (registri, schede di avvistamento, ..) raccolto durante le operazioni di monitoraggio.
In mancanza della possibilità di effettuare i censimenti in battuta, possono essere resi obbligatori gli avvistamenti faunistici da appostamento per quei distretti che hanno nel programma annuale di monitoraggio i soli censimenti in battuta.
Le assenze agli avvistamenti obbligatori possono essere recuperate tramite l’effettuazione di pari numero di giornate di censimenti in battuta in un altro Distretto entro la stagione venatoria successiva.
Art. 9 Gestione capi in prelievo
Nei Distretti posti in area non vocata alla specie i capi in prelievo sono assegnati a tutti i cacciatori iscritti al Distretto con il metodo a scalare.
Nei Distretti posti in area vocata alla specie, i capi in prelievo, almeno fino al raggiungimento del 70% del piano, sono assegnati a tutti i cacciatori iscritti al Distretto con il metodo a scalare.
Per la restante parte del piano, il Responsabile del Distretto, assegna i capi in prelievo ai cacciatori iscritti al Distretto. L’assegnazione dei capi deve prevedere una rotazione tra i selecontrollori delle varie classi di sesso ed età, anche sorteggiando tra coloro che non hanno ricevuto il capo l’anno precedente.
Nel periodo di vigenza della L.R. n. 10 del 9 febbraio 2016 (Legge Obiettivo), l’assegnazione dei capi in prelievo avviene tenendo conto delle disposizioni di cui all’Art. 4, comma 5 e dell’Art. 6, comma 7, della stessa Legge 10/2016.
Art. 9 bis Prelievo daini e cervi
Allo scopo di migliorare la realizzazione del piano di prelievo complessivo per il comprensorio, tutti i cacciatori abilitati al Daino e al Cervo ed in regola con i censimenti e/o gli avvistamenti annuali del proprio distretto di appartenenza, sono autorizzati, durante il periodo aperto alla caccia al Capriolo, ad abbattere daini e cervi all’interno dei propri distretti di appartenenza anche se quest’ultimi son specifici per il solo capriolo. In altri termini, i selecontrollori di cui sopra potranno abbattere daini e cervi fuoriusciti dai Distretti di riferimento, cioè per i quali è stato calcolato il piano.
Una volta completato il piano calcolato per ciascuna specifica UDG (Distretti e AFV), per i cacciatori di cui sopra sarà possibile abbattere i capi assegnati ad altre UDG.
Art. 10 Cessione quota parte dei capi abbattibili extra distretto
Il Comitato di Gestione dell’ATC, come previsto dall’Art.76 comma 4 del DPGR n.36/R, può destinare la cessione di una quota fino al 20% dei cervidi e bovidi abbattibili can la caccia di selezione a cacciatori non iscritti al distretto, in possesso di abilitazione o accompagnati da cacciatori abilitati iscritti al distretto. La quota di cessione è comprensiva dell’iscrizione all’ATC
In base all’Art. 69 comma 1 lett.m) del Regolamento DPGR n.36/R., l’ATC può destinare la quota di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione nelle aree vocate, non vocate e ZRV, ai cacciatori provenienti da altri ATC o da altre regioni o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. La quota suddetta è comprensiva dell’iscrizione all’ATC
Nel caso di mancato completamento della quota suddetta, l’ATC riassegna i capi in esubero al
Distretto.
Art. 11 Graduatoria di merito
Il presente articolo rimarrà sospeso fintanto che la normativa preveda l’abbattimento a scalare.
L’ATC, coadiuvato dal Responsabile del Distretto, deve tenere aggiornata annualmente la graduatoria di merito di tutti gli iscritti al Distretto. La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle attività svolte da ogni cacciatore nel corso di ciascun anno di iscrizione al Distretto.
I parametri e relativi punteggi da conteggiare per la graduatoria sono riportati nella tabella seguente:
Tab. 2 – Parametri e punteggi per la formulazione delle graduatorie di merito
Voto esame: punteggio finale riportato in centesimi | |||
Permanenza nel DS per ogni anno | 1 | ||
Anzianità di abilitazione per ogni anno | 1 | ||
Recupero riuscito del capo ferito con personale abilitato e cane da traccia | 3 | ||
Per ciascun capo ceduto alla filiera delle carni | 1 | ||
Completa esecuzione del Piano di abbattimento (1 capo estivo e 1 invernale) | 2 | ||
Conduttore cane da traccia che recupera un capo ferito | 1 | ||
Punteggi a detrarre per ogni stagione venatoria: | |||
Incompleta esecuzione del piano di abbattimento (da 0 a 15 uiscite) | -2 | ||
Mancata richiesta di intervento di Conduttore cane da Traccia in caso di ferimento | -1 |
Il Responsabile del Distretto è tenuto a rendere pubblica a tutti gli iscritti al Distretto la graduatoria di merito aggiornata.
A ciascun cacciatore iscritto ai Distretti è consentito, previa comunicazione all’ATC prima dell’inizio della stagione venatoria, rinunciare, per una sola stagione venatoria, al prelievo senza perdere i diritti acquisiti.
Art. 12 Comportamento dei cacciatori di selezione
I cacciatori di selezione, durante lo svolgimento del prelievo nonché di tutte le attività correlate, sono tenuti ad un comportamento corretto ed etico sia nei confronti dei proprietari e conduttori dei fondi che nei confronti dell’ambiente e della fauna.
L’immagine di serietà e correttezza del cacciatore è importante per l’accettazione della caccia a tutti i livelli sociali, pertanto l’ATC ritiene doveroso che, sia nel comportamento che nell’abbigliamento, il cacciatore di selezione sia chiamato ad offrire un’immagine sobria ed etica della caccia.
Il rispetto dell’ambiente da parte di tutti, ma in particolare dei cacciatori, è condizione indispensabile per il mantenimento degli habitat e degli ecosistemi che permettano anche in futuro di esercitare la caccia. Il cacciatore grazie alla presenza costante sul territorio deve contribuire a far sì che l’ambiente sia rispettato da tutti e deve farsi portavoce e promotore di comportamenti corretti ed ecocompatibili.
Art. 13 Modalità di caccia
La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale ed unicamente nelle forme all'aspetto e, dove consentito, alla cerca, senza l’uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato, e con l’esclusione di qualsiasi forma di battuta.
L’ATC, sentiti i Responsabili dei distretti, definisce, anche in base alla vocazione del territorio, i Distretti e/o le Sottozone dove è consentita la caccia di selezione con la modalità della cerca.
L'accesso al luogo di caccia, ed il rientro da questi, deve avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.
Prima di eseguire lo sparo, il cacciatore di selezione deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza, presumendo dove possa impattare la palla dopo l’attraversamento dell’animale o in caso di mancato bersaglio.
Su ogni tiro effettuato è fatto obbligo al selecontrollore di accertarsi dell’esito del tiro e verificare
se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato.
In caso di ferimento dubbio o accertato, il cacciatore deve attivare le procedure di verifica attraverso la richiesta di intervento da parte di Conduttore di cane da traccia abilitato. La lista dei Conduttori con i relativi recapiti telefonici è scaricabile dal sito internet dell’ATC.
Il Cacciatore di selezione, in caso di ferimento dell’animale, deve provvedere a segnalare l’anschuss
ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante.
Nel caso in cui non vi sia la possibilità immediata di attivazione di Conduttore con cane da traccia, il cacciatore è tenuto ad avvisare il Responsabile del Distretto, il quale, constatata l’indisponibilità di un conduttore a tentare il recupero, provvederà ad informare l’ATC al fine di non procedere alla decurtazione dei punti previsti dall’Art.12.
Art. 14 Realizzazione appostamenti di caccia
La costruzione di altane deve essere realizzata previo accordo e consenso scritto con i proprietari e o conduttori del fondo.
Per la costruzione di altane e appostamenti deve essere sempre privilegiato l’utilizzo di materiale
ligneo e la realizzazione con delle strutture che si integrino al meglio nel contesto ambientale.
La realizzazione di altane su alberi di alto fusto deve avvenire senza arrecare danni strutturali che ne possano compromettere le condizioni vegetative e sanitarie.
Tutti gli appostamenti ed altane non più utilizzabili devono essere rimossi da coloro che lo abbiano allestito e/o utilizzato, ponendo cura a ripristinare lo stato dei luoghi.
Gli appostamenti di caccia devono rispettare tra di loro una distanza minima non inferiore a 300 metri.
Al selecontrollore è consentito, al solo fine della ricerca di una migliore posizione per il tiro e non per la cerca del capo, uno spostamento per un raggio non superiore a 100 metri dal punto indicato sulla cartografia pubblicata sul sito dell’ATC.
Art. 15 Registrazione uscite di caccia
Ad ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto viene attivato il Sistema di Teleprenotazione digitale. (username e password)
Prima di iniziare l’attività venatoria il cacciatore deve registrare l’uscita di caccia sul Sistema di
Teleprenotazione digitale.
Ogni cacciatore è tenuto ad utilizzare il Sistema di Teleprenotazione digitale per registrare le uscite di caccia, gli abbattimenti, per essere informato sui principali obblighi, per dati di censimento e quanto altro.
Il Sistema di Teleprenotazione digitale è il sistema utilizzato dall’ATC a scopo gestionale e statistico per la raccolta dati e non è un sistema “autorizzativo”; pertanto i cacciatori per le uscite di caccia, i tempi e le modalità di caccia, devono sempre tener conto della legislazione e normative tempo per tempo vigenti.
La chiusura dell’uscita di caccia sul Sistema di Teleprenotazione deve essere effettuata appena possibile e comunque entro e non oltre 72 ore dal termine della stessa, registrando tutti i dati richiesti.
La registrazione dell’uscita di caccia potrà essere attivata anche con prenotazione telefonica.
Art. 16 Abbattimenti Capriolo, Cervo e Daino
Su ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve apporre uno dei propri contrassegni numerati, consegnati dall’ATC, all’orecchio dell’animale, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento e comunicare al capo distretto l’avvenuto abbattimento.
Il cacciatore dopo l’abbattimento è tenuto ad un etico trattamento della spoglia della selvaggina
abbattuta e al rispetto della sensibilità altrui evitando di ostentare le prede pubblicamente.
Il cacciatore dopo l’abbattimento deve fare tre foto:
- una dell'animale per intero,
- una del dettaglio di tutta la testa dove si legga bene il numero della fascetta,
- una della dentatura della mandibola, pulita dallo sporco tra i denti e fotografata in maniera che sia evidente il consumo della dentina e le punte, nella posizione sotto illustrata.
Si ricorda che non è necessaria la scarnificazione completa, è sufficiente una foto nitida della mandibola pulita che permetta una lettura accurata della tavola dentaria.
Le suddette foto devono essere inviate, entro 72 ore dall’abbattimento, al Responsabile del Distretto. Questi le invierà al tecnico incaricato dall’ATC per la gestione di cervidi e bovidi.
Il cacciatore impossibilitato a fare le foto deve, entro 72 ore dall’abbattimento, far visionare la testa e la mandibola al Responsabile del Distretto il quale trasmetterà il materiale fotografico al tecnico incaricato dall’ATC per la gestione di cervidi e bovidi.
Il cacciatore può quindi disporre della testa dell'animale come meglio crede, avendo cura di conservare le fotografie fino al 31 maggio di ogni anno. In tutto questo periodo l’ATC può chiedere di visionare la documentazione fotografica.
Il cacciatore ha inoltre l’obbligo di riportare nel Sistema di Teleprenotazione, al momento dello scarico del capo abbattuto (ed entro72 ore dall’abbattimento), i dati biometrici richiesti.
Art. 16 bis. Abbattimenti Muflone
Su ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve apporre uno dei propri contrassegni numerati, consegnati dall’ATC, all’orecchio dell’animale, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
Il cacciatore dopo l’abbattimento è tenuto ad un etico trattamento della spoglia della selvaggina abbattuta e al rispetto della sensibilità altrui evitando di ostentare le prede pubblicamente.
Il cacciatore dopo l’abbattimento deve fare tre foto:
- una dell'animale per intero,
- una del dettaglio di tutta la testa dove si legga bene il numero della fascetta,
- una della dentatura della mandibola scarnificata. La foto deve essere scattata nella posizione illustrata sopra, in maniera da rendere evidente il consumo della dentina e le punte.
La mandibola scarnificata, accompagnata dalla fascetta auricolare, e la scheda di rilevamento biometrico scaricabile dal sito, devono essere consegnate agli uffici della Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx, 0 in qualsiasi giorno lavorativo.
Il cacciatore ha inoltre l’obbligo di riportare nel Sistema di Teleprenotazione, al momento dello scarico del capo abbattuto (ed entro72 ore dall’abbattimento), i dati biometrici richiesti.
Art. 17 Abbattimenti sanitari
In caso di avvistamento di capi malformati o con gravi problemi di salute, i cacciatori di selezione
sono tenuti ad abbattere l’animale.
Gli unici capi abbattibili per motivi sanitari sono:
a) maschi parruccati (lesioni permanenti dei testicoli);
b) con arti rotti o mancanti;
c) con evidente, abbondante e purulenta lacrimazione di uno o di entrambi gli occhi;
d) con posteriore sporco di deiezioni liquide.
Il capo sanitario abbattuto dovrà essere fatto visionare, anche tramite invio di documentazione fotografica, al Responsabile del Distretto che dovrà avvisare l’ATC e il Servizio Territoriale Regionale, che predisporrà per la verifica del capo.
Il Servizio Territoriale Regionale valuterà caso per caso se sottoporre il capo abbattuto ad ispezione
veterinaria o recapitarlo all’Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti di rito.
L’abbattimento sanitario non sarà compreso nel piano di abbattimento assegnato al
selecontrollore.
Art. 18 Verifica e Registrazione capi abbattuti
Per la verifica dell’esecuzione del prelievo e per il controllo sul rispetto del piano di abbattimento assegnato, l’ATC utilizzerà i dati registrati nel Sistema di Teleprenotazione eventualmente e opportunamente corretti dal tecnico incaricato dopo visione del materiale fotografico di cui all’Art. 16.
Art. 19 Definizione delle classi di sesso ed età
Ai fini della registrazione dei capi abbattuti, nonché per l’identificazione dei capi durante i
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx le definizioni delle classi di sesso ed età definite dalla Regione:
CAPRIOLO
Maschio adulto: maschio risultante con più di due anni di età dalla dentatura o qualunque maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie;
Femmina: femmina risultante di età superiore a 12 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ossia tra 12 e 24 mesi);
Piccolo: capo risultante di età inferiore l’anno dalla dentatura.
CAPRIOLO INVERNALE (dal 1° gennaio al 1° giugno)
Maschio adulto: maschio risultante con più di 18 mesi di età dalla dentatura e dallo stato di ricrescita/pulitura del trofeo;
Piccolo maschio: maschio risultante con età inferiore a 12 mesi dalla dentatura e dallo stato di ricrescita/pulitura del trofeo;
Femmina: femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra
12 e 24 mesi);
Piccolo femmina: femmina risultante di età inferiore a 12 mesi dalla dentatura.
DAINO / CERVO
Maschio palancone / adulto: maschio di età superiore od uguale a quattro anni (4 anni compiuti) per il daino e cinque (5 anni compiuti) per il cervo o, per il daino, qualunque maschio con trofeo caratterizzato da conformazione a pala di larghezza uguale o superiore a 10 centimetri su almeno una stanga; la misurazione si effettua nel punto più largo della pala, congiungendo in linea retta i due punti più distanti della pala (escluse le punte), tra il bordo anteriore e quello posteriore della palmatura, o per il cervo aventi palco con lunghezza superiore a 70 cm e almeno 4 punte; Maschio balestrone / subadulto: maschio di età compresa tra due e quattro anni (3 anni compiuti), o, per il daino, qualunque maschio con trofeo caratterizzato da almeno quattro punte totali, senza pala o con pala inferiore a 10 centimetri su entrambe le stanghe; la misurazione si effettua nel punto più largo della pala congiungendo in linea retta i due punti più distanti della pala (escluse le
punte), tra il bordo anteriore e quello posteriore della palmatura, o, per il cervo, aventi palco con lunghezza inferiore o uguale a 70 cm e non più di 4 punte;
Maschio fusone: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga);
Femmina: femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra 12 e 24 mesi);
Piccolo: capo risultante di età inferiore l’anno dalla dentatura.
MUFLONE
Ariete: maschio di età superiore o uguale a due anni (2 anni compiuti) o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e con sviluppo superiore a 180° (angolo piatto);
Binello: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e con trofeo inferiore a 50 centimetri di lunghezza e sviluppo inferiore a 180° (angolo piatto);
Femmina: femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra 12 e 24 mesi);
Agnello: capo risultante di età inferiore l’anno dalla dentatura.
Per i Xxxxxxx si considera per convenzione che l’epoca di passaggio di classe è il 1° di giugno (data indicativa del picco delle nascite).
Per il Muflone la data corrispondente è 1° di aprile.
I piani di prelievo possono contenere, nel caso del Cervo, Daino e Muflone, distinzione tra femmine adulte e femmine sottili. Per quanto la valutazione dell'età si utilizzano le tavole masticatorie rapportate ai dati medi di popolazione.
Per Capriolo, Daino e Cervo, in caso di stanghe spezzate fa sempre comunque fede la valutazione della tavola masticatoria.
Per tutti i maschi la valutazione del trofeo viene fatta nella stanga/corno di maggiori dimensioni.
Art. 20 Caccia di selezione all’interno di Zone di Rispetto Venatorio
La caccia di selezione all’interno di ZRV alle specie Capriolo, Cervo, Daino e Muflone è esercitata
dai cacciatori di selezione iscritti al Distretto in cui è inclusa la ZRV.
Alcune ZRV possono avere delle restrizioni sulle modalità e sui tempi di caccia, definite in specifici regolamenti.
Art. 21 Attività di Controllo Art. 37 L.R. 3/1994
La realizzazione dei Piani di Controllo di cervidi e bovidi autorizzati all’interno di Istituti a Divieto di
Caccia come ZRC, Oasi od altri, verranno affidati:
- ai cacciatori di selezione iscritti al Distretto in cui ricade l’istituto o ai Distretti limitrofi all’istituto stesso, tra coloro che hanno effettuato almeno una prestazione d’opera nell’anno all’interno dell’istituto stesso;
I Comitati di Gestione degli istituti devono avvisare, con congruo anticipo, i Responsabili dei Distretti e per conoscenza l’ATC, sulle date di effettuazione delle prestazioni d’opera all’interno degli istituti in modo da garantire che tutti gli iscritti ai Distretti abbiano la possibilità di partecipare.
Il Responsabile del Distretto deve avvisare con congruo anticipo tutti i cacciatori iscritti sulle date di effettuazione degli interventi per ricevere le disponibilità alla partecipazione.
La mancata adesione all’invito di partecipazione all’intervento di controllo dà luogo allo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento delle disponibilità giornaliere.
Per gli animali abbattuti in conseguenza di interventi di controllo in base all’Art.37 della L.R. 3/1994, l’ATC deciderà sulla destinazione dei capi medesimi oppure sul loro conferimento obbligatorio nella filiera delle carni.
Art. 22. Distretto di caccia di selezione al capriolo nell’area non vocata alla stessa specie
Il territorio non vocato è stato incluso in un apposito distretto e suddiviso in settori di prelievo numerati. Non sono previsti appostamenti numerati, ad eccezione dell’area limitrofa al Comune di Monte Argentario. La caccia si svolge comunque da appostamento.
I richiedenti l’accesso a tale distretto si impegnano a svolgere attività di monitoraggio faunistico
nell’area non vocata, qualora richiesto dall’ATC.
I contrassegni da applicare ai capi abbattuti devono essere ritirati dagli interessati presso la sede
dell’ATC.
Le schede di prelievo possono essere scaricate autonomamente dagli stessi interessati dal sistema
di teleprenotazione o ritirati presso la sede dell’ATC.
Le modalità di prenotazione dell’uscita di caccia, le modalità di prelievo (comunque da appostamento sebbene l’assenza di appostamenti numerati) e le modalità di comunicazione dell’esito dell’uscita (eccezion fatta per la scheda di prelievo non prevista per la caccia in area vocata), sono le stesse previste dal presente disciplinare per i distretti posti in area vocata al capriolo.
Durante le uscite di caccia in area non vocata, i selecontrollori devono indossare obbligatoriamente
indumenti ad alta visibilità.
Art. 22 bis. Distretto di caccia di selezione al muflone nel Distretto n. 38 “Isola del Giglio”
Il territorio del distretto è suddiviso in settori di prelievo numerati.
La caccia si effettua in selezione da appostamento, anche se non sono previsti appostamenti numerati.
Le modalità di prenotazione dell’uscita di caccia, le modalità di prelievo e le modalità di comunicazione dell’esito dell’uscita, sono le stesse previste dal presente disciplinare per i distretti posti in area vocata al capriolo, ad eccezione della necessità di compilare la scheda di prelievo presente sul nostro sito, non prevista invece per la caccia di selezione alle altre specie.
Durante le uscite di caccia, i selecontrollori devono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità.
Art. 23 Sanzioni
Per quanto espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale, regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.
Il ritardo nella chiusura dell’uscita di caccia sul Sistema di Teleprenotazione comporta:
• -per la prima volta, un richiamo ufficiale da parte dell’ATC;
• -dalla seconda volta, l’esecuzione di un censimento in battuta per ogni uscita chiusa con
ritardo.